Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato diversi argomenti a carattere natalizio e, data la diffusa atmosfera di festa, nonché la singolare curiosità espressa dai lettori per circostanze che riguardano direttamente e indirettamente le festività natalizie, si riportano di seguito le risposte dell’avv. Oberdan Pantana riguardo le seguenti situazioni.
In risposta alla domanda di un lettore di Sarnano, che chiede: "Se a causa di un ritardo del volo prenotato ci viene impedito di trascorrere le festività con i nostri cari, può essere richiesto il risarcimento del danno subito?"
Si richiama la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 571/2012, che, pronunciandosi su un caso analogo, ha condannato la compagnia aerea al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da un passeggero costretto a trascorrere la vigilia di Natale in aeroporto.
L’uomo, oltre al risarcimento per il danno esistenziale, era stato ristorato anche dei danni patrimoniali, comprese le spese sostenute per acquistare i due "tristi" panini del cenone natalizio, consumato in solitudine presso un bar vicino al gate.
In risposta alla domanda di un lettore di Civitanova Marche, che chiede: "Essere un giocatore di carte, soprattutto nel periodo natalizio, può comportare ripercussioni in sede di separazione?".
Si riporta la decisione della Corte di Cassazione, sentenza n. 5395/2014, che ha stabilito l’addebito della separazione al marito, solito spendere ingenti somme di denaro nel gioco e che, solo nel periodo natalizio, aveva sperperato oltre 1.000 euro giocando a carte.
La Suprema Corte ha chiarito che “anche il gioco d’azzardo, ripetuto ed eccessivo, viola in modo grave gli obblighi matrimoniali”, sino a rendere intollerabile la convivenza e a determinare l’addebito della separazione.
Tale comportamento, infatti, oltre a rappresentare una cattiva abitudine, portava il marito ad assentarsi frequentemente da casa, soprattutto durante le festività, venendo meno ai propri doveri di marito e padre e sottraendo risorse economiche al sostentamento della famiglia.
In risposta alla domanda di un lettore di Macerata, che chiede: "È penalmente sanzionabile un soggetto che invia infausti auguri di Natale?", si richiama la pronuncia del Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 25 febbraio 2015, che ha condannato per estorsione un uomo il quale aveva più volte minacciato la vittima, affermando che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste, la madre avrebbe passato "un brutto Natale".
L’art. 629 c.p. punisce infatti chi, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o omettere qualcosa, procurando un ingiusto profitto con altrui danno.
Il Tribunale ha inoltre precisato che “la minaccia può manifestarsi in forme diverse”, purché sia tale da creare una costrizione psichica della vittima, finalizzata all’ottenimento di un profitto ingiusto.
Torna, come ogni domenica, la rubrica “Chiedilo all’Avvocato”, curata dall’avv. Oberdan Pantana. In questa settimana, le numerose mail arrivate in redazione hanno riguardato principalmente una tematica di grande attualità: il risarcimento dei danni, con particolare riferimento a quelli causati da incidenti sulle piste da sci.
Di seguito, la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Recanati, che chiede: "Se durante la discesa da una pista da sci si urta contro una staccionata di legno non segnalata e si subisce una lesione, è possibile richiedere il risarcimento del danno al gestore degli impianti sciistici?"
Il caso di specie offre l’occasione per fare chiarezza su una tematica estremamente attuale, legata a un’attività sportiva praticata anche a livello non agonistico, e che coinvolge la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 del Codice Civile.
Tale norma stabilisce espressamente che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, ossia il verificarsi di una circostanza imprevedibile e fuori dall’ordinaria consuetudine.
A tal proposito, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, nell’ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso si interrompe solo in presenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, qualificabile come caso fortuito. Tale fattore può consistere anche nella condotta dello stesso danneggiato, qualora questa risulti imprevedibile ed eccezionale (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16509/2017).
Nel caso specifico, proprio questa pronuncia della Corte di Cassazione evidenzia come il gestore dell’impianto sciistico sia responsabile dei danni subiti dallo sciatore, qualora abbia omesso la dovuta segnalazione di un elemento di pericolo, come una staccionata di legno posta lungo la pista.L’assenza di segnalazioni esclude infatti la configurabilità del caso fortuito, rendendo il gestore responsabile dell’evento dannoso.
Inoltre, qualora il soggetto danneggiato riesca a dimostrare comportamenti dolosi o colposi del gestore, idonei a integrare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., quest’ultimo risponderà comunque dei danni subiti dallo sciatore. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4018/2013, precisando che il danneggiato deve provare l’esistenza di condizioni di pericolo della pista tali da rendere esigibile, secondo la normale diligenza, la predisposizione di adeguate segnalazioni.
Pertanto, in risposta alla domanda della lettrice, il gestore dell’impianto sciistico risulta responsabile del risarcimento dei danni subiti dallo sciatore, qualora l’incidente si sia verificato nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza e attenzione da parte di quest’ultimo.Al contrario, qualora la condotta dello sciatore sia stata imprudente o gravemente colposa, il nesso causale tra il danno subito e il fatto illecito altrui risulterebbe interrotto, precludendo così il diritto al risarcimento (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11274/2018).
L’avv. Oberdan Pantana conclude rinnovando la propria disponibilità a rispondere ai quesiti dei lettori, dando appuntamento alla prossima settimana con un nuovo approfondimento della rubrica “Chiedilo all’Avvocato”.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela delle vittime di violenza di genere. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “E’ ipotizzabile il reato di maltrattamenti nel caso di un coniuge successivamente separato e non convivente?”
