Chiedilo all'avvocato
Cessione crediti e pignoramenti: perché l'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a incastrare il debitore
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al rapporto tra società di recupero credito e debitore-correntista dell’istituto di credito. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede: "Basta la 'cessione in blocco' dei crediti da parte dell’istituto bancario per legittimare una società di recupero credito a pignorare un conto corrente?". La cartolarizzazione dei crediti è un meccanismo finanziario che consente agli istituti di credito di cedere i propri crediti oramai deteriorati a soggetti terzi, ottenendo liquidità immediata e trasferendo il rischio di insolvenza a tali società di recupero credito. I crediti ceduti vengono generalmente raggruppati in portafogli, ossia insiemi di posizioni creditorie accomunate da caratteristiche omogenee; un elemento cardine di queste operazioni è rappresentato dalla cessione “in blocco” dei crediti, disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario, che consente il trasferimento di interi portafogli senza la necessità di notificare singolarmente ciascun debitore. La pubblicazione dell’operazione nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti, configururando una deroga al regime ordinario. Sempre più frequentemente viene contestata la legittimazione attiva delle società cessionarie, soprattutto nei casi in cui queste non riescano a dimostrare in modo puntuale che il singolo credito azionato sia effettivamente ricompreso nella cessione in blocco. Il nodo centrale diventa la prova della titolarità del credito, che non può esaurirsi in richiami generici all’operazione di cessione, ma richiede la produzione di documentazione idonea a individuare con precisione il rapporto ceduto. In tale prospettiva si collocano numerose pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 20739 del 28 giugno 2022, il cui orientamento è stato ripreso dalla sentenza n. 2897 del 2022 del Tribunale Ordinario di Bologna. In quest'ultimo caso, la società si era limitata a richiamare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e a produrre riferimenti a codici identificativi come il cosiddetto codice CERI (Credit Exposure Reference Identifier). Il Tribunale ha chiarito che neppure tale codice può ritenersi sufficiente, se non accompagnato da elementi idonei a collegarlo in modo univoco al rapporto contrattuale originario: l’assenza di documentazione completa non consente di ritenere provata la titolarità del credito azionato. Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: “Il semplice rimando all’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non può ritenersi sufficiente per dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria società di recupero credito così da decretare la revoca dell’ingiunzione opposta” (Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Tribunale di Bologna sentenza del 25.11.2022 n. 2897). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Chiedilo all'avvocato: figlio trasferito in un'altra città, cosa rischia il genitore?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla separazione dei coniugi e del relativo affidamento dei minori. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "In caso di trasferimento in una città lontana di uno dei genitori insieme al figlio in regime di affidamento condiviso cosa comporta?". Il trasferimento di uno dei genitori in un’altra città, quando comporta anche lo spostamento della residenza del figlio minore, rappresenta una delle questioni più delicate nel diritto di famiglia. In questi casi entrano in tensione due principi fondamentali: da un lato la libertà costituzionale di ciascun individuo di scegliere dove vivere (art. 16 Cost.), dall’altro il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (artt. 30 Cost. e 337 ter c.c.). La giurisprudenza evidenzia come il trasferimento unilaterale della residenza del figlio costituisca certamente una violazione dei doveri di cooperazione tra genitori. La decisione di modificare il luogo di vita del minore, infatti, è una questione di particolare importanza che dovrebbe essere assunta con il consenso di entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, con l’intervento dell’autorità giudiziaria. Ciò nonostante, tale condotta non determina automaticamente conseguenze sanzionatorie sul piano dell’affidamento o del collocamento. L’ordinamento non prevede un automatismo che imponga il rientro del genitore o il trasferimento del collocamento presso l'altro genitore. Il giudice è invece chiamato a svolgere una valutazione guidata dal principio del “best interest of the child” (il superiore interesse del fanciullo). L’attenzione deve concentrarsi sugli effetti che tale scelta produce sulla vita e sull’equilibrio del bambino: qualora il minore si sia ormai inserito nel nuovo contesto scolastico e relazionale, un ulteriore spostamento forzato potrebbe risultare più dannoso. L’autorità giudiziaria non può imporre a un genitore dove risiedere, ma può valutare se sia più conforme all’interesse del minore seguirlo nella nuova città oppure rimanere nel luogo originario con l’altro genitore, modificando eventualmente il collocamento. Il principio di bigenitorialità non implica una perfetta parità quantitativa di tempo o una necessaria prossimità territoriale, ma il diritto del minore a ricevere da entrambi cura, educazione e assistenza. Quando la distanza è notevole, il giudice può intervenire rimodulando le modalità di esercizio del diritto di visita, prevedendo periodi di permanenza più lunghi durante le vacanze e l'uso di strumenti di comunicazione a distanza. Naturalmente, il trasferimento non può essere utilizzato per ostacolare il rapporto con l’altro genitore. Qualora emerga l'intento di recidere tale legame, il giudice può adottare provvedimenti correttivi (art. 709 ter c.p.c.) o, nei casi più gravi, procedere alla limitazione della responsabilità genitoriale. Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: "Il trasferimento unilaterale del genitore con il figlio costituisce una condotta censurabile, ma non comporta automaticamente la modifica del collocamento del minore; la decisione finale deve essere guidata dalla valutazione concreta delle esigenze del minore, privilegiando la continuità delle cure e la stabilità emotiva" (Cass. Civ. Sez. I, Ord. 24.02.2026 n. 4110). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Decreto sicurezza 2026: cosa rischiano il minore e la sua famiglia se il ragazzo partecipa a una rissa?