Chiedilo all'avvocato

Festival di Sanremo, attenzione alla pubblicità occulta: multa per Amadeus e Chiara Ferragni

Festival di Sanremo, attenzione alla pubblicità occulta: multa per Amadeus e Chiara Ferragni

Torna come ogni domenica, la rubrica curata dall'Avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante il Festival di Sanremo e la possibilità o meno che si verifichi episodi di pubblicità occulta. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: "È possibile che si verifichino delle situazioni di pubblicità occulta durante il Festival di Sanremo con possibili sanzioni a livello economico?".  La domanda della nostra lettrice è quanto mai attuale sia per la vissuta settimana con il Festival di Sanremo 2024 sia per l’intervenuta sentenza da parte del Tar Lazio proprio il 6 febbraio in concomitanza con l’inizio della kermesse canora con la quale è stata confermata la multa inflitta dall'autorità garante delle comunicazioni per pubblicità occulta realizzata in favore di Instagram durante la diretta televisiva del Festival di Sanremo del 2023.  Infatti, secondo quanto deciso dai magistrati, l'azienda di viale Mazzini dovrà pagare la cifra stabilita dall'Agcom, e precisamente la somma di 123.498 euro. Per inquadrare meglio il fronte giudiziario è necessario fare un passo indietro e risalire all'origine della vicenda, ossia ai ripetuti espliciti riferimenti ad Instagram durante le serate del Festival di Sanremo dello scorso anno, trasmesse in diretta televisiva dalla Rai. Quei momenti televisivi, accompagnati da eco sui media e, soprattutto, da un boom di contatti sul social network, richiamarono anche l'attenzione dell'Agcom, che ipotizzò una pubblicità occulta per Instagram. All'ipotesi seguì però anche una vera e propria indagine, culminata poi nella delibera, datata 15 giugno 2023, con cui l'Agcom mise nero su bianco che «è stato accertato e contestato che su ‘Rai 1', nel corso della trasmissione della puntata dei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2023 dei programmi televisivi denominati ‘73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo' e ‘Sanremo Start', le reiterate, insistite citazioni verbali e apparizioni visive del servizio e dello specifico profilo Instagram associato a un personaggio reale, conduttore del programma televisivo, hanno integrato la messa in onda di una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva occulta a favore del social network». Consequenziale per la Rai anche una multa da oltre 100mila euro. A confermare la decisione dall'Agcom hanno provveduto i magistrati del Tar Lazio, riconoscendo "la natura commerciale della comunicazione e, in specie, di telepromozione" degli espliciti riferimenti ad Instagram durante alcune serate del Festival di Sanremo trasmesse dalla Rai in diretta. Significativa, innanzitutto, la constatazione che "non è stato stipulato, in ordine allo svolgimento del Festival di Sanremo, alcun accordo commerciale tra la Rai e la società di gestione del social network Instagram; non è stato stipulato, in ordine allo svolgimento del Festival di Sanremo, alcun accordo commerciale tra Chiara Ferragni", conduttrice nel 2023 assieme ad Amadeus, "e la società di gestione del social network Instagram; non è stato stipulato, in ordine allo svolgimento del Festival di Sanremo, alcun accordo commerciale tra il conduttore Amadeus e la società di gestione del social network Instagram". Secondo la Rai, però, la scelta ricaduta su Instagram come social network esclusivo della trasmissione "ha risposto ad un obiettivo squisitamente editoriale, cioè l'ampliamento della platea degli spettatori, e privo di finalità, direttamente o indirettamente, commerciali". Di parere diverso, invece, i giudici, i quali spiegano che "la strategia editoriale rimarcata dalla Rai, diretta ad ampliare la platea dei telespettatori del programma televisivo del Festival di Sanremo anche all'ambiente digital e a quelle porzioni di pubblico che non fruiscono del mezzo televisivo con le modalità tradizionali (cosiddetto ‘target giovane') non può affatto ritenersi isolabile in un ambito editoriale e, quindi, disgiunta dall'effetto più immediato ed evidente che tale scelta ha, in effetti, determinato". Il riferimento è, nello specifico, "al notevole aumento degli ascolti, che nel caso del ‘73° Festival di Sanremo' hanno superato gli undici milioni con oltre il 66 per cento di share (ossia il rapporto percentuale tra i telespettatori di un canale televisivo e il totale dei telespettatori che stanno guardando un qualsiasi altro canale). Un successo di pubblico che ha contribuito a marcare una supremazia della rete pubblica sulle altre reti nazionali, ma soprattutto a favorire, in via riflessa, notevoli incrementi economici". Impossibile, quindi, ignorare, aggiungono i giudici, che "l'implementazione del bacino degli spettatori (dichiarato obiettivo di carattere editoriale)" ha assicurato "notevoli ricadute sia in favore dell'azienda pubblica, sia, ancora, della concessionaria ‘Rai Pubblicità', sia, infine, dello stesso social network Instagram". E se un vantaggio promozionale, foriero di varie e possibili utilità, è oggettivamente estrapolabile dalla strategia editoriale posta in essere dalla Rai in occasione del Festival di Sanremo dello scorso anno, deve concludersi, secondo i giudici, che "l'effetto pubblicitario per Instagram si sia appieno prodotto, sebbene occultamente, e, a monte, non potesse essere ignorato da un organismo (di diritto pubblico) - come la Rai - dotato di alte e strutturate competenze professionali nel settore audiovisivo". Di conseguenza, "la decisione di non stipulare - intenzionalmente - un accordo commerciale che avrebbe implicato la promozione di Instagram nelle (ordinarie) forme prescritte - ossia la scritta in sovrimpressione ‘messaggio promozionale' - si atteggia come l'espressione di una consapevole condotta professionale dei vertici aziendali, i quali hanno forse fidato che la strategia editoriale di conquista del pubblico più giovane avrebbe potuto giustificare o, addirittura, dissimulare il naturale ed inevitabile effetto pubblicitario collegato alla preferenza esclusiva accordata ad Instagram rispetto a tutti gli altri social network, ancor più cristallizzata dai ripetuti richiami alla popolarità di tale piattaforma". La valutazione del Tar Lazio è netta: "la realtà oggettivamente constatabile è che la Rai ha individuato sin dalla fase organizzativa della manifestazione canora una co-conduttrice", cioè l'influencer Chiara Ferragni, "che ha consolidato e che identifica la propria popolarità nel social network Instagram, e che, non secondariamente, ha incentrato parte delle proprie prestazioni professionali nel corso del ‘Festival' alla pianificata apertura (in diretta televisiva, anzi in mondovisione) del profilo Instagram del conduttore Amadeus". "In particolare, nel corso della prima serata del ‘Festival' l'influencer e co-conduttrice Chiara Ferragni ha aperto il profilo Instagram del conduttore Amadeus. Subito dopo l'apertura del profilo Instagram di Amadeus, si è verificata l'adesione di migliaia di followers fino a superare la soglia del milione. Inoltre, nel corso dell'evento sono state realizzate alcune dirette su Instagram: ad esempio l'ingresso sul palco nella terza serata o una gag dietro le quinte con i tre conduttori (compreso Gianni Morandi) - si legge ancora nella valutazione -. Non si è trattato, certamente, di improvvisazioni del momento, quanto, piuttosto, di una ragionata ed intenzionale condotta che ha costituito parte integrante dello spettacolo, e che, quindi, ha sì favorito il coinvolgimento del pubblico più giovane, ma ha parimenti determinato un effetto (occultamente) pubblicitario in favore del social network". Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, così come deciso dal Tar Lazio, "è stata realizzata durante la diretta televisiva del Festival di Sanremo 2023 pubblicità occulta in favore di Instagram e pertanto viene confermata la multa dell'Agcom nei confronti della Rai" (Tar Lazio, Sez. IV, 06.02.2024, n. 2255). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