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi recentemente la Corte di Cassazione, riguardo la condanna inflitta in primo ad un imputato per atti persecutori ai danni della moglie, a seguito di comportamenti vessatori protrattisi tra la convivenza e la separazione; la Corte d'Appello però, riqualificava i fatti come maltrattamenti in quanto «la separazione non fa venir meno la “qualifica familiare” della persona offesa».
La Suprema Corte, adita con ricorso per cassazione dal difensore del condannato, ha confermato la tesi della Corte territoriale; in particolare, per il Collegio i giudici hanno fatto buon governo dell'indirizzo di legittimità secondo cui «le condotte vessatorie, sorte in ambito domestico e protrattesi dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, integrano il reato di maltrattamenti, e non quello di atti persecutori», in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza, dal momento che la separazione non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, c.c.
Dunque, la separazione – sia di fatto che legale – non interrompe la relazione giuridica rilevante ai sensi dell'art. 572 c.p.: il vincolo familiare permane e la tutela penale si estende anche al periodo successivo alla fine della convivenza, fino al definitivo scioglimento del matrimonio. Solo con il divorzio infatti viene meno la qualifica di “persona della famiglia” che giustifica l'applicazione della fattispecie dei maltrattamenti.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte (es. Cass. 45400/2022), ribadisce che la ratio è quella di impedire che la separazione possa costituire un “vuoto di tutela” per la vittima. L'obbligo di rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, sancito dall'art. 143, comma 2, c.c., resta operativo fino al divorzio, indipendentemente dalla cessazione della coabitazione.
Il criterio temporale rilevante ai fini dell'art. 572 c.p. è lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Le condotte maltrattanti che si protraggano nel periodo tra separazione e divorzio sono pienamente sussumibili nella fattispecie penale, a prescindere dalla cessazione della convivenza, purché permanga il vincolo matrimoniale.
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguono dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta ‘persona della famiglia’ fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza” (Cass. Pen.; Sez. VI; Sent. n. 23956 del 14.05.2025). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violenza di genere e specificatamente ai casi di femminicidio e la specificità del nuovo delitto introdotto. Ecco la completa analisi dell’avv. Oberdan Pantana.
La legge n. 181/2025, che entrerà in vigore dal 17 dicembre 2025, introduce il delitto di femminicidio e numerose modifiche sostanziali e processuali, finalizzate al rafforzamento della tutela delle donne vittime di violenza. L'iter legislativo, iniziato con il disegno di legge governativo presentato il 31 marzo 2025, si è concluso con l'approvazione unanime della Camera il 25 novembre 2025, data simbolicamente coincidente con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tale consenso trasversale riflette l'urgenza e la centralità del tema. La riforma si inserisce in un percorso pluriennale che mira a riconoscere la specificità della violenza contro le donne come fenomeno strutturale e recepisce le indicazioni sovranazionali provenienti da organismi come la CEDAW, la Convenzione di Istanbul, la Direttiva 2024/1385/UE e dalla giurisprudenza della Corte EDU, come nel caso Scuderoni del 25 settembre 2025.
Il cuore della riforma è l'introduzione dell'art. 577-bis c.p., che tipizza il femminicidio come l'uccisione di una donna “come atto di odio o discriminazione o di prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna…”. La previsione autonoma di reato risponde alla volontà di nominare il fenomeno e riconoscerne il particolare disvalore sociale. L'uso esplicito del termine “donna” modernizza il codice penale, superando fattispecie ormai incompatibili con l’ordinamento. La tutela della vita e libertà della donna appare conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali, mentre le critiche sul presunto “populismo penale” risultano superate dalla peculiarità e gravità del fenomeno.
La Corte costituzionale, con la sentenza 197/2023, ha evidenziato la necessità di distinguere tra i diversi tipi di omicidio, riconoscendo che i femminicidi richiedono misure incisive, preventive e repressive. Il trattamento differenziato trova fondamento anche nel principio delle discriminazioni positive previsto dall’art. 3, secondo comma, Cost.
La pena prevista è l’ergastolo, ritenuto proporzionato. Il delitto è a dolo generico. Non è previsto un divieto di bilanciamento delle attenuanti, ma vengono fissati limiti minimi di pena — 24 o 15 anni — anche in presenza di attenuanti prevalenti.
Accanto al nuovo reato, la riforma introduce aggravanti di discriminazione sessuale per altri reati violenti e amplia la disciplina del delitto di maltrattamenti. Sul piano processuale vengono potenziati gli obblighi informativi verso le vittime, i diritti della persona offesa, l’utilizzo delle intercettazioni, le modalità di sequestro conservativo e l’obbligo di audizione entro tre giorni nei reati del cosiddetto “codice rosso”. Vengono inoltre introdotte norme per prevenire la vittimizzazione secondaria.
In materia cautelare, è prevista una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per molti reati “codice rosso”, viene rafforzato il braccialetto elettronico (con una distanza minima di 1000 metri) e vengono introdotti obblighi stringenti di comunicazione alla vittima.
La legge interviene anche sulla tutela degli orfani di femminicidio, sulla formazione obbligatoria per magistrati e operatori sanitari, sul potenziamento dei centri antiviolenza, sull’ampliamento del gratuito patrocinio e sul coordinamento tra i procedimenti penali, civili e minorili. Ulteriori modifiche riguardano l’ordinamento penitenziario, prevedendo un’osservazione psicologica annuale per i condannati per femminicidio e restrizioni nell’accesso ai benefici.
