Chiedilo all'avvocato

Il “Consorzio Volontario” quale modello giuridico vincente per ripartire

Il “Consorzio Volontario” quale modello giuridico vincente per ripartire

Torna, puntuale, la rubrica settimanale curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai terribili eventi sismici del 2016 che hanno distrutto interi Comuni della provincia di Macerata, Borghi straordinari che passati due anni trovano difficoltà a ripartire nella ricostruzione; nello specifico ho scelto la mail di una lettrice di Visso nella quale ci viene chiesto un “modello giuridico vincente” di ricostruzione, tenendo conto anche della presenza di aggregati edilizi. Da tempo si sta studiando un metodo di lavoro che permetta un intervento unitario anche in presenza di difficoltà oggettive create da più abitazioni interconnesse in spazi ristretti e con vie di comunicazione difficoltose; a tal proposito, uno strumento giuridico vicino alle esigenze dei tanti proprietari che hanno le case lesionate è sicuramente il c.d. “Consorzio Volontario”. Lo scorso aprile, infatti, il Commissario al Terremoto ha emanato una serie di atti riferiti alla costituzione di consorzi per aggregati edilizi tra i quali quelli c.d. “Volontari”. Ai sensi della normativa contenuta nelle ordinanze del commissario per la ricostruzione del sisma 2016, per «aggregato edilizio», innanzitutto, si deve intendere, un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte o un intero un isolato edilizio; in ogni caso, la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni. In presenza di un aggregato edilizio, composto da edifici gravemente danneggiati o distrutti, è, pertanto, auspicabile, un intervento unitario, anche al fine di garantire interventi coerenti con il tessuto edilizio esistente. Per tali motivi che, la vera ricostruzione dovrebbe passare proprio tramite l’unitarietà dell’intervento che riguardi i proprietari degli edifici dei nostri magnifici Borghi, i quali costituendo dei consorzi volontari di scopo, possono insieme superare tutte le difficoltà burocratiche, tecniche ma soprattutto infrastrutturali, per ricostruire insieme un’intera comunità, in modo tale che si possa individuare un unico raggruppamento temporaneo di professionisti, coadiuvati anche da esperti legali, che insieme presentino il progetto di risanamento di un’intera area, costituita da aggregati, sotto-aggregati edilizi o Umi (unità minime d’intervento)o singole abitazioni, ma comunque con un’idea unitaria di ristrutturazione. Tutto questo permetterebbe di avere un’unica impresa che ricostruisce ma soprattutto un unico cantiere di lavoro agevole soprattutto in quelle zone di montagna dove ancora ci sono piccole strade di accesso. Lo strumento giuridico del consorzio volontario che ha come scopo la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, ovviamente è un contratto dove assume rilievo decisivo ai fini della disciplina applicabile, la volontà dei consorziati contenuta nelle norme statutarie sia riguardo lo scopo sociale sia la normativa che regolamenta lo stesso, permettendo gli stessi di svolgere in forma unitaria le attività necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione dei propri immobili ad uso abitativo, agricolo e commerciale, gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici. L’obiettivo è creare la possibilità di ripartire con un progetto unico, allo scopo di riconsegnare il Borgo o la Frazione più belli e vivibili di prima, nella sua interezza agli abitanti, utilizzando l’economia di scala che deriverebbe dall’unitarietà dell’intervento, oltre alla possibilità di avere in alcune circostanze anche delle maggiorazioni a livello di contributo fino al 17% . Infine, tale modello di intervento agevolerebbe anche la pianificazione di un rinnovamento delle reti infrastrutturali rappresentate dal sistema dei sottoservizi, come ad esempio la Wi-Fi Zone o altri funzionali interventi, che compatibilmente con la programmazione del Comune, potrebbero essere realizzati; tutto ciò anche riguardo alle azioni per la socialità degli abitanti, utilizzando le risorse risparmiate in virtù dell’economia di scala, creando degli spazi d’incontro e per fare il possibile per migliorare la qualità della vita della comunità. Agevolare questo percorso virtuoso della costituzione di consorzi volontari, significa ricostruire davvero, perché quando la volontà di unirsi all’altro parte dal singolo e non è obbligata da nessuno sicuramente permette la riuscita del progetto. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                             Avv. Oberdan Pantana

16/09/2018 09:00
Donna cade a causa di una buca in strada: la responsabilità è del Comune

Donna cade a causa di una buca in strada: la responsabilità è del Comune

Torna, puntuale, la rubrica settimanale curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al risarcimento danni, soprattutto quelli dovuti alle cadute causa le buche presenti nei marciapiedi e strade cittadine. Il caso di specie scelto è di una giovane lettrice di Macerata che le è capitato di cadere rovinosamente a terra a seguito delle buche presenti su di un marciapiede procurandosi seri danni fisici: a quali responsabilità va incontro il Comune? Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15761/16 secondo il quale: “Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti”. A tal proposito, la Suprema Corte rammenta innanzitutto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, eliminarne i pericoli ed escluderne i terzi; tale norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito. Per ciò che concerne la responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all’assetto della sede stradale, vanno ricordati 3 principi acquisiti nella giurisprudenza della Corte: a) vi è un obbligo generale di adottare misure atte a scongiurare situazioni di pericolo obiettivo; b) è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente pubblico qualora sia accertato che il danno sia stato causato da un’anomalia della strada, salvo che l’ente non dimostri di non aver potuto far nulla per evitarlo; c) l’ente supera la presunzione di colpa quando il danno si determina in maniera improvvisa, integrando il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c.. Ciò comporta dunque che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione(Cass.n.2308/07). Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 21286/11). Pertanto, il punto nodale della vicenda è l’accertamento dell’incidenza o meno del comportamento della vittima; invero, il fatto che una strada risulti «molto sconnessa, con altre buche e rappezzi» non costituisce, di per sé, un’esimente per l’ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile. Va dunque ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile – ex art. 2051 c.c. - dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva solo ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15761/16). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

09/09/2018 10:20
Il ristoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: condannato per frode commerciale

Il ristoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: condannato per frode commerciale

Torna, puntuale, la rubrica settimanale curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le mail arrivate hanno interessato in particolare tematiche riferibili ai prodotti alimentari, soprattutto quelli proposti dai ristoratori. Il caso di specie scelto è di un lettore di Porto Recanati cui è capitato di mangiare durante una cena dei prodotti surgelati dati per freschi e pertanto non indicati nel menù consegnato al tavolo: a quali responsabilità va in contro il ristoratore? Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4735/2018 secondo il quale: “ Il menù, sistemato sui tavoli di un ristorante o consegnato ai clienti, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti degli avventori e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista. Da ciò consegue che la mera disponibilità di alimenti surgelati nel ristorante, non indicati nel menù, configura il reato di frode in commercio”.Difatti, la Cassazione ha ribadito che la frode prevista dall’art. 515 c.p. si configura quando «l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata». Inoltre, osserva la Suprema Corte, costituisce il delitto di frode in commercio anche il non indicare nella lista delle pietanze che determinati prodotti sono congelati, “giacché il ristoratore ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori”.Il Supremo Collegio ha affermato, poi, che il menù, sistemato sui tavoli di un ristorante o consegnato ai clienti, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti degli avventori e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista. Da ciò consegue che la mera disponibilità di alimenti surgelati nel ristorante, non indicati nel menù, configura il delitto di frode in commercio «indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore».Infine, la Corte ha precisato che “In relazione alle modalità di rappresentazione dell’offerta dei prodotti è corretto ritenere che anche l’esposizione di immagini del prodotto offerto, in luogo della sua descrizione nel menù, sia idonea a configurare la condotta di reato, state proprio la natura delle immagini, volta ad incentivare la consumazione del prodotto” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4735/18; depositata il 1° febbraio 2018).Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

02/09/2018 12:19
Foto e video hot rubati alla ex: minacciarne la diffusione per ottenere nuovi rapporti è violenza sessuale

Foto e video hot rubati alla ex: minacciarne la diffusione per ottenere nuovi rapporti è violenza sessuale

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato. Questa settimana, le mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’illecito utilizzo di foto o video hot, tanto da sfociare in gravi comportamenti penalmente rilevanti. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda di una lettrice di Civitanova.   Nello specifico, utilizzare foto e video hot rubati per esempio alla propria ex compagna, minacciando di renderli pubblici per convincerla ad acconsentire a nuovi rapporti sessuali, è una violenza in piena regola che se rimane a titolo di tentativo allora verrà configurato il reato di tentata violenza sessuale. Difatti, nell’esempio prospettato,<< la minaccia posta in essere» dall’uomo nei confronti dell’ex compagna, cioè prospettare la divulgazione di foto e video al pubblico e nel comune ambiente di lavoro, finalizzata però ad ottenere una prestazione sessuale, andando in tal modo a ledere, sia pure in forma tentata, la sfera sessuale e non patrimoniale della donna, esclude il reato di tentata estorsione in luogo invece di quello di tentata violenza sessuale >>.   Infatti, la nota circostanza in cui vengono richiesti dei soldi per evitare la diffusione di foto o video compromettenti non può che ricadere nella fattispecie prevista dall’art. 629 c.p. del delitto di estorsione, ossia “il costringimento tramite violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa a qualcuno procurando a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, circostanza ben diversa della richiesta invece di una prestazione sessuale punita dall’art. 609 bis c.p., e precisamente quando “si costringe taluno mediante violenza, minaccia o abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali”. In particolare, nel caso di specie, si evidenzia che la minaccia telefonica rivolta dall’uomo alla sua ex risulta diretta a costringerla a consumare un rapporto sessuale, pur rimasta nella forma del tentativo, di conseguenza, proprio perché è prospettata chiaramente «l’imposizione di atti sessuali», non si può parlare di “tentata estorsione” bensì di “tentata violenza sessuale”, anche se l’espressioni utilizzate dall’uomo potrebbero consistere ad una generica richiesta di prestazione sessuale senza la dettagliata specificazione dei comportamenti sessuali richiesti» (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38845/18; depositata il 23 agosto 2018). Nel consigliare di denunciare prontamente tali spregevoli reati, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