11/02/2024 10:40
"Tuo marito ti tradisce": l'amante confessa tutto alla moglie, ma commette reato

"Tuo marito ti tradisce": l'amante confessa tutto alla moglie, ma commette reato

Torna come ogni domenica, la rubrica curata dall'Avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti coniugali ed extraconiugali e le relative condotte poste in essere dagli stessi protagonisti con relative responsabilità. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "Commette reato l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito?".  L'amante, stanca di essere trattata come la seconda scelta, non ne può proprio più, decide così di rivelare il tradimento del fedifrago. In casi come questi commette un reato? Può cioè essere perseguibile penalmente per aver sbugiardato il coniuge traditore? Cerchiamo di capirlo insieme, premettendo che la tecnologia in questi casi, è uno strumento potentissimo. Non è infrequente, infatti, ai giorni nostri che i matrimoni finiscano per foto pubblicate sui social o messaggini inviati al coniuge tradito. In ogni caso è bene sapere che la giurisprudenza non ha mancato di punire, in certi casi, l'amante vendicativa. Vediamo in che modo e a che titolo. La Corte di Cassazione, ad esempio, con la sentenza n. 28852/2009 ha inquadrato la condotta dell'amante che, inviando alcuni messaggi in chat alla moglie tradita, l'ha informata del tradimento del marito, come molestia e disturbo alle persone. Illecito che le è costato le spese processuali e una multa di 1000 euro. A nulla sono valse le difese dell'amante, che in sua difesa ha affermato che il tradimento era già noto alla moglie e che comunque si è limitata a inviare solo qualche sms. Per gli Ermellini anche pochi messaggi possono ledere la dignità, il decoro e l'onore della persona offesa, soprattutto se gli stessi riportano anche espressioni di disprezzo dell'uomo verso la sua compagna di vita. Con la sentenza n. 28493/2015 la Cassazione è giunta alle stesse conclusioni, in relazione alle rivelazioni che la ex amante, per vendetta, ha comunicato alla moglie del traditore, in tre lunghe telefonate. Gli Ermellini non hanno tenuto conto del fatto che le conversazioni, a detta dell'amante, non sono state assillanti e che comunque era nell'interesse della moglie essere informata della condotta del coniuge. In un altro caso invece, sul quale la Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 29826/2015, ha commesso reato di atti persecutori (stalking) l'amante che ha rivelato al marito il tradimento della moglie, lo ha reso pubblico, ha inviando lettere al tradito sul luogo di lavoro e numerosi sms dal contenuto volgare e infine ha scritto frasi ingiuriose proprio sui muri della scuola frequentata dai figli della donna. Gli Ermellini hanno valorizzato ai fini del reato le svariate condotte persecutorie che hanno recato un indubbio danno alla riservatezza e all'intimità sessuale, provocando uno stato persistente di disagio e ansia a tutti i membri della famiglia, che hanno subito ripercussioni anche nell'ambiente lavorativo e scolastico. Diverse sentenze hanno condannato anche per diffamazione l'amante che ha rivelato la propria relazione con una persona sposata, pubblicando foto e messaggi espliciti della relazione sulla propria pagina Facebook o su altro social. Il reato si configura in questi casi perché la vita di relazione tra due coniugi non è un fatto d'interesse pubblico, per cui nel momento si rende noto a un numero indeterminato di soggetti il tradimento si lede il diritto alla riservatezza delle persone offese. È anche possibile che l'amante ferita si limiti anche solo a minacciare il coniuge di rivelare all'altro il tradimento; in questo caso, il soggetto a cui la minaccia è rivolta può denunciare l'amante gelosa e la stessa può andare incontro alla condanna per il reato di minacce di cui all'art. 612 del codice penali. Pertanto, in risposta al nostro lettore, la condotta dell’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito può comportare, a seconda della modalità utilizzata, condotte penalmente rilevanti che vanno dalla molestia allo stalking. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

04/02/2024 10:20
Pedinamenti e insulti alla vicina di casa: scatta la condanna per stalking