Nel complesso, la legge n. 181/2025 rappresenta un intervento organico e strutturato che integra prevenzione, protezione e repressione. Introduce il femminicidio come delitto autonomo, rafforza la tutela delle vittime e aggiorna il sistema penale alla concezione della violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. I dati ISTAT di novembre 2025 confermano infatti un fenomeno radicato e persistente: il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito violenze fisiche o sessuali e i femminicidi continuano a rappresentare una quota significativa degli omicidi volontari.
Come spesso accade, è stata inserita anche la clausola di invarianza finanziaria, che nonostante la portata degli interventi non prevede risorse aggiuntive.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica per danno da ritardata diagnosi.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “In quali circostanze è possibile richiedere il risarcimento danni al medico che ha ritardato la valutazione diagnostica di una malattia?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte con la sentenza n. 8461/2019, riguardante la morte di una paziente alla quale era stato diagnosticato tardivamente un male di natura maligna.
In tale circostanza, nella valutazione della responsabilità del medico che aveva eseguito la prima visita, la Corte di Cassazione si è uniformata a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel 2008 (sentenza n. 576), secondo cui: “Il nesso di causalità materiale va accertato secondo le regole degli artt. 40 e 41 c.p., e può essere escluso solo quando, al momento dell’azione o dell’omissione, l’evento di danno appariva assolutamente imprevedibile e inverosimile alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento.”
In base a tale orientamento, per valutare la responsabilità del soggetto autore dell’azione o dell’omissione deve sussistere un’indissolubile relazione tra la condotta e l’evento dannoso, nel senso che, eliminando astrattamente la prima, il secondo non si sarebbe verificato.
Inoltre, anche laddove si accertasse che l’evento si sarebbe comunque prodotto, la responsabilità permane se la condotta del medico ha aggravato o accelerato il danno, rendendo quindi risarcibile l’evento in ambito civile sia come danno patrimoniale sia come danno non patrimoniale.
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, e in conformità con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che: “È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.”
A ciò si aggiunge che, in tali circostanze, “Si dovrà applicare la regola della preponderanza dell’evidenza, o del più probabile che non, al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose da essa scaturite” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8461/2019; n. 10978/2023). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente le problematiche relative alla responsabilità medica, e nello specifico in ambito sportivo. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata: "Il medico sportivo può essere responsabile della morte di un atleta per infarto?".
A tal proposito risulta utile portare una recente vicenda risolta poi in Cassazione, che ha riguardato proprio un atleta al quale era stato rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante alcune anomalie riscontrate durante la visita cardiologica specialistica.
I giudici di merito hanno evidenziato che già gli esiti degli ECG avrebbero dovuto generare nel medico il sospetto della presenza di una cardiopatia ischemica, per cui sarebbe stato necessario svolgere esami strumentali più specifici rispetto a un semplice ecocardiogramma.
È stato sottolineato che, stante la presenza di elementi diagnostici indicativi di ischemia miocardica inducibile e di aritmie ventricolari complesse, il medico avrebbe dovuto astenersi dal rilasciare nel 2012 e nel 2013 il certificato di idoneità sportiva sulla base dei Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico.
Quanto alla sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa e il decesso, si è chiarito che, a fronte di un tracciato ECG patologico, il medico non avrebbe dovuto rilasciare il certificato di idoneità alla pratica agonistica, ma indirizzare il paziente a una completa valutazione cardiologica, in modo da prevenire future aritmie. L'omesso riconoscimento dell'idoneità avrebbe impedito all’atleta di proseguire gli allenamenti intensi, che avrebbero potuto provocare discrepanze ossigenative nel muscolo scheletrico.
Si è quindi attribuita la morte dell’atleta, avvenuta per arresto cardiaco improvviso durante attività sportiva, alla scarsa ossigenazione di una parte del tessuto miocardico, circostanza ascrivibile a ischemia non diagnosticata, aggravata dal superamento di una certa soglia di sforzo fisico che ha innescato aritmie ventricolari maligne.
L’impiego della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare, non la superficiale diagnosi che aveva portato al rilascio del certificato, bensì l’effettuazione di esami approfonditi, che avrebbero evitato, con alta probabilità, la morte dell’atleta.
In altri termini, i giudici di merito hanno accertato che la morte improvvisa dell’atleta poteva essere scongiurata mediante un diligente e oculato comportamento professionale del medico. La condotta diversa tenuta nel caso concreto si palesa, sotto il duplice profilo della negligenza e dell’imperizia, colposa ed eziologicamente incisiva sull’evento mortale, avendo consentito l’automatica ammissione del soggetto all’attività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica.
Secondo le sentenze citate (Sez. 4, n. 38154 del 05/06/2009, R.C., Rv. 245781-2; Sez. 4, n. 18981 del 09/03/2009, Giusti, Rv. 243993), risponde di omicidio colposo il cardiologo che attesta l’idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, poi deceduto, in seguito a patologia cardiaca non diagnosticata, per omessa effettuazione di esami strumentali di secondo livello.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "È responsabile di omicidio colposo il medico sportivo che rilascia un certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante le anomalie cardiache riscontrate nell’atleta deceduto a seguito di infarto durante un allenamento" (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 20943/2023).
Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’utilizzo in condominio delle aree comuni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: "E’ legittima la sosta di motocicli e biciclette negli androni del condominio?"
Il caso di specie è stato recentemente affrontato in un giudizio di merito nel quale una condomina conveniva davanti al Tribunale il condominio (e alcuni condòmini) chiedendo l'accertamento della illegittimità della sosta di motocicli e biciclette nell'androne, area comune destinata esclusivamente al transito pedonale.
Si doleva del fatto che l'area in questione veniva sistematicamente utilizzata da alcuni condòmini per parcheggiarvi motocicli e biciclette con conseguente ostruzione dell'accesso agli alloggi e deterioramento della pavimentazione inidonea a sostenere carichi simili. Il nocciolo della decisione verte sull'esame del contenuto e i limiti dell’art. 1102 c.c. in relazione alla destinazione delle parti comuni, segnatamente all'uso degli androni, porticati e vialetti come area di parcheggio per motocicli e biciclette.
Il Tribunale fa proprio il tradizionale principio per il quale l'uso del bene comune non deve alterare la destinazione né impedire il pari uso. Il regolamento di condominio vieta attraverso previsioni tassative la sosta in dette aree, ammettendo in via eccezionale soltanto quella temporanea per le operazioni di carico e scarico. Determinante è stato l'accertamento del giudicante circa la natura comune degli spazi in contestazione, riconducibili all'intero plesso supercondominiale, in quanto esplicitamente indicati nel regolamento contrattuale come beni comuni indivisibili (androne, porticato e vialetti).
Il Tribunale ha escluso la possibilità di una modifica tacita della destinazione d'uso per facta concludentia. Al riguardo, ha richiamato la giurisprudenza che considera vincolante la volontà dei condòmini contenuta nei regolamenti contrattuali, perlomeno sino a quando non verranno espressamente modificati nei modi previsti dalla legge. La prassi diffusa e tollerata del parcheggio è stata considerata irrilevante ai fini della liceità della condotta, confermativa di un comportamento contra legem in difetto di approvazione assembleare.
Il Tribunale ha anche respinto la tesi della presunta «non lesività» della condotta, in base al fatto che resta libero uno spazio di passaggio: la violazione dell'art. 1102 c.c. si realizza ogniqualvolta viene meno la compatibilità tra l'uso individuale e collettivo, anche senza occupazione totale del bene.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: "È illegittima ai sensi dell’art. 1102 c.c. e del regolamento condominiale la sosta di ciclomotori e bici nell’androne e vialetti di accesso destinati al solo transito pedonale – costituenti beni comuni del supercondominio – qualora tale utilizzo alteri la destinazione d’uso ed impedisca il pari godimento da parte degli altri condomini" (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 03.09.2025, n. 1970).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la controversa tematica relativa alla responsabilità delle compagnie assicurative in caso di sinistro stradale, e in alternativa, la possibilità di attivazione del Fondo di Garanzia vittime della strada.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Sarnano, che chiede: “In caso di sinistro stradale provocato da un veicolo sprovvisto di assicurazione o munito di tagliando assicurativo falso, è comunque responsabile la compagnia assicurativa del soggetto che ha provocato l’incidente, oppure si può essere indennizzati direttamente dal Fondo di Garanzia vittime della strada?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto dibattuta, relativa alla responsabilità colposa delle compagnie assicurative, nonché circa le condizioni e modalità di attivazione del c.d. Fondo di Garanzia, facendo particolare riferimento all’art. 283 C.d.A., che disciplina in modo chiaro le circostanze in cui il Fondo interviene ad indennizzare il soggetto danneggiato nella misura stabilita in sede di formulazione della relativa offerta, statuendo testualmente:
“Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.”
Inoltre, per il caso specifico di sinistro con veicolo provvisto di tagliando assicurativo falso e dunque privo di idonea copertura assicurativa, rientrante nella categoria di cui alla lett. b), è opportuno operare una precisazione, poiché in tal caso, infatti, così come stabilito dall’art. 127 C.d.A., la compagnia di assicurazione del soggetto danneggiante risulterebbe responsabile per il solo fatto del rilascio di contrassegno assicurativo, ed indipendentemente dall’inefficacia o dall’invalidità del rapporto di assicurazione, pure in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, salvo che l’assicurazione stessa dia prova dell’insussistenza di una propria condotta colposa, tale da ingenerare in capo al danneggiato l’incolpevole affidamento in merito alla sussistenza del rapporto assicurativo; in tale ultimo caso, dunque, ad operare sarà il Fondo di Garanzia.
Tale questione è stata infatti affrontata dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6300/2019, la quale ha fatto luce su tale controversa fattispecie, pronunciandosi in merito ad una questione analoga e consolidando un prezioso principio di diritto. Difatti, nel caso di specie, sia il Giudice di Pace che il Tribunale adito in funzione di Giudice di Appello, avevano rimproverato al danneggiato che aveva subito dei danni a causa di un sinistro avuto proprio con un veicolo munito di un tagliando falso, di aver attivato direttamente il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anziché promuovere preventivamente una causa di risarcimento avverso la compagnia di assicurazione falsamente indicata nel tagliando, sulla base di un autonomo convincimento circa la palese falsità del contrassegno in oggetto.