26/08/2018 10:35
Telefonate e messaggi: attenzione al (non) gradimento

Telefonate e messaggi: attenzione al (non) gradimento

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’illecito utilizzo del telefonino tanto da sfociare in comportamenti penalmente rilevanti. Difatti, capita a tutti di avvertire disturbo per una chiamata o un messaggio indesiderati. Il disturbo, soggettivamente, si misura sul non gradimento personale; basta questo però a configurare un fatto penalmente rilevante? Telefonate e messaggi possono integrare il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto e punito dall’art. 660 c.p.; la parola chiave è “possono”: un monito per tutti ad un uso più attento delle comunicazioni telefoniche. Lo spunto iniziale è la sentenza della Corte di Cassazione n. 38675/2016, con la qualeviene chiarita la fattispecie punita dall’art. 660 c.p., e precisamente: «Ai fini della sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone è necessario che il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, “o per altro biasimevole motivo”, ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza». Veniamo specificamente alle telefonate. Un contenuto di cui dare conto è sicuramente quello riportato nelle motivazioni della soprindicata sentenza, quale: «Assumeva il Tribunale che l’imputato era consapevole del fastidio che le telefonate arrecavano alla parte offesa, avendo quest'ultima informato da tempo l'imputato che non intendeva parlare con lui. Cosicché le telefonate dovevano essere considerate moleste e realizzavano il reato contestato». Pertanto, in presenza di indisponibilità espressa a ricevere telefonate, le stesse devono essere considerate moleste ed integrano il reato de quo. La giurisprudenza ha nel tempo rimarcato l’importanza del “palese dissenso” (v. già Cass., sez. I penale, n. 19438/2007). In altri termini, la comunicazione telefonica può essere fatta in piena libertà solo se manchino indici chiari ed univoci di non gradimento da parte del destinatario. Tutto ciò risale fondamentalmente ad una datata quanto attuale indicazione della Cassazione: «Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 660 cod. pen. - molestia o disturbo alle persone - deve considerarsi petulante l'atteggiamento di chi insista nell'interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita ed essere stato anzi diffidato a porre fine alla stessa» (Cass., sez. I penale, n. 10393/1996). Per quanto riguarda, invece, gli sms,superato l’insostenibile argomento in base al quale i messaggi andrebbero considerati una forma epistolare, con grande efficacia, la Cassazione ha sentenziato che, «La disposizione di cui all'art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e, quindi, anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di “short message service” (SMS), trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, non integranti la condotta del reato “de qua”, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia “de auditu” che “de visu”, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario”(Cass., sez. III penale, n. 28680/2004, ripresa da molti provvedimenti successivi, tra i quali Cass., sez. I penale, n. 30294/2011 e Cass., sez. I penale, n. 26776/2016, cit.).  Pertanto, il dato di realtà è dunque decisivo a chiarire i contorni delle molestie telefoniche; la stessa Consulta indirizza in modo insuperabile l’applicazione della norma, quando scrive che “Molestare significa alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale. E questo è sostanzialmente il significato evocato dall'art. 660 cod. pen., in cui viene fatto riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta” (Corte Costituzionale, 11/06/2014, (ud. 11/06/2014, dep.11/06/2014), n. 172). A questo punto, non rimane che fare una considerazione: la comunicazione, oggi, si fa spesso troppo intrusiva; il paradigma della telefonata molesta e del messaggio molesto fanno capo alla distanza fisica tra le persone, una distanza che il passare degli anni vede inesorabilmente accrescersi; a questa distanza rischia di corrispondere una dispercezione del senso dei nostri comportamenti sotto il profilo dell’offesa. Inviare messaggi molesti è pericolosamente facile: non vedo nessuno; non sento nessuno; me la cavo con una digitazione di qualche secondo e con un “invio”. La mia vittima non c’è e questo mi rende forte, deciso, perché protetto (nel mio sentire) dalla distanza; se non possiamo chiedere al diritto penale di (ri)avvicinare le persone, possiamo senz’altro chiedergli di non allontanarsi da esse, proteggendone la sfera di libertà. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                         Avv. Oberdan Pantana

19/08/2018 15:37
Prescrizione del tributo se l’intimazione arriva oltre i cinque anni

Prescrizione del tributo se l’intimazione arriva oltre i cinque anni

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alle cartelle esattoriali e nello specifico se l’intimazione di pagamento del tributo dovrà essere pagata nonostante la stessa sia stata notificata oltre i cinque anni. Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla tematica della prescrizione riguardo la cartella esattoriale e precisamente se e quando la stessa interviene e come dovrà comportarsi il contribuente. Caso giuridico: Un imprenditore riceve una intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) emessa nel 2018 per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2008 richiesti tramite notifica della cartella esattoriale risalente al 2011 e non impugnata tempestivamente dal medesimo imprenditore. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ultimamente, si sono espresse in merito alla applicabilità o meno del termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. riferita all’ipotesi in cui la pretesa creditoria si sia cristallizzata a seguito della mancata impugnazione della cartella esattoriale. Difatti, con la sentenza n. 23397/16, depositata il 17 novembre, il Supremo Consesso ha formulato i seguenti principi di diritto:  1) «la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che da 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)»; 2) «è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “ conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo come una sentenza passata in giudicato». Inoltre, la sentenza in commento, richiama altra sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e precisamente la sentenza n. 25790/09, con la quale viene stabilito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative tributarie si prescrive: - entro il termine di dieci anni, se la definitività deriva da sentenza passata in giudicato e ciò per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicanti; - entro il termine di cinque anni, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile e ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 20, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. Per tali ragioni, in riferimento al caso di specie, l’imprenditore non dovrà alcun pagamento all’INPS per intervenuta prescrizione breve (cinque anni), in quanto non trova applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c., giacché il titolo esecutivo non opposto non equivale a sentenza di condanna passata in giudicato; ciò anche riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 23397/16; depositata il 17 novembre). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                         Avv. Oberdan Pantana          

12/08/2018 12:13
Codice della strada: reato di omissione di soccorso e fuga per l’automobilista che fa perdere le proprie tracce dopo il sinistro

Codice della strada: reato di omissione di soccorso e fuga per l’automobilista che fa perdere le proprie tracce dopo il sinistro

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato. I quesiti dei lettori questa settimana hanno interessato in particolare tematiche riferibili alla violazione del Codice della Strada e nello specifico le responsabilità che potrebbero sorgere in capo all’utente della strada in caso di un sinistro stradale con danno alle persone. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana. Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo al comportamento da tenere da parte dell’automobilista in occasione di sinistro stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, con danno alle persone. Caso giuridico: Un automobilista dopo aver causato l’incidente stradale con altra autovettura è effettivamente sceso dalla propria auto ma è subito ripartito senza prestare soccorso alla vittima ferita e senza accertarsi dell’intervento di altri soggetti.L’art. 189 del Codice della Strada, descrive il comportamento che l’utente della strada è tenuto ad osservare in caso di sinistro ricollegabile alla sua condotta, sancendo in primo luogo l’obbligo di fermarsi in ogni caso, al quale si aggiunge poi l’obbligo di prestare assistenza ad eventuali feriti.All’inottemperanza all’obbligo di fermarsi, corrisponde la sanzione amministrativa se si tratta di incidente con danno alle sole cose, mentre si incorre nella reclusione da 6 mesi a 3 anni in caso di incidente con danni alle persone. In tal caso, la fuga dell’agente può essere punita con l’arresto in flagranza e la sanzione accessoria della sospensione della patente, mentre la sanzione penale della reclusione subisce un incremento che va da 1 a 3 anni. In tale contesto, dunque, vengono configurati comportamenti diversi che ledono beni giuridici diversi e che delineano altrettante fattispecie delittuose, quali: il reato di fuga, ex art. 189 comma 6 del Codice della Strada, è reato omissivo di pericolo il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo del sinistro in modo da impedire od ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione della dinamica. La fattispecie è integrata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche dal comportamento di chi effettui una sosta momentanea sul luogo del sinistro sottraendosi poi all’identificazione; il fermarsi sul posto deve avere, infatti, una durata congrua rispetto all’espletamento delle prime indagini volte appunto ad identificare sia il conducente che il veicolo coinvolto, in coerenza con la ratio della norma di cui all’art. 189 C.d.S. .Riguardo, invece, al reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 sempre dell’art. 189 del Codice della Strada, anch’esso viene configurato quale fattispecie omissiva di pericolo, secondo la quale, l’agente è obbligato a fermarsi in presenza di un sinistro riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, essendo irrilevante l’effettivo riscontro di un danno alle persone; la consapevolezza che la persona coinvolta nel sinistro abbia bisogno di soccorso può infatti sussistere anche come dolo eventuale. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “Il dolo eventuale si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma può anche attenere all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza di elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, non accertandone per ciò stesso l’esistenza”(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 32114/17; depositata il 4 luglio). Inoltre, per quanto concerne la valutazione della prospettazione da parte del conducente degli effetti lesivi del sinistro per l’incolumità personale dei soggetti coinvolti, con conseguente rappresentazione della necessità di prestare soccorso, “La stessa va condotta ex ante, cioè sulla base della situazione che si era profilata dinanzi al conducente al momento dell’incidente”(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 21873/18; depositata il 17 maggio).Per tali ragioni, riguardo al caso di specie, l’automobilista è stato riconosciuto responsabile del reato di omissione di soccorso, ex art. 189 comma 6 e 7 C.d.S. , per essersi allontanato dal luogo del sinistro stradale da lui causato e dal quale sono derivate ferite all’altro soggetto coinvolto (Corte di Cassazione sez. IV Penale n. 47269/17).Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana                                                    

05/08/2018 10:37
Danno da perdita del bagaglio: gli organizzatori o comunque il vettore devono risarcire

Danno da perdita del bagaglio: gli organizzatori o comunque il vettore devono risarcire