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violenza giovanile e nello specifico le possibili sanzioni con il nuovo Decreto sicurezza 2026. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Cingoli che chiede: “A quali conseguenze vanno incontro un minore e la sua famiglia se il ragazzo partecipa ad una rissa?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, riguardante la violenza giovanile sempre più diffusa tanto da aver spinto il legislatore a rafforzare gli strumenti di prevenzione. In questa direzione si colloca il recente decreto sicurezza, D.L. n. 23/2026, che va a rafforzare le misure già introdotte dal "Decreto Caivano", convertito con la legge del 13 novembre 2023, n. 159. A tal proposito, tale normativa prevede che, quando un minore con più di 14 anni commette nei confronti di altri minori reati come percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) o danneggiamento (art. 635 c.p.), e non sia ancora stata presentata querela o denuncia, è possibile l’applicazione della procedura amministrativa dell’ammonimento da parte del questore con finalità preventive e dissuasive; in tal caso, il minore viene convocato insieme a un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale e dell’incontro il questore redige apposito processo verbale che viene rilasciato copia agli interessati. L’articolo 2 del d.l. n. 23/2026 (nuovo decreto sicurezza) introduce ulteriori modifiche alla disciplina dell’ammonimento nei confronti dei minori, rafforzando in particolare il sistema sanzionatorio che coinvolge i genitori: in caso di recidiva delle condotte da parte di un minore ultraquattordicenne già ammonito dal questore, la nuova norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, con possibilità di pagamento in misura ridotta pari a 333 euro. A differenza di quanto previsto in altri casi, non è prevista l’esimente della dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto. Il decreto amplia inoltre i casi in cui l’ammonimento può essere applicato ai minori tra i 12 e i 14 anni, includendo alcuni reati considerati “spia” quando commessi con l’uso di armi o di strumenti atti a offendere portati senza giustificato motivo; viene poi stabilito che l’irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale, sia per i minori infraquattordicenni sia per quelli ultraquattordicenni, spetta al Prefetto secondo la procedura prevista dalla l. n. 689/1981. Davanti a episodi di violenza tra minorenni, la risposta dell’ordinamento non si limita più al comportamento del singolo, ma mira a coinvolgere direttamente anche i genitori nel percorso educativo dei figli, nella prospettiva di intervenire tempestivamente su fenomeni che, se trascurati, rischiano di degenerare in forme più gravi di criminalità giovanile. Pertanto, in questo quadro normativo ed in risposta alla nostra lettrice, le novità introdotte dal decreto sicurezza incidono direttamente anche sulla posizione dei genitori, riprendendo l’esempio del ragazzo coinvolto in una rissa e successivamente destinatario dell’ammonimento del questore, le conseguenze non riguardano più soltanto il minore: se, dopo il primo richiamo formale, il giovane dovesse reiterare condotte analoghe o altre ipotesi di reato, come minacce, diffamazioni o altri comportamenti riconducibili al fenomeno del bullismo scatterebbe la responsabilità amministrativa degli esercenti la responsabilità genitoriale. Il messaggio del legislatore appare dunque chiaro: la prevenzione dei fenomeni di violenza tra giovani, non può essere demandata esclusivamente alle istituzioni, ma richiede un coinvolgimento diretto delle famiglie. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Gli operatori socio sanitari e le case di riposo possono essere responsabili della morte di un paziente?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità civile e nello specifico delle case di riposo nei riguardi dei pazienti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana in merito alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Quando è responsabile la casa di cura e gli operatori socio sanitari in caso di morte da caduta di un paziente?” Il caso di specie riguarda una circostanza molto delicata recentemente affrontata dal Tribunale di Venezia in quanto gli eredi convenivano in giudizio la casa di riposo al fine di accertarne la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, in conseguenza del decesso della propria congiunta; in particolare mentre la stessa era ospite presso l’istituto cadeva in quanto il personale operante presso la struttura aveva omesso di posizionare il prescritto tavolino di contenimento sulla carrozzina. A causa di detta caduta, la stessa veniva trasportata al Pronto Soccorso, ove il giorno successivo sopraggiungeva lo stato soporoso a causa di una vasta emorragia. Gli istanti affermavano la sussistenza di un nesso eziologico tra la caduta dalla carrozzina ed il decesso della loro congiunta anche alla luce dell'accertamento tecnico, affermando così la responsabilità per inadeguata vigilanza dell'anziana ed omessa installazione del prescritto sistema di protezione sulla carrozzina. A tal proposito, la struttura ha un obbligo di protezione e custodia inderogabile verso l'ospite, derivante dal contratto di ricovero che impone la salvaguardia della pazienta e, di conseguenza, il direttore sanitario e il personale hanno una posizione di garanzia che li rende responsabili per omissione o negligenza. Invero, la struttura assume verso l'ospite un obbligo di risultato di cura e custodia, derivante dal contratto atipico di spedalità stipulato; sicché, tale obbligo si traduce in una concreta esigenza di vigilanza, qualificandosi la responsabilità della struttura quale responsabilità per fatto proprio, estesa pure alle condotte omissive del personale dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 1228 c.c., che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità per i fatti dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Ed inoltre, la struttura risponde per inosservanza delle regole di diligenza, prudenza e sicurezza, condotta di tutto il personale, anche esternalizzato, se inserito nel processo assistenziale. Invero, nella vicenda in esame, vi era una specifica prescrizione medica in ordine all'uso del tavolino di contenimento, né risultava provato l'utilizzo di precauzioni diverse, essendo piuttosto emerso dall'istruttoria che la signora al momento del fatto si trovava sola. Era compito della struttura garantire un'organizzazione del personale tale da prevedere un'assistenza efficace