Chiedilo all'avvocato
Nuovo codice delle strada 2024: alcol, limiti di velocità e uso del cellulare, cosa cambia davvero
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la riforma al Codice della Strada e le principali novità e curiosità di tali modifiche. Di seguito l’analisi effettuata dall’avv. Oberdan Pantana. Il nuovo Codice della Strada che entrerà in vigore precisamente il 14 dicembre 2024 ha quali principali e sostanziali novità le seguenti modifiche: - Guida sotto l'influenza dell'alcool: Nell'art. 186 C.d.S. vengono introdotti due ulteriori commi supplementari al comma 9. Sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (intermedia e grave) sono apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell'uso: n. 68, “Niente alcool”, in qualunque quantitativo; n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla norma EN 50436”, che impedisce l'avviamento del motore. La prescrizione permane per un periodo di almeno 2 o 3 anni a seconda della gravità del reato, salvo l'eventuale maggior durata imposta dalla commissione medica locale. Conseguentemente è previsto l'aumento di un terzo delle sanzioni previste nei confronti del conducente titolare di patente gravata dai codici unionali 68 e 69. Le sanzioni sono, invece, raddoppiate nel caso in cui il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore a 0 - di cui al nuovo comma 3-ter dell'art. 125 C.d.S. - venga alterato o manomesso; - Il nuovo reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti: All'art. 187 C.d.S. vengono apportate numerose modifiche. Al fine di superare l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo, è soppressa la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”, di talché il reato diventa guida “dopo” l'assunzione di sostanze stupefacenti. Previste nuove modalità di accertamento del reato da parte degli organi di polizia stradale che possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati. Confermata la possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro precautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo. Qualora non sia possibile procedere agli accertamenti, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Inoltre, il prefetto, sulla base dell'esito positivo della prova preliminare, dispone che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici con sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti. Ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni. Sono, poi, previste specifiche misure a carico dei conducenti non titolari di patente. Infatti, il conducente infra-ventunenne, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non può conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida prima del compimento di 24 anni. Inoltre, quando i medesimi reati siano commessi da persona che non sia "munita" di patente, si applica: in attesa della definizione del giudizio penale, il divieto di conseguire la patente per un periodo da 1 a 2 anni; all'esito del giudizio, il divieto di conseguire la patente per il periodo corrispondente alla durata prevista per la sospensione della patente, o per i 3 anni successivi all'accertamento dei reati, nel caso in cui sia prevista la revoca. Inoltre, nel delineare un percorso di verifica dell'idoneità psico-fisica che consenta di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti, si prevede che, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, la validità della patente non possa essere confermata, la prima volta, per più di 1 anno, la seconda volta, per più di 3 anni e, dalla terza volta in poi, per più di 5 anni. Infine, si prevede che, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il prefetto dispone anche la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione; - Sull'abbandono di animali: Vengono, poi, introdotte due modifiche alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, viene aggiunto un periodo che introduce un'aggravante speciale con aumento di un terzo della pena, quando l'abbandono di animali domestici avvenga “su strada o nelle relative pertinenze”. All'accertamento del reato consegue, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno; - Sui limiti di velocità: L'art. 142 C.d.S. risulta, in maniera disorganica, oggetto di modifiche da parte di diverse disposizioni. In caso di reiterazione di violazioni ai limiti di velocità, accertate con dispositivi di controllo automatico, commesse su tratti di strada che ricadono nella competenza del medesimo ente, nell'arco temporale di massimo 1 ora, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Si tratta di un istituto che, nel prendere le mosse dalla continuazione, di matrice penalistica di cui all'art. 81 c. 2 c.p., introduce un correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni. Inoltre, la ripetizione infrannuale dell'eccesso di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, commessa all'interno del centro abitato, comporta un aumento della sanzione pecuniaria, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni; - Sull'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida: Rafforzato l'assetto sanzionatorio dell'art. 173 C.d.S. All'inasprimento della sanzione pecuniaria in caso di violazione del divieto di utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici et similia, si affianca l'introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi, fin dalla prima violazione, oltre che la decurtazione di 5 punti; in caso di ripetizione infrabiennale della violazione, alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, si affianca una sanzione pecuniaria aggravata, oltre che la decurtazione di 10 punti; - Sulle limitazioni nella guida: L'art. 7 introduce alcune modifiche all'art. 117 C.d.S. Ai neofiti della patente di categoria B è interdetta, per 3 anni, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t; nel caso