Chiedilo all'avvocato
Omessa verifica della proprietà immobiliare: è responsabile il notaio?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità professionale e, nello specifico, a quella a seguito di un atto di compravendita. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “È responsabile il notaio che omette di verificare la proprietà dell’abitazione oggetto di compravendita?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi il Tribunale di Salerno, in merito ad una causa nella quale l'attore aveva acquistato nel 2005 un box auto, con atto di compravendita rogato da un notaio, sulla base delle dichiarazioni di proprietà rese dalla società venditrice. Successivamente, era stato convenuto in giudizio dalla reale proprietaria del bene, che otteneva con sentenza del 2014 la declaratoria di inefficacia della vendita, con conseguente obbligo di rilascio del box e condanna dell'acquirente alle spese di lite. Ricevuta la notifica della sentenza e del precetto, l'acquirente rilasciava l'immobile nel 2015 e agiva quindi nei confronti del notaio per responsabilità professionale, chiedendo il ristoro del prezzo corrisposto, delle spese di giudizio e del maggior danno da ritardo, fondando la domanda sull'inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 1176 c.c. e sulla violazione dei doveri di diligenza nell'accertamento della titolarità del bene. Sul piano dei doveri professionali, il Tribunale richiama un consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il notaio rogante una compravendita immobiliare è tenuto non solo a recepire la volontà delle parti, ma anche a svolgere tutte le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare il conseguimento del risultato tipico del contratto, incluse le visure catastali e ipotecarie per accertare la proprietà del bene e l'assenza di vincoli. La fonte di tale obbligo è da individuare nel combinato disposto degli artt. 2913 c.c. e 28 della legge notarile, negli artt. 4 e 14 del d.P.R. n. 640/1972, nonché, oggi, nella clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza ex artt. 1175 e 1374 c.c., che integra il contenuto della prestazione professionale. Il giudice ribadisce che l'attività del notaio non è limitata alla mera redazione dell'atto, ma si estende alle verifiche necessarie per assicurare che il trasferimento sia effettivo e opponibile, qualificando tali controlli come parte integrante dell'obbligazione professionale, salvo espresso esonero per iscritto, giustificato da concrete esigenze delle parti. Nella specie, non risultava alcuna clausola di esonero, né era stato allegato un contesto di urgenza che potesse giustificarlo; il notaio si era limitato a recepire le dichiarazioni dell'alienante circa la proprietà del bene, senza alcuna verifica documentale idonea a scongiurare il rischio di vendita di cosa altrui. Accertata la natura di vendita di cosa altrui e la successiva declaratoria giudiziale di inefficacia dell'atto, il Tribunale afferma la responsabilità contrattuale del notaio per inadempimento, escludendo che la concorrente responsabilità negoziale del venditore possa valere ad elidere o ridurre l'obbligo risarcitorio del professionista verso il cliente. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "È responsabile il notaio che omette di svolgere tutte le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare il conseguimento del risultato tipico del contratto" (Trib. Salerno, Sez. II, sentenza n. 17 del 02.01.2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Medico di guardia che non va dalla paziente: a quali responsabilità va incontro?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle cure mediche e nello specifico al rapporto medico-paziente. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “A quali responsabilità va in contro il medico di guardia che contattato telefonicamente non si reca a prestare l’assistenza medica domiciliare?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, secondo la quale: “Vero è che l'art. 13, comma 3, dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, reso esecutivo (ai sensi dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833) con D.P.R. 25 gennaio 1941, n. 41, postula un apparente automatismo ove stabilisce che il medico di continuità assistenziale «è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano chiesti direttamente dall'utente [...] entro la fine del turno al quale è preposto». Tuttavia, altre fonti normative, rilevanti nel caso concreto, puntualizzano che, come d'altronde logico, il medico «deve valutare, sotto la propria responsabilità, l'opportunità di fornire un consiglio telefonico, recarsi al domicilio per una visita, invitare l'assistito in ambulatorio» (così, il Manuale per il medico di continuità assistenziale approvato dal Comitato permanenteaziendale USL della (omissis)). Nel caso di specie, si configuravano, pertanto, tre opzioni al cui interno il medico imputato era chiamato a scegliere, in base al suo apprezzamento della situazione concreta. Ebbene,posto che la terza possibilità era fuori discussione a causa dell’età e delle condizioni della paziente (la signora per la quale era richiesto l’intervento era molto anziana ed ammalata e non era dunque nelle condizioni di recarsi a una visita ambulatoriale), dai fatti emerge come il medico non si fosse nemmeno prestato ad un consulto telefonico: «(omissis) neppure ha rivolto consigli terapeutici puntuali, tale non potendo ritenersi l'alternativa di chiedere l'intervento di un'ambulanza ovvero, se la situazione fosse rimasta stazionaria, rivolgersi, il giorno dopo, al medico di base». Deve ribadirsi che la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare, in virtù di quanto previsto dal citato art. 13 dell'accordo collettivo nazionale, è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata (Sez. 6, n. 34047 del 14/01/2003, Miraglia, Rv. 226594): richiesta che, nel caso di specie, non risulta essere stata formulata; pertanto, l'unica opzione residua era, dunque, la visita domiciliare, in relazione alla cui mancata esecuzione l'imputato non ha addotto alcun legittimo impedimento. Anche la censura della mancanza del requisito dell'urgenza, insito nella necessità - secondo il dettato dell'art. 328 cod. pen. - che l'atto vada «compiuto senza ritardo», sul punto, la giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente la connotazione discrezionale della valutazione del medico, riservando tuttavia al giudice il potere di sindacarla quando emergano elementi che evidenzino l'evidente erroneità di quest'ultima (in tal senso: Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, dep.2013, Tomas, Rv, 255715; Sez. 6, n. 12143 del 11/02/2009, Bruno, Rv. 242922; Sez. 6, n. 34047 del 14/01/2003, Miraglia, cit.). Si rileva che nel giudizio in esame: «È evidente che, nel caso di specie, il quadro clinico descritto dall'utente avrebbe imposto di recarsi immediatamente al domicilio della malata,affetta da difficoltà respiratorie in un contesto di età avanzata»; dunque, premesso che l'omissione di atti d'ufficio ha natura di reato di pericolo, sulla base della ricostruzione del fatto tale pericolo (nel caso di specie, per la salute dell'assistito) sussisteva al momento della realizzazione della condotta omissiva. Per la stessa ragione risulta impossibile negare la sussistenza del dolo, poiché l'imputato non si sarebbe rappresentato la necessità di compiere l'atto senza ritardo, non avendo egli ritenuto urgente la condizione clinica della donna. Infatti, in base alla ricostruzione operata dai giudici di merito, l'indifferibilità dell'atto dell'ufficio era ragionevolmente ipotizzabile al momento della telefonata, alla luce delle circostanze del fatto (quali le condizioni e l'età della donna, nonché la tipologia di sintomi riferita dal figlio), con la conseguenzache il soggetto agente non poteva che essersela rappresentata. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Commette il reato di omissione d’atti d’ufficio il medico che non va dalla paziente nell’impossibilità a muoversi data dall’età della stessa e soprattutto dalle gravi difficoltà respiratorie” (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 44057 del 28.10.2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Messaggi insistenti all'ex: quando scatta il reato di molestie secondo la Cassazione