Torna, come ogni domenica, la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato eventi che potrebbero accadere in occasione delle imminenti ferie estive e nello specifico la “responsabilità dovuta dalla perdita del bagaglio” in capo agli organizzatori della vacanza o comunque del vettore che ha effettuato il viaggio. Ecco la risposta dell'avvocato. Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla procedura da attuare oltre alla possibilità di poter richiedere un risarcimento danni in tale situazione. Caso giuridico: Un giovane ha acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” di un tour operator della durata di 1 settimana, comprensivo anche dei trasferimenti. Giunto a destinazione, davanti al nastro trasportatore dell’aeroporto, dopo un tempo interminabile di attesa, si concretizza il fatto che il proprio bagaglio è andato perduto. Casa fare in questi casi o comunque come poter chiede un risarcimento danni?Sapere come comportarsi in questi casi e conoscere la corretta procedura da seguire, aiuta a recuperare la calma dopo l'iniziale momento di sconcerto e rabbia e, magari, anche le valigie o comunque il risarcimento danni.Innanzitutto, giova ricordare che in caso di smarrimento, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli, la tutela dei viaggiatori, per le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate nei Paesi che vi aderiscono, è assicurata dalla Convenzione di Montreal del 1999, nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che stabilisce all’art. 22 la responsabilità del vettore, prevedendo un risarcimento danni fino a 1.000 DSP (Diritti speciali di prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.134,71; mentre, per le compagnie aeree che non aderiscono a tale convenzione, è previsto un risarcimento pari ad € 20,00 per Kg sino al raggiungimento del peso massimo ammesso al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi.Sulla base della normativa, pertanto, i passaggi da seguire per ottenere un equo ristoro per il danno subito sono i seguenti: innanzitutto, recarsi all’ufficio oggetti smarriti (Lost and found) dell’aeroporto e compilare l’apposito modulo Pir (Property irregurarity report), descrivendo la valigia ed il suo contenuto; poi, se trascorse le prime 24 ore, il bagaglio non è stato ancora rintracciato, alcune compagnie provvedono il rimborso di una somma per l’acquisto degli articoli di prima necessità, per le quali è quindi necessario conservare scontrini e ricevute. Qualora il bagaglio non venga restituito, il proprietario è tenuto ad inoltrare reclamo alla compagnie aerea entro 21 giorni dallo smarrimento; in caso, invece, di danneggiamento, la richiesta di rimborso deve essere inviata alla compagnia entro 7 giorni. Per i bagagli contenenti oggetti di valore come gioielli, pc portatili, denaro contante, ecc., è sempre consigliabile dichiararne il contenuto al momento del check-in, chiedendo di poter usufruire della “Dichiarazione di valore” che permette di elevare il limite di responsabilità del bagaglio registrato, oppure optare preventivamente per la stipula di una polizza assicurativa che, a fronte di un esiguo premio, consente di avere indennizzi superiori a quelli offerti dalle compagnie in caso di furto o perdita.Ad ogni modo, nel caso in cui tale vicenda non venga risolta in via stragiudiziale, allora sarà possibile ottenere giudizialmente, previa dimostrazione del pregiudizio subito, il risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali, sia non patrimoniali quali anche il danno morale considerato come “danno da vacanza rovinata”. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall’art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 17724/18, depositata il 06.07.2018)”. Inoltre, sempre nella medesima sentenza, la Suprema Corte, individua quali soggetti obbligati a risarcire il proprietario del bagaglio perduto, oltre al vettore, anche il venditore od organizzatore del pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni del viaggiatore, salvo comunque la possibilità, da parte di quest’ultimi, di rivalersi nei confronti della compagnia aerea, e precisamente: “Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di quest’ultimo (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 17724/18, depositata il 06.07.2018)”.Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                                                                                     Avv. Oberdan Pantana

29/07/2018 15:51
Lesioni personali: buca sul campo in erba sintetica, condannato il presidente della società calcistica

Lesioni personali: buca sul campo in erba sintetica, condannato il presidente della società calcistica

Torna, puntuale, anche oggi la consueta rubrica "Chiedilo all'avvocato", curata dall'avvocato Oberdan Pantana. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle responsabilità in generale e nello specifico a quella dovuta da infortunio di un calciatore nell’utilizzo di una struttura sportiva.Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla responsabilità penale del gestore dell’impianto sportivo in occasione di un infortunio accorso ad un atleta dovuto alla cattiva manutenzione del terreno di gioco. Di seguito le spiegazioni dell'avvocato Pantana. Caso giuridico: Un calciatore finisce a terra a causa di un avvallamento coperto dall’acqua procurandosi così un serio infortunio. Sotto accusa le condizioni del terreno da gioco in sintetico. Il fattaccio si verifica quando, durante una partita di calcio, un atleta viene tradito da "un avvallamento occultato da una pozzanghera", riportando serie lesioni fisiche. A finire sotto accusa sono le condizioni del campo in erba sintetica: in particolare emerge che «si erano formate pozzanghere, caratterizzate da infiltrazioni d’acqua sotto la moquette presenti sul terreno da gioco», e diversi testimoni raccontano che "nelle pozze presenti il terreno affondava fino alla caviglia". A fronte di tale quadro probatorio, la responsabilità per il brutto incidente viene attribuita al presidente della società calcistica che utilizza abitualmente il campo. Lui, in qualità di "gestore dell’impianto sportivo", viene condannato per il reato di "lesioni colpose" di cui all’art. 590 c.p. , oltre a dover risarcire la parte offesa.Difatti, i Giudici della Suprema Corte sottolineano, innanzitutto, che, a fronte di "lesioni colpose patite da un calciatore", "il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature". Spiegano, infine, i Giudici che è sempre il gestore dell’impianto a "dover governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo" e a "dover impedire che esso presenti problematiche nell’utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse".In particolare, il presidente della società calcistica "ben poteva rappresentarsi che sul campo si potessero formare pozzanghere d’acqua, e quindi era tenuto ad impedire" che si verificasse tale situazione, in quanto lo stesso risulta titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. ed è tenuto anche per il disposto di cui all’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo accorso ad un utente dell’impianto sportivo. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 9160/18; depositata il 28 febbraio 2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                        

22/07/2018 15:50
Sistema c.d. “street control”: multe illegittime a Macerata

Sistema c.d. “street control”: multe illegittime a Macerata

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema delle multe elevate tramite il sistema c.d. “Street Control/Police Control”, utilizzato anche dai Vigili Urbani di Macerata soprattutto nei tratti cittadini di Corso Cairoli e Corso Cavour, proprio a seguito dell’emissione della prima sentenza da parte del Giudice di Pace di Macerata, che ha statuito, come già in precedenza affermato dall'avvocato Oberdan Pantana, l’illegittimità dei verbali di accertamento del divieto di sosta con l’utilizzo del sistema dello “Street Control” da parte della Polizia Municipale del Comune di Macerata. Di seguito le sue spiegazioni.  Difatti, tale tipologia di rilevamento delle infrazioni di divieto di sosta in utilizzo solo quest’anno nel Comune di Macerata, era stato messo al bando già dal 2013 dal Giudice di Pace di Milano, proprio a seguito dell’utilizzo da parte dei Vigili Urbani della città meneghina di tale apparecchiatura elettronica; per l’appunto, la sentenza n. 100658 depositata il 13/3/2013, G.d.P. di Milano, dott. Sergio Gallo, statuisce  con estrema chiarezza il principio giuridico secondo il quale: “ Le infrazioni rilevate con dispositivi fotografici posti sulle auto dei Vigili urbani vanno contestate subito se presente il trasgressore altrimenti sono illegittime”. Correttamente, infatti, il Giudicante ha dichiarato nella in tale sentenza che: “Non basta dunque riprendere o fotografare un’auto in divieto di sosta, per poter inviare la multa a casa a distanza di tempo. Se la Polizia municipale usa lo “Street control” o altro sistema similare per accertare le infrazioni, gli agenti sono tenuti a cercare subito il trasgressore: in caso contrario la sanzione è nulla”.Tale principio giuridico, inoltre, era stato dichiarato nel 2012 e ribadito nel 2015, anche dallo stesso Ministero dei Trasporti con propri pareri n. 2291/2012 e n. 4851/2015, con i quali lo stesso Ministero aveva messo al bando tali dispositivi elettronici utilizzati dai Vigili Urbani per scovare auto in doppia fila o in sosta vietata e recapitare verbali a raffica ai proprietari dei mezzi. Di fatti, tali pareri affermano esplicitamente quanto segue: “ L’automobilista va cercato subito. La pratica, molto agevole e sbrigativa per la Polizia municipale – dell’immortalare con una telecamera portatile le auto in sosta vietata lungo le strade più trafficate, del successivo rintraccio dei dati dei trasgressori e dell’invio per posta delle multe, giustificando la contestazione differita con la mancanza del destinatario a bordo dell’auto, viola l’art. 201 del nuovo codice della strada (il d.lgs. 285/1992). Il codice stradale, infatti, permette la «contestazione non immediata della violazione del divieto di sosta, nel caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. I verbali, cioè, possono essere spediti a domicilio, solo se il conducente o l’intestatario della carta di circolazione non sono presenti al momento della scoperta. Ma i sistemi di videosorveglianza, proseguono i pareri, non risultano tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale; dunque, è necessario che una pattuglia dei Vigili accerti di persona se c’è qualcuno al volante o comunque vi sia la sua presenza nelle vicinanze, poiché in tal caso la contestazione dovrà essere immediata altrimenti tale contravvenzione sarà illegittima”.Nonostante tali precedenti, il Comune di Macerata, nel 2018, si è dotato di tale strumentazione per elevare a raffica multe per divieto di sosta nei tratti cittadini soprattutto in Corso Cairoli ed in Corso Cavour, circostanza questa che sin da subito ha sollevato più di un dubbio circa la loro effettiva legittimità.Fino a che, in data 09.07.2018, è stata depositata la prima sentenza emessa dal Giudice di Pace di Macerata e precisamente la Sentenza n. 436/18 G.d.P. di Macerata, con la quale il sottoscritto avvocato ha ottenuto per il proprio assistito l’annullamento del verbale di accertamento della multa di divieto di sosta proprio con l’utilizzo da parte della Polizia Municipale di Macerata del c.d. “Street Control”. Nello specifico, i Vigili Urbani di Macerata, in data 20.03.2018, erano passati con la loro autovettura di servizio in Corso Cairoli di Macerata, ed avevano ripreso alcune macchine con tale strumento, senza accertare se le stesse fossero in sosta, in fermata o in fase di arresto, ma soprattutto se i loro conducenti fossero o meno all’interno o nei loro pressi, omettendo, pertanto, di contestare nell’immediatezza, così come invece prescritto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada, tali presunte violazioni.Difatti, è emerso dall’istruttoria processuale che, non solo l’automobilista era presente nella proprio veicolo al momento della “ripresa televisiva” effettuata dai Vigili Urbani di Macerata, ma lo stesso si trovava con il proprio mezzo in fase di arresto, e non in fermata o sosta come sostenuto dai verbalizzanti, in quanto bloccato nella corsia di destra da un’altra autovettura che lo precedeva ferma davanti alle strisce pedonali, in attesa, pertanto, di riprendere la marcia. Il Giudice di Pace di Macerata, infatti, nell’accogliere il ricorso presentato dal sottoscritto avvocato, ha evidenziato l’illegittimità di tale procedura posta in essere dai Vigili di Macerata, proprio seguendo i principi giuridici espressi dal Codice della Strada, dalla Giurisprudenza di merito e dai pareri propri del Ministero dei Trasporti, motivando la sentenza così come segue: “La violazione contestata pare contraddittoria poiché dalla documentazione allegata in atti dalla parte ricorrente emerge che effettivamente il ricorrente era a bordo del veicolo per cui la contestazione doveva essere svolta immediatamente per modo che lo stesso potesse avere modo di difendersi, infatti ha dichiarato di essere fermo dietro ad un furgone fermo davanti le strisce pedonali, che effettivamente si vede dal filmato e che era in attesa di sorpassarlo, ma i veicoli della corsia di sinistra non consentivano tale manovra tra cui anche la vettura dei vigili urbani che anziché consentire che il ricorrente si inserisse nella corsia di sorpasso avendo trovato dinanzi a se un veicolo fermo, ha pensato di filmare e contestare senza chiedere alcunché all’utente della strada in difficoltà. Per tali motivi si accoglie il ricorso ed annullato il verbale emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Macerata”.Pertanto, la procedura così come utilizzata dalla Polizia Municipale di Macerata è del tutto illegittima, in quanto lo strumento del c.d. “Street Control”, poiché non omologato dal Ministero dei Trasporti per il suo utilizzo in tale modalità, non può sostituire il Vigile urbano nella contestazione della violazione, la quale deve avvenire nell’immediatezza a maggior ragione se il conducente o l’intestatario della carta di circolazione è presente nell’autovettura o nei suoi pressi, circostanza questa che solamente il Vigile urbano può constatare di persona. Si ritiene opportuno, perciò, nonché necessario che l’Amministrazione comunale di Macerata consentisse ai nostri Vigili Urbani di vigilare nuovamente di persona con fischietto in mano nei tratti di Corso Cairoli e Corso Cavour, tanto da essere così da deterrente per la commissione non solo di tali possibili violazioni, ma soprattutto di gravi reati alla persona od al patrimonio.Come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.