di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l'ulteriore li mite di potenza massima pari a 105 kW. Viene, quindi, previsto un innalzamento del rapporto peso/potenza del 50%; - Sul concorso formale di violazioni: Nell'art. 198 C.d.S. vengono apportate importanti modifiche di metodo. Il cumulo giuridico applicato al concorso eterogeneo viene limitato all'ipotesi in cui la violazione delle diverse disposizioni avvenga su “un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale”. Inoltre, l'accertamento, attraverso dispositivi di controllo da remoto, di violazioni plurime agli artt. 6 e 7, nella medesima ZTL, area pedonale urbana o nel medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, comporta l'applicazione di 1 sola sanzione per ciascun giorno. Infine, il controllo in uscita dei veicoli da: centri storici, ZTL, aree pedonali, piazzole di carico e scarico di merci, corsie e strade riservate, con i dispositivi elettronici, nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione, per essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo della durata di permanenza, si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito; - Sull'esecuzione forzata: Nell'art. 27 legge 689/1981, che stabilisce che il ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa comporta una maggiorazione di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, è inserito un periodo a tenore del quale, per le violazioni previste dal codice della strada, la maggiorazione non può superare i 3/5 dell'importo della sanzione. Queste sono le principali novità apportate al Codice della Strada e come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Parcheggia l'auto davanti al passo carrabile del vicino di casa: rischia il carcere
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente vicende riferite ai rapporti interpersonali tra i vicini che spesso degenerano con condotte penalmente rilevanti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Sarnano che chiede: "Chi ostacola l’ingresso del vicino di casa con l’auto può andare incontro a delle responsabilità penali?" Il caso di specie ci porta ad analizzare una vicenda recentemente risolta in Cassazione che ha visto protagonista un vicino di casa che davanti al passo carrabile altrui aveva parcheggiato la propria auto impedendone così il passaggio. A tal proposito risulta utile ricordare l’articolo 610 del codice penale e precisamente il reato di violenza privata, secondo il quale, "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni". Secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente la violenza non si esaurisce nelle sole condotte consistenti nell'impiego di energia fisica nei confronti di una persona (cosiddetta violenza propria), ma si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso il quale sia pertanto costretto a fare tollerare od omettere qualche cosa contro la propria volontà (cosiddetta violenza impropria) anche per mezzo dell'utilizzo di mezzi particolarmente insidiosi - quali la narcosi, l'ipnosi, i lacrimogeni, eccetera - che comunque pongono la vittima in uno stato di incapacità di volere ed agire. Lo stesso consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene idonea ad integrare il reato di violenza la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di procedere, considerato che ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Cass. n. 21779/2006; Cass. n. 40983/2005; Cass. n. 8425/2014). Così come, integra il delitto di violenza privata la condotta di chi alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata (nella specie, l'imputato, con il proprio veicolo, aveva superato quello della persona offesa, per poi sbarrarle la strada ed impedirle di andare nella direzione desiderata). Pertanto, in risposta alla nostro lettore risulta corretto affermare che: "Il reato di violenza privata può essere commesso anche con l'auto, quando la stessa viene posta davanti al punto di ingresso e uscita di un edificio, impedendo così il passaggio, tanto più se in presenza di un passo carrabile" (Cass. Pen., sentenza n. 22594/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Provoca un incidente e il tagliando assicurativo dell'auto è palesemente falso: chi paga?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la controversa tematica, relativa alla responsabilità delle compagnie assicurative in caso di sinistro stradale, e in alternativa, la possibilità di attivazione del Fondo di Garanzia vittime della strada. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Sarnano, che chiede: "In caso di sinistro stradale provocato da un veicolo sprovvisto di assicurazione o munito di tagliando assicurativo falso, è comunque responsabile la compagnia assicurativa del soggetto che ha provocato l’incidente, oppure si può essere indennizzati direttamente dal Fondo di Garanzia vittime della strada?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto dibattuta, relativa alla responsabilità colposa delle compagnie assicurative, nonché circa le condizioni e modalità di attivazione del c.d. Fondo di Garanzia, facendo particolare riferimento all’art. 283 C.d.A., che disciplina in modo chiaro, le circostanze in cui il Fondo interviene ad indennizzare il soggetto danneggiato nella misura stabilita in sede di formulazione della relativa offerta, statuendo testualmente quanto segue: "Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la Consap, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria". Inoltre, per il caso specifico di sinistro con veicolo provvisto di tagliando assicurativo falso e dunque, privo di idonea copertura assicurativa, rientrante nella categoria di cui alla lettera b), è opportuno operare una precisazione, poiché in tal caso, infatti, così come stabilito dall’art. 127 C.d.A, la compagnia di assicurazione del soggetto danneggiante risulterebbe responsabile per il solo fatto