delle persone ricoverate all'interno della struttura, atteso che, proprio dalla Carta servizi, l'organizzazione doveva garantire l'adozione di tutte le misure più opportune d'intervento volte ad assicurare agli utenti il minore disagio possibile. Per l’appunto, nonostante l'acclarata responsabilità della struttura, a parere del giudicante sussiste una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., essendo le OSS in servizio al momento dei fatti e, come previsto dal contratto, tra i vari obblighi contrattuali vi era anche quello di «impiegare, nello svolgimento dei servizi e delle attività, unicamente personale qualificato e adeguato sia sotto il profilo qualitativo (specifiche competenze professionali) sia sotto il profilo quantitativo (congruo numero di addetti)». Pertanto in risposta anche al nostro lettore risulta corretto affermare che, "Le RSA o Case di Riposo sono responsabili per le cadute degli anziani se non provano di aver adottato tutte le precauzioni necessarie (vigilanza), configurandosi una colpa da organizzazione per mancata custodia con obbligo di risarcimento per danni ai familiari in caso di lesioni o decesso specialmente in presenza di pazienti fragili o non autosufficienti, responsabilità solidale con le OSS ex art. 2055 c.c., essendo le stesse in servizio al momento dei fatti e, come previsto dal contratto, tra i vari obblighi contrattuali vi era anche quello di «impiegare, nello svolgimento dei servizi e delle attività, unicamente personale qualificato e adeguato sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo" (Tribunale di Venezia, Sez. II, sentenza del 01.01.2026 n. 1). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Stress al lavoro? Non serve il mobbing per chiedere il risarcimento: ecco perché
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla salubrità dell’ambiente di lavoro con risvolti negativi sui dipendenti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana in merito alla domanda posta da una lettrice di San Severino Marche che chiede: “E’ responsabile l’AST quale datore di lavoro in caso di danno alla salute del dipendente da ambiente lavorativo stressogeno?” La conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno di un ambiente di lavoro sono sempre più frequenti e ciò va a minare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, oltre a creare possibili danni alla salute stessa del dipendente. Di recente la Suprema Corte ha affrontato il caso di una lavoratrice che lamentava di essere stata vittima di condotte avversative da parte di un collega durante l’orario di lavoro presso l’ASL in cui prestavano servizio, la quale replicava alle stesse fino a creare un circolo vizioso senza termine, laddove invece sin da subito il datore di lavoro avrebbe dovuto ristabilire l'ordine anche con provvedimenti disciplinari. A tal proposito la Cassazione coglie l'occasione per ricordare la piena autonomia della responsabilità per straining del datore di lavoro, configurabile anche in assenza di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli della salute e del benessere psicofisico del lavoratore. La responsabilità per straining può derivare anche da una condotta omissiva del datore di lavoro, che non può e non deve tollerare il perpetrarsi di condotte avversative nei confronti di un dipendente e deve del pari vigilare sulla serenità dell'ambiente lavorativo, al fine di evitare che lo stesso diventi fonte di disagi o stress. Un ambiente lavorativo stressogeno è infatti, configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre al riesame di condotte datoriali apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.. Per tale ragione il datore di lavoro può essere responsabile di straining, quale forma attenuata di mobbing per comportamenti stressogeni, anche se manca la pluralità di azioni vessatorie ma si producono comunque effetti dannosi rispetto all'interessato. Pertanto in risposta anche alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni di salute del dipendente, è ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta anche colposamente il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere dei comportamenti anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre dei disagi o stress che si manifestino isolatamente o si connettano ad altri comportamenti inadempienti contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 04.01.2025 n. 123). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Fallisce il "test del carrello" e viene licenziato: il Tribunale annulla il provvedimento, ecco perché
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai licenziamenti e la loro legittimità. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "E’ legittimo il licenziamento del cassiere di un supermercato che fallisce il test del carrello?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata ed attuale riguardante un lavoratore, con il ruolo di ausiliario alle vendite che veniva licenziato per giusta causa a seguito di un procedimento disciplinare relativo al mancato superamento del "test del carrello"; in pratica, un ispettore aziendale, fintosi cliente, ha riempito il carrello con diversi prodotti, alcuni dei quali occultati all'interno di altre confezioni o posti sotto altri colli e il lavoratore, non accortosi della presenza di merce occultata, ne ometteva la corretta registrazione. Il test a cui è stato sottoposto il lavoratore aveva lo scopo di verificare il rispetto delle procedure di cassa illustrate durante un corso di formazione. Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendone la nullità per discriminatorietà dello stesso, in quanto il test sarebbe stato effettuato solo nei confronti dei dipendenti più anziani, nonché l'illegittimità per insussistenza della giusta causa; la Società, invece, ribadiva la legittimità del test quale espressione del potere di controllo datoriale, sostenendo che si trattasse di una verifica volta a valutare la diligenza del lavoratore e non di un'attività di vigilanza. In tale contesto, è doveroso innanzitutto valutare se le attività di controllo antifrode e di vigilanza sul patrimonio aziendale rientrino nella declaratoria delle mansioni affidate a un cassiere, per poi esaminare se la pretesa datoriale di ispezione minuziosa della merce sia esigibile nei limiti dei principi di buona fede e correttezza contrattuale previsti dagli artt. 1175, 1375 c.c.; inoltre, valutare se l'attuazione del c.d. “test del carrello”, che converte una finalità formativa in leva disciplinare, configuri una violazione dell'obbligo di tutela