Pedinamenti e insulti alla vicina di casa: scatta la condanna per stalking

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le vicende che possono insorgere tra condomini nei rapporti di vicinato. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Porto Potenza Picena, che chiede: "A quale responsabilità può andare incontro chi compie dispetti ed appostamenti nei confronti della propria vicina di casa?" Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti che possono insorgere tra condomini fino ad arrivare a causare quotidiane molestie in danno altrui. A tal proposito, risulta utile riportare una vicenda recentemente affrontata dalla Suprema Corte, nella quale una donna si ritrova a dover fare i conti con un vicino di casa che è un vero e proprio incubo: la pedina, le fa dispetti, la aggredisce verbalmente, la minaccia. A certificare la gravità della situazione è anche il fatto che la donna si sia decisa, alla fine, «ad installare una telecamera di sicurezza ed un piccolo cancello sulla rampa delle scale» così da poter evitare il contatto diretto col fastidioso vicino. A fronte degli elementi probatori raccolti, anche per la Corte di Cassazione la donna è stata vittima del reato di stalking; in particolare, i magistrati sottolineano «la ripetitività e la consistenza dei comportamenti» dell'uomo, comportamenti che «avevano destabilizzato la donna, costretta a ricorrere alle cure di uno specialista per il grave stato di ansia prodottosi» e decisasi, infine, «ad installare una telecamera di sicurezza ed un piccolo cancello sulla rampa delle scale» per provare a ridurre il potenziale pericolo di un contatto con lo sgradevole vicino di casa. Impossibile, quindi, ridimensionare tali episodi nel reato di molestie poiché le condotte da lui tenute hanno instillato un profondo timore nella vicina di casa, spingendola a «mutare le proprie abitudini di vita» e a «ricorrere a un sistema di videosorveglianza e di difesa della propria casa». Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che "il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di molestie, consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di stalking di cui all'art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato meno grave di molestie di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021 Rv. 281029). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. 

28/01/2024 10:10
Sottrae il cellulare della compagna per spiare la chat Whatsapp: c'è la condanna per rapina

Sottrae il cellulare della compagna per spiare la chat Whatsapp: c'è la condanna per rapina

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti tra la coppia e nello specifico dell’utilizzo del telefonino. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: "Appropriarsi del cellulare della propria compagna comporta un reato?". Il caso di specie ci porta ad affrontare una condotta sempre più presente all’interno delle coppie soprattutto per gelosia o per altri "residuali scopi". A tal proposito ci è utile riportare un caso giudiziario nel quale l’imputato aveva sottratto con prepotenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo. La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto quale elemento soggettivo del reato di rapina, in quanto "il profitto richiesto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene". Alla luce di ciò, ha statuito il seguente principio di diritto «nel diritto di rapina sussiste l'ingiustizia del profitto quando l'agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un'utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da un altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane» (Cass. pen., Sez. II, 10 marzo 2015, n. 11467; Cass. pen., Sez. II, 10 giugno 2016, n. 24297). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che "sottrarre di prepotenza lo smartphone della propria compagna per poter dare un'occhiata a rubrica telefonica e messaggi comporta la commissione del reato di rapina in quanto l’ingiusto profitto richiesto può consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale" (Cass. Pen, Sez. II, 10 dicembre 2021, n. 45557). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                                                  

21/01/2024 10:30
"Il mio ex marito spende tutto nel gioco": scatta l'amministratore di sostegno

"Il mio ex marito spende tutto nel gioco": scatta l'amministratore di sostegno

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa all'istituto dell'amministratore di sostegno ed i suoi presupposti. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: "Se il mio ex marito è divenuto eccessivamente prodigale nello spendere senza alcun motivo è possibile chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, risolta recentemente dalla Suprema Corte a seguito di un giudizio proprio istaurato dall’ex moglie, titolare di un assegno di mantenimento, nei riguardi del proprio ex marito divenuto a suo dire "convulsivo nell’utilizzo dei soldi in spese inutili rischiando lo stato di indigenza". Il procedimento arrivato in Cassazione è stato risolto tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali del caso; va, quindi, precisato, per focalizzare l'attenzione sul caso di specie che, per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 5492/2018Cass. n. 20664/2017, Cass. n. 18171/2013), l'amministrazione di sostegno può pronunciarsi, nell'interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente alla persona e/o al suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 del codice civile, comma 2, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano) (Cass. n. 786/2017). In questi sensi è stato ravvisato il presupposto per l'apertura dell'amministrazione di sostegno nel caso di una persona dedita in maniera continua al gioco, che destini ad esso tutti i suoi averi, contraendo anche plurimi prestiti per alimentare questa pregiudizievole inclinazione (Cass. 5492/2018). Diversamente, sono stati ritenuti insussistenti gli estremi della prodigalità nella condotta di un soggetto che, con la redistribuzione della propria ricchezza a persone a lui vicine, anche se non parenti, intendeva dare una risposta positiva e costruttiva al naufragio della propria famiglia (Cass. n. 786/2017). Anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, di recente, ha avuto modo di esaminare la disciplina italiana dell'amministrazione di sostegno proprio per un caso di prodigalità (Sentenza Corte Europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent. (ud. 27/06/2023) 06/07/2023 - ricorso n. 46412/21). La Corte Edu (in particolare, v. par. 84-92) ha ricordato che la decisione di sottoporre una persona ad una misura di protezione giuridica può costituire un'ingerenza nella vita privata di tale persona (ai sensi dell'art. 8, par. 1, della CEDU), anche quando quest'ultima è stata privata solo in parte della sua capacità giuridica, ed ha rammentato che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua vita privata viola l'articolo 8, se non è "prevista dalla legge", se non persegue uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2, o se non è "necessaria in una società democratica", nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti. Quindi, passando ad esaminare il caso concreto, la Corte Edu ha dichiarato di considerare che "l'ingerenza perseguisse lo 'scopo legittimo', ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 8, della protezione del secondo ricorrente contro, in un primo tempo, il rischio di indigenza e, a partire dal 2020, un indebolimento di ordine fisico e mentale".  E ciò anche se la decisione di sottoporre la persona all'amministrazione di sostegno, privandola in parte della sua capacità giuridica, non era basata su una constatazione di un'alterazione delle sue facoltà mentali attestata da medici, ma su una eccessiva prodigalità che poteva porlo a rischio di indigenza, e sull'indebolimento fisico e psichico da lui dimostrato a partire da un dato periodo. Di seguito, la Corte Edu ha precisato che vi è necessità di perimetrare la concreta misura da applicare in termini di proporzionalità perché "privare una persona della sua capacità giuridica, anche in parte, è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali. Tuttavia, deve essere lasciato inevitabilmente un margine di apprezzamento alle autorità nazionali che, a causa del loro contatto diretto e continuo con le forze vive del loro paese, si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto a una giurisdizione internazionale per valutare i bisogni e le condizioni locali". Come già evidenziato, la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici (come avvenuto anche nel caso esaminato dalla Corte Edu), ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza. La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 34950/2022; Cass. n. 9054 del 21/03/2022). Pertanto, in risposta alla domanda posta dalla nostra lettrice, risulta corretto affermare che "la prodigalità di per sé non giustifica la nomina di un amministratore di sostegno salvo la presenza di prove gravi, precise e concordanti circa il ridursi nella condizione in cui necessita il ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze capacità di vita dignitosa, in quanto la collettività non può farsi carico dell'eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente" (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza del 28.12.2023, n. 36176). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                