del rilascio di contrassegno assicurativo ed indipendentemente dall’inefficacia o dall’invalidità del rapporto di assicurazione, pure in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato. Salvo che l’assicurazione stessa dia prova dell’insussistenza di una propria condotta colposa, tale da ingenerare in capo al danneggiato, l’incolpevole affidamento in merito alla sussistenza del rapporto assicurativo; in tale ultimo caso, dunque, ad operare sarà il Fondo di Garanzia. La questione è stata infatti affrontata dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza, n. 6300/2019, la quale ha fatto luce su tale controversa fattispecie, pronunciandosi in merito ad una questione analoga e consolidando un prezioso principio di diritto. Difatti, nel caso di specie, sia il Giudice di Pace che il Tribunale adito in funzione di Giudice di Appello, avevano rimproverato al danneggiato che aveva subito dei danni a causa di un sinistro avuto proprio con un veicolo munito di un tagliando falso, di aver attivato direttamente il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anziché promuovere preventivamente una causa di risarcimento avverso la compagnia di assicurazione falsamente indicata nel tagliando, sulla base di un autonomo convincimento circa la palese falsità del contrassegno in oggetto. Al contrario, la Suprema Corte adita, ha cassato tale pronuncia, stabilendo il principio di diritto secondo il quale: "Non sussiste per il danneggiato la necessità di citare autonomamente l’assicurazione apparentemente titolare del contrassegno assicurativo, allorchè la prova della falsità o comunque della non attribuibilità del tagliando assicurativo all’assicurazione citata, emerga dagli atti del giudizio promosso nei confronti del Fondo Vittime della Strada, per essere stata dal danneggiato spontaneamente e preventivamente accertata, rendendo superflua l’instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti dell’apparente compagnia, la quale si limiterebbe ad invocare il fatto notorio della falsità del contrassegno" (Corte di Cass.; Sez. III Civ.; Ord. n. 6300; dep. 05.03.2019). Per tali motivi, in risposta alla domanda della nostra lettrice, in caso di sinistro con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa o munito di tagliando palesemente falso, il soggetto danneggiato potrà attivare direttamente la procedura di indennizzo nei confronti del Fondo di Garanzia con le modalità previste dal codice delle assicurazioni, il quale fornirà una copertura dei danni in base all’offerta di indennizzo di volta in volta formulata, senza dover preventivamente citare per il risarcimento dei danni, la compagnia assicurativa falsamente indicata, dal momento che, dato l’immediato accertamento circa la palese falsità del contrassegno assicurativo, non appare in nessun caso ipotizzabile una responsabilità colposa in capo alla stessa. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
La gelosia può giustificare gli atteggiamenti aggressivi del marito verso la moglie?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente le problematiche relative ai rapporti di coppia e nello specifico gli atteggiamenti tenuti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Il marito è giustificabile se tiene atteggiamenti maltrattanti nei confronti della moglie per gelosia?" A tal proposito risulta utile portare una recente vicenda risolta poi in Cassazione che ha riguardato i comportamenti tenuti dal marito tra le mura di casa nei confronti della moglie dai connotati aggressivi a causa di un’assurda gelosia connessa, nell’ottica difensiva, anche ai comportamenti della donna. A fronte della specifica obiezione proposta dal marito, i Giudici di Cassazione ribattono in modo netto: è incontestabile, spiegano, «la non riconoscibilità di alcun valore morale o sociale alla gelosia», con conseguente «incompatibilità della provocazione con il reato di maltrattamenti». In particolare, i Giudici ribadiscono il principio secondo cui «il movente della gelosia non riveste quelle caratteristiche di altruismo e di nobiltà che costituiscono il presupposto per la configurabilità dell'attenuante» prevista in caso di azione criminosa commessa per «un motivo di particolare valore morale o sociale». Al contrario, «la gelosia costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt'altro che nobile ed elevato», sottolineano i Giudici. E in questa ottica viene anche ribadita «l'incompatibilità della circostanza attenuante della provocazione con un reato di natura abituale quale il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici». Difatti, l'essere preda della gelosia non potrà mai giustificare né rendere meno gravi i comportamenti aggressivi tenuti dal marito nei confronti della consorte. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice si può affermare che: “In tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 1 e 2 c.p., il movente della gelosia non riveste quelle caratteristiche di altruismo e di nobiltà che costituiscono il presupposto per la configurabilità dell'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale, prevista dall'art. 62 n. 1, c.p., ma, al contrario, costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt'altro che nobile ed elevato che si estrinseca attraverso l'annientamento della vittima tanto da rendere configurabile l'aggravante dell'aver agito per motivi futili o abietti, di cui all'art. 61, n. 1, c.p. (Cassazione penale sez. I, 07/07/2023, n.36364)". "Va, infine, ribadita l'incompatibilità della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2, c.p., con un reato di natura abituale quale il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici" (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.22374/2023). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
"Ti sposo, ma è solo per prova": il marito può chiedere il risarcimento?