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti sentimentali che spesso e volentieri vanno a terminare. Di seguito la domanda di una lettrice di Camerino che chiede: “A quale responsabilità può andare incontro l’ex compagno che invia messaggi telefonici per riprendere una relazione sentimentale che sa di essere definitivamente terminata?". A tal proposito è utile ricordare che con il reato di molestia o disturbo alle persone il legislatore ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. L'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione. L'elemento materiale della molestia è costituito dall'interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Sez. 1, n. 19718 del 24/03/2005) e l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente (Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 06/12/2017). Inoltre si rileva come il reato di molestia non ha natura necessariamente abituale e richiede necessariamente una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con una sola azione purché particolarmente sintomatica dei motivi specifici che l'hanno ispirata. L'elemento soggettivo del reato invece consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018). Con riferimento all'intento della condotta costituito da biasimevole motivo, è sufficiente anche il compimento di un unico gesto, come nel caso di una sola telefonata effettuata con modalità rivelatrici dell'intrusione nella sfera privata del destinatario (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013). Quanto alla possibilità che il reato sia integrato mediante l'invio di sms e messaggi WhatsApp, secondo quanto condivisibilmente affermato di recente dalla Suprema Corte, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola "è il carattere invasivo della comunicazione non vocale", rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche – va soggiunto – dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco", realizzandosi in tal modo in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Si è altresì ritenuto che il carattere invasivo della messaggistica telematica non può essere escluso per il fatto che il destinatario di messaggi non desiderati, inviati da un determinato utente (sgradito), possa evitarne agevolmente la ricezione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato (Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012); in realtà, tenuto conto che il reato di cui all'art. 660 c.p. mira a tutelare la tranquillità pubblica, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola, "è l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice" (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: "Integra il reato di molestie la condotta dell’uomo che non riesce ad accettare la rottura della relazione con la compagna e prova a convincerla a riprendere il rapporto inviandole ripetuti messaggi telefonici nonostante poi la stessa lo abbia bloccato” (Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 34821/22). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
L’arresto di Maduro: atto illegittimo oppure no? L'analisi dell'avvocato Pantana
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la vicenda relativa alla legittimità o meno dell’arresto del presidente venezuelano Maduro e della moglie a seguito del blitz statunitense. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. Il blitz ordinato da Trump in Venezuela per arrestare il presidente Nicolás Maduro e la moglie al fine di condurli sotto processo a New York suscita punti interrogativi a tutti coloro che credono nel diritto sovranazionale che non ammette intrusioni violente in uno Stato sovrano, neppure per catturare un latitante o esportarvi la democrazia. Gli Stati Uniti lo avevano già incriminato dal marzo 2020, quando il Grand Jury federale di Manhattan, un organo composto da dodici giurati che, in segreto e in assenza del difensore, aveva emesso un atto formale di accusa (indictment), ritenendo che esistessero prove sufficienti per processarlo e quindi lo aveva rinviato a giudizio con l'incriminazione formale di narco-terrorismo, cospirazione per l'importazione di cocaina e reati legati alle armi. Si tratta di reati federali e non statali e quindi il processo penale segue le leggi federali statunitensi. Ma, poco prima del Natale 2025, era stato depositato “sotto sigillo”, cioè segretamente presso la cancelleria del tribunale ma non accessibile al pubblico, alla stampa e, in alcuni casi, nemmeno all'imputato fino a una data specifica o al verificarsi di un evento (come l'arresto nel caso Maduro), un atto di accusa sostitutivo (superseding indictment), che è stato reso pubblico solo il giorno della cattura di Maduro e consorte, che ha aggiornato le accuse estendendole alla moglie e al figlio. Un giudice federale di New York ha poi emesso i mandati di cattura richiesti dal Dipartimento della giustizia U.S.A., per cui Maduro e moglie sono stati condotti in manette davanti al giudice del dibattimento per l'udienza di arraignment, in cui l'imputato compare davanti al giudice per la formale identificazione, ricevere lettura formale dei capi d'accusa contenuti nel rinvio a giudizio (indictment), essere informato dei propri diritti costituzionali, tra cui il diritto a un avvocato, dichiararsi colpevole o non colpevole (plea) e discutere eventualmente la cauzione (bail), ovvero decidere se l'imputato può essere rilasciato in attesa del processo o deve restare in custodia. Maduro e moglie si sono dichiarati “non colpevoli”, lamentando di essere stati illegalmente sequestrati, pur essendo lui il presidente del Venezuela. Il giudice ha replicato che ci sarà modo di valutare la legittimità del loro arresto e ha rinviato l'udienza al 17 marzo. A tal proposito, sebbene l'arresto di Maduro e moglie in Venezuela sia considerato da molti una violazione del diritto internazionale e della sovranità statale, invece, secondo la giurisprudenza statunitense, ciò non impedisce la prosecuzione del processo. La giurisprudenza della Corte suprema federale degli Stati Uniti sostiene che la giurisdizione di un tribunale penale su un imputato non è compromessa dal fatto che egli sia stato portato davanti alla Corte in modo