14/01/2024 10:00
Sciatore cade e urta contro la staccionata: condannato il gestore dell'impianto

Sciatore cade e urta contro la staccionata: condannato il gestore dell'impianto

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa al risarcimento dei danni e nello specifico quelli causati da incidente su pista da sci. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Macerata, che chiede: "Se durante la discesa da una pista da sci, si urta contro una staccionata di legno non segnalata e si subisce una lesione, è possibile richiedere il risarcimento del danno al gestore degli impianti sciistici?" Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, relativa ad un’attività sportiva anche se non praticata a livello agonistico, interessando principalmente l’istituto della responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, disciplinato dall’art. 2051 del codice civile.  Articolo che stabilisce espressamente come "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", ovvero l’accadimento di una circostanza imprevedibile e fuori dall’ordinaria consuetudine. A tal proposito, così come affermato dalla Suprema Corte: "Nello schema legale della responsabilità oggettiva per danni derivati da cose in custodia dell'art. 2051 c.c., il limite oltre il quale cessa la relazione oggettiva tra colui (il custode) che dispone della cosa e l'evento pregiudizievole derivato al terzo "dalla cosa", debba rinvenirsi nell'intervento di una fattore estrinseco alla cosa stessa, qualificabile come "caso fortuito" che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tale ipotesi ricorre anche nel caso in cui l'evento imprevedibile ed eccezionale debba ravvisarsi nella condotta dello stesso danneggiato" (Cass. Civ.; sez. III, dep. 05/07/2017;  n.16509). Nel caso specifico, proprio tale pronuncia della Corte di Cassazione, evidenzia come il gestore dell’impianto sciistico sia responsabile per i danni accorsi allo sciatore durante la discesa proprio per il fatto di aver omesso la dovuta segnalazione in prossimità di una staccionata, elemento questo di pericolo che va ad escludere qualsiasi circostanza di caso fortuito. Inoltre, laddove il soggetto danneggiato dovesse evidenziare nei riguardi del gestore degli impianti comportamenti dolosi o colposi idonei ad integrare la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art. 2043 del codice civile, anche il tale circostanza, il gestore sarebbe responsabile dei relativi danni avvenuti allo sciatore, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4018 del 2013. "Affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali - si legge nella sentenza -, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile, sulla base della diligenza specifica richiesta, la protezione da possibili incidenti; condizioni in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di segnalazioni" (Corte di Cass. Civ., Sez. III; 19/02/2013; n.4018). Pertanto, in risposta alla domanda posta dal nostro lettore, il gestore dell’impianto sciistico risulterebbe il responsabile a titolo di risarcimento dell’evento dannoso accorso allo sciatore, proprio perché avvenuto nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza e attenzione richieste da parte del danneggiato; al contrario, "ove tale condotta dovesse risultare imprudente o gravemente colposa, il nesso causale tra danno subito e fatto ingiusto altrui, risulterebbe irrimediabilmente interrotto", precludendo allo sciatore, il risarcimento del danno subito (Cass. Civ., sez. III , del 10/05/2018, n. 11274). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

07/01/2024 12:25
Botti di Capodanno, attenzione all'incolumità (anche degli animali): ecco cosa si rischia per legge

Botti di Capodanno, attenzione all'incolumità (anche degli animali): ecco cosa si rischia per legge

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente l’imminente festività del Capodanno, con l’ormai classica problematica dei botti legata all’incolumità delle persone e degli animali.  Di seguito la risposta dell'avv. Oberdan Pantana alla domanda di un lettore di Pieve Torina: "A quali responsabilità può andare incontro il produttore di fuochi d’artificio e/o il consumatore, nel momento in cui una persona rimane ferita a seguito di un utilizzo inidoneo del prodotto pirico?" Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica molto importante e delicata, come quella relativa alla fabbricazione di prodotti pirici, considerato che in occasione dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, vengono in risalto sempre più casi di persone che rimangono ferite, anche gravemente, a seguito dell’utilizzo non adeguato o ad un malfunzionamento dei cosiddetti "botti di capodanno". Innanzitutto, occorre precisare che sono state introdotte nel nostro Paese, anche sotto la spinta dell’ordinamento comunitario, rigorose regole che impongono requisiti generali di sicurezza per ogni prodotto che viene immesso sul mercato comunitario e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori. Quindi, sui fabbricanti di beni, e in particolare sui produttori di prodotti pirici, gravano dei precisi obblighi generali, tra i quali risaltano quelli di tipo informativo, e in particolare in ordine alla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti. Infatti, risulta opportuno citare l’articolo 2 del D. lgs. n. 206/2005, meglio noto come Codice del Consumo, il quale prevede che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti relativi alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché ad una adeguata informazione e corretta pubblicità circa l’utilizzo degli stessi. A tal proposito, la Corte di Cassazione, ha stabilito quanto segue: "I produttori di fuochi pirici sono titolari di una posizione di garanzia nei confronti degli acquirenti che, in quanto consumatori, vanno informati adeguatamente circa le modalità con cui il prodotto va utilizzato, i rischi derivabili da un uso inidoneo e i pericoli di malfunzionamento del prodotto; pertanto, rispondono delle omissioni qualora a queste sia connesso un evento lesivo in danno dei consumatori" (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, n. 3472/15; depositata il 26 gennaio 2015). Oltretutto, è doveroso ricordare come tali botti di capodanno, in alcuni casi, siano utilizzati anche in modo illegale, risultando così pericolosi per l’incolumità sia delle persone sia dei nostri amici a quattro zampe; in tali casi, è opportuno riportare una recente sentenza della Suprema Corte, che ha riconosciuto la responsabilità penale e relativi obblighi risarcitori "nei confronti di ognuna delle persone sotto accusa" che abbia concorso nella «causazione dell’incidente». Così, nello specifico, viene evidenziato che le padrone di casa «hanno genericamente consentito l’ingresso nella loro abitazione dei fuochi d’artificio portati da alcuni ospiti senza controllarne la pericolosità», e colpevole è anche la persona che ha «commissionato imprudentemente l’acquisto di fuochi d’artificio, suggerendo di comprare giochi pirici per bambini, tra cui anche alcuni ‘tracchi’», e nessun dubbio è infine possibile sulla responsabilità della persona che ha materialmente effettuato l’acquisto ed il successivo loro utilizzo, consapevoli della loro pericolosità e del loro carattere di ‘botti’ proibiti»”(Cassazione, sentenza n. 25365/18, depositata il 12 ottobre 2018).  Nel consigliare, pertanto, un utilizzo consapevole, attento e legale dei prodotti pirotecnici, auguro a tutti voi lettori un buon 2024, dandovi appuntamento alla prossima settimana.   