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti interpersonali e nello specifico alle problematiche inerenti le separazioni dei coniugi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "Se la moglie contrae comunque matrimonio nonostante l’incertezza dei propri sentimenti verso il futuro marito e poco dopo infatti viene lasciato il marito ha diritto ad un risarcimento danni?". Il caso di specie ci porta ad analizzare una vicenda di recente affrontata dalla Suprema Corte nella quale, a sei mesi dalle nozze, lei chiede e ottiene in un Tribunale ecclesiastico la nullità del vincolo matrimoniale. A tale scopo sono decisive le parole della donna, la quale riconosce di «avere escluso il bene della indissolubilità del matrimonio e di essersi sposata con l'intenzione di rimanere tale per lo stretto tempo necessario a fare una prova, onde verificare se l'unione potesse reggere», e spiega che «tale intendimento» è stato da lei «totalmente sottaciuto al marito, che ne è venuto a conoscenza soltanto in occasione della causa canonica per la nullità del matrimonio religioso». A fronte di tale quadro, il marito reagisce citando in giudizio la moglie al fine di ottenere un adeguato risarcimento, addebitandole la colpa di «avergli celato la determinazione di sposarsi per prova». Per i giudici di merito però, la pretesa avanzata dall'uomo è priva di fondamento. Così, sia in primo che in secondo grado, si vede respinta la richiesta risarcitoria avanzata. In Tribunale e in Appello infatti, i giudici sottolineano «l'irrilevanza per l'ordinamento italiano dell'esistenza di una causa di invalidità del matrimonio religioso». La vicenda finisce in Cassazione, e gli stessi magistrati pongono in evidenza, come fatto anche dai giudici d'Appello, «l'assenza di un comportamento da parte della donna che possa essere configurato quale produttivo di un danno ingiusto, o altrimenti pregiudizievole sulla base di una sorta di responsabilità prenegoziale». L'assunto di fondo dell'uomo è «la denuncia della portata dannosa della mancata comunicazione da parte di uno dei coniugi, prima della celebrazione delle nozze, della riserva mentale di contrarre il matrimonio per prova, ossia quale esperimento derivante dalla condizione di incertezza della futura sposa circa la possibilità dell'insorgenza di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza». Per quanto concerne la responsabilità risarcitoria per la mancata comunicazione, da parte della donna, della riserva mentale sulla possibile dissolubilità del matrimonio a causa del ravvisato concreto rischio di emersione di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Rischio che la futura sposa si era rappresentata al punto di contrarre il matrimonio per prova, i magistrati osservano che «la libertà matrimoniale è un diritto della personalità, sancito anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo» e «benché il matrimonio sia un atto di autonomia privata, non può esservi attribuito l'effetto impegnativo del vincolo» previsto in materia di efficacia dei contratti, anche perché non si può ignorare l'esistente «diritto di chiedere la separazione giudiziale al cospetto di un fatto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza». Non a caso, in materia di famiglia è previsto «il diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro coniuge, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile alla Costituzione». Per fare chiarezza poi, sottolineano che «l'atto di impegno matrimoniale è rimesso alla libera e responsabile scelta del soggetto, quale espressione della piena libertà di autodeterminarsi al fine della celebrazione del matrimonio». »Tale libertà non può essere limitata da un obbligo giuridico di comunicare al proprio coniuge uno stato soggettivo quale l'incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale, avvertendo il soggetto il rischio concreto della sua dissoluzione ed effettuando la scelta matrimoniale nella consapevolezza di tale rischio, ciò che in altri termini comporta un tentativo o prova di convivenza matrimoniale - si legge ancora -. Affinché tale libertà non sia compromessa dall'incombenza di una conseguenza quale la responsabilità risarcitoria derivante dall'inottemperanza ad un dovere giuridico, la comunicazione, in quanto relativa alla sfera personale affettiva, può comportare esclusivamente un dovere morale o sociale». Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore e in adesione con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che «la riserva mentale circa la concreta possibilità della dissoluzione del matrimonio è così improduttiva di effetti per l'ordinamento italiano, sia dal lato del coniuge portatore della riserva, che non può avvantaggiarsene fino a conseguire la nullità del matrimonio – in conformità, del resto, alla generale irrilevanza della riserva mentale in materiale negoziale –, sia dal lato dell'altro coniuge, che non è titolare di un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l'ordinamento, per avere fatto affidamento sulla mancanza di quella riserva» (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 05.11.2024 n. 28390). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Responsabilità medica: quando il ritardo diagnostico giustifica il risarcimento