illegale o forzato. Si tratta della “dottrina Ker-Frisbie”, basata su precedenti sentenze fondamentali della Corte suprema federale, utilizzate finora per giustificare la detenzione e il processo di Maduro. Il primo caso, Ker v. Illinois (1886), in cui la Corte stabilì che l'imputato, seppur portato contro la sua volontà negli U.S.A., non poteva contestare la giurisdizione del tribunale basandosi sull'illegalità della sua cattura. Il secondo è il caso Frisbie v. Collins (1952), in cui la Corte riaffermò il principio, dichiarando che il “giusto processo” è soddisfatto se l'imputato riceve un processo equo dopo essere stato informato delle accuse, indipendentemente dal metodo usato per portarlo in aula. È sulla base di questi precedenti che il giudice di New York ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dalla difesa di Maduro. In altre parole, sebbene la cattura in Venezuela possa costituire una violazione della sovranità internazionale, per la legge interna statunitense il tribunale ha pieno potere di procedere con il giudizio. Si tratta della nota teoria del “male captum, bene retentum”, “catturato male, ma trattenuto bene”, circostanza, pertanto, che verosimilmente porterà alla prosecuzione del processo nei confronti del presidente venezuelano Maduro e della moglie. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Foto e video dei figli sui social: quando è possibile chiederne la rimozione? La risposta dell’avvocato
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’uso dei social nei rapporti familiari, a maggior ragione in questo periodo di festività natalizia. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede: "Posso chiedere la rimozione dai social della mia ex moglie di foto e video di mia figlia minorenne?" Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi il Tribunale di Trani, con ordinanza del 30.08.2021, affrontando un argomento di sicuro dibattimento negli anni a venire: la tutela dei minori nella pubblicazione, da parte dei genitori, di foto o video sui social network. La mamma in questione, a partire da maggio 2020, postava su Tik Tok video di lei con la figlia minorenne. A quel punto il padre, nel dirsi non d'accordo, invocava la tutela giurisdizionale. A detta del Tribunale di Trani, il comportamento della mamma integra la violazione di più norme, nazionali, comunitarie ed internazionali. Nello specifico il Tribunale ravvede, nella condotta della mamma, la violazione dell'art. 10 del codice civile (concernente la tutela dell'immagine) e degli artt. 1 e 16, I comma, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In particolare, ricordano i giudici pugliesi, l’art. 16 della Convenzione di New York stabilisce che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, e che spetta alla legge la tutela contro eventuali violazioni dei suoi diritti. Non solo: stando al Codice della Privacy (art. 4), foto e video sono dati personali e, di conseguenza, in caso di minori di sedici anni è necessario il consenso di entrambi i genitori affinché possano essere divulgati. Nel caso in questione il padre ha manifestato il suo dissenso, a nulla rilevando la circostanza invocata dalla madre secondo la quale lo stesso avesse accesso al profilo Tik Tok. Per il Tribunale di Trani, infatti, "la possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore. La proposizione del ricorso cautelare, seppur a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso e del mancato consenso del genitore". Conclude il Tribunale di Trani, sul solco della sentenza del Tribunale di Mantova del 2017, che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole", poiché determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, con il rischio che soggetti malintenzionati possano avvicinarsi ai bambini dopo averli visti online. Senza contare l’ulteriore pericolo legato a fotomontaggi e diffusione di materiale pedopornografico. Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "Siccome il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network e tenuto conto del mancato assenso del genitore, si accoglie il ricorso ordinando di conseguenza la rimozione immediata dei video della figlia da Tik Tok" (Tribunale di Trani, Ordinanza del 30.08.2021). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Perde oltre mille euro giocando a carte a Natale, lei chiede la separazione: c'è l'addebito?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato diversi argomenti a carattere natalizio e, data la diffusa atmosfera di festa, nonché la singolare curiosità espressa dai lettori per circostanze che riguardano direttamente e indirettamente le festività natalizie, si riportano di seguito le risposte dell’avv. Oberdan Pantana riguardo le seguenti situazioni. In risposta alla domanda di un lettore di Sarnano, che chiede: "Se a causa di un ritardo del volo prenotato ci viene impedito di trascorrere le festività con i nostri cari, può essere richiesto il risarcimento del danno subito?" Si richiama la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 571/2012, che, pronunciandosi su un caso analogo, ha condannato la compagnia aerea al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da un passeggero costretto a trascorrere la vigilia di Natale in aeroporto. L’uomo, oltre al risarcimento per il danno esistenziale, era stato ristorato anche dei danni patrimoniali, comprese le spese sostenute per acquistare i due "tristi" panini del cenone natalizio, consumato in solitudine presso un bar vicino al gate. In risposta alla domanda di un lettore di Civitanova Marche, che chiede: "Essere un giocatore di carte, soprattutto nel periodo natalizio, può comportare ripercussioni in sede di separazione?". Si riporta la decisione della Corte di Cassazione, sentenza n. 5395/2014, che ha stabilito l’addebito della separazione al marito, solito spendere ingenti somme di denaro nel gioco e che, solo nel periodo natalizio, aveva sperperato oltre 1.000 euro giocando a carte. La Suprema Corte ha chiarito che “anche il gioco d’azzardo, ripetuto ed eccessivo, viola in modo grave gli obblighi matrimoniali”, sino a rendere intollerabile la convivenza e a determinare l’addebito della separazione. Tale comportamento, infatti, oltre a rappresentare una cattiva abitudine, portava il marito ad assentarsi frequentemente da casa, soprattutto durante le festività, venendo meno ai propri doveri di marito e padre e sottraendo risorse economiche al sostentamento della famiglia. In risposta alla domanda di un lettore di Macerata, che chiede: "È penalmente sanzionabile un soggetto che invia infausti auguri di Natale?", si richiama la pronuncia del Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 25 febbraio 2015, che ha condannato per estorsione un uomo il quale aveva più volte minacciato la vittima, affermando che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste, la madre avrebbe passato "un brutto Natale". L’art. 629 c.p. punisce infatti chi, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o omettere qualcosa, procurando un ingiusto profitto con altrui danno. Il Tribunale ha inoltre precisato che “la minaccia può manifestarsi in forme diverse”, purché sia tale da creare una costrizione psichica della vittima, finalizzata all’ottenimento di un profitto ingiusto.