31/12/2023 10:50
Perde oltre mille euro giocando a carte a Natale: la moglie chiede la separazione con addebito

Perde oltre mille euro giocando a carte a Natale: la moglie chiede la separazione con addebito

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato diversi argomenti a carattere natalizio e, data la diffusa atmosfera di festa, nonché la singolare curiosità espressa dai molteplici lettori per circostanze che riguardano direttamente e indirettamente le festività natalizie, si riportano di seguito le risposte dell’avv. Oberdan Pantana riguardo le seguenti situazioni: - In risposta alla domanda di un lettore di Porto Recanati che chiede: "Se a causa di un ritardo del volo prenotato, ci viene impedito di trascorrere le festività con i nostri cari, può essere richiesto il risarcimento del danno subito?" Riportiamo la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari (n. 571/2012) che, pronunciatosi su un caso molto simile, aveva condannato la compagnia aerea a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali ad un passeggero che era stato costretto a trascorrere la vigilia di Natale in aeroporto, consumando il "cenone" in solitaria con del cibo acquistato presso un bar poco distante dal gate. L'uomo difatti, oltre al risarcimento per il danno esistenziale subito, era stato ristorato anche dei danni patrimoniali comprese le spese per comprare i due "tristi" panini del "cenone natalizio"!  -In risposta alla domanda posta da un lettore di Montegranaro che chiede: "Essere un giocatore di carte soprattutto nel periodo natalizio può comportare ripercussioni in sede di separazione?" Riportiamo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.5395/2014, che, chiamata a pronunciarsi in merito ad un caso di separazione giudiziale dei coniugi, aveva stabilito l’addebito della separazione in capo al marito, il quale era solito spendere molto denaro nel gioco e che, solo nel periodo natalizio, aveva sperperato oltre mille euro giocando a carte.  La Suprema Corte adita aveva infatti chiarito che "anche il gioco d'azzardo, ripetuto ed eccessivo, viola in modo grave gli obblighi matrimoniali sino a rendere la convivenza intollerabile e a far scaturire separazione e consequenziale addebito". Difatti, il discutibile vizio che impegnava il marito della coppia per diverse ore al giorno, assentandosi quasi totalmente nel periodo natalizio oltre a rappresentare una cattiva abitudine, lo portava a stare spesso, e senza alcun giustificato motivo, fuori casa, non ottemperando ai propri doveri di marito e padre, per di più sottraendo grosse somme di denaro alla cura e al sostentamento della propria famiglia.  - In risposta alla domanda di un lettore di Corridonia che chiede: "E’ penalmente sanzionabile un soggetto che invia infausti auguri di Natale?" Riportiamo la pronuncia del Tribunale di Bari, che con sentenza depositata il 25 febbraio 2015, ha condannato per estorsione un uomo che si era rivolto più volte alla sua vittima minacciandola ripetutamente del fatto che, se non gli avesse dato i soldi richiesti, la madre avrebbe passato "un brutto Natale". Difatti l’art. 629 c.p. punendo "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" intende scongiurare che la prospettazione di un evento dannoso per l'incolumità fisica della vittima o di una persona ad essa molto vicina, spingano la stessa a gesti disperati o comunque non voluti. Il Tribunale adito, specificava inoltre che "in tema di estorsione, la violenza o la minaccia può essere manifestata in modi e forme differenti, purché venga a crearsi la condizione di costrizione psichica della vittima volta, ad ottenere un profitto ingiusto per sé o per altri, con danno altrui".  Cari lettori, nel rimanere in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, colgo l’occasione per porgerVi i miei migliori auguri di Buone Feste!  

24/12/2023 10:30
L'ex moglie ha una nuova relazione: cosa succede con l'assegno di mantenimento?