15/07/2018 16:59
Chat e sms al volante: i nuovi accertamenti della Polizia sui sinistri stradali causati da distrazioni tecnologiche

Chat e sms al volante: i nuovi accertamenti della Polizia sui sinistri stradali causati da distrazioni tecnologiche

Torna, puntuale, anche oggi la consueta rubrica "Chiedilo all'avvocato", curata dall'avvocato Oberdan Pantana. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della sicurezza sulle strade e nello specifico il caso in cui l’automobilista sia distratto nella guida dall’uso vietato del telefonino o di altro strumento tecnologico, tanto da comportare un incidente mortale o delle lesioni gravissime. Di seguito le spiegazioni dell'avvocato Pantana. Innanzitutto, bisogna ricordare che il solo fatto di utilizzare apparecchi radiotelefonici durante la guida, comporta la violazione dell’art. 173, 2° comma, del Codice della Strada, secondo il quale: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). Inoltre, il comma 3–bis del medesimo articolo, prevede quale sanzione amministrativa il pagamento di una somma da euro 161 a euro 647; infine, viene applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. Mentre, se da tale violazione al Codice della Strada, ne deriva un sinistro stradale dall’esito mortale, il responsabile sarà incolpato del reato di omicidio stradale, previsto e punito dall’art. 589 bis del codice penale, con la pena della reclusione da due a sette anni; infine, se dall’utilizzo di apparecchi radiotelefonici alla guida ne consegue, invece, un sinistro con lesioni gravi o gravissime, ai sensi dell’art. 590 bis del codice penale, il trasgressore andrà incontro al reato di lesioni stradali, punito con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.   Non sempre, però, risulta agevole poter provare tale tipologia di violazione pur in concomitanza di tali tragici eventi, in quanto l’istantaneità nell’utilizzo di tali strumenti tecnologici, pur fatale per la realizzazione di tali reati, a volte non consente alla Polizia Giudiziaria poter risalire alle effettive cause di tali delitti. Per tali ragioni, la Procura di Pordenone con la Procura Generale di Trieste, tramite la Direttiva n. 4414 del 26 giugno 2018 indirizzata agli operatori di Polizia Giudiziaria del Friuli Venezia Giulia, hanno posto in essere delle precise indicazioni, condivise sin da subito anche da altre Procure italiane, sul come porre in essere i dovuti accertamenti al fine di far emergere tali responsabilità. Le distrazioni tecnologiche più frequenti, specifica la direttiva, sono rappresentate dall'uso dei telefonini per chattare, inviare sms, utilizzare la rubrica telefonica, telefonare o riceverne, impostare il navigatore ecc. . In questi casi il conducente perde il controllo visivo del veicolo e può provocare incidenti anche molto gravi. Per questo motivo è estremamente importante che gli organi di vigilanza pongano la massima attenzione su questi dispositivi e su tutte le ulteriori dotazioni di bordo del veicolo come telecamere e scatole nere. In caso di sinistro mortale o con lesioni gravissime, andranno quindi attivati immediatamente accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, specifica la direttiva, ai sensi dell'art. 354 del codice di procedura penale; in particolare la Polizia Giudiziaria dovrà verificare l'orario esatto dell'incidente ed elencare tutti i dispositivi elettronici presenti sul veicolo, il loro stato unitamente al recupero dei codici di sblocco. Il dispositivo in uso all'eventuale persona deceduta dovrà sempre essere sequestrato prestando attenzione a non spegnerlo; per le persone ferite andrà richiesto il consenso degli interessati mentre i dispositivi di bordo andranno sequestrati assieme al veicolo. Particolare attenzione andrà riposta, prosegue la direttiva, nel controllo dei dispositivi mobili in dotazione al conducente: se l'autista presterà il consenso l'apparato andrà consultato in loco con informazione sulla facoltà di fare presenziare un avvocato o persona di fiducia purché prontamente reperibile; nel verbale si darà atto di tutto quanto, ovvero se sono presenti messaggi o chat aperte e coincidenti con il momento del sinistro. Se dall'esame del dispositivo non emerge alcun elemento che sostenga l'utilizzo del supporto al momento del sinistro, l'apparecchio verrà consegnato al proprietario, diversamente si procederà al sequestro del cellulare per quanto di competenza. Inoltre, nell'ipotesi in cui l'autista non risulti collaborativo, la Polizia Giudiziaria potrà procedere alla perquisizione in flagranza con successivo sequestro del dispositivo per i successivi accertamenti tecnici di cui all’art. 360 del codice di procedura penale; se le condizioni lo suggeriscono la Polizia Giudiziaria potrà limitarsi a richiedere all'autista il numero dell'utenza per poi richiedere alla Procura l’acquisizione del tabulato telefonico. Infine, la direttiva specifica che, tutti i dispositivi che non possono essere esaminati immediatamente con il consenso dell'interessato, dovranno essere sequestrati ed esaminati successivamente con la complessa procedura prevista per gli accertamenti tecnici irripetibili. Pertanto, l’applicazione da parte della Polizia Giudiziaria di tale direttiva consentirà la migliore ricostruzione dei fatti al fine di far emergere le dovute responsabilità. Come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana  

08/07/2018 15:05
Tutela degli animali, il cane abbandonato ha il microchip: padrone condannato

Tutela degli animali, il cane abbandonato ha il microchip: padrone condannato

Torna come ogni domenica la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e nello specifico il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, orrenda circostanza questa spesso posta in essere proprio a ridosso delle ferie estive. Il caso in parola ci offre la possibilità di esaminare giuridicamente tale deplorevole condotta penalmente rilevante. Di seguito la risposta dell'avvocato. Caso giuridico: Il proprietario di un cane abbandona l’animale ai bordi di una strada proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria.   L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale.Il caso di specie ci porta ad analizzare il reato di “Abbandono di Animali”, previsto e disciplinato dall’art. 727 del codice penale, secondo il quale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.Ma cosa si deve intendere specificatamente per  abbandono di animali? Il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti questi rientranti, di fatto, nel reato di “Maltrattamento di animali” previsto e punito dall’art. 544- ter del codice penale. L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso.Pertanto, nel caso che ci occupa, risulta evidente l’applicazione dell’art. 727 c.p. nei confronti del proprietario del cane abbandonato, il quale, pur non essendo stato visto da alcuna persona, non ha tenuto conto della presenza del microchip addosso all’animale; per tali ragioni, è stato agevole per il Servizio Veterinario, poter risalire al proprietario del cane abbandonato poi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. Il proprietario dell’animale abbandonato, sia in primo grado, sia in Appello, ha tentato di difendersi adducendo il fatto di aver smarrito il cane durante una battuta di caccia, senza però aver presentato alcuna denuncia o comunque aver posto in essere alcun tentativo effettivo di ritrovamento.Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, non ha potuto che rigettare il ricorso, in quanto il comportamento tenuto dal proprietario dell’animale, è rinvenibile nella nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell'art. 727 c.p. , la quale postula una condotta ad ampio faggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale. La S.C., quindi, specifica che la nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale ma anche come il non prendersene più cura, "ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone". I Giudici di legittimità concludono, avallando ancor di più la decisione del Tribunale, affermando che il "concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando al ricorrente la condanna di 10.000 euro di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18892/11; depositata il 13 maggio).Nel consigliare a tutti di denunciare prontamente tali spregevoli e pericolosi comportamenti penalmente rilevanti, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.