della personalità morale del lavoratore. A tal proposito, il Tribunale adito accoglieva il ricorso del lavoratore, dichiarando la nullità del licenziamento e ordinando la reintegra nel posto di lavoro, operando innanzitutto una netta distinzione tra la finalità formativa del controllo e la sua distorsione in chiave sanzionatoria; se una verifica della preparazione del dipendente è in sé legittima, l'utilizzo di un test per precostituire un inadempimento da sanzionare è contrario ai canoni di buona fede e correttezza. Tale sistema, inoltre, secondo il Tribunale, si pone in violazione anche dell'art. 2087 c.c., in quanto lesivo della dignità del lavoratore. Analizzando, poi, la declaratoria dell’effettività dei compiti spettanti ad un "cassiere comune", gli stessi non includono funzioni di controllo antifrode, le quali richiedono una professionalità specifica non prevista dal contratto collettivo per quel livello di inquadramento. Inoltre, il nucleo centrale della decisione risiede nella qualificazione del comportamento datoriale come una "artificiosa preordinazione" volta a creare l'apparenza di una giusta causa; l'induzione in errore del lavoratore tramite un mezzo fraudolento rende il successivo licenziamento nullo. Infine, il Tribunale ha ritenuto provato anche il profilo discriminatorio della condotta datoriale, stante la circostanza che il test fosse stato effettuato esclusivamente nei confronti di dipendenti più anziani. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “È nullo il licenziamento disciplinare irrogato quale conseguenza del mancato superamento, da parte di un dipendente, di un test interno disposto dal datore di lavoro con finalità diverse rispetto alla verifica della formazione ricevuta. Tale strumento, infatti, è illegittimo qualora imponga lo svolgimento di compiti estranei alle mansioni assegnate al dipendente, oppure sia utilizzato come modalità di controllo in violazione dei canoni di buona fede e correttezza” (Tribunale di Siena, sentenza del 05.01.2026 n. 586/2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Danni all’immobile affittato: l’inquilino paga anche i canoni durante le riparazioni
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento dei danni dovuti dall’affittuario a seguito di un contratto di locazione immobiliare. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "A quali responsabilità va incontro l’inquilino, che alla scadenza di un contratto di locazione ad uso abitativo, riconsegna l’immobile danneggiato?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui spesso ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, sancendo il generale principio giuridico secondo il quale: “Qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni; pertanto, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto” (Cass. Civ.; Sez. III; sentenza n.23721 del 16/09/2008). Infatti l’art. 1590 c.c. al comma 1°, escludendo la naturale alterazione dello stato dell’immobile, conseguente all’utilizzo prolungato dello stesso, fissa in capo all’affittuario l’obbligo di riconsegnare in buone condizioni la cosa locata, stabilendo testualmente: “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”. In aggiunta, con la recentissima Ordinanza n. 6596/2019, la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla colpevolezza del conduttore di un immobile riconsegnato con danni di gran lunga eccedenti il normale utilizzo, ha valutato la circostanza relativa alla gravosità della messa in ripristino dell’appartamento, estendendo la sua responsabilità, oltre che al risarcimento del costo dei lavori di ristrutturazione occorrenti, anche al pagamento dei canoni d’affitto per il periodo necessario alle riparazioni effettuate dal locatore, non potendo quest’ultimo disporre in nessun modo del proprio immobile, né dunque, trarne alcun vantaggio. Difatti, la Corte adita, ha fatto proprio il principio giuridico secondo il quale, qualora a causa della condotta posta in essere dal conduttore, sia preclusa al locatore la diretta disponibilità dell’immobile, quest’ultimo conservi in ogni caso, il diritto a conseguire il corrispettivo convenuto, equiparando il periodo necessario per i lavori di restauro, alla ritardata restituzione dell’immobile, disciplinata dall’art. 1591 c.c., il quale prevede espressamente che: “Il conduttore in mora a restituire la cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori” (Cass. Civ. ; Sez. III; Ord. n. 6596 del 07/03/2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Omessa verifica della proprietà immobiliare: è responsabile il notaio?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità professionale e, nello specifico, a quella a seguito di un atto di compravendita. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “È responsabile il notaio che omette di verificare la proprietà dell’abitazione oggetto di compravendita?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi il Tribunale di Salerno, in merito ad una causa nella quale l'attore aveva acquistato nel 2005 un box auto, con atto di compravendita rogato da un notaio, sulla base delle dichiarazioni di proprietà rese dalla società venditrice. Successivamente, era stato convenuto in giudizio dalla reale proprietaria del bene, che otteneva con sentenza del 2014 la declaratoria di inefficacia della vendita, con conseguente obbligo di rilascio del box e condanna dell'acquirente alle spese di lite. Ricevuta la notifica della sentenza e del precetto, l'acquirente rilasciava l'immobile nel 2015 e agiva quindi nei confronti del notaio per responsabilità professionale, chiedendo il ristoro del prezzo corrisposto, delle spese di giudizio e del maggior danno da ritardo, fondando la domanda sull'inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 1176 c.c. e sulla violazione dei doveri di diligenza nell'accertamento della titolarità del bene. Sul piano dei doveri professionali, il Tribunale richiama un consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il notaio rogante una compravendita immobiliare è tenuto non solo a recepire la volontà delle parti, ma anche a svolgere tutte le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare il conseguimento del risultato tipico del contratto, incluse le visure catastali e ipotecarie per accertare la proprietà del bene e l'assenza di vincoli. La fonte di tale obbligo è da individuare nel combinato disposto degli artt. 2913 c.c. e 28 della legge notarile, negli artt. 4 e 14 del d.P.R. n. 640/1972, nonché, oggi, nella clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza ex artt. 1175 e 