L'ex moglie ha una nuova relazione: cosa succede con l'assegno di mantenimento?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra ex coniugi con esplicito riferimento alla debenza (obbligo di legge, ndr) o meno dell’assegno di mantenimento o divorzile alla ex in caso di una sua nuova relazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad un lettore di Tolentino che chiede: "Se la ex moglie ha una nuova relazione tale circostanza fa venire meno il mantenimento?".  A tal proposito risulta utile portare il principio giuridico applicato dal Tribunale di Como con l’Ordinanza del 12 aprile del 2018, con la quale è stato stabilito che "il marito non deve più corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, anche se non convive con il nuovo partner ed è priva di attività lavorativa". Così ha deciso il Presidente delegato del Tribunale di Como, in via provvisoria e urgente, a conclusione della primissima fase di un divorzio giudiziale – quando generalmente vengono confermate le condizioni della separazione – che ha sin da subito esonerato il marito dal dover corrispondere alla ex moglie, l’assegno stabilito in separazione. La donna in questione, già madre di due figli maggiorenni con lei conviventi, aveva avuto il terzo figlio dal nuovo partner con il quale non aveva instaurato alcuna convivenza. Fino a poco tempo fa, al fine di essere esonerati dal pagamento dell’assegno, era necessario che il coniuge obbligato dimostrasse in giudizio la creazione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia di fatto, stabile e duratura, e che questa convivenza incidesse "realmente e concretamente sulla situazione economica dell’ex coniuge risolvendosi in una fonte effettiva di reddito". Il Presidente del Tribunale di Como ha però ritenuto che le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna, nello specifico quella di intraprendere una nuova relazione sentimentale (seppur priva del requisito della convivenza) e quella di avere un figlio (scelta che aveva certamente inciso in termini di difficoltà di reperimento di una occupazione lavorativa), non potessero ricadere sul futuro dell’ex coniuge. Infatti, non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e duraturo, a determinare la cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Nello stesso senso, con decreto pubblicato il 21 maggio del 2018, si è pronunciato anche il Tribunale di Ancona, il quale - in una causa di modifica delle condizioni di divorzio e sulla base delle stesse motivazioni del Tribunale di Como - ha ritenuto di dover revocare l’assegno stabilito in favore della ex moglie. In questo caso, a fondare la decisione del Tribunale sono state le numerose foto depositate dal marito (tratte dai social network), che dimostravano l’inequivocabile intensità del rapporto tra la ex moglie e il nuovo partner, i periodi di vacanza trascorsi insieme "a nulla rilevando le modalità di ripartizione tra essi delle spese di vacanza", e la relazione investigativa dalla quale emergeva l’assiduità della frequentazione (seppur priva del requisito della convivenza). Dunque, costruire una nuova famiglia – nell’accezione moderna del termine – non è un obbligo, ma una decisione libera e consapevole che ha risvolti pratici e conseguenze giuridiche ben precise. Ecco quindi che, anche in queste pronunce, i  Tribunali – nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza Grilli del maggio 2017 sull’assegno divorzile – continuano a valorizzare il principio della autoresponsabilità economica dei coniugi. "La formazione di una famiglia di fatto - si legge nella sentenza - costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio".  Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "La nuova relazione affettiva instaurata dall’ex coniuge fa venire meno l’obbligo di versare l’assegno divorzile mensile da parte dell’altro coniuge obbligato, purché la detta relazione sia connotata dai requisiti di stabilità e continuità" (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 22604/20; depositata il 16 ottobre 2020). Ed ancora: "Se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita caratterizzato da assistenza morale e materiale, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 12.12.2023, n. 34728). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

17/12/2023 11:08
Invia una lettera denigratoria al figlio dell'ex compagno: è diffamazione?

Invia una lettera denigratoria al figlio dell'ex compagno: è diffamazione?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla diffamazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "L’ex moglie che invia una lettera denigratoria al figlio dell’ex compagno commette diffamazione?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, la cui vicenda trae origine proprio da una lettera inviata dall’ex compagna al figlio dell’ex partner che, al tempo dei fatti, era addirittura minorenne.  Per potersi configurare il delitto di diffamazione (ex art. 595 c.p.) occorre sia che la comunicazione della notizia diffamatoria avvenga nei confronti di più persone (elemento oggettivo), sia che il responsabile abbia consapevolezza e volontà di tale diffamazione (elemento soggettivo). Benché sia possibile che il delitto di diffamazione sia integrato anche con la comunicazione da parte del soggetto agente con una sola persona, occorre che ciò avvenga con modalità tali per cui la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri e che il responsabile cerchi di far sì che avvenga proprio questo. Le ipotesi nelle quali la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la configurazione del delitto di diffamazione in caso di comunicazione con un solo soggetto sono peculiari (ad esempio in caso di notizie diffamatorie inserite in un vaglia postale che per ragioni operative del servizio postale non rimangono riservate tra mittente e destinatario – Cass. pen., se. V., n. 522 del 2016) per cui la regola generale prevede la comunicazione della notizia diffamatoria a più persone. Come anche affermato da Cass. pen., sez. V, n. 40137 del 2015, «il requisito della comunicazione con più persone idoneo a integrare il delitto di diffamazione non sussiste nel caso di comunicazione confidenziale la cui diffusione sia esclusivamente opera del destinatario della confidenza, in quanto manca un'espressa volontà del soggetto attivo di destinare alla divulgazione il contenuto della comunicazione». Sulla base di questi principi, i Supremi Giudici ritengono che nel caso in esame il fatto che la lettera sia stata inviata in busta chiusa al minore «non poteva ex se far considerare la comunicazione indirizzata a più persone, vieppiù in ragione della circostanza che si trattava di un adolescente, talché la ricorrente non avrebbe potuto prefigurarsi un'apertura della busta da parte del genitore convivente, né, più in generale, un'ostensione del contenuto della busta medesima ad altri soggetti». Quindi la circostanza per cui il destinatario rendesse noto il contenuto della missiva a più persone era rimessa all'esclusiva discrezionalità dello stesso e non è idonea a sorreggere la consapevolezza della ricorrente riguardo la diffusione del contenuto della lettera ad altri soggetti (cfr. Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015, Corda, Rv. 264982 - 01). Pertanto, in risposta alla domanda dalla nostra lettrice e in linea con la più autorevole e consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: "In tema di diffamazione, una comunicazione offensiva dell'altrui reputazione diretta in via esclusiva ad un soggetto anche minorenne non integra in sé e per sé tale reato considerata la comunicazione a più persone necessaria ai fini della configurabilità del delitto" (Cass. Pen., Sez. V, 24.10.2023, n.48489).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

10/12/2023 10:30
Dopo la separazione la casa va all'ex moglie, lui stacca i contatori: condannato