01/07/2018 15:09
Danno da vacanza rovinata: struttura alberghiera carente: addio relax! Gli organizzatori devono risarcire

Danno da vacanza rovinata: struttura alberghiera carente: addio relax! Gli organizzatori devono risarcire

Torna come ogni domenica la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana. Questa settimana, le mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle prossime ferie estive e nello specifico alla “responsabilità da vacanza rovinata” in capo all’agenzia di viaggi e/o del tour operator in qualità di organizzatori. "Avvocato Pantana" chiede Giorgia da Morrovalle "in quali casi è possibile richiedere un risarcimento danni in caso di vacanza rovinata?". Di seguito la risposta dell'avvocato Caso giuridico: Una coppia di coniugi hanno acquistato presso un’agenzia viaggi un pacchetto turistico “tutto compreso” di un tour operator della durata di 1 settimana, comprensivo anche dei trasferimenti. Giunti a destinazione, gli attori constatavano alcune difformità rispetto a quanto prospettato e tali divergenze rendevano, a detta dei medesimi, impossibile la prosecuzione delle vacanze, tanto da intentare un’azione di risarcimento danni nei riguardi degli organizzatori.Nel contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» (c.d. «pacchetto turistico» o package), disciplinato attualmente dagli artt. 82 ss. d.lgs. n. 206/2005 - (c.d. «codice del consumo»), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, oltre alla violazione delle «norme poste a tutela dei viaggiatori, anche con riferimento all’obbligo di informazione» e di «falsa rappresentazione della realtà» riferite all’alloggio e/o al trasporto, bisogna tenere in considerazione anche la «finalità turistica» (o «scopo di piacere»), che si sostanzia nell’interesse che lo stesso pacchetto è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero.In tutto ciò, è da chiarire, però, il ruolo tenuto dall’agenzia di viaggi, e precisamente se abbia assunto esclusivamente il ruolo di intermediaria, quale venditrice del pacchetto turistico fornito alla coppia e non anche quello di organizzatore; ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame, il viaggio sia stato scelto da un catalogo predisposto dal tour operator, senza l’intervento dell’agenzia nell’organizzazione dello stesso.Infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale di riferimento ha chiarito che l’art. 93 del Codice del Consumo (secondo cui l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico devono rispondere secondo le rispettive responsabilità), non conduce a una automatica responsabilità dell’agenzia viaggi;nel contratto di intermediazione di viaggio, infatti, è da ravvisare un mandato conferito dal viaggiatore all’agenzia e la responsabilità di quest’ultima è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, non dovendo al contrario essere chiamata a rispondere delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, che invece competono al tour operator;in tal caso, invece, la responsabilità dell’agenzia sarebbe subordinata alla prova della sua conoscenza (o conoscibilità) della inaffidabilità del tour operator secondo l’uso della normale diligenza dell’attività prestata.Pertanto, la nostra coppia potrà agire nei soli confronti del tour operator, per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, provando la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, alla coppia istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul tour operator l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento. Inoltre, il danno da vacanza rovinata, va inteso anche nel pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dalla coppia per non aver potuto godere appieno della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, che si concreta in un tipo di danno costituito da disagio e sofferenze transeunti per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza.Per tali ragioni, la coppia ha tutto il diritto di pretendere ed ottenere in tal caso dal solo tour operator il risarcimento di tutti quei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, di cui fornisca idonea documentazione (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 5683/16, depositata il 23 marzo).Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

24/06/2018 12:40
Alcoltest: il mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore invalida l’intero processo

Alcoltest: il mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore invalida l’intero processo

Torna il nuovo appuntamento con la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana. Questa settimana, i quesiti rivolti al legale hanno interessato maggiormente il tema della guida in stato di ebbrezza con contestuale validità della procedura dell’alcoltest: "Avvocato Pantana, ci si può rifiutare di sottoposti all'alcoltest?" chiede Paolo di Montecosaro. Ecco la risposto dell'avvocato. Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza in merito all’utilizzo di tale strumento di misurazione utilizzato dalla P.G. anche in presenza di rifiuto dell’automobilista. Caso giuridico: Ad un giovane di Civitanova Marche è stato contestato di essersi messo alla guida in stato d’ebbrezza alcolica e, richiesto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, di aver opposto un rifiuto, senza però che precedentemente l’organo di polizia lo abbia avvisato della facoltà di farsi assistete da un avvocato.Il rifiuto di sottoporsi a test è reato. La rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi ad accertamento finalizzato alla verifica del tasso alcolico ha trovato rinnovato spazio nelle modifiche del Codice della Strada del 2008. Il fondamento politico-criminale della ri-penalizzazione della condotta (la risposta sanzionatoria è stata equiparata alla violazione del divieto di guida in stato d’ebbrezza) è quello di prevenire sacche di impunità: se in precedenza il conducente poteva opporre un rifiuto accettando l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ora se non si sottopone all’accertamento tecnico vedrà applicarsi la sanzione più elevata e perderà l’occasione di dimostrare che il suo tasso alcolemico è inferiore alla soglia che determinerebbe la possibile irrogazione di sanzioni più mite. Per tali ragioni il responsabile veniva indagato per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di ebbrezza tramite etilometro (art. 186, comma 7, C.d.S.), e condannato sia in primo sia in secondo grado; la sentenza veniva impugnata poi in Cassazione dalla difesa che deduce, come in precedenza, l’erronea applicazione della norma per l’omesso avviso, ex art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un avvocato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, trova applicazione anche nel caso di rifiuto all’accertamento del tasso alcolemico. Il Collegio ritiene fondato il ricorso sottolineando come i più recenti orientamenti abbiamo rivisitato i contenuti dell’obbligo di avviso al conducente della facoltà di cui all’art. 114 cit. , così come facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 5396/2015. In particolare, l’obbligo di procedere all’avvertimento in parola scatta nel momento in cui l’organo di polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente e, comunque, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro. Il sistema di garanzie delineato dagli artt. 114 disp att. c.p.p. e 354 c.p.p. introduce infatti una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporti al test strumentale e con l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, adempimento indispensabile e necessario per la prosecuzione dell’accertamento; a tal proposito viene anche precisato che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di preavviso al conducente, coinvolto in un sinistro stradale, del diritto di farsi assistere da un difensore sussiste anche in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria. In conclusione la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio ed assolve il conducente perché il fatto non sussiste (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 6526/18; depositata il 9 febbraio 2018).Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

17/06/2018 10:33
La chiusura di un intero reparto non basta, nullo il licenziamento della lavoratrice madre. Quali tutele a sostegno della genitorialità?

La chiusura di un intero reparto non basta, nullo il licenziamento della lavoratrice madre. Quali tutele a sostegno della genitorialità?

Torna, puntuale come ogni domenica, l'appuntamento con la nostra rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema del licenziamento e nello specifico quello della lavoratrice madre. Abbiamo scelto un caso che ci offre la possibilità di fare chiarezza in merito a tale tipologia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Una madre lavoratrice di Muccia si è infatti trovata senza lavoro a causa della chiusura del reparto nel quale era impiegata. Lo società, nel licenziarla, si è assunta l'impegno di reimpiegarla, al termine del periodo protetto, in un altro esercizio all’interno dell’azienda, ma in riforma della decisione dei Giudici di prime cure, la Corte d’Appello ha dichiarato la nullità del licenziamento per violazione dell’art. 54, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 151/2001, il quale consente il licenziamento della lavoratrice madre solo nei casi di cassazione totale dell’attività. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso in Cassazione. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana. Il principio di carattere generale presente nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità che vieta il licenziamento della lavoratrice madre, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’anno di vita del bambino, può essere derogato solo ed esclusivamente se cessa l’intera attività della società. Lo spiega la Corte di Cassazione con sentenza n. 14515/18 depositata il 6 giugno. L’eccezione che conferma la regola… Trattandosi di un’eccezione ad un principio di carattere generale, gli Ermellini affermano che la norma citata deve ritenersi di «stretta interpretazione» e, come tale, «non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica». Infatti, in tema di tutela della lavoratrice madre, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui «la deroga al divieto di licenziamento di cui all’art. 54, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cassazione dell’intera attività aziendale». Tal fattispecie normativa non può dunque essere applicata in via estensiva od analogica all’ipotesi, quale quella del caso di specie, di cessazione dell’attività di un solo reparto, anche se dotato di autonomia funzionale. Pertanto, ritenendo priva di fondamento la questione sollevata dalla società ricorrente, i Giudici di legittimità rigettano il ricorso e la condannano al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in tal caso, poiché «il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo e improduttivo di effetti», ciò significa che «il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente» e quindi «il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio e a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno». In conclusione, quindi, «il rapporto va considerato come mai interrotto» e «la lavoratrice», «ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio» (Cassazione, sentenza n. 475/2017, Sezione Lavoro, depositata l’11 gennaio). Nel consigliare la massima tutela in materia di licenziamento, a maggior ragione quello della lavoratrice madre, come sempre attendo le vostre richieste dandovi appuntamento alla prossima settimana.  Avv. Oberdan Pantana

10/06/2018 13:35
Condominio, solo in alcuni casi l'acquirente ha il parcheggio assicurato