Al contrario, la Suprema Corte adita, ha cassato tale pronuncia, stabilendo il principio di diritto secondo il quale: “Non sussiste per il danneggiato la necessità di citare autonomamente l’assicurazione apparentemente titolare del contrassegno assicurativo, allorchè la prova della falsità o comunque della non attribuibilità del tagliando assicurativo all’assicurazione citata emerga dagli atti del giudizio promosso nei confronti del Fondo Vittime della Strada, per essere stata dal danneggiato spontaneamente e preventivamente accertata, rendendo superflua l’instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti dell’apparente compagnia, la quale si limiterebbe ad invocare il fatto notorio della falsità del contrassegno” (Corte di Cass.; Sez. III Civ.; Ord. n. 6300; dep. 05.03.2019).
Per tali motivi, in risposta alla domanda della nostra lettrice, in caso di sinistro con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa o munito di tagliando palesemente falso, il soggetto danneggiato potrà attivare direttamente la procedura di indennizzo nei confronti del Fondo di Garanzia, con le modalità previste dal Codice delle assicurazioni, il quale fornirà una copertura dei danni in base all’offerta di indennizzo di volta in volta formulata, senza dover preventivamente citare per il risarcimento dei danni la compagnia assicurativa falsamente indicata, dal momento che, dato l’immediato accertamento circa la palese falsità del contrassegno assicurativo, non appare in nessun caso ipotizzabile una responsabilità colposa in capo alla stessa. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’Avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante gli indebiti pensionistici. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Cingoli che chiede: "Può l’INPS richiedere le somme erogate in eccesso?".
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una problematica che tocca tutte le persone, o meglio i pensionati, che non si aspettano di ricevere una comunicazione dell’INPS che li informa di aver contratto un debito con l’Istituto di Previdenza Sociale.
La comunicazione inviata dall’INPS ha per oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione” e informa il pensionato che sarebbero state corrisposte quote non spettanti in quanto l’ammontare dei redditi era superiore ai limiti previsti dalla legge; difatti, spesso accade che l’Ente richieda, anche a distanza di anni, la restituzione di pensioni arretrate erroneamente corrisposte.
In caso di titolo definitivo, è doveroso distinguere tra errore da parte dell’INPS e errore da parte del pensionato.
In particolare, se l’errore dipende dall’INPS, l’indebito diventa irripetibile, vale a dire che l’ente non potrà più chiedere indietro la restituzione degli importi erogati per errore in eccesso.
Va rilevato come, secondo l’art. 52, co. 2, L. n. 88/1986, qualora siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, l’Ente non può richiedere il recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo del pensionato. Tale principio è stato ribadito dall’art. 13 L. n. 412/1991, norma di interpretazione autentica dell’articolo appena menzionato.
Il pensionato, per liberarsi dal debito, dovrà provare di aver prontamente comunicato le variazioni reddituali. A questo punto, se l’INPS non si attiva mediante le verifiche annuali entro il 31 dicembre dell’anno successivo o a partire dalla data di effettiva conoscibilità dei redditi comunicati dal pensionato, l’INPS incorrerà nella decadenza prevista dalla legge, impedendogli così di poter azionare la richiesta di ripetizione nei confronti del pensionato.
Mentre, se l’errore è del pensionato, ovvero un’omissione o una colpa per non aver comunicato nei tempi o nei modi le variazioni reddituali, in questo caso l’Ente – se dimostra che il pensionato non ha comunicato alcuna informazione e vi sono state variazioni di reddito – ha la possibilità di richiedere queste somme entro 10 anni dalla comunicazione in cui chiede la restituzione delle somme (Circolare INPS n. 47 del 16.03.2018, par. 8.1).
Ad esempio: con una comunicazione dell’INPS del 2020, l’Ente potrebbe chiedere la restituzione degli importi fino al 2010.
Per tali ragioni, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato" (Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. n. 482/2017).
Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle concessioni demaniali e, nello specifico, alle opere effettuate sugli stabilimenti da parte dei titolari delle concessioni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana a un titolare di Civitanova Marche che chiede: "Le opere che ho costruito sull’area demaniale data in concessione restano di mia proprietà?".
La questione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è particolarmente complessa a causa degli elevati interessi economici coinvolti. Nello specifico, la recente sentenza del Consiglio di Stato del 14 ottobre 2025 n. 8024 opera una lettura dell'art. 49 del Codice della Navigazione alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell’11 luglio 2024, causa C-598/22, contribuendo così all’evoluzione della consolidata giurisprudenza amministrativa in materia.
La pronuncia si inserisce in un orientamento che ha chiarito la compatibilità del meccanismo devolutivo previsto dalla normativa italiana con il diritto eurounitario, confermando il principio di inalienabilità del demanio pubblico e il carattere precario delle concessioni demaniali marittime. La sentenza rappresenta un contributo significativo alla definizione del quadro giuridico di riferimento per le future procedure di affidamento delle concessioni, fornendo criteri interpretativi chiari e consolidati per orientare sia l’azione amministrativa sia le scelte imprenditoriali del settore balneare.
L’art. 49 del Codice della Navigazione stabilisce che “salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, con restituzione del bene demaniale al pristino stato.”Tale disposizione, che richiama l’istituto dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ., con deroga al principio dell’indennizzo previsto dall’art. 936 cod. civ., garantisce che il demanio marittimo rimanga patrimonio pubblico ed è espressione del principio della sua inalienabilità.