Dopo la separazione la casa va all'ex moglie, lui stacca i contatori: condannato

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti in sede di separazione tra gli ex coniugi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Monte San Giusto che chiede: "A quali responsabilità va incontro l’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie?".  Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza numero 13407 del 2019, secondo il quale "sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice a fronte della contestazione o dell’ostacolo posto da terzi, come nel caso di un ex marito che, a seguito della mancata voltura delle utenze domestiche dell’abitazione familiare assegnata all’ex moglie, aveva provveduto personalmente a staccare i contatori". Si tratta proprio di un caso simile a quello prospettato dalla nostra lettrice, nel quale l’ex marito, dopo aver intimato più volte all’ex moglie di procedere alla voltura delle forniture di energia elettrica e gas dell’abitazione familiare a lei assegnata in sede di separazione, aveva provveduto personalmente al distacco in quanto le spese in questione erano state accollate all’ex moglie in sede di separazione, costringendo la donna e i figli a stare nell’appartamento senza poter usufruire di tali servizi.  La Corte di Cassazione ha confermato la configurabilità in capo all’imputato del reato di cui all’articolo 393 del codice penale, in quanto, il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice. A tal proposito, la Suprema Corte aggiunge che, "non è consentito legittimare l’autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto". Viene, infine, precisato che, "si ritiene legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della res, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene". Pertanto, in risposta alla nostra lettrice si ritiene corretto affermare che, "nel caso dell’ex marito che stacca le utenze dell'abitazione assegnata all'ex moglie, lo stesso commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito ai sensi dell’art. 393 c.p., in quanto tale diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso all’Autorità Giudiziaria" (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 13407/19; depositata il 27 marzo). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.             

03/12/2023 11:50
È in affitto e molesta i vicini: il locatore può risolvere il contratto?

È in affitto e molesta i vicini: il locatore può risolvere il contratto?

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al rapporto tra locatore e conduttore, oltre a quello riferibile anche ai vicini di abitazione. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda di una lettrice di San Severino Marche che chiede: "È motivo di inadempimento contrattuale il comportamento del conduttore che reca molestia ai vicini?".  A tal proposito risulta utile riportare il caso giuridico con il quale un locatore ha intentato azione di risoluzione per inadempimento, nel corso di un rapporto locatizio ad uso abitativo, nei confronti di una conduttrice, per comportamenti molesti, in ottemperanza a quanto previsto dell’articolo 2 del contratto sottoscritto dalle parti, che vietava al conduttore di "compiere atti e tenere comportamenti che potessero recare molestie agli altri abitanti dello stabile". La vicenda è approdata in Cassazione a seguito del ricorso della donna dopo essere stata condannata sia in I° che in II° al rilascio dell’immobile. Proprio la Cassazione ha rigettato il ricorso richiamando anche il mutato orientamento giurisprudenziale che aveva interessato l’articolo 1587 del codice civile. A riguardo, infatti, la giurisprudenza avrebbe dapprima individuato la ratio dell’articolo 1587 del codice civile nell’abuso del godimento del bene locato solo nel momento in cui sono "modificati lo stato di fatto e la destinazione d’uso dell’immobile" e nella misura in cui dette modifiche comportassero "un danno economico al locatore" o alterassero "la conservazione del bene locato" che deve essere restituito nelle identiche condizioni in cui è stato ricevuto. Successivamente si assiste ad una interpretazione estensiva del dettato normativo, individuando l’abuso anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, qualora l’uso vada comunque a pregiudicare il valore dell’immobile stesso. Viene, introdotto, quindi un altro criterio ovvero il comportamento del conduttore che molesta i vicini, a seguito del quale si configura l’inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata. Il locatore dovrebbe rispondere verso gli altri inquilini come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie. Quindi il contratto può essere risolto non solo se vi è diminuzione del bene locato, ma anche quanto ipoteticamente il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore.  Pertanto, in risposta alla nostra lettrice di San Severino Marche risulta corretto affermare che: "La condotta del conduttore è motivo di abuso di bene locato, se rinviene da atti molesti volti a recare danno agli altri abitanti dello stabile. E’ oltremodo ravvisabile l’inadempimento contrattuale qualora, anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, l’utilizzo possa comunque pregiudicare il valore dell’immobile stesso, ciò in applicazione dell’articolo 1587 del codice civile" (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 22860/20). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

26/11/2023 10:20
L'autovelox rivela l'eccesso di velocità, ma la multa è illegittima: quando scatta l'annullamento

L'autovelox rivela l'eccesso di velocità, ma la multa è illegittima: quando scatta l'annullamento

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato".  Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolare installazione di apparecchi di rilevamento elettronico della velocità, ad opera della pubblica amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Macerata: "Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox posizionato in modo irregolare?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, la n. 16622/19, avente ad oggetto il ricorso formulato da un automobilista, contro il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale in violazione del limite massimo di velocità imposto per lo specifico tratto di strada, sul quale era istallato un apparecchio di rilevamento elettronico fisso. La Suprema Corte adita, nel valutare la legittimità dell’impugnazione proposta dall’uomo, ha incentrato la propria argomentazione, sull’analisi della normativa vigente in tema di individuazione dei requisiti necessari ad uno specifico tratto di strada, affinché possano essere collocati autovelox fissi, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada.  L'articolo ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle infrazioni, mediante l’istallazione di un autovelox fisso, esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade, deve presentare per potersi qualificare come tale. Difatti, occorre osservare, che l’utilizzo degli apparecchi elettronici nei centri urbani, è di regola consentita solo con le postazioni mobili alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse ed automatiche possono considerarsi legittimamente istallabili, solo sulle strade urbane a scorrimento, previa espressa autorizzazione del Prefetto, contenuta in un apposito provvedimento.  Infatti, il sistema delineato dal Codice della Strada, è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita, esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare l’ accertamento. Pertanto, al fine di verificare la legittima installazione dei sistemi di autovelox fissi, è necessario che il tratto in questione abbia le caratteristiche proprie della strada urbana di scorrimento veloce, così come indicato all’art. 2, comma 3, lett. d) del Codice della Strada.  Ovvero: "Strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate". Nel caso di specie, la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, nell’accogliere il ricorso formulato dall’automobilista multato, contestava l’erronea valutazione operata dai Giudici della fase di merito, sull’esistenza della necessaria banchina sul tratto di strada in cui era stato collocato l’apparecchio di rilevamento, evidenziando al contrario, che non sussistevano tutte le caratteristiche di quello specifico elemento della sede stradale.  Pertanto, il percorso non poteva classificarsi come strada urbana a scorrimento veloce, determinando l’illegittimità oltre che degli autovelox disposti, anche del provvedimento del Prefetto contenete tali disposizioni, e di conseguenza, del verbale di accertamento elevato al ricorrente.  Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore e in linea con la più recente giurisprudenza di merito, si può affermare che: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente (previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4), può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. 1992, commi 2 e 3, e non altre".  Va, perciò, considerato illegittimo - e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - "il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal citato art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D)" (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.16622/19, dep. 20.06.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