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica per danno da ritardata diagnosi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “In quali circostanze è possibile richiedere il risarcimento danni al medico che ha ritardato la valutazione diagnostica di una malattia?”. Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte con sentenza n. 8461/2019, in una causa che ha riguardato la morte di una paziente alla quale era stato diagnosticato tardivamente un male di natura maligna. In tale circostanza, nella valutazione circa l’eventuale responsabilità del medico che aveva eseguito la prima visita alla paziente, la Corte di Cassazione si è uniformata a quanto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2008 con la sentenza n. 576, ovvero che: “ In tema di responsabilità civile, il nesso causale tra la condotta o l’omissione illecita ed il danno ingiusto, inteso quale fatto materiale (c.d. “nesso di causalità materiale”), va accertato secondo le regole dettate dagli artt. 40 e 41 c.p., per effetto dei quali, tale nesso di causalità va escluso solo quando, al momento in cui è stata tenuta l’azione o l’omissione, l’evento di danno appariva assolutamente imprevedibile ed inverosimile, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento” (Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 576/2008). Difatti, in base a tale orientamento, per un’idonea valutazione circa la responsabilità del soggetto autore dell’azione o dell’omissione, deve necessariamente sussistere un’indissolubile relazione tra tale condotta e l’evento dannoso verificatosi, nel senso che se fosse possibile eliminare astrattamente la prima, ovvero l’azione o l’omissione, il danno non si sarebbe realizzato. Inoltre, nel caso che ci occupa, deve essere compiuta un’ulteriore valutazione, in relazione alla circostanza per la quale, anche nell’ipotesi in cui tale epilogo, ovvero l’evento dannoso, si sarebbe comunque verificato, se è dimostrato che la condotta attiva od omissiva del soggetto in questione ha in ogni caso aggravato o velocizzato il procedimento di accadimento di tale evento, è sempre ravvisabile una responsabilità in capo a quest’ultimo, risarcibile in ambito civile sia in termini di danno patrimoniale, sia in quelli di danno non patrimoniale. Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore e in adesione con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che: “E’ configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente, qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi”; aggiungendo inoltre che, in tali circostanze, “Si dovrà applicare la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” al nesso di causalità, fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite" ( Cass. Civ.; Sez. III, Sent. n. 8461/2019; n. 10978/2023). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
La maternità surrogata: è reato universale?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alla maternità surrogata tenendo conto del recente intervento legislativo statale. Ecco l’approfondimento dell’avv. Oberdan Pantana, alle numerose domande arrivate in redazione riferite ai possibili risvolti di tale vicenda. Secondo la nuova normativa la pretesa punitiva dello Stato si estende anche oltre i confini nazionali punendo le condotte poste in essere dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, pure se commesse in territorio estero, ove tale pratica è, invece, consentita. Ed è consentita e regolamentata (a diverse condizioni e presupposti) negli Usa, in Canada, in Ucraina, in Georgia, in Grecia, nel Regno Unito, in Portogallo, nei Paesi Bassi, in Albania, in Kazakistan, in Armenia. La maternità surrogata, detta anche surrogazione di maternità, gestazione per altri o utero in affitto, è una tecnica di procreazione assistita nella quale la madre surrogata si impegna a portare a termine una gravidanza «su commissione» di altri, tanto a titolo gratuito quanto oneroso. In questo secondo caso, tra la madre surrogata, i committenti e la clinica si conclude un contratto in forza del quale la madre surrogata si impegna a rinunciare agli eventuali diritti sul nascituro e a «consegnarlo» dopo la nascita, alla coppia o al singolo, che hanno richiesto la gestazione per altri, dietro compenso. Compenso che copre altresì tutte le spese mediche e sanitarie necessarie per la donna in gravidanza. Può accadere che la madre surrogata sia anche madre biologica del nascituro (ovociti della gestante) ovvero che si utilizzino i gameti della coppia richiedente la surrogazione, ovvero, anche, può anche accadere che si utilizzi materiale esterno ai committenti, ponendo in essere una surrogazione del tutto eterologa. La l.n.40/2004 già punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro, chiunque realizza, organizza o pubblicizza la gestazione per altri e il commercio di gameti o embrioni; la nuova legge aggiunge al comma sei dell'articolo 12 della medesima legge la frase «Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana»; e ciò senza alcuna distinzione se la maternità surrogata sia a titolo oneroso e commerciale ovvero a titolo solidaristico. E proprio con riferimento al diritto dei bambini nati a seguito di maternità surrogata la nostra Corte di Cassazione si era così espressa: la maternità surrogata è una pratica che offende profondamente la dignità della donna gestante e come tale contrasta con l'ordine pubblico interno riconoscere un atto di nascita formato all'estero che indichi i genitori committenti come genitori dei bambini nati a seguito di maternità surrogata. Nel vuoto normativo, a tutela anche dei minori così nati, la soluzione è l'adozione in casi particolari. Ma cosa cambia adesso? Cosa significa reato universale? Cosa succederà ai bambini nati da tale tecnica laddove i loro «genitori» saranno condannati? Il «reato universale» non esiste come categoria giuridica e non vi è nemmeno una definizione. Di norma, tale espressione è utilizzata per i reati più gravi, crimini di diritto internazionale, rispetto ai quali le autorità giurisdizionali interne puniscono gli autori di reato indipendentemente dal luogo dove sono stati commessi o dalla nazionalità degli autori o delle vittime. Certamente questi reati si differenziano da quello di maternità surrogata che, si ripete, è invece all'estero (e anche in Europa) ammessa e normata. La stessa pena massima di 2 anni di reclusione, prevista per tale reato e non certo alta, potrebbe essere in contrasto con il concetto di «reato universale» che, tradizionalmente, riguarda crimini puniti con un massimo edittale di gran lunga maggiore. E ancora, si pone il problema della «doppia incriminazione»: come può il nostro Paese punire una condotta che, invece, nel luogo in cui è posta in essere è lecita? E ancora, che fine farebbero i bambini nati all'estero con questa tecnica che poi si ritroverebbero i propri genitori imputati del reato e finanche condannati? Oggi abbiamo queste domande che necessitano delle tempestive risposte. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Costringe la compagna a non interrompere la relazione: vale una condanna