Condominio, solo in alcuni casi l'acquirente ha il parcheggio assicurato

Torna, puntuale come ogni domenica, l'appuntamento con la nostra rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema del condominio ed il corretto utilizzo dei parcheggi da parte dei relativi condomini. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana.   Condominio e uso corretto del parcheggio: il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza quando l’acquirente di un appartamento condominiale ha anche assicurato il parcheggio riferito al medesimo condominio.  Caso giuridico: Il costruttore procede alla vendita delle varie unità immobiliari che compongono il fabbricato realizzato nel 1972 riservandosi la proprietà del cortile retrostante il corpo di fabbrica; quest'ultimo che in data 1991 viene successivamente venduto ad una società. Questa “manovra” non piace al condominio che cita in giudizio il venditore contestando la validità della vendita del cortile perché, a quanto pare, questo era gravato da vincolo a parcheggio a favore dell'intero fabbricato. Occorre partire dal presupposto che la normativa di settore non è certamente delle più semplici in quanto varia in relazione ad una serie di elementi quali la data di rilascio del titolo edilizio in virtù del quale è stato realizzato il fabbricato, la data del primo atto di vendita, la data dell'atto di vendita relativo alle aree vincolate e chi più ne ha più ne metta. Immobili realizzati prima della legge ponte. Una prima categoria di immobili riguarda quelli realizzati prima dell'entrata in vigore della c.d. legge ponte (ovvero della Legge n. 765/1967). Le aree a parcheggio realizzate in vigenza di tale disciplina devono essere considerate “libere” in quanto la normativa urbanistica dell'epoca non prevedeva alcun vincolo. Immobili realizzati tra il 1967 e il 2005. Con l'entrata in vigore della legge ponte, la disciplina relativa alla circolabilità degli spazi adibiti a parcheggio subisce una prima modifica. L'art. 18 Legge n. 765/1967, infatti, modificò la legge urbanistica del 1942 inserendo, al suo interno, l'articolo 41-sexies. Tale norma introdusse il vincolo, per la nuove costruzioni, non solo di realizzare delle aree destinate al parcheggio delle autovetture, ma andò anche oltre stabilendo che vi fosse un rapporto tra le cubature assentite (ovvero i metri cubi di progetto) e le superfici da adibire a parcheggio. Tale rapporto veniva fissato, in un primo tempo, in 1 a 20 (poi ridotto a 1 a 10); in sostanza, per ogni 10 mc di costruzione, occorre realizzare un parcheggio di 1 mq. Il contenuto della nuova disciplina. Occorre tener presente che le aree a parcheggio svolgono soprattutto una funzione pubblicata in quanto mirano a disciplinare la viabilità ed a salvaguardare l'ordine pubblico e la vivibilità delle città. Prevedere idonei spazi riservati alla sosta dei veicoli e, parallelamente, prevedere specifici obblighi di utilizzo degli stessi, vuol dire - in primo luogo - evitare che un eventuale abbandono disordinato e casuale dei veicoli possa produrre il blocco della circolazione stradale e quindi - a cascata - vuol dire prevenire possibili pericoli nella circolazione. Il Legislatore, resosi conto che il numero di vetture in circolazione aumentava giorno per giorno il che procurava, oggettivamente, la difficoltà di trovare un parcheggio, cercò una soluzione imponendo al costruttore di realizzare, accanto agli appartamenti, anche delle aree destinate a contenere le auto in sosta. Gli spazi a parcheggio realizzati in vigenza della legge ponte soggiacciono ad una disciplina speciale per cui costituiscono delle pertinenze delle unità immobiliari. Il costruttore, eventualmente, può riservarsi la proprietà di tali aree e, in ipotesi, può anche venderle a terzi, fermo restando il diritto reale d'uso in favore dei proprietari delle singole unità immobiliari. Immobili realizzati in vigenza della Legge n. 246/2005. La situazione cambia radicalmente con la Legge 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. legge di semplificazione del 2005). A tale norma viene riconosciuto il merito di aver “liberalizzato” la vendita delle aree a parcheggio spezzando il rapporto di pertinenzialità inscindibile tra l'appartamento ed il posto auto favorendo, in questo modo, la circolabilità degli immobili. A ben guardare, lo spirito della legge non viene tradito; l'obbligo di realizzare gli spazi a parcheggio rimane, per cui le auto troveranno comunque una loro collocazione ma, al proprietario dell'appartamento, viene data una alternativa: acquistare il posto auto, ovvero rinunciare all'acquisto e  lasciare la propria autovettura in altra zona. Occorre tener presente che, secondo la giurisprudenza, la Legge n. 246/2005 non ha portata retroattiva per cui troverà applicazione solo per i fabbricati realizzati in data successiva alla sua entrata in vigore. Quale disciplina si applica al caso in esame? Dettate le regole di base, occorre stabilire quale disciplina applicare al caso concreto. Nel nostro caso abbiamo un fabbricato realizzato nel 1972 mentre la vendita in blocco del cortile su cui gravava il vincolo a parcheggio viene realizzata quasi 20 anni dopo, ovvero solo nel 1991. La disciplina applicabile, quindi, è quella relativa agli immobili realizzati tra il 1967 e il 2005. Di conseguenza, i condòmini avranno il diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio che, eventualmente, potranno anche essere vendute a terzi purché venga garantito l'utilizzo ai condòmini, dietro comunque un equo compenso al costruttore. L'atto di vendita è nullo? A questo punto occorre effettuare una precisazione. L'atto di vendita dell'area vincolata a parcheggio è solo parzialmente nullo in quanto la nullità colpisce solo quella clausola contrattuale che impedisce l'esercizio del diritto d'uso in favore dei condòmini.  A tal proposito, la Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza n. 26911/17, depositata il 14.11.2017, statuisce che: “Solo i proprietari degli immobili realizzati tra il 1967 ed il 2005 possono vantare il diritto reale d'uso sulle aree vincolate a parcheggio. In tale ipotesi, l'atto di vendita dell'area vincolata è valido; solo le clausole contrattuali che impediscono ai condòmini l'esercizio del diritto d'uso vengono colpite da nullità. L'esercizio del diritto reale d'uso non è gratuito; chi vuole avvalersene, deve corrispondere un equo compenso al costruttore”.   Come sempre rimango in attesa delle vostre richieste dandovi appuntamento alla prossima settimana.  Avv. Oberdan Pantana  

03/06/2018 16:45
Privacy: videosorveglianza e finestre del vicino. Reato o illecito civile?

Privacy: videosorveglianza e finestre del vicino. Reato o illecito civile?

Torna, puntuale come ogni domenica, l'appuntamento con la nostra rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana. Questa settimana, fra le diverse mail arrivate, abbiamo scelto un quesito posto dal lettore Alberto P. di Tolentino che chiede chiarezza in merito al tema della privacy ed al corretto utilizzo della videosorveglianza nei rapporti di vicinato, strumento questo spesso mal utilizzato e lesivo pertanto di interessi legittimi. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana.   Video-sorveglianza nei rapporti di vicinato: il caso in parola offre la possibilità di eseguire una chiara distinzione tra videosorveglianza con rilevo penale e videosorveglianza unicamente con rilievo civile. Caso giuridico: Due villette a schiera confinanti di cui una dotata di videocamere puntate anche sulle finestre del vicino: tale circostanza comporta la sola violazione della privacy domestico o integra anche il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 165 bis c.p.?Il proprietario dell’immobile “ spiato”, pertanto, quali azioni potrebbe intraprendere per tutelare i propri diritti?   Videosorveglianza e reato di illecite interferenze nella vita privata ex art. 165-bis c.p.:  Il reato di illecite interferenze nella vita privata ex art. 165-bis c.p. si registra quando le telecamere inquadrano spazi altrui appositamente schermati dai proprietari in modo da escluderne la vista agli estranei. Nel nostro caso i vicini non avevano schermato la visione delle finestre rendendo così le stanze a queste prospicienti assimilabili a "luoghi esposti al pubblico". Secondo giurisprudenza consolidata non sono punibili (e non possono, pertanto, dar luogo ad alcun correlativo risarcimento) «le videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, giacchè per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico» (Cass. n. 44156/2008). Pertanto sebbene le videocamere del vicino avessero registrato stralci di vite altrui nessun reato ex art. 165-bis c.p. sarebbe stato integrato. Videosorveglianza e illecito civile (lesione privacy):  Le videocamere puntate anche sugli spazi del vicino costituiscono sempre una lesione della privacy domestica degli interessati che integra perfettamente la fattispecie dell'illecito civile. Nell'ambito della responsabilità aquiliana la questione centrale si snoda attorno all'ampiezza dell'angolo visuale delle videocamere private. La delibera del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 sancisce che, ove il singolo condomino installi un impianto di videosorveglianza a tutela della proprietà̀ esclusiva «l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini. Nel caso di specie, l'angolo visuale delle videocamere comprendeva anche l'accesso a casa e le finestre di bagno e cucina del vicino. Pertanto sotto il profilo civile vi era stata lesione della riservatezza domestica. Tuttavia l'esistenza della violazione non costituisce un danno in re ipsa nel nostro ordinamento, ma occorre addurre sempre le allegazioni e le prove del danno conseguenza altrimenti si snaturerebbe «la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo» (Cass. SS. UU. 26972/08). Azione giuridica del proprietario: riconoscimento del danno punitivo. Il proprietario spiato decide, pertanto, di intraprendere un giudizio civile nei confronti del vicino ai fini del risarcimento del danno, ma nei fatti non è in grado di provare alcunché rimettendosi semplicemente all'equità del giudicante, senza, pertanto, porre in essere delle allegazioni che avrebbero permesso al Giudice di applicare il criterio equitativo in modo più adeguato alla realtà. In questo modo il Giudice comprende che vi sia stato un pregiudizio, ma non ha gli strumenti per determinarlo scientificamente sebbene in via equitativa. Così la liquidazione con il criterio dell'equità riconosce in questo caso una sorta di danno punitivo: «la quantificazione equitativa di detto danno ingiusto non può che essere tuttavia contenuta entro termini minimi: tali da assicurare quella che si è giunti bensì̀ a riconoscere che sia la valenza punitiva iure propria del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali». Tutto ciò, in quanto, nel vigente ordinamento alla responsabilità̀ civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché́ sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile; non è quindi logicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi, (così Cass. SS.UU. 16601/17)». In questo caso il minimo riconosciuto dal Giudice è stato di € 20.000,00. Nel consigliare la massima tutela in materia di privacy soprattutto in ambito personale, come sempre attendo le vostre richieste dandovi appuntamento alla prossima settimana.               Avv. Oberdan Pantana

27/05/2018 09:33
Calcio, normale fallo di gioco o responsabilità penale?

Calcio, normale fallo di gioco o responsabilità penale?