Incidente sulle piste da sci: quando è possibile chiedere il risarcimento al gestore degli impianti
Torna, come ogni domenica, la rubrica “Chiedilo all’Avvocato”, curata dall’avv. Oberdan Pantana. In questa settimana, le numerose mail arrivate in redazione hanno riguardato principalmente una tematica di grande attualità: il risarcimento dei danni, con particolare riferimento a quelli causati da incidenti sulle piste da sci. Di seguito, la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Recanati, che chiede: "Se durante la discesa da una pista da sci si urta contro una staccionata di legno non segnalata e si subisce una lesione, è possibile richiedere il risarcimento del danno al gestore degli impianti sciistici?" Il caso di specie offre l’occasione per fare chiarezza su una tematica estremamente attuale, legata a un’attività sportiva praticata anche a livello non agonistico, e che coinvolge la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 del Codice Civile. Tale norma stabilisce espressamente che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, ossia il verificarsi di una circostanza imprevedibile e fuori dall’ordinaria consuetudine. A tal proposito, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, nell’ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso si interrompe solo in presenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, qualificabile come caso fortuito. Tale fattore può consistere anche nella condotta dello stesso danneggiato, qualora questa risulti imprevedibile ed eccezionale (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16509/2017). Nel caso specifico, proprio questa pronuncia della Corte di Cassazione evidenzia come il gestore dell’impianto sciistico sia responsabile dei danni subiti dallo sciatore, qualora abbia omesso la dovuta segnalazione di un elemento di pericolo, come una staccionata di legno posta lungo la pista.L’assenza di segnalazioni esclude infatti la configurabilità del caso fortuito, rendendo il gestore responsabile dell’evento dannoso. Inoltre, qualora il soggetto danneggiato riesca a dimostrare comportamenti dolosi o colposi del gestore, idonei a integrare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., quest’ultimo risponderà comunque dei danni subiti dallo sciatore. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4018/2013, precisando che il danneggiato deve provare l’esistenza di condizioni di pericolo della pista tali da rendere esigibile, secondo la normale diligenza, la predisposizione di adeguate segnalazioni. Pertanto, in risposta alla domanda della lettrice, il gestore dell’impianto sciistico risulta responsabile del risarcimento dei danni subiti dallo sciatore, qualora l’incidente si sia verificato nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza e attenzione da parte di quest’ultimo.Al contrario, qualora la condotta dello sciatore sia stata imprudente o gravemente colposa, il nesso causale tra il danno subito e il fatto illecito altrui risulterebbe interrotto, precludendo così il diritto al risarcimento (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11274/2018). L’avv. Oberdan Pantana conclude rinnovando la propria disponibilità a rispondere ai quesiti dei lettori, dando appuntamento alla prossima settimana con un nuovo approfondimento della rubrica “Chiedilo all’Avvocato”.
Maltrattamenti dopo la separazione: quando scatta il reato secondo la Cassazione
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela delle vittime di violenza di genere. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “E’ ipotizzabile il reato di maltrattamenti nel caso di un coniuge successivamente separato e non convivente?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi recentemente la Corte di Cassazione, riguardo la condanna inflitta in primo ad un imputato per atti persecutori ai danni della moglie, a seguito di comportamenti vessatori protrattisi tra la convivenza e la separazione; la Corte d'Appello però, riqualificava i fatti come maltrattamenti in quanto «la separazione non fa venir meno la “qualifica familiare” della persona offesa». La Suprema Corte, adita con ricorso per cassazione dal difensore del condannato, ha confermato la tesi della Corte territoriale; in particolare, per il Collegio i giudici hanno fatto buon governo dell'indirizzo di legittimità secondo cui «le condotte vessatorie, sorte in ambito domestico e protrattesi dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, integrano il reato di maltrattamenti, e non quello di atti persecutori», in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza, dal momento che la separazione non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, c.c. Dunque, la separazione – sia di fatto che legale – non interrompe la relazione giuridica rilevante ai sensi dell'art. 572 c.p.: il vincolo familiare permane e la tutela penale si estende anche al periodo successivo alla fine della convivenza, fino al definitivo scioglimento del matrimonio. Solo con il divorzio infatti viene meno la qualifica di “persona della famiglia” che giustifica l'applicazione della fattispecie dei maltrattamenti. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte (es. Cass. 45400/2022), ribadisce che la ratio è quella di impedire che la separazione possa costituire un “vuoto di tutela” per la vittima. L'obbligo di rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, sancito dall'art. 143, comma 2, c.c., resta operativo fino al divorzio, indipendentemente dalla cessazione della coabitazione. Il criterio temporale rilevante ai fini dell'art. 572 c.p. è lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Le condotte maltrattanti che si protraggano nel periodo tra separazione e divorzio sono pienamente sussumibili nella fattispecie penale, a prescindere dalla cessazione della convivenza, purché permanga il vincolo matrimoniale. Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguono dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta ‘persona della famiglia’ fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza” (Cass. Pen.; Sez. VI; Sent. n. 23956 del 14.05.2025). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Nuova legge sul femminicidio 2025: cosa cambia con la riforma. L'analisi
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violenza di genere e specificatamente ai casi di femminicidio e la specificità del nuovo delitto introdotto. Ecco la completa analisi dell’avv. Oberdan Pantana. La legge n. 181/2025, che entrerà in vigore dal 17 dicembre 2025, introduce il delitto di femminicidio e numerose modifiche sostanziali e processuali, finalizzate al rafforzamento della tutela delle donne vittime di violenza. L'iter legislativo, iniziato con il disegno di legge governativo presentato il 31 marzo 2025, si è concluso con l'approvazione unanime della Camera il 25 novembre 2025, data simbolicamente coincidente con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tale consenso trasversale riflette l'urgenza e la centralità del tema. La riforma si inserisce in un percorso pluriennale che mira a riconoscere la specificità della violenza contro le donne come fenomeno strutturale e recepisce le indicazioni sovranazionali provenienti da organismi come la CEDAW, la Convenzione di Istanbul, la Direttiva 2024/1385/UE e dalla giurisprudenza della Corte EDU, come nel caso Scuderoni del 25 settembre 2025. Il cuore della riforma è l'introduzione dell'art. 577-bis c.p., che tipizza il femminicidio come l'uccisione di una donna “come atto di odio o discriminazione o di prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna…”. La previsione autonoma di reato risponde alla volontà di nominare il fenomeno e riconoscerne il particolare disvalore sociale. L'uso esplicito del termine “donna” modernizza il codice penale, superando fattispecie ormai incompatibili con l’ordinamento. La tutela della vita e libertà della donna appare conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali, mentre le critiche sul presunto “populismo penale” risultano superate dalla peculiarità e gravità del fenomeno. La Corte costituzionale, con la sentenza 197/2023, ha evidenziato la necessità di distinguere tra i diversi tipi di omicidio, riconoscendo che i femminicidi richiedono misure incisive, preventive e repressive. Il trattamento differenziato trova fondamento anche nel principio delle discriminazioni positive previsto dall’art. 3, secondo comma, Cost. La pena prevista è l’ergastolo, ritenuto proporzionato. Il delitto è a dolo generico. Non è previsto un divieto di bilanciamento delle attenuanti, ma vengono fissati limiti minimi di pena — 24 o 15 anni — anche in presenza di attenuanti prevalenti. Accanto al nuovo reato, la riforma introduce aggravanti di discriminazione sessuale per altri reati violenti e amplia la disciplina del delitto di maltrattamenti. Sul piano processuale vengono potenziati gli obblighi informativi verso le vittime, i diritti della persona offesa, l’utilizzo delle intercettazioni, le modalità di sequestro conservativo e l’obbligo di audizione entro tre giorni nei reati del cosiddetto “codice rosso”. Vengono inoltre introdotte norme per prevenire la vittimizzazione secondaria. In materia cautelare, è prevista una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per molti reati “codice rosso”, viene rafforzato il braccialetto elettronico (con una distanza minima di 1000 metri) e vengono introdotti obblighi stringenti di comunicazione alla vittima. La legge interviene anche sulla tutela degli orfani di femminicidio, sulla formazione obbligatoria per magistrati e operatori sanitari, sul potenziamento dei centri antiviolenza, sull’ampliamento del gratuito patrocinio e sul coordinamento tra i procedimenti penali, civili e minorili. Ulteriori modifiche riguardano l’ordinamento penitenziario, prevedendo un’osservazione psicologica annuale per i condannati per femminicidio e restrizioni nell’accesso ai benefici. Nel complesso, la legge n. 181/2025 rappresenta un intervento organico e strutturato che integra prevenzione, protezione e repressione. Introduce il femminicidio come delitto autonomo, rafforza la tutela delle vittime e aggiorna il sistema penale alla concezione della violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. I dati ISTAT di novembre 2025 confermano infatti un fenomeno radicato e persistente: il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito violenze fisiche o sessuali e i femminicidi continuano a rappresentare una quota significativa degli omicidi volontari. Come spesso accade, è stata inserita anche la clausola di invarianza finanziaria, che nonostante la portata degli interventi non prevede risorse aggiuntive. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Responsabilità medica per ritardata diagnosi: quando spetta il risarcimento?