La giurisprudenza amministrativa maggioritaria ha interpretato l’art. 49 nel senso che l’acquisto si verifica “ipso iure” al termine del periodo di concessione, applicandosi anche in caso di rinnovo della concessione. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34250 del 24 dicembre 2024, “decorso il termine di durata iniziale della concessione demaniale marittima, si verifica ipso iure, ai sensi dell’art. 49 cod. nav., la devoluzione automatica a favore dello Stato delle opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario, con effetto legale immediato.”
La giurisprudenza ha inoltre distinto tra rinnovo e proroga della concessione demaniale. Come precisato dalla Corte d’Appello di Roma, Sez. I, civ., sentenza n. 4592 del 18 luglio 2025, “il rapporto concessorio cessa con il rinnovo, che integra una nuova concessione sostitutiva di quella precedente ormai scaduta, mentre non cessa con la proroga che ne determina il prolungamento della durata.”
Secondo la Corte, solo nel caso di rinnovo automatico prima della scadenza naturale della concessione, il principio dell’accessione gratuita non troverebbe applicazione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha confermato che “alla scadenza dell’originaria concessione l’effetto traslativo delle opere di difficile rimozione realizzate su aree demaniali si produce automaticamente, con la conseguenza che il passaggio di proprietà si determina al verificarsi degli eventi e l’atto di incameramento ha natura puramente ricognitiva.”
Come precisato nella sentenza, “non era, dunque, necessario alcun provvedimento espresso e formale di incameramento delle opere, in quanto l’art. 49 non lo contempla tra gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva ex lege.”
Una volta verificatasi l’acquisizione delle opere al demanio statale, l’amministrazione può legittimamente applicare i criteri di determinazione del canone previsti dall’articolo 1, comma 251, della legge n. 296/2006, che prevedono l’utilizzo dei valori di mercato immobiliare pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, “per la determinazione del canone demaniale ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della Legge 296/2006, le pertinenze destinate ad attività commerciali devono essere inquadrate nella categoria commerciale e non terziaria quando dall’accertamento in loco risulti che i locali sono adibiti ad attività quali sala ristorante, bar, bazar e servizi accessori.”
Pertanto, in risposta al nostro lettore, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’art. 49 del Codice della Navigazione disciplina il rapporto autoritativo tra il concessionario e l’amministrazione, stabilendo che, al termine della concessione, le opere realizzate sul demanio sono acquisite al patrimonio dello Stato senza indennizzo, salvo diverse pattuizioni tra le parti.
Tuttavia, la sentenza precisa che “ciò non impedisce di valutare, nelle future gare per l’affidamento delle concessioni, la possibilità di riconoscere al concessionario uscente un’equa remunerazione degli investimenti effettuati per le opere installate sul demanio marittimo.”
Tale valutazione, si legge nella sentenza, dovrà essere effettuata caso per caso, tenendo conto della natura delle opere, dell’equilibrio economico-finanziario della concessione e degli investimenti non ammortizzati. Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le vicende che possono insorgere tra condomini nei rapporti di vicinato.
Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Sarnano, che chiede: "A quale responsabilità può andare incontro colui che pone in essere dispetti ed appostamenti nei confronti della propria vicina di casa?".
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti che possono insorgere tra condomini fino ad arrivare a causare quotidiane molestie in danno altrui. A tal proposito, risulta utile riportare una vicenda recentemente affrontata dalla Suprema Corte, nella quale una donna si ritrova a dover fare i conti con un vicino di casa che è un vero e proprio incubo: la pedina, le fa dispetti, la aggredisce verbalmente, la minaccia.
A certificare la gravità della situazione è anche il fatto che la donna si sia decisa, alla fine, «ad installare una telecamera di sicurezza ed un piccolo cancello sulla rampa delle scale» così da poter evitare il contatto diretto col fastidioso vicino.
A fronte degli elementi probatori raccolti, anche per la Corte di Cassazione la donna è stata vittima del reato di stalking; in particolare, i magistrati sottolineano «la ripetitività e la consistenza dei comportamenti» dell'uomo, comportamenti che «avevano destabilizzato la donna, costretta a ricorrere alle cure di uno specialista per il grave stato di ansia prodottosi» e decisasi, infine, «ad installare una telecamera di sicurezza ed un piccolo cancello sulla rampa delle scale» per provare a ridurre il potenziale pericolo di un contatto con lo sgradevole vicino di casa.
Impossibile, quindi, ridimensionare tali episodi nel reato di molestie, poiché le condotte da lui tenute hanno instillato un profondo timore nella vicina di casa, spingendola a «mutare le proprie abitudini di vita» e a «ricorrere a un sistema di videosorveglianza e di difesa della propria casa».
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, "Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di molestie, consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di stalking di cui all'art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato meno grave di molestie di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021 Rv. 281029)".
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti in sede di separazione tra gli ex coniugi.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "A quali responsabilità va incontro l’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie?"
Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico consolidato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13407/2019, secondo il quale: «Sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice, a fronte della contestazione o dell’ostacolo posto da terzi, come nel caso di un ex marito che, a seguito della mancata voltura delle utenze domestiche dell’abitazione familiare assegnata all’ex moglie, aveva provveduto personalmente a staccare i contatori».
Difatti, proprio in riferimento ad un caso simile a quello prospettato dalla nostra lettrice — nel quale l’ex marito, dopo aver intimato più volte all’ex moglie di procedere alla voltura delle forniture di energia elettrica e gas dell’abitazione familiare a lei assegnata in sede di separazione, aveva provveduto personalmente al distacco — la Corte di Cassazione ha confermato la configurabilità del reato di cui all’art. 393 c.p.