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema dei rapporti di coppia e le loro evoluzioni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Costringere la propria compagna a non interrompere la relazione può comportare delle responsabilità penali?". A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda risolta poi in Cassazione dopo che i giudici di merito hanno ritenuto palese l'inaccettabile condotta aggressiva tenuta da un uomo nei confronti della compagna, condotta mirata a «non farsi lasciare dalla donna». Per i giudici di primo e di secondo grado infatti è logico catalogare i comportamenti dell'uomo come vera e propria violenza privata nei confronti della donna. Dalla Cassazione ribadiscono richiamando il principio secondo cui «l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa». Ciò significa anche che «la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore», ossia, come detto, «la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa». Per quanto concerne la vicenda, i Giudici della Cassazione condividono in pieno le valutazioni compiute in appello: in sostanza, è evidente «il comportamento intimidatorio» dell'uomo che ha tenuto una condotta concretizzatasi nella «minaccia, anche di morte, rivolta alla compagna se quest'ultima avesse interrotto la loro relazione». Per l’appunto, è logico catalogare come «violenza privata» il modus agendi dell'uomo, diretto «ad imporre un comportamento determinato alla compagna», ossia la prosecuzione della relazione e della convivenza. Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “È violenza privata non accettare la decisione della compagna di interrompere il loro legame e pretendere attraverso una condotta aggressiva che il partner porti avanti per forza la relazione e non vada via di casa” (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 20346/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Donna cade col motorino a causa di una buca: quali sono le responsabilità del Comune?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al risarcimento danni, soprattutto quelli dovuti alle cadute causa le buche sempre più presenti nei marciapiedi e strade cittadine. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata, che chiede: "In caso di caduta rovinosa a terra con il proprio motorino a seguito delle buche presenti su di una strada comunale con relativi danni fisici: a quali responsabilità va incontro il Comune?". Il caso di specie ci porta a quanto già consolidato dalla Cassazione a Sezioni Unite, da ultimo, con la sentenza 20943 del 2022 che "la responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". La responsabilità ex art. 2051 del codice civile ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.). Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. "(...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima". Nel caso specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Pertanto in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: "La caduta dal motorino dovuta ad una buca stradale non può essere catalogata come caso fortuito idoneo a rescindere il nesso causale tra la cosa in custodia al Comune ed il danno subito che dovrà pertanto essere risarcito dall’Ente stesso (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 4051/2023)". Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Decreto anti-violenza contro i sanitari: a quali responsabilità si va incontro?
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle indiscriminate violenze fisiche a cui stanno andando incontro le figure professionali sanitarie. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata: "Cosa prevede il decreto anti-violenza ai sanitari e a quali responsabilità va incontro oggi chi fa violenza a tali professionisti?". Il caso di specie cui offre la possibilità di approfondire il recente decreto legge del 1° ottobre 2024 n. 137 pubblicato in Gazzetta Ufficiale pari data recante le “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”. Il decreto introduce il «reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali ad un esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali». Per chi commette tale reato, sono previste la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro, oltre all’arresto obbligatorio in flagranza. Allo stesso modo, l’arresto in flagranza viene esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria ed a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. Infine, si prevede l’arresto in flagranza differita per i) i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio; ii) i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture. Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all'iidentificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto. Pertanto, anche in risposta alla nostra lettrice, si tratta di un «provvedimento che va in due direzioni: la prima è sostanziale, aumentando la pena per il danneggiamento aggravato sulle pertinenze di strutture sanitarie e non solo fino a 5 anni, che viene coniugato con l’elemento procedurale che impone l’arresto obbligatorio nella flagranza di reato quando sono commesse lesioni, minacce aggravate o danneggiamento nell’ambito delle strutture sanitarie; il secondo aspetto riguarda la flagranza di reato che, in questo caso, è estesa nell’ambito delle 48 ore successive. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Buca sul campo in erba sintetica, il calciatore si infortuna: la società nei guai