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica per danno da ritardata diagnosi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “In quali circostanze è possibile richiedere il risarcimento danni al medico che ha ritardato la valutazione diagnostica di una malattia?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte con la sentenza n. 8461/2019, riguardante la morte di una paziente alla quale era stato diagnosticato tardivamente un male di natura maligna. In tale circostanza, nella valutazione della responsabilità del medico che aveva eseguito la prima visita, la Corte di Cassazione si è uniformata a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel 2008 (sentenza n. 576), secondo cui: “Il nesso di causalità materiale va accertato secondo le regole degli artt. 40 e 41 c.p., e può essere escluso solo quando, al momento dell’azione o dell’omissione, l’evento di danno appariva assolutamente imprevedibile e inverosimile alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento.” In base a tale orientamento, per valutare la responsabilità del soggetto autore dell’azione o dell’omissione deve sussistere un’indissolubile relazione tra la condotta e l’evento dannoso, nel senso che, eliminando astrattamente la prima, il secondo non si sarebbe verificato. Inoltre, anche laddove si accertasse che l’evento si sarebbe comunque prodotto, la responsabilità permane se la condotta del medico ha aggravato o accelerato il danno, rendendo quindi risarcibile l’evento in ambito civile sia come danno patrimoniale sia come danno non patrimoniale. Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, e in conformità con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che: “È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.” A ciò si aggiunge che, in tali circostanze, “Si dovrà applicare la regola della preponderanza dell’evidenza, o del più probabile che non, al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose da essa scaturite” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8461/2019; n. 10978/2023). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Omicidio colposo e medico sportivo: quando il certificato di idoneità causa la morte dell’atleta
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente le problematiche relative alla responsabilità medica, e nello specifico in ambito sportivo. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata: "Il medico sportivo può essere responsabile della morte di un atleta per infarto?". A tal proposito risulta utile portare una recente vicenda risolta poi in Cassazione, che ha riguardato proprio un atleta al quale era stato rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante alcune anomalie riscontrate durante la visita cardiologica specialistica. I giudici di merito hanno evidenziato che già gli esiti degli ECG avrebbero dovuto generare nel medico il sospetto della presenza di una cardiopatia ischemica, per cui sarebbe stato necessario svolgere esami strumentali più specifici rispetto a un semplice ecocardiogramma. È stato sottolineato che, stante la presenza di elementi diagnostici indicativi di ischemia miocardica inducibile e di aritmie ventricolari complesse, il medico avrebbe dovuto astenersi dal rilasciare nel 2012 e nel 2013 il certificato di idoneità sportiva sulla base dei Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico. Quanto alla sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa e il decesso, si è chiarito che, a fronte di un tracciato ECG patologico, il medico non avrebbe dovuto rilasciare il certificato di idoneità alla pratica agonistica, ma indirizzare il paziente a una completa valutazione cardiologica, in modo da prevenire future aritmie. L'omesso riconoscimento dell'idoneità avrebbe impedito all’atleta di proseguire gli allenamenti intensi, che avrebbero potuto provocare discrepanze ossigenative nel muscolo scheletrico. Si è quindi attribuita la morte dell’atleta, avvenuta per arresto cardiaco improvviso durante attività sportiva, alla scarsa ossigenazione di una parte del tessuto miocardico, circostanza ascrivibile a ischemia non diagnosticata, aggravata dal superamento di una certa soglia di sforzo fisico che ha innescato aritmie ventricolari maligne. L’impiego della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare, non la superficiale diagnosi che aveva portato al rilascio del certificato, bensì l’effettuazione di esami approfonditi, che avrebbero evitato, con alta probabilità, la morte dell’atleta. In altri termini, i giudici di merito hanno accertato che la morte improvvisa dell’atleta poteva essere scongiurata mediante un diligente e oculato comportamento professionale del medico. La condotta diversa tenuta nel caso concreto si palesa, sotto il duplice profilo della negligenza e dell’imperizia, colposa ed eziologicamente incisiva sull’evento mortale, avendo consentito l’automatica ammissione del soggetto all’attività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica. Secondo le sentenze citate (Sez. 4, n. 38154 del 05/06/2009, R.C., Rv. 245781-2; Sez. 4, n. 18981 del 09/03/2009, Giusti, Rv. 243993), risponde di omicidio colposo il cardiologo che attesta l’idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, poi deceduto, in seguito a patologia cardiaca non diagnosticata, per omessa effettuazione di esami strumentali di secondo livello. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "È responsabile di omicidio colposo il medico sportivo che rilascia un certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante le anomalie cardiache riscontrate nell’atleta deceduto a seguito di infarto durante un allenamento" (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 20943/2023). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
È legittima la sosta di motocicli e biciclette negli androni del condominio?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’utilizzo in condominio delle aree comuni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: "E’ legittima la sosta di motocicli e biciclette negli androni del condominio?" Il caso di specie è stato recentemente affrontato in un giudizio di merito nel quale una condomina conveniva davanti al Tribunale il condominio (e alcuni condòmini) chiedendo l'accertamento della illegittimità della sosta di motocicli e biciclette nell'androne, area comune destinata esclusivamente al transito pedonale. Si doleva del fatto che l'area in questione veniva sistematicamente utilizzata da alcuni condòmini per parcheggiarvi motocicli e biciclette con conseguente ostruzione dell'accesso agli alloggi e deterioramento della pavimentazione inidonea a sostenere carichi simili. Il nocciolo della decisione verte sull'esame del contenuto e i limiti dell’art. 1102 c.c. in relazione alla destinazione delle parti comuni, segnatamente all'uso degli androni, porticati e vialetti come area di parcheggio per motocicli e biciclette. Il Tribunale fa proprio il tradizionale principio per il quale l'uso del bene comune non deve alterare la destinazione né impedire il pari uso. Il regolamento di condominio vieta attraverso previsioni tassative la sosta in dette aree, ammettendo in via eccezionale soltanto quella temporanea per le operazioni di carico e scarico. Determinante è stato l'accertamento del giudicante circa la natura comune degli spazi in contestazione, riconducibili all'intero plesso supercondominiale, in quanto esplicitamente indicati nel regolamento contrattuale come beni comuni indivisibili (androne, porticato e vialetti). Il Tribunale ha escluso la possibilità di una modifica tacita della destinazione d'uso per facta concludentia. Al riguardo, ha richiamato la giurisprudenza che considera vincolante la volontà dei condòmini contenuta nei regolamenti contrattuali, perlomeno sino a quando non verranno espressamente modificati nei modi previsti dalla legge. La prassi diffusa e tollerata del parcheggio è stata considerata irrilevante ai fini della liceità della condotta, confermativa di un comportamento contra legem in difetto di approvazione assembleare. Il Tribunale ha anche respinto la tesi della presunta «non lesività» della condotta, in base al fatto che resta libero uno spazio di passaggio: la violazione dell'art. 1102 c.c. si realizza ogniqualvolta viene meno la compatibilità tra l'uso individuale e collettivo, anche senza occupazione totale del bene. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: "È illegittima ai sensi dell’art. 1102 c.c. e del regolamento condominiale la sosta di ciclomotori e bici nell’androne e vialetti di accesso destinati al solo transito pedonale – costituenti beni comuni del supercondominio – qualora tale utilizzo alteri la destinazione d’uso ed impedisca il pari godimento da parte degli altri condomini" (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 03.09.2025, n. 1970). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Danni provocati da un veicolo con tagliando assicurativo palesemente falso: chi paga?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la controversa tematica relativa alla responsabilità delle compagnie assicurative in caso di sinistro stradale, e in alternativa, la possibilità di attivazione del Fondo di Garanzia vittime della strada. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Sarnano, che chiede: “In caso di sinistro stradale provocato da un veicolo sprovvisto di assicurazione o munito di tagliando assicurativo falso, è comunque responsabile la compagnia assicurativa del soggetto che ha provocato l’incidente, oppure si può essere indennizzati direttamente dal Fondo di Garanzia vittime della strada?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto dibattuta, relativa alla responsabilità colposa delle compagnie assicurative, nonché circa le condizioni e modalità di attivazione del c.d. Fondo di Garanzia, facendo particolare riferimento all’art. 283 C.d.A., che disciplina in modo chiaro le circostanze in cui il Fondo interviene ad indennizzare il soggetto danneggiato nella misura stabilita in sede di formulazione della relativa offerta, statuendo testualmente: “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.” Inoltre, per il caso specifico di sinistro con veicolo provvisto di tagliando assicurativo falso e dunque privo di idonea copertura assicurativa, rientrante nella categoria di cui alla lett. b), è opportuno operare una precisazione, poiché in tal caso, infatti, così come stabilito dall’art. 127 C.d.A., la compagnia di assicurazione del soggetto danneggiante risulterebbe responsabile per il solo fatto del rilascio di contrassegno assicurativo, ed indipendentemente dall’inefficacia o dall’invalidità del rapporto di assicurazione, pure in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, salvo che l’assicurazione stessa dia prova dell’insussistenza di una propria condotta colposa, tale da ingenerare in capo al danneggiato l’incolpevole affidamento in merito alla sussistenza del rapporto assicurativo; in tale ultimo caso, dunque, ad operare sarà il Fondo di Garanzia. Tale questione è stata infatti affrontata dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6300/2019, la quale ha fatto luce su tale controversa fattispecie, pronunciandosi in merito ad una questione analoga e consolidando un prezioso principio di diritto. Difatti, nel caso di specie, sia il Giudice di Pace che il Tribunale adito in funzione di Giudice di Appello, avevano rimproverato al danneggiato che aveva subito dei danni a causa di un sinistro avuto proprio con un veicolo munito di un tagliando falso, di aver attivato direttamente il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anziché promuovere preventivamente una causa di risarcimento avverso la compagnia di assicurazione falsamente indicata nel tagliando, sulla base di un autonomo convincimento circa la palese falsità del contrassegno in oggetto. Al contrario, la Suprema Corte adita, ha cassato tale pronuncia, stabilendo il principio di diritto secondo il quale: “Non sussiste per il danneggiato la necessità di citare autonomamente l’assicurazione apparentemente titolare del contrassegno assicurativo, allorchè la prova della falsità o comunque della non attribuibilità del tagliando assicurativo all’assicurazione citata emerga dagli atti del giudizio promosso nei confronti del Fondo Vittime della Strada, per essere stata dal danneggiato spontaneamente e preventivamente accertata, rendendo superflua l’instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti dell’apparente compagnia, la quale si limiterebbe ad invocare il fatto notorio della falsità del contrassegno” (Corte di Cass.; Sez. III Civ.; Ord. n. 6300; dep. 05.03.2019). Per tali motivi, in risposta alla domanda della nostra lettrice, in caso di sinistro con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa o munito di tagliando palesemente falso, il soggetto danneggiato potrà attivare direttamente la procedura di indennizzo nei confronti del Fondo di Garanzia, con le modalità previste dal Codice delle assicurazioni, il quale fornirà una copertura dei danni in base all’offerta di indennizzo di volta in volta formulata, senza dover preventivamente citare per il risarcimento dei danni la compagnia assicurativa falsamente indicata, dal momento che, dato l’immediato accertamento circa la palese falsità del contrassegno assicurativo, non appare in nessun caso ipotizzabile una responsabilità colposa in capo alla stessa. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Pensioni, cosa succede se l’INPS paga troppo: i casi in cui non va restituito nulla
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’Avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante gli indebiti pensionistici. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Cingoli che chiede: "Può l’INPS richiedere le somme erogate in eccesso?". Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una problematica che tocca tutte le persone, o meglio i pensionati, che non si aspettano di ricevere una comunicazione dell’INPS che li informa di aver contratto un debito con l’Istituto di Previdenza Sociale. La comunicazione inviata dall’INPS ha per oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione” e informa il pensionato che sarebbero state corrisposte quote non spettanti in quanto l’ammontare dei redditi era superiore ai limiti previsti dalla legge; difatti, spesso accade che l’Ente richieda, anche a distanza di anni, la restituzione di pensioni arretrate erroneamente corrisposte. In caso di titolo definitivo, è doveroso distinguere tra errore da parte dell’INPS e errore da parte del pensionato. In particolare, se l’errore dipende dall’INPS, l’indebito diventa irripetibile, vale a dire che l’ente non potrà più chiedere indietro la restituzione degli importi erogati per errore in eccesso. Va rilevato come, secondo l’art. 52, co. 2, L. n. 88/1986, qualora siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, l’Ente non può richiedere il recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo del pensionato. Tale principio è stato ribadito dall’art. 13 L. n. 412/1991, norma di interpretazione autentica dell’articolo appena menzionato. Il pensionato, per liberarsi dal debito, dovrà provare di aver prontamente comunicato le variazioni reddituali. A questo punto, se l’INPS non si attiva mediante le verifiche annuali entro il 31 dicembre dell’anno successivo o a partire dalla data di effettiva conoscibilità dei redditi comunicati dal pensionato, l’INPS incorrerà nella decadenza prevista dalla legge, impedendogli così di poter azionare la richiesta di ripetizione nei confronti del pensionato. Mentre, se l’errore è del pensionato, ovvero un’omissione o una colpa per non aver comunicato nei tempi o nei modi le variazioni reddituali, in questo caso l’Ente – se dimostra che il pensionato non ha comunicato alcuna informazione e vi sono state variazioni di reddito – ha la possibilità di richiedere queste somme entro 10 anni dalla comunicazione in cui chiede la restituzione delle somme (Circolare INPS n. 47 del 16.03.2018, par. 8.1). Ad esempio: con una comunicazione dell’INPS del 2020, l’Ente potrebbe chiedere la restituzione degli importi fino al 2010. Per tali ragioni, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato" (Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. n. 482/2017). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Concessioni demaniali marittime: lo Stato diventa proprietario delle opere effettuate sugli stabilimenti?