In tal modo, costringendo la donna e i figli a stare nell’appartamento senza poter usufruire di tali servizi, l’ex marito ha agito fuori dai limiti di legge, poiché il diritto poteva essere esercitato solo tramite ricorso al giudice.
A tal proposito, la Suprema Corte aggiunge che «non è consentito legittimare l’autosoddisfazione» per superare gli ostacoli che si frappongono all’esercizio del diritto.
Viene, infine, precisato che: «Si ritiene legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata per difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento del bene, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva e sia impossibile il ricorso immediato al giudice».
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si ritiene corretto affermare che: «Nel caso dell’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie, lo stesso commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito ai sensi dell’art. 393 c.p., in quanto tale diritto poteva essere esercitato tramite ricorso all’Autorità Giudiziaria» (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 13407/19, depositata il 27 marzo).
Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’assegno di mantenimento destinato, in fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al coniuge economicamente più debole.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di San Severino Marche, che chiede: "In quali circostanze viene concesso l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e quale funzione ha?"
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Milano con la sentenza n. 6665/2019 di rigetto dell’istanza proposta da una donna al proprio ex marito, stabilendo espressamente quanto segue: "In considerazione del fatto che la signora possa considerarsi economicamente autosufficiente, anche se con possibilità decisamente inferiori rispetto a quelle del marito, occorre tuttavia sottolineare che alla luce dell'attuale orientamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018) le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non costituiscano più il punto di riferimento principale per l'attribuzione del diritto ad un assegno di mantenimento poiché le stesse rilevano solo ove eziologicamente connesse al contributo di ciascuno nel corso della vita matrimoniale, secondo quanto prescritto all’art. 5 comma 6 L. n. 898/1970". (Tribunale di Milano, Sent. n. 6665/2019)
Difatti, l’articolo citato nella menzionata sentenza, disciplinando i parametri da valutare al fine del riconoscimento di un assegno di divorzio a beneficio di uno dei due ex coniugi, prevede testualmente che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
Per tali ragioni, una volta avanzata la richiesta da una delle parti, il Giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle stesse, e laddove emerga l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, il Giudicante deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dal menzionato art. 5.
In particolare, deve considerare se quella disuguaglianza economica che emerge sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dei due ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età e alla durata del matrimonio.
Solo dopo tali valutazioni, il giudice potrà decidere se stabilire un assegno di mantenimento e quantificarlo, senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita coniugale.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, ed in linea con la più recente e autorevole giurisprudenza, si può affermare che: "All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche funzione perequativo-compensativa, che conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate". (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 18287/2018)
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti interpersonali e nello specifico alle problematiche inerenti le separazioni dei coniugi.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Se la moglie contrae comunque matrimonio nonostante l’incertezza dei propri sentimenti verso il futuro marito e poco dopo infatti viene lasciato il marito ha diritto ad un risarcimento danni?”
Il caso di specie ci porta ad analizzare una vicenda di recente affrontata dalla Suprema Corte, nella quale, a sei mesi dalle nozze, lei chiede e ottiene in un Tribunale ecclesiastico la nullità del vincolo matrimoniale.
A tale scopo sono decisive le parole della donna, la quale riconosce di «avere escluso il bene della indissolubilità del matrimonio e di essersi sposata con l’intenzione di rimanere tale per lo stretto tempo necessario a fare una prova, onde verificare se l’unione potesse reggere», e spiega che «tale intendimento» è stato da lei «totalmente sottaciuto al marito, che ne è venuto a conoscenza soltanto in occasione della causa canonica per la nullità del matrimonio religioso».
A fronte di tale quadro, il marito reagisce citando in giudizio la moglie al fine di ottenere un adeguato risarcimento, addebitandole la colpa di «avergli celato la determinazione di sposarsi per prova». Per i giudici di merito però, la pretesa avanzata dall’uomo è priva di fondamento. Così, sia in primo che in secondo grado, si vede respinta la richiesta risarcitoria avanzata.
In Tribunale e in Appello, i giudici sottolineano «l’irrilevanza per l’ordinamento italiano dell’esistenza di una causa di invalidità del matrimonio religioso». La vicenda finisce in Cassazione, e gli stessi magistrati pongono in evidenza, come fatto anche dai giudici d’Appello, «l’assenza di un comportamento da parte della donna che possa essere configurato quale produttivo di un danno ingiusto, o altrimenti pregiudizievole sulla base di una sorta di responsabilità prenegoziale».
L’assunto di fondo dell’uomo è «la denuncia della portata dannosa della mancata comunicazione da parte di uno dei coniugi, prima della celebrazione delle nozze, della riserva mentale di contrarre il matrimonio per prova, ossia quale esperimento derivante dalla condizione di incertezza della futura sposa circa la possibilità dell’insorgenza di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza».
Per quanto concerne la responsabilità risarcitoria per la mancata comunicazione, da parte della donna, della riserva mentale sulla possibile dissolubilità del matrimonio, i magistrati osservano che «la libertà matrimoniale è un diritto della personalità, sancito anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo» e «benché il matrimonio sia un atto di autonomia privata, non può esservi attribuito l’effetto impegnativo del vincolo», anche perché non si può ignorare l’esistente «diritto di chiedere la separazione giudiziale al cospetto di un fatto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza».