Nuovo appuntamento con la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana. Oggi abbiamo scelto una mail che riteniamo particolarmente interessante, perchè tocca un argomento di cui si parla poco ma che invece coinvolge tantissimi sportivi. Il quesito di Roberto di Pollenza riguarda il calcio: "Gentile avvocato Pantana, in un intervento falloso di gioco, si possono riscontrare anche responsabilità penali?". Ecco la risposta Con grande piacere che mi accingo ad affrontare il seguente argomento sollecitato dalle numerosissime mail dei lettori riguardo alle possibili responsabilità di un atleta nella pratica dello sport più seguito ed amato in Italia: il gioco del calcio. Nel farlo utilizzerò dei casi pratici che spesso e volentieri avvengono durante una competizione calcistica e che soprattutto mi sono occupato in prima persona in qualità di legale. Ultimissimi minuti del match. Risultato – importantissimo – ancora in bilico. Contropiede fulmineo della squadra ospite. L’attaccante, palla al piede, si dirige verso l’area avversaria, quando irrompe il difensore che, pur volendo colpire la sfera, centra in pieno la gamba sinistra del ‘numero 9’;grave infortunio per l’attaccante: frattura della tibia. In primo ed in secondo grado, viene confermata la condanna per il difensore locale per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p.; in Cassazione, invece, viene assolto con formula piena, per l’assenza di tale tipologia di responsabilità. Smentita la visione tracciata dai giudici del Tribunale prima e da quelli della Corte d’appello poi: decisiva l’applicazione del cosiddetto “rischio consentito”, con riferimento ad «eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi».Nessun dubbio sulla dinamica del rilevante scontro di gioco, verificatosi durante tale partita; evidente, infatti, la condotta scorretta del difensore della squadra di casa, evento, però, frutto di un eccessivo «agonismo» e di un errore nel calcolo della «tempistica dell’intervento di gioco»: egli, infatti, ha mirato «il pallone», ma ha «finito per colpire la gamba dell’attaccante, che, in anticipo,già aveva allungato la sfera in avanti. Rilevante il contesto: «l’infortunio maturò in un frangente particolarmente intenso», cioè «gli ultimi minuti dell’incontro», e durante «una azione di gioco decisiva» per un match «rilevante per il campionato». Significativo anche il fatto che l’azione del difensore, pur in trance agonistica, «era manifestamente indirizzata a interrompere l’azione di contropiede, mediante il tentativo di impossessarsi regolarmente del pallone», sottraendolo all’attaccante.Tutto ciò, spiegano correttamente i magistrati della Cassazione, consente di ritenere meritevole di censura il gesto compiuto dal difensore, però solo nell’ambito dell’«ordinamento sportivo». Va esclusa, quindi, la «antigiuridicità» a livello penale del «fallo» compiuto sul campo da calcio. Evidente la colpa del difensore, sanzionabile, però, solo in ambito sportivo, non certo in quello penale (Cassazione, sentenza n. 9559/2016, Sezione Quarta Penale). Così come: “derby infuocato”, il difensore colpisce l’avversario con un pugno con l’azione di gioco distante da tale evento: in tal caso la Suprema Corte ha giustamente confermato la sentenza di condanna dell’imputato/difensore locale,   Il Collegio di legittimità, ritenendo corretta la valutazione svolta dalla Corte territoriale, afferma che «in tema di competizioni sportive, non è applicabile la scriminante atipica del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l’imputato colpisca l’avversario con un pugno al di fuori di un’azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva». Nella disciplina calcistica, infatti, «l’azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero di movimenti, anche senza palla, funzionali alle più  efficaci strategie tattiche, circostanze non presenti in quanto accaduto >>. Tale circostanza, al fine di spiegare ancor meglio il limite della scriminante dell’attività sportiva del c.d. “rischio consentito” nell’ambito di una partita di calcio, si va a ricollegare ad un ulteriore fatto accaduto in campo, soffermandoci però prima all’indimenticabile finale mondiale di Berlino vinta dalla nostra nazionale. Il colpo di testa è un protagonista obbligatorio di ogni partita di calcio che si rispetti, giocata, questa, spesso vincente, è in grado di sorprendere, se ben eseguita, anche il più “felino” dei portieri. Diversa dal colpo di testa è, invece, la testata vera e propria, anche questa, purtroppo, presente in alcune partite di calcio; tutti noi ricorderemo Materazzi mentre stramazza al suolo come un birillo, colpito dalla craniata infertagli da Zidane: si era alla finale dei Mondiali del 2006 e tutta l'Italia – di lì a poco – sarebbe scesa in strada ad esultare per la quarta stelletta conquistata.Fatta questa premessa “storica” che non ha avuto alcuna evoluzione giudiziaria, pur possibile, la stessa però si va a ricollegare ad un caso simile, che si è svolto in un contesto molto più modesto dell’Olympiastadion di Berlino, che invece è terminata nelle aule dei Tribunali. Durante un incontro di calcio, poco prima del fischio finale, un giocatore si accascia al suolo, tramortito: ha appena ricevuto una testata sul naso da un avversario a gioco fermo. Il malcapitato calciatore, col setto nasale fratturato, vola in ambulanza verso l'ospedale più vicino: di lì a poco sporgerà querela. Il procedimento penale, deciso nelle forme del rito abbreviato condizionato, si conclude con una sentenza di condanna. Tutti gli eventi riportati, ci consentono di chiarire meglio l’antigiuridicità durante una partita di calcio, facendo riferimento alle c.d. scriminanti “atipiche”. Il catalogo piuttosto ristretto delle scriminanti “codificate” non fa espressa menzione dell'esimente sportiva, che appartiene – per dottrina e giurisprudenza ormai ben consolidate – al novero delle esimenti non espressamente contemplate nel codice, ma di fatto esistenti. Queste ultime sono figlie dell'evoluzione naturale del diritto penale, che, nel suo adeguarsi alla realtà sociale in cui si applica, deve necessariamente calibrare la risposta punitiva alle infinite, lecite, ma talvolta rischiose, forme in cui può esprimersi la condotta umana. Lo sport è una di esse: chi lo pratica – non importa se professionalmente o per diletto - mette in conto di poter subire anche conseguenze pregiudizievoli per la propria integrità fisica: il rischio che ogni sportivo accetta è, appunto, un rischio consentito. Qual è, a questo punto, il limite che non deve essere oltrepassato per sconfinare nell'illecito penale? Il consenso che – tacitamente – si esprime prendendo parte ad una competizione sportiva, implica, come già detto, l'accettazione di un rischio, più o meno calcolato. Questo calcolo si basa, evidentemente, anche sull'affidamento che tutti i partecipanti alla competizione conoscano e si conformino alle regole della disciplina sportiva praticata. Secondo la giurisprudenza, che dimostra di non ignorare la “realtà naturale” dell'agonismo, l'involontario travalicamento delle regole di gioco non è sufficiente per aprire le porte alla responsabilità penale nel caso in cui dovessero verificarsi conseguenze lesive per alcuno degli atleti.Il discorso cambia del tutto nell'ipotesi in cui l'incontro sportivo diventi un pretesto per dare sfogo a gesti gratuitamente violenti, o che comunque non sono giustificabili con il gesto atletico richiesto dal gioco del calcio; circostanza questa che ogni vero sportivo dovrebbe evitare oltreché condannare. Il gioco del calcio ha bisogno di veri sportivi!Rispettiamolo. Attendo come sempre le vostre richieste e vi do appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

20/05/2018 14:03
La violazione degli obblighi di assistenza familiare

La violazione degli obblighi di assistenza familiare

Per l'appuntamento di questa settimana con la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'avvocato", abbiamo scelto di rispondere alla mail inviata dalla signora Paola M. di Civitanova Marche relativa a un argomento che tocca da vicino numerose famiglie.  La signora Paola chiede: "Gentile avvocato Pantana, quali sono gli obblighi di legge e come bisogna comportarsi quando, in una famiglia, un soggetto si sottrae ai propri doveri di coniuge o di genitore, non versando, ad esempio, il mantenimento al partner o ai figli?".   La violazione degli obblighi di assistenza familiare, con la quale il legislatore abbia inteso tutelare i rapporti interpersonali intercorrenti all'interno di un nucleo familiare, oggi viene regolata dall’art.570 c.p. e dalla nuova fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p. .Per quanto concerne l’art. 570 c.p., lo stesso prevede diverse fattispecie infatti:1.    punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1032 euro "chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge";2.    punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 103 euro a 1032 euro chi "malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge" e chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa".In merito all’elemento oggettivo del reato, riguardo al punto 1), perché si configuri “l'abbandono del domicilio domestico”, o comunque “la  condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie”, la S.C. ha precisato come l'abbandono sia punibile solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza inerenti la qualità di coniuge e/o genitore.Per quanto concerne il punto 2), per “malversazione”, si intende la cattiva gestione concretantesi in appropriazioni o distrazioni di beni a proprio o altrui profitto; non è sufficiente un solo atto di appropriazione, ma una pluralità di atti di disonesta gestione; per “dilapidazione”, invece, si intende la dispersione sconsiderata di beni altrui che ha come conseguenza la dissipazione, anche parziale, del patrimonio amministrato.Infine, per “omessa prestazione dei mezzi di sussistenza”, la norma non sanziona l'inosservanza degli obblighi civilistici di mantenimento, essa tutela invece il diritto della persona, che l'ordinamento penale riconosce e tutela a ricevere il necessario sostegno dai propri familiari ove si trovi in condizioni di estremo disagio;  lo stato di bisogno è un presupposto della condotta e viene fatto consistere nella mancanza dei mezzi di sussistenza, da cui la persona non è in grado di uscire autonomamente. Infatti, riguardo alla nozione di “mezzi di sussistenza”, essa non coincide con gli “alimenti”, disciplinati dal codice civile: mentre i primi indicano ciò che è indispensabile per vivere; i secondi hanno ad oggetto quanto occorre per soddisfare i bisogni della vita, secondo la condizione economica e sociale del beneficiario (Cass. VI, n. 49755/2012). A tal proposito, il codice non punisce la violazione della corresponsione degli “alimenti”, ma il rifiuto dei mezzi necessari per vivere: pertanto il delitto non ricorre se il discendente, l'ascendente, il coniuge non versino in condizioni di bisogno benché titolari del diritto agli alimenti; l'obbligo giuridico di prestare gli alimenti costituisce il presupposto del reato: in assenza di tale obbligo il reato non sussiste (Cass. VI, n. 2968/1972).Il soggetto deve essere in condizione di adempiere (anche parzialmente): la prova dell'impossibilità di farlo a tenore della giurisprudenza, spetta all'interessato (Cass. VI, n. 2736/2008); l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli inadempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. VI, n. 33997/2015). L'obbligo non viene meno quando i soggetti siano assistiti da terzi o dall'assistenza pubblica; in particolare, nel caso di minori, è l'età ad integrare lo stato di bisogno, così da configurare il reato anche se l'assistenza è assicurata dall'altro coniuge o da terzi. Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo di cui all'art. 570 c.p., è sufficiente che il soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere gli obblighi di assistenza familiare; è stato ritenuto doloso, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, il comportamento del marito e padre che, inopinatamente dimettendosi dal posto di lavoro, aveva fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli, (Cass. VI, n. 5287/1989).La nuova fattispecie, invece, di cui all’art. 570 bis c.p., entrata in vigore il 06 aprile u.s. tramite il D.L. n. 21/2018, va a completare la tutela riguardo agli obblighi di assistenza familiare, disponendo espressamente quanto segue: “Le pene previste dall'articolo 570 c.p. si applicheranno anche al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero che violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.Tale nuovo riferimento normativo ha comportato come prima sostanziale innovazione il fatto che la sanzione penale ora viene applicata anche in caso di omesso versamento dell’assegno nei confronti del coniuge separato; la seconda, invece, è rappresentata dal fatto che la sanzione penale ora èapplicabile a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno, in quanto la stessa è consequenziale all’omesso versamento dell’assegno.Infine, ulteriore tutela è data nell’ultima parte dell’art. 570 bis c.p., facendo altresì riferimento alla “violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”, circostanza questa che espone al genitore obbligato alla sanzione penale anche in caso di omessa contribuzione economica in relazione alle spese straordinarie e non solo in caso di omesso versamento dell’assegno mensile di mantenimento dovuto per le spese “ordinarie”.A questo punto si riportano di seguito alcuni episodi che configurano il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare:1) Omessa assistenza familiare: lo stipendio dell’ex moglie non evita la condannaIl reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p. sussiste anche laddove l’altro genitore abbia la concreta possibilità di provvedere in via sussidiaria al sostentamento del figlio minore.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 19508/18);2) L’ex marito non versa l’assegno perché senza lavoro, condannato in quanto non lo prova.  L’incolpevole impossibilità economica dedotta dall’imputato quale giustificazione per il mancato versamento dell’assegno a favore della ex moglie e della figlia, come stabilito in sede di separazione, deve essere dimostrata da chi la deduce; tale mancanza ha comportato la sua condanna. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 16810/15);3) Non mantiene i figli minori, tanto ci pensano i nonni: condannato.  In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 6682/15);4) Figlio invalido: la mancata partecipazione alle spese per le cure mediche integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.  Non basta il versamento dell’assegno di mantenimento in caso di separazione tra coniugi per far fronte alle esigenze di un figlio invalido. In questi caso, la violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste qualora il genitore non partecipi alle spese mediche né provveda all’assistenza quotidiana e materiale. L’obbligo di assistenza sussiste anche quando a provvedere allo stato di bisogno è l’altro coniuge con il proprio lavoro o l’aiuto di altri congiunti.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 24694/14). Come sempre, raccomando di chiedere la consulenza di un legale e di denunciare alle autorità competenti tutti gli eventuali  problemi che si registrano in casi come quelli sopra evidenziate. Attendo come sempre le vostre richieste di chiarimenti e le vostre domande e vi do appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