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle concessioni demaniali e, nello specifico, alle opere effettuate sugli stabilimenti da parte dei titolari delle concessioni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana a un titolare di Civitanova Marche che chiede: "Le opere che ho costruito sull’area demaniale data in concessione restano di mia proprietà?". La questione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è particolarmente complessa a causa degli elevati interessi economici coinvolti. Nello specifico, la recente sentenza del Consiglio di Stato del 14 ottobre 2025 n. 8024 opera una lettura dell'art. 49 del Codice della Navigazione alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell’11 luglio 2024, causa C-598/22, contribuendo così all’evoluzione della consolidata giurisprudenza amministrativa in materia. La pronuncia si inserisce in un orientamento che ha chiarito la compatibilità del meccanismo devolutivo previsto dalla normativa italiana con il diritto eurounitario, confermando il principio di inalienabilità del demanio pubblico e il carattere precario delle concessioni demaniali marittime. La sentenza rappresenta un contributo significativo alla definizione del quadro giuridico di riferimento per le future procedure di affidamento delle concessioni, fornendo criteri interpretativi chiari e consolidati per orientare sia l’azione amministrativa sia le scelte imprenditoriali del settore balneare. L’art. 49 del Codice della Navigazione stabilisce che “salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, con restituzione del bene demaniale al pristino stato.”Tale disposizione, che richiama l’istituto dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ., con deroga al principio dell’indennizzo previsto dall’art. 936 cod. civ., garantisce che il demanio marittimo rimanga patrimonio pubblico ed è espressione del principio della sua inalienabilità. La giurisprudenza amministrativa maggioritaria ha interpretato l’art. 49 nel senso che l’acquisto si verifica “ipso iure” al termine del periodo di concessione, applicandosi anche in caso di rinnovo della concessione. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34250 del 24 dicembre 2024, “decorso il termine di durata iniziale della concessione demaniale marittima, si verifica ipso iure, ai sensi dell’art. 49 cod. nav., la devoluzione automatica a favore dello Stato delle opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario, con effetto legale immediato.” La giurisprudenza ha inoltre distinto tra rinnovo e proroga della concessione demaniale. Come precisato dalla Corte d’Appello di Roma, Sez. I, civ., sentenza n. 4592 del 18 luglio 2025, “il rapporto concessorio cessa con il rinnovo, che integra una nuova concessione sostitutiva di quella precedente ormai scaduta, mentre non cessa con la proroga che ne determina il prolungamento della durata.” Secondo la Corte, solo nel caso di rinnovo automatico prima della scadenza naturale della concessione, il principio dell’accessione gratuita non troverebbe applicazione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha confermato che “alla scadenza dell’originaria concessione l’effetto traslativo delle opere di difficile rimozione realizzate su aree demaniali si produce automaticamente, con la conseguenza che il passaggio di proprietà si determina al verificarsi degli eventi e l’atto di incameramento ha natura puramente ricognitiva.” Come precisato nella sentenza, “non era, dunque, necessario alcun provvedimento espresso e formale di incameramento delle opere, in quanto l’art. 49 non lo contempla tra gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva ex lege.” Una volta verificatasi l’acquisizione delle opere al demanio statale, l’amministrazione può legittimamente applicare i criteri di determinazione del canone previsti dall’articolo 1, comma 251, della legge n. 296/2006, che prevedono l’utilizzo dei valori di mercato immobiliare pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, “per la determinazione del canone demaniale ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della Legge 296/2006, le pertinenze destinate ad attività commerciali devono essere inquadrate nella categoria commerciale e non terziaria quando dall’accertamento in loco risulti che i locali sono adibiti ad attività quali sala ristorante, bar, bazar e servizi accessori.” Pertanto, in risposta al nostro lettore, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’art. 49 del Codice della Navigazione disciplina il rapporto autoritativo tra il concessionario e l’amministrazione, stabilendo che, al termine della concessione, le opere realizzate sul demanio sono acquisite al patrimonio dello Stato senza indennizzo, salvo diverse pattuizioni tra le parti. Tuttavia, la sentenza precisa che “ciò non impedisce di valutare, nelle future gare per l’affidamento delle concessioni, la possibilità di riconoscere al concessionario uscente un’equa remunerazione degli investimenti effettuati per le opere installate sul demanio marittimo.” Tale valutazione, si legge nella sentenza, dovrà essere effettuata caso per caso, tenendo conto della natura delle opere, dell’equilibrio economico-finanziario della concessione e degli investimenti non ammortizzati. Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

nubi sparse (MC)