Non a caso, in materia di famiglia è previsto «il diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell’altro coniuge, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile alla Costituzione».
Per fare chiarezza poi, sottolineano che «l’atto di impegno matrimoniale è rimesso alla libera e responsabile scelta del soggetto, quale espressione della piena libertà di autodeterminarsi al fine della celebrazione del matrimonio. Tale libertà non può essere limitata da un obbligo giuridico di comunicare al proprio coniuge uno stato soggettivo quale l’incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale, avvertendo il soggetto il rischio concreto della sua dissoluzione ed effettuando la scelta matrimoniale nella consapevolezza di tale rischio, ciò che in altri termini comporta un tentativo o prova di convivenza matrimoniale. Affinché tale libertà non sia compromessa dall’incombenza di una conseguenza quale la responsabilità risarcitoria derivante dall’inottemperanza ad un dovere giuridico, la comunicazione, in quanto relativa alla sfera personale affettiva, può comportare esclusivamente un dovere morale o sociale».
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore e in adesione con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che, «La riserva mentale circa la concreta possibilità della dissoluzione del matrimonio è così improduttiva di effetti per l’ordinamento italiano, sia dal lato del coniuge portatore della riserva, che non può avvantaggiarsene fino a conseguire la nullità del matrimonio – in conformità, del resto, alla generale irrilevanza della riserva mentale in materia negoziale –, sia dal lato dell’altro coniuge, che non è titolare di un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l’ordinamento, per avere fatto affidamento sulla mancanza di quella riserva» (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 05.11.2024 n. 28390).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie riguardanti il trattamento dei dati personali, anche in relazione all’attivazione dei contratti di fornitura delle utenze.
Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Civitanova Marche: "È legittimo l’utilizzo dei dati personali dei clienti tra gestori senza l’avvenuto consenso esplicito?".
Il caso porta ad esaminare una vicenda molto attuale affrontata dalla CEDU (ric. 23215/21 del 25 giugno), tenuto conto che con la fine del mercato tutelato, se una persona non ha scelto un nuovo gestore, verrà passata automaticamente a quello indicato da Arera.
La CEDU «ribadisce che il diritto alla protezione dei dati personali è garantito dal diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8. L'articolo 8 prevede quindi il diritto a una forma di autodeterminazione informativa, che consente alle persone fisiche di far valere il loro diritto alla vita privata per quanto riguarda i dati che, sebbene neutrali, sono raccolti, trattati e diffusi collettivamente e in una forma o in un modo tale che i loro diritti possano essere esercitati. Nel determinare se le informazioni personali conservate dalle autorità riguardassero aspetti di vita privata, la Corte ha tenuto conto del contesto specifico, della natura delle registrazioni, del modo in cui tali registrazioni sono utilizzate e dei risultati che possono essere ottenuti» (L.B. c. Ungheria [GC] del 9/3/23 per le norme internazionali sul tema).
È irrilevante che i dati in questione (metratura, indirizzo, nome del proprietario intestatario dell'utenza “fantasma”, ecc.) fossero contenuti nei pubblici registri del catasto o non ceduti a terzi, se utilizzati per la fatturazione delle utenze senza consenso. Il ricorrente, infatti, non aveva prestato alcun consenso consapevole, libero e informato al loro uso e non è chiaro come entrambi i gestori successivi ne siano entrati in possesso.
La prassi recente e costante della CEDU, in linea con quella della CGUE, è chiara: sono da considerarsi illeciti tutti i trattamenti dei dati senza consenso informato dell’interessato. Il consenso deve essere espresso, e non possono costituire autorizzazioni valide le seguenti pratiche:
- telefonate o visite a domicilio con la scusa che i dati sono pubblici (es. citofono, elenchi telefonici);
- inserire nei siti web diciture come “se consulti il nostro sito automaticamente presti il consenso all’uso dei tuoi dati”;
- simili modalità non esplicite o inconsapevoli (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC] del 27/6/23).
Pertanto, anche in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare:“Cedere i dati del cliente al nuovo gestore senza il suo espresso e consapevole consenso è una violazione della sua privacy ex art. 8 CEDU, con relativo risarcimento del danno subito” (CEDU, decisione del 25.06.2024).
Come sempre, rimango in attesa delle vostre richieste via mail e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al bullismo tra studenti all’interno del contesto scolastico.
Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “La scuola può essere condannata al risarcimento danni in caso di bullismo tra studenti all’interno dell’istituto?”
Il caso di specie ci rimanda ad una vicenda recentemente definita giudizialmente in ambito civilistico, nella quale un genitore si è rivolto al Tribunale chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio figlio minore, vittima di atti di bullismo consumati durante l’orario scolastico, e più precisamente nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, e che avevano visto come autore un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo della vittima.
A tal proposito risulta utile ricordare che, per giurisprudenza unanime e consolidata, nell’ambito dell’amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità che originano da condotte di alunni e insegnanti poste in essere nel corso dell’orario scolastico risulta unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti, pur avendo quest’ultimi autonoma personalità giuridica.
Per l’effetto tali amministrazioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato e, nelle liti afferenti agli illeciti di “culpa in vigilando”, pertanto, legittimato passivo risulta unicamente il Ministero e mai l’Istituto (ex multis, Corte di Cassazione n. 6372 del 2011).
Inoltre, tenuto conto che i soprusi avvenuti all’interno dell’Istituto e