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle responsabilità in generale e nello specifico a quella dovuta da infortunio di un calciatore nell’utilizzo di una struttura sportiva. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata: "A quali responsabilità va incontro il gestore di un impianto sportivo a seguito di un infortunio di un calciatore per cattiva manutenzione del terreno di gioco?". Il caso di specie cui offre la possibilità di far chiarezza in merito a delle cattive abitudini adottate dai gestori di impianti sportivi dovute all’incurata manutenzione, situazione affrontata dalla Suprema Corte proprio in merito ad un fattaccio verificatosi durante una partita di calcio nella quale un atleta viene tradito da «un avvallamento occultato da una pozzanghera», riportando serie lesioni fisiche. A finire sotto accusa sono le condizioni del campo in erba sintetica: in particolare emerge che «si erano formate pozzanghere, caratterizzate da infiltrazioni d’acqua sotto la moquette presenti sul terreno da gioco», e diversi testimoni raccontano che "nelle pozze presenti il terreno affondava". A fronte di tale quadro probatorio, la responsabilità per il brutto incidente viene attribuita al presidente della società calcistica che utilizza abitualmente il campo, quale «gestore dell’impianto sportivo», tanto da venire condannato per il reato di «lesioni colpose» di cui all’art. 590 del codice penale, oltre a dover risarcire la parte offesa. Difatti, i Giudici della Suprema Corte sottolineano, innanzitutto, che, a fronte di «lesioni colpose patite da un calciatore», «il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature». Spiegano, infine, i Giudici che è sempre il gestore dell’impianto a «dover governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo» e a «dover impedire che esso presenti problematiche nell’utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse». In particolare, il presidente della società calcistica «ben poteva rappresentarsi che sul campo si potessero formare pozzanghere d’acqua, e quindi era tenuto ad impedire» che si verificasse tale situazione, in quanto lo stesso risulta titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del codice penale ed è tenuto anche per il disposto di cui all’art. 2051 del codice civile, a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva. Ciò con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo accorso ad un utente dell’impianto sportivo (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 9160/18; depositata il 28 febbraio 2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Infortunio sul lavoro del dipendente: quando l'azienda è responsabile, cosa dice la legge
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante l’infortunio sul lavoro del dipendente e la responsabilità di tale evento. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di San Severino Marche che chiede: "In caso di infortunio sul lavoro del dipendente quando l’azienda risulta responsabile?". Bisogna innanzitutto far chiarezza sul fatto che, la vittima di un infortunio sul lavoro risulta esclusivamente responsabile solamente in una circostanza, ovvero, quando abbia tenuto un "contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute" (così, tra le altre, Cass. Civ. Sentenza n. 19494 del 10/09/2009). Questo secondo il principio che vede il datore di lavoro rispondere dei rischi professionali propri (vale a dire insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa) e di quelli impropri (cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale (cd. rischio elettivo). Perché sussista il rischio elettivo, dunque, occorrono tre elementi concorrenti: 1) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; 2) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; 3) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Difatti, la norma di riferimento è evidentemente l’articolo 1227, comma 1, del codice civile, secondo la quale, "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate", che peraltro va bilanciata, in ambito giuslavoristico, con il potere di direzione e controllo del datore di lavoro, unitamente al dovere di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori. Conseguentemente, anche in ipotesi di condotta imprudente del lavoratore va escluso il concorso di colpa a carico dello stesso in tre ipotesi: a) se l’infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione degli ordini ricevuti dal datore di lavoro (in questo caso l’imprudenza del lavoratore degrada a mera “occasione” dell’infortunio); b) se l’infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza; c) se l’infortunio sia avvenuto a causa di una carenza di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che, "nel caso di infortunio sul lavoro, è responsabile l’azienda, tanto da escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art 1227, comma 1, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, ricorrendo, in tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degradata a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 8988/20; depositata il 15 maggio). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
L’ex marito può staccare le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie?