1374 c.c., che integra il contenuto della prestazione professionale. Il giudice ribadisce che l'attività del notaio non è limitata alla mera redazione dell'atto, ma si estende alle verifiche necessarie per assicurare che il trasferimento sia effettivo e opponibile, qualificando tali controlli come parte integrante dell'obbligazione professionale, salvo espresso esonero per iscritto, giustificato da concrete esigenze delle parti. Nella specie, non risultava alcuna clausola di esonero, né era stato allegato un contesto di urgenza che potesse giustificarlo; il notaio si era limitato a recepire le dichiarazioni dell'alienante circa la proprietà del bene, senza alcuna verifica documentale idonea a scongiurare il rischio di vendita di cosa altrui. Accertata la natura di vendita di cosa altrui e la successiva declaratoria giudiziale di inefficacia dell'atto, il Tribunale afferma la responsabilità contrattuale del notaio per inadempimento, escludendo che la concorrente responsabilità negoziale del venditore possa valere ad elidere o ridurre l'obbligo risarcitorio del professionista verso il cliente. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "È responsabile il notaio che omette di svolgere tutte le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare il conseguimento del risultato tipico del contratto" (Trib. Salerno, Sez. II, sentenza n. 17 del 02.01.2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Medico di guardia che non va dalla paziente: a quali responsabilità va incontro?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle cure mediche e nello specifico al rapporto medico-paziente. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “A quali responsabilità va in contro il medico di guardia che contattato telefonicamente non si reca a prestare l’assistenza medica domiciliare?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, secondo la quale: “Vero è che l'art. 13, comma 3, dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, reso esecutivo (ai sensi dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833) con D.P.R. 25 gennaio 1941, n. 41, postula un apparente automatismo ove stabilisce che il medico di continuità assistenziale «è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano chiesti direttamente dall'utente [...] entro la fine del turno al quale è preposto». Tuttavia, altre fonti normative, rilevanti nel caso concreto, puntualizzano che, come d'altronde logico, il medico «deve valutare, sotto la propria responsabilità, l'opportunità di fornire un consiglio telefonico, recarsi al domicilio per una visita, invitare l'assistito in ambulatorio» (così, il Manuale per il medico di continuità assistenziale approvato dal Comitato permanenteaziendale USL della (omissis)). Nel caso di specie, si configuravano, pertanto, tre opzioni al cui interno il medico imputato era chiamato a scegliere, in base al suo apprezzamento della situazione concreta. Ebbene,posto che la terza possibilità era fuori discussione a causa dell’età e delle condizioni della paziente (la signora per la quale era richiesto l’intervento era molto anziana ed ammalata e non era dunque nelle condizioni di recarsi a una visita ambulatoriale), dai fatti emerge come il medico non si fosse nemmeno prestato ad un consulto telefonico: «(omissis) neppure ha rivolto consigli terapeutici puntuali, tale non potendo ritenersi l'alternativa di chiedere l'intervento di un'ambulanza ovvero, se la situazione fosse rimasta stazionaria, rivolgersi, il giorno dopo, al medico di base». Deve ribadirsi che la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare, in virtù di quanto previsto dal citato art. 13 dell'accordo collettivo nazionale, è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata (Sez. 6, n. 34047 del 14/01/2003, Miraglia, Rv. 226594): richiesta che, nel caso di specie, non risulta essere stata formulata; pertanto, l'unica opzione residua era, dunque, la visita domiciliare, in relazione alla cui mancata esecuzione l'imputato non ha addotto alcun legittimo impedimento. Anche la censura della mancanza del requisito dell'urgenza, insito nella necessità - secondo il dettato dell'art. 328 cod. pen. - che l'atto vada «compiuto senza ritardo», sul punto, la giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente la connotazione discrezionale della valutazione del medico, riservando tuttavia al giudice il potere di sindacarla quando emergano elementi che evidenzino l'evidente erroneità di quest'ultima (in tal senso: Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, dep.2013, Tomas, Rv, 255715; Sez. 6, n. 12143 del 11/02/2009, Bruno, Rv. 242922; Sez. 6, n. 34047 del 14/01/2003, Miraglia, cit.). Si rileva che nel giudizio in esame: «È evidente che, nel caso di specie, il quadro clinico descritto dall'utente avrebbe imposto di recarsi immediatamente al domicilio della malata,affetta da difficoltà respiratorie in un contesto di età avanzata»; dunque, premesso che l'omissione di atti d'ufficio ha natura di reato di pericolo, sulla base della ricostruzione del fatto tale pericolo (nel caso di specie, per la salute dell'assistito) sussisteva al momento della realizzazione della condotta omissiva. Per la stessa ragione risulta impossibile negare la sussistenza del dolo, poiché l'imputato non si sarebbe rappresentato la necessità di compiere l'atto senza ritardo, non avendo egli ritenuto urgente la condizione clinica della donna. Infatti, in base alla ricostruzione operata dai giudici di merito, l'indifferibilità dell'atto dell'ufficio era ragionevolmente ipotizzabile al momento della telefonata, alla luce delle circostanze del fatto (quali le condizioni e l'età della donna, nonché la tipologia di sintomi riferita dal figlio), con la conseguenzache il soggetto agente non poteva che essersela rappresentata. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Commette il reato di omissione d’atti d’ufficio il medico che non va dalla paziente nell’impossibilità a muoversi data dall’età della stessa e soprattutto dalle gravi difficoltà respiratorie” (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 44057 del 28.10.2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Messaggi insistenti all'ex: quando scatta il reato di molestie secondo la Cassazione