13/05/2018 11:26
Il reato di "stalking"

Il reato di "stalking"

Per il terzo appuntamento con la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana, abbiamo scelto di trattare l'argomento proposta da una lettrice di Macerata che chiede "Quando si configura il reato di stalking? E' necessario che la vittima venga infastidita o perseguitata fisicamente, o per configurare il reato è sufficiente anche essere presi di mira, ad esempio, sui social network?". Ecco le spiegazioni dell'avv. Pantana   Il reato di “ stalking” di cui all’art. 612-bis c.p. è stato introdotto dal D.l. 23 febbraio 2009 n. 11, recante < misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori >, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009 n. 38, con la finalità dichiarata di contrastare il fenomeno dello stalking, negli ultimi anni in preoccupante aumento e sempre più spesso all’attenzione delle cronache dei mass-media. La parola stalking deriva dal lessico venatorio inglese dove to stalker è colui che, a caccia di una preda, si apposta o la segue ossessivamente, tanto che negli ultimi anni ha assunto il significato di assillare, molestare, disturbare e perseguitare. Nello specifico l’art. 612-bis c.p. prevede quanto segue: [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque (2) anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. [II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3). [III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. [IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. (4). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Pertanto, il contegno tipico punito dalla norma di cui al primo comma, consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi (art. 612 c.p.) o molesti (art. 660 c.p.) tali da determinare nella vittima “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Il delitto è punibile a titolo di dolo generico ed è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Trattandosi di reato abituale di evento, il dolo è da ritenersi senz'altro unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; ma ciò non significa affatto che l'agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale e avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta. (Cass. V, n. 18999/2014; Cass. V, n. 20993/2013). Per quanto attiene alla condotta, gli atti che costituiscono lo stalking sono perlopiù comportamenti che potrebbero assumere sembianze anche normali se non fossero caratterizzati dall’insistenza ed invadenza nel tempo, tanto da causare effetti psicologici sulla vittima, oltre ad esporre quest'ultima al rischio di violenza. Così gli atti tipici dello stalker possono identificarsi: nell'invio ripetuto di regali, fiori, telefonate assillanti o solo squilli, posta assillante e disturbante (con ripetuti invii di e-mail Sms) negli appostamenti, nei frequenti incontri (apparentemente causali mai in realtà voluti e ricercati) sul luogo di lavoro della vittima e nelle vicinanze di esso o nei pressi dell'abitazione, nell'osservazione della vittima ecc... E se è vero che nella maggior parte dei casi lo stalking non è una persona violenta, può comunque accadere che il medesimo faccia ricorso alle minacce esplicite o ad atti di violenza a cose o persone (ad esempio il compimento di atti vandalici su beni di proprietà della vittima, quali l'automobile Cass. V, n. 8832/2011). La norma individua tre tipi alternativi di evento che devono essere determinati dal comportamento criminoso tenuto dall'agente e in mancanza dei quali non avremmo il delitto di atti persecutori ma soltanto plurimi reati di minaccia o molestia. Il delitto è dunque costruito secondo lo schema del reato di evento (Cass. n. 9222/2015) che si caratterizza per la produzione di un evento di «danno» consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di «pericolo», consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.. Si tratta di reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo (Cass. V, n. 34015/2010; Cass. V, n. 2987/2011; Cass. III, n. 23485/2014; Cass. III , n. 9222/2015).  Riguardo al  perdurante e grave stato di ansia o di paura, secondo i primi commentatori doveva essere inteso come un vero e proprio stato patologico, accertabile nel processo per mezzo di consulenze tecniche. La giurisprudenza di legittimità si è invece discostata da tale orientamento ritenendo integrato l'evento anche in assenza di prova della causazione di una patologia nella vittima; ha infatti affermato che la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Cass. V, n. 8832/2011; Cass. V, n. 24135/2012; Cass. VI, n. 50746/2014; Cass. VI, n. 20038/2014). Per quanto concerne, invece, il fondato timore per l'incolumità propria di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, lo stesso non richiede l'accertamento di uno stato patologico ingenerato nella vittima dalla condotta dell'agente ben potendo il giudice fare ricorso alle massime di esperienza. Infine, circa l’alterazione delle abitudini di vita, per la giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva non è la valutazione quantitativa, ad esempio in termini orari, di tale variazione, ma il significato e le conseguenze emotive di una condotta alla quale la vittima sente di essere stata costretta, sottolineando che: “il fatto poi che lo stalking sia reato di evento e non di pura condotta, nulla ha a che vedere con il fatto che, nella maggior parte dei casi, la prova debba essere dedotta dalle parole della stessa vittima. Invero, è principio elementare quello in base al quale un fatto non va confuso con la sua prova. D'altra parte, non pochi sono i delitti con riferimento ai quali, in genere, l'unica prova consiste nelle dichiarazioni della persona offesa (si pensi, ad esempio, a tutti i reati a sfondo sessuale). Ciò che dunque rileva è la attendibilità della persona offesa e la credibilità del suo racconto” (Cass. V n. 24021/2014). Riguardo alle aggravanti, il comma 2 dell'art. 612-bis c.p., introduce una circostanza ad efficacia comune; in particolare, il testo originario della norma prevedeva l'aumento della pena (fino a un terzo) qualora il fatto fosse commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da un soggetto che in passato è stato legato alla persona offesa da una relazione affettiva. Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo modificato dalla legge di conversione l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso l'applicazione della circostanza aggravante sia ai fatti commessi dal coniuge separato soltanto di fatto sia ai fatti commessi in costanza del rapporto di coniugio o affettivo. Detto decreto ha anche introdotto una nuova previsione aggravatrice al comma 2 della norma, che considera il fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici (come nel frequente caso in cui il delitto sia commesso attraverso l'invio di sms, e-mail, diffusione di video o immagini attraverso internet). Il comma 3, prevede, invece, che la pena sia aumentata fino alla metà (si tratta, pertanto, di circostanza ad effetto speciale) qualora il fatto sia commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, o di una persona con disabilità di cui all'art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con l'uso di armi o da persona travisata; infine in base al disposto dell'art. 8 d.l. n. 11/2009 la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito. A tal proposito, l’art. 8 d.l. n. 11/2009 convertito nella L. n. 38/2009 prevede che “ fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all' articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale; copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore inoltre adotta i provvedimenti in materia di detenzione armi e munizioni. Per quanto riguarda, invece, la procedibilità d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis, la stessa è prevista quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, così come se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. A questo punto si riportano di seguito alcuni episodi che configurano il reato di stalking: 1) Tre giorni di corteggiamento folle: condannato per stalking Appostamenti, pedinamenti e apprezzamenti alla donna desiderata costano caro all’uomo. Respinta la tesi che le sue condotte, concretizzatesi in tre giorni, siano catalogabili come semplice frutto di un insano amore. La vittima ha vissuto malissimo, con timore e ansia, quegli episodi, tanto da cambiare le proprie abitudini. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 104/18); 2)Amante presa di mira su Facebook: è stalking Messaggi e filmati postati sui social network integrano l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori e l’attitudine dannosa di tale condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minaccia per via telematica, quanto quella di diffondere su internet dati, veri o falsi, fortemente dannosi. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 57764/17); 3) Atti di bullismo su un compagno: condannati per stalking Confermata la decisione presa in secondo grado. I ragazzi finiti sotto accusa hanno offeso, maltrattato e aggredito la loro vittima, costringendolo a cambiare scuola. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28623/17); 4) Bastano un paio di minacce all’ex compagna per integrare il reato di stalking Il reiterato comportamento minaccioso o molesto che cagioni nella vittima un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita integra il reato di atti persecutori. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 26588/17); 5) Un giorno, un mese, un anno… non è l’arco temporale a stabilire se si tratta di stalking Il delitto di atti persecutori si configura anche quando le singole condotte sono reiterate in un brevissimo arco temporale, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un tempo ristretto, una sola giornata, sia la causa effettiva dello stato d’ansia, del fondato timore per l’incolumità o del mutamento delle abitudini di vita della vittima.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 16205/17); 6) Pedinamenti e minacce alla moglie: condannato per stalking Irrilevante il fatto che i due coniugi avessero avviato le pratiche per la separazione. I comportamenti tenuti dal marito sono stati ossessivi e caratterizzati anche da minacce di morte.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 8362/17); 7) Danneggia più volte le ruote dell’auto di una donna: condannato per stalking Sancita in via definitiva la colpevolezza di un uomo che ha preso di mira la vettura di proprietà di una sua vecchia conoscente. Decisiva la ripetizione ossessiva dei danneggiamenti.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 52616/16).   Trattandosi di uno dei reati più odiosi, ma anche pericolosi, anche in questo caso consiglio di rivolgersi sempre alle autorità competenti per denunciare il fatto e consentire subito di poter prendere adeguati provvedimenti tesi innanzitutto a salvaguardare l'incolumità fisica della vittima di stalking. Attendo come di consueto i vostri quesiti alla mail info@picchionews.it e vi aspetto la prossima settimana per un nuovo appuntamento con Chiedilo all'avvocato Avv. Oberdan Pantana

06/05/2018 10:30
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