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti in sede di separazione tra gli ex coniugi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “A quali responsabilità va incontro l’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie?” Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico, oramai divenuto consolidato, espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13407/2019, secondo il quale: “Sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice a fronte della contestazione o dell’ostacolo posto da terzi, come nel caso di un ex marito che, a seguito della mancata voltura delle utenze domestiche dell’abitazione familiare assegnata all’ex moglie, aveva provveduto personalmente a staccare i contatori”. Difatti, un caso simile è quello prospettato dalla nostra lettrice, nel quale l’ex marito, dopo aver intimato più volte all’ex moglie di procedere alla voltura delle forniture di energia elettrica e gas dell’abitazione familiare a lei assegnata in sede di separazione, aveva provveduto personalmente al distacco, costringendo la donna e i figli a stare nell’appartamento senza poter usufruire di tali servizi. La Corte di Cassazione ha confermato la configurabilità in capo all’imputato del reato di cui all’art. 393 c.p., in quanto, il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice di fronte alla contestazione o all’ostacolo posto da terzi; a tal proposito, la Suprema Corte aggiunge che, “non è consentito legittimare l’autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto”. Viene, infine, precisato che, “si ritiene legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della res, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene”.Pertanto, in risposta alla nostra lettrice si ritiene corretto affermare che, “Nel caso dell’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie, lo stesso commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito ai sensi dell’art. 393 c.p., in quanto tale diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso all’Autorità Giudiziaria”(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 13407/19; depositata il 27 marzo). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Prescrizione delle bollette: quando è applicabile il termine dei 2 o dei 5 anni?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica sulla prescrizione dei pagamenti in generale e, in particolare, quella riferita alle bollette delle utenze. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Quando è applicabile il termine di prescrizione dei 2 anni in luogo dei 5 in riferimento alle fatture di fornitura?" Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto dibattuta, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi recentemente anche la Corte di Cassazione riguardo ad una controversia riferita ad un contratto di somministrazione di acqua ed avente ad oggetto la prescrizione di pagamenti di fatture relative a consumi idrici. La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che ha ridotto da 5 a 2 anni il termine di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, gas e acqua. La questione sottoposta all'attenzione della Cassazione riguardava la possibilità di applicare il nuovo termine di prescrizione ridotto anche ai consumi effettuati negli anni precedenti all'entrata in vigore della legge. La Suprema Corte afferma che il nuovo termine di prescrizione può essere applicato anche a fatture per consumi relativi ad anni precedenti all'entrata in vigore della norma, se la scadenza del pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020, in questo caso per l’idrico, mentre 1° marzo 2018 per l’elettrico e 1° gennaio 2019 per il gas (come previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017). Ai fini della determinazione dell'ambito d'applicazione della norma ciò che conta non è né la data di emissione della fattura né l'annualità in cui sono stati erogati o effettuati i consumi quanto piuttosto la data di scadenza del pagamento. A tal proposito la Suprema Corte ricorda che, il dies a quo della prescrizione «coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili» (si cita Cass., n. 23789 del 17/9/2008). Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che, “Il termine di prescrizione ridotto a 2 anni dall’art. 1, comma 4, L. n. 205/2017 è applicabile anche ai pagamenti relativi a forniture precedenti con scadenza di pagamento delle fatture successive al 1° marzo 2018 per l’elettrico, 1° gennaio 2019 per il gas ed al 1° gennaio 2020 per l’idrico” (Cass. Civ., Ord. n. 15102/2024). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Danni causati dai temporali: responsabilità del Comune per il risarcimento danni
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente gli ultimi eventi temporaleschi accorsi nella nostra provincia e nello specifico riguardo alla tematica sulla responsabilità degli enti locali per i danni causati dalla caduta di alberi o rami, ecc, in occasione di temporali. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “E’ possibile ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della caduta di un albero causata da un forte temporale?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Cagliari, con una pronuncia che ha posto le basi all’unanime orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale: “È configurabile la responsabilità del Comune a norma dell’art. 2051 c.c. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo si trova nella custodia della amministrazione medesima e quindi rientra nel suo potere di amministrazione e custodia”, ed ancora: “ La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, può essere esclusa solo se si provi il caso fortuito, consistente in un evento imprevedibile ed eccezionale. Non può quindi ritenersi caso fortuito interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppur caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di grandine” (Trib. Cagliari; Sent. del 06.12.1995). Difatti il richiamato art. 2051 del codice civile, prevedendo espressamente che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, disciplina l’istituto della responsabilità della cosa in custodia, la quale assume carattere oggettivo, dal momento che prescinde dall’effettivo coinvolgimento del custode della cosa nell’evento lesivo provocato da quest’ultima, introducendo, nel caso che ci occupa, la questione della diretta riconducibilità del danneggiamento riportato dal veicolo, agli enti amministrativi, quali Comune, Provincia, Regione, tenuti alla sicurezza e alla manutenzione delle strade, urbane nel primo caso, extraurbane negli altri due, nonché delle relative pertinenze, come marciapiedi e alberi, riconducibilità superabile solo con la prova dell’accadimento di un caso fortuito, inteso quale elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode, del tutto autonomo, imprevedibile nonché di assoluta eccezionalità, tale da interrompere il nesso di causalità e risultare idoneo a rappresentare l’esclusiva causa del danno. A tal proposito, con riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Suprema Corte più volte chiamata a pronunciarsi su tale questione, è stata chiara nell’escludere l’ipotesi di caso fortuito o della forza maggiore in presenza di fenomeni metereologici anche di particolare forza e intensità, se questi rientrano comunque, per quanto rari e sporadici, nella normale prevedibilità, arrivando inoltre a stabilire con una recentissima sentenza che: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati neanche per il fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza sulla base di valutazioni operate dalla protezione civile, poiché la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici”. ( Cass. Civ.; Sez. III; Sent. n. 14861; dep. 31.05.2019). Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare la legittimità della richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’Ente per i danni causati dai beni sui quali quest’ultimo svolge la propria attività custodiale, di gestione e manutenzione. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.