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti sentimentali che spesso e volentieri vanno a terminare. Di seguito la domanda di una lettrice di Camerino che chiede: “A quale responsabilità può andare incontro l’ex compagno che invia messaggi telefonici per riprendere una relazione sentimentale che sa di essere definitivamente terminata?". A tal proposito è utile ricordare che con il reato di molestia o disturbo alle persone il legislatore ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. L'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione. L'elemento materiale della molestia è costituito dall'interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Sez. 1, n. 19718 del 24/03/2005) e l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente (Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 06/12/2017). Inoltre si rileva come il reato di molestia non ha natura necessariamente abituale e richiede necessariamente una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con una sola azione purché particolarmente sintomatica dei motivi specifici che l'hanno ispirata. L'elemento soggettivo del reato invece consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018). Con riferimento all'intento della condotta costituito da biasimevole motivo, è sufficiente anche il compimento di un unico gesto, come nel caso di una sola telefonata effettuata con modalità rivelatrici dell'intrusione nella sfera privata del destinatario (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013). Quanto alla possibilità che il reato sia integrato mediante l'invio di sms e messaggi WhatsApp, secondo quanto condivisibilmente affermato di recente dalla Suprema Corte, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola "è il carattere invasivo della comunicazione non vocale", rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche – va soggiunto – dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco", realizzandosi in tal modo in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Si è altresì ritenuto che il carattere invasivo della messaggistica telematica non può essere escluso per il fatto che il destinatario di messaggi non desiderati, inviati da un determinato utente (sgradito), possa evitarne agevolmente la ricezione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato (Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012); in realtà, tenuto conto che il reato di cui all'art. 660 c.p. mira a tutelare la tranquillità pubblica, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola, "è l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice" (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: "Integra il reato di molestie la condotta dell’uomo che non riesce ad accettare la rottura della relazione con la compagna e prova a convincerla a riprendere il rapporto inviandole ripetuti messaggi telefonici nonostante poi la stessa lo abbia bloccato” (Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 34821/22). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
L’arresto di Maduro: atto illegittimo oppure no? L'analisi dell'avvocato Pantana
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la vicenda relativa alla legittimità o meno dell’arresto del presidente venezuelano Maduro e della moglie a seguito del blitz statunitense. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. Il blitz ordinato da Trump in Venezuela per arrestare il presidente Nicolás Maduro e la moglie al fine di condurli sotto processo a New York suscita punti interrogativi a tutti coloro che credono nel diritto sovranazionale che non ammette intrusioni violente in uno Stato sovrano, neppure per catturare un latitante o esportarvi la democrazia. Gli Stati Uniti lo avevano già incriminato dal marzo 2020, quando il Grand Jury federale di Manhattan, un organo composto da dodici giurati che, in segreto e in assenza del difensore, aveva emesso un atto formale di accusa (indictment), ritenendo che esistessero prove sufficienti per processarlo e quindi lo aveva rinviato a giudizio con l'incriminazione formale di narco-terrorismo, cospirazione per l'importazione di cocaina e reati legati alle armi. Si tratta di reati federali e non statali e quindi il processo penale segue le leggi federali statunitensi. Ma, poco prima del Natale 2025, era stato depositato “sotto sigillo”, cioè segretamente presso la cancelleria del tribunale ma non accessibile al pubblico, alla stampa e, in alcuni casi, nemmeno all'imputato fino a una data specifica o al verificarsi di un evento (come l'arresto nel caso Maduro), un atto di accusa sostitutivo (superseding indictment), che è stato reso pubblico solo il giorno della cattura di Maduro e consorte, che ha aggiornato le accuse estendendole alla moglie e al figlio. Un giudice federale di New York ha poi emesso i mandati di cattura richiesti dal Dipartimento della giustizia U.S.A., per cui Maduro e moglie sono stati condotti in manette davanti al giudice del dibattimento per l'udienza di arraignment, in cui l'imputato compare davanti al giudice per la formale identificazione, ricevere lettura formale dei capi d'accusa contenuti nel rinvio a giudizio (indictment), essere informato dei propri diritti costituzionali, tra cui il diritto a un avvocato, dichiararsi colpevole o non colpevole (plea) e discutere eventualmente la cauzione (bail), ovvero decidere se l'imputato può essere rilasciato in attesa del processo o deve restare in custodia. Maduro e moglie si sono dichiarati “non colpevoli”, lamentando di essere stati illegalmente sequestrati, pur essendo lui il presidente del Venezuela. Il giudice ha replicato che ci sarà modo di valutare la legittimità del loro arresto e ha rinviato l'udienza al 17 marzo. A tal proposito, sebbene l'arresto di Maduro e moglie in Venezuela sia considerato da molti una violazione del diritto internazionale e della sovranità statale, invece, secondo la giurisprudenza statunitense, ciò non impedisce la prosecuzione del processo. La giurisprudenza della Corte suprema federale degli Stati Uniti sostiene che la giurisdizione di un tribunale penale su un imputato non è compromessa dal fatto che egli sia stato portato davanti alla Corte in modo illegale o forzato. Si tratta della “dottrina Ker-Frisbie”, basata su precedenti sentenze fondamentali della Corte suprema federale, utilizzate finora per giustificare la detenzione e il processo di Maduro. Il primo caso, Ker v. Illinois (1886), in cui la Corte stabilì che l'imputato, seppur portato contro la sua volontà negli U.S.A., non poteva contestare la giurisdizione del tribunale basandosi sull'illegalità della sua cattura. Il secondo è il caso Frisbie v. Collins (1952), in cui la Corte riaffermò il principio, dichiarando che il “giusto processo” è soddisfatto se l'imputato riceve un processo equo dopo essere stato informato delle accuse, indipendentemente dal metodo usato per portarlo in aula. È sulla base di questi precedenti che il giudice di New York ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dalla difesa di Maduro. In altre parole, sebbene la cattura in Venezuela possa costituire una violazione della sovranità internazionale, per la legge interna statunitense il tribunale ha pieno potere di procedere con il giudizio. Si tratta della nota teoria del “male captum, bene retentum”, “catturato male, ma trattenuto bene”, circostanza, pertanto, che verosimilmente porterà alla prosecuzione del processo nei confronti del presidente venezuelano Maduro e della moglie. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Foto e video dei figli sui social: quando è possibile chiederne la rimozione? La risposta dell’avvocato