19/11/2023 10:08
Illegittima iscrizione al Crif: condanna della banca al risarcimento danni e sua cancellazione

Illegittima iscrizione al Crif: condanna della banca al risarcimento danni e sua cancellazione

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'illegittima iscrizione di un soggetto nel registro "cattivi pagatori" del Sistema Informazioni Creditizie di Crif. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Quali sono i presupposti per l’iscrizione al Crif e quali i rimedi in caso di illegittima segnalazione?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo più volte di pronunciarsi la Corte di Cassazione, non da ultimo con Sentenza n. 15609/2014, affermando testualmente quanto segue: "La segnalazione di una posizione in sofferenza non può mai scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro, e dalla prodromica verifica da parte dell’ente creditizio, di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza quale grave difficoltà economica". "Tale segnalazione deve inoltre essere preceduta dalla comunicazione dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato circa l’imminente registrazione dei dati - si legge ancora nella sentenza - in uno o più sistemi di informazioni creditizie quali Crif e/o Centrale Rischi a norma del quale al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l’Istituto creditizio avverte l’interessato” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 15609/2014). Difatti, le norme relative ai principi deontologici richiamati nella menzionata sentenza, hanno l’obiettivo di limitare il margine di discrezionalità che contrassegna suddetta iscrizione nel registro Crif da parte degli intermediari finanziari segnalanti, nonché quello di tutelare il presunto debitore, dai danni derivanti da tale registrazione, in ordine al rischio di preclusione alla concessione di futuri finanziamenti e di impossibilità di accesso a crediti bancari, richiedendosi per tali ragioni, una verifica particolarmente scrupolosa della situazione economica dello stesso, contemperando l’esigenza di contenimento del rischio creditizio, con la tutela dell’interesse privato del soggetto segnalato. A tal proposito, è la stessa giurisprudenza maggioritaria a rilevare come la condotta infondata dell'ente creditizio segnalante, costituisca una grave ed ingiustificata lesione dell’immagine del soggetto passivo rispetto ai rapporti commerciali e civili del medesimo, tenuto conto della stigmatizzazione derivante dall’identificazione del soggetto quale cattivo pagatore, nonché dell’evidente difficoltà derivante dalla stessa, nella concessione di future concessioni creditizie, condizioni che, in una situazione di crisi economica quale quella attuale, possono arrecare un serio pregiudizio al normale svolgimento delle attività economico-relazionali del soggetto indebitamente gravato dalla iscrizione, riconoscendogli a tutti gli effetti, idonea copertura giuridica in ordine al risarcimento del danno. Pertanto in risposta alla domanda della nostra lettrice ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai presupposti come sopra riportati, si può affermare che "in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza, da parte di un istituto di credito, sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente, idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., scaturendone il diritto al risarcimento di tale pregiudizio senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza, oltre all’immediata cancellazione del nominativo dello stesso" (Cass. Civ.; Sez. I; Sent. n.12626/2010). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                            

12/11/2023 10:14
Prende una manata e reagisce con un pugno: per il giudice non è legittima difesa

Prende una manata e reagisce con un pugno: per il giudice non è legittima difesa

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili a possibili aggressioni fisiche subite e come difendersi dalle stesse. Il caso di specie scelto è di un lettore di Civitanova Marche, al quale è capitato di subire un’aggressione fisica alla quale ha reagito per difendersi: in tale caso quando si va incontro a delle responsabilità? Premesso che qualsiasi confronto anche il più acceso dovrebbe sempre terminare con una stretta di mano, è pur vero che questo non sempre accade, difatti le aule dei Tribunali sono sempre più occupate da tali errati comportamenti. A tal proposito, riguardo la vicenda prospettata dal nostro lettore, è utile riportare un caso recentemente trattato dalla Corte di Cassazione riguardo un diverbio tra due uomini sfociato in reciproche aggressioni utilizzando due nomi di fantasia quali Roberto e Giovanni, con il primo già condannato per lesioni per aver sferrato una manata a Giovanni, finito poi anch’egli sottoprocesso sempre per lesioni per aver colpito con un pugno Roberto dopo un apprezzabile tempo dalla manata subita dallo stesso. Per l’appunto, la Suprema Corte, in premessa, "pur accertata l’aggressione subita da Giovanni per la manata ricevuta ad opera di Roberto e per il quale è stato condannato per il reato di lesioni, alla quale ha reagito dopo un tempo apprezzabile con il pugno che ha provocato le lesioni oggetto dell’attuale processo", successivamente, però, ha osservato che, "la reazione di Giovanni si è realizzata quando l’offesa era già esaurita, e ciò significa che per Giovanni non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale". "Va confermata, quindi, la pronunzia di secondo grado, anche perché è stato rispettato il principio secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo e preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, mentre resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva, come in questa vicenda, al verificarsi dell’offesa", si legge ancora nel trattato della Suprema Corte.  Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati precisano che, "anche a voler considerare che Giovanni avesse reagito nel convincimento legittimo che Roberto avrebbe potuto reiterare ancora una volta il suo intento offensivo, va comunque tenuto bene a mente che gli stati d’animo ed i timori personali di colui che invoca la legittima difesa non rilevano nella valutazione ex ante che il giudice deve operare delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, in assenza, come nella fattispecie in esame, di elementi dimostrativi dell’attualità dell’offesa". Pertanto, in risposta al nostro lettore di Civitanova Marche risulta corretto affermare che, "non può parlarsi di legittima difesa quando la reazione concretizzatasi in un pugno si verifica dopo un tempo apprezzabile e perciò l’offesa e già esaurita e non vi è la necessità di difendersi da un pericolo attuale" (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 25213/20; depositata il 7 settembre 2020). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

05/11/2023 10:30
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