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’uso dei social nei rapporti familiari, a maggior ragione in questo periodo di festività natalizia. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede: "Posso chiedere la rimozione dai social della mia ex moglie di foto e video di mia figlia minorenne?" Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi il Tribunale di Trani, con ordinanza del 30.08.2021, affrontando un argomento di sicuro dibattimento negli anni a venire: la tutela dei minori nella pubblicazione, da parte dei genitori, di foto o video sui social network. La mamma in questione, a partire da maggio 2020, postava su Tik Tok video di lei con la figlia minorenne. A quel punto il padre, nel dirsi non d'accordo, invocava la tutela giurisdizionale. A detta del Tribunale di Trani, il comportamento della mamma integra la violazione di più norme, nazionali, comunitarie ed internazionali. Nello specifico il Tribunale ravvede, nella condotta della mamma, la violazione dell'art. 10 del codice civile (concernente la tutela dell'immagine) e degli artt. 1 e 16, I comma, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In particolare, ricordano i giudici pugliesi, l’art. 16 della Convenzione di New York stabilisce che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, e che spetta alla legge la tutela contro eventuali violazioni dei suoi diritti. Non solo: stando al Codice della Privacy (art. 4), foto e video sono dati personali e, di conseguenza, in caso di minori di sedici anni è necessario il consenso di entrambi i genitori affinché possano essere divulgati. Nel caso in questione il padre ha manifestato il suo dissenso, a nulla rilevando la circostanza invocata dalla madre secondo la quale lo stesso avesse accesso al profilo Tik Tok. Per il Tribunale di Trani, infatti, "la possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore. La proposizione del ricorso cautelare, seppur a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso e del mancato consenso del genitore". Conclude il Tribunale di Trani, sul solco della sentenza del Tribunale di Mantova del 2017, che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole", poiché determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, con il rischio che soggetti malintenzionati possano avvicinarsi ai bambini dopo averli visti online. Senza contare l’ulteriore pericolo legato a fotomontaggi e diffusione di materiale pedopornografico. Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "Siccome il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network e tenuto conto del mancato assenso del genitore, si accoglie il ricorso ordinando di conseguenza la rimozione immediata dei video della figlia da Tik Tok" (Tribunale di Trani, Ordinanza del 30.08.2021). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Perde oltre mille euro giocando a carte a Natale, lei chiede la separazione: c'è l'addebito?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato diversi argomenti a carattere natalizio e, data la diffusa atmosfera di festa, nonché la singolare curiosità espressa dai lettori per circostanze che riguardano direttamente e indirettamente le festività natalizie, si riportano di seguito le risposte dell’avv. Oberdan Pantana riguardo le seguenti situazioni. In risposta alla domanda di un lettore di Sarnano, che chiede: "Se a causa di un ritardo del volo prenotato ci viene impedito di trascorrere le festività con i nostri cari, può essere richiesto il risarcimento del danno subito?" Si richiama la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 571/2012, che, pronunciandosi su un caso analogo, ha condannato la compagnia aerea al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da un passeggero costretto a trascorrere la vigilia di Natale in aeroporto. L’uomo, oltre al risarcimento per il danno esistenziale, era stato ristorato anche dei danni patrimoniali, comprese le spese sostenute per acquistare i due "tristi" panini del cenone natalizio, consumato in solitudine presso un bar vicino al gate. In risposta alla domanda di un lettore di Civitanova Marche, che chiede: "Essere un giocatore di carte, soprattutto nel periodo natalizio, può comportare ripercussioni in sede di separazione?". Si riporta la decisione della Corte di Cassazione, sentenza n. 5395/2014, che ha stabilito l’addebito della separazione al marito, solito spendere ingenti somme di denaro nel gioco e che, solo nel periodo natalizio, aveva sperperato oltre 1.000 euro giocando a carte. La Suprema Corte ha chiarito che “anche il gioco d’azzardo, ripetuto ed eccessivo, viola in modo grave gli obblighi matrimoniali”, sino a rendere intollerabile la convivenza e a determinare l’addebito della separazione. Tale comportamento, infatti, oltre a rappresentare una cattiva abitudine, portava il marito ad assentarsi frequentemente da casa, soprattutto durante le festività, venendo meno ai propri doveri di marito e padre e sottraendo risorse economiche al sostentamento della famiglia. In risposta alla domanda di un lettore di Macerata, che chiede: "È penalmente sanzionabile un soggetto che invia infausti auguri di Natale?", si richiama la pronuncia del Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 25 febbraio 2015, che ha condannato per estorsione un uomo il quale aveva più volte minacciato la vittima, affermando che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste, la madre avrebbe passato "un brutto Natale". L’art. 629 c.p. punisce infatti chi, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o omettere qualcosa, procurando un ingiusto profitto con altrui danno. Il Tribunale ha inoltre precisato che “la minaccia può manifestarsi in forme diverse”, purché sia tale da creare una costrizione psichica della vittima, finalizzata all’ottenimento di un profitto ingiusto.
Incidente sulle piste da sci: quando è possibile chiedere il risarcimento al gestore degli impianti
Torna, come ogni domenica, la rubrica “Chiedilo all’Avvocato”, curata dall’avv. Oberdan Pantana. In questa settimana, le numerose mail arrivate in redazione hanno riguardato principalmente una tematica di grande attualità: il risarcimento dei danni, con particolare riferimento a quelli causati da incidenti sulle piste da sci. Di seguito, la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Recanati, che chiede: "Se durante la discesa da una pista da sci si urta contro una staccionata di legno non segnalata e si subisce una lesione, è possibile richiedere il risarcimento del danno al gestore degli impianti sciistici?" Il caso di specie offre l’occasione per fare chiarezza su una tematica estremamente attuale, legata a un’attività sportiva praticata anche a livello non agonistico, e che coinvolge la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 del Codice Civile. Tale norma stabilisce espressamente che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, ossia il verificarsi di una circostanza imprevedibile e fuori dall’ordinaria consuetudine. A tal proposito, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, nell’ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso si interrompe solo in presenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, qualificabile come caso fortuito. Tale fattore può consistere anche nella condotta dello stesso danneggiato, qualora questa risulti imprevedibile ed eccezionale (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16509/2017). Nel caso specifico, proprio questa pronuncia della Corte di Cassazione evidenzia come il gestore dell’impianto sciistico sia responsabile dei danni subiti dallo sciatore, qualora abbia omesso la dovuta segnalazione di un elemento di pericolo, come una staccionata di legno posta lungo la pista.L’assenza di segnalazioni esclude infatti la configurabilità del caso fortuito, rendendo il gestore responsabile dell’evento dannoso. Inoltre, qualora il soggetto danneggiato riesca a dimostrare comportamenti dolosi o colposi del gestore, idonei a integrare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., quest’ultimo risponderà comunque dei danni subiti dallo sciatore. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4018/2013, precisando che il danneggiato deve provare l’esistenza di condizioni di pericolo della pista tali da rendere esigibile, secondo la normale diligenza, la predisposizione di adeguate segnalazioni. Pertanto, in risposta alla domanda della lettrice, il gestore dell’impianto sciistico risulta responsabile del risarcimento dei danni subiti dallo sciatore, qualora l’incidente si sia verificato nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza e attenzione da parte di quest’ultimo.Al contrario, qualora la condotta dello sciatore sia stata imprudente o gravemente colposa, il nesso causale tra il danno subito e il fatto illecito altrui risulterebbe interrotto, precludendo così il diritto al risarcimento (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11274/2018). L’avv. Oberdan Pantana conclude rinnovando la propria disponibilità a rispondere ai quesiti dei lettori, dando appuntamento alla prossima settimana con un nuovo approfondimento della rubrica “Chiedilo all’Avvocato”.
Maltrattamenti dopo la separazione: quando scatta il reato secondo la Cassazione
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela delle vittime di violenza di genere. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “E’ ipotizzabile il reato di maltrattamenti nel caso di un coniuge successivamente separato e non convivente?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi recentemente la Corte di Cassazione, riguardo la condanna inflitta in primo ad un imputato per atti persecutori ai danni della moglie, a seguito di comportamenti vessatori protrattisi tra la convivenza e la separazione; la Corte d'Appello però, riqualificava i fatti come maltrattamenti in quanto «la separazione non fa venir meno la “qualifica familiare” della persona offesa». La Suprema Corte, adita con ricorso per cassazione dal difensore del condannato, ha confermato la tesi della Corte territoriale; in particolare, per il Collegio i giudici hanno fatto buon governo dell'indirizzo di legittimità secondo cui «le condotte vessatorie, sorte in ambito domestico e protrattesi dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, integrano il reato di maltrattamenti, e non quello di atti persecutori», in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza, dal momento che la separazione non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, c.c. Dunque, la separazione – sia di fatto che legale – non interrompe la relazione giuridica rilevante ai sensi dell'art. 572 c.p.: il vincolo familiare permane e la tutela penale si estende anche al periodo successivo alla fine della convivenza, fino al definitivo scioglimento del matrimonio. Solo con il divorzio infatti viene meno la qualifica di “persona della famiglia” che giustifica l'applicazione della fattispecie dei maltrattamenti. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte (es. Cass. 45400/2022), ribadisce che la ratio è quella di impedire che la separazione possa costituire un “vuoto di tutela” per la vittima. L'obbligo di rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, sancito dall'art. 143, comma 2, c.c., resta operativo fino al divorzio, indipendentemente dalla cessazione della coabitazione. Il criterio temporale rilevante ai fini dell'art. 572 c.p. è lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Le condotte maltrattanti che si protraggano nel periodo tra separazione e divorzio sono pienamente sussumibili nella fattispecie penale, a prescindere dalla cessazione della convivenza, purché permanga il vincolo matrimoniale. Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguono dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta ‘persona della famiglia’ fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza” (Cass. Pen.; Sez. VI; Sent. n. 23956 del 14.05.2025). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

cielo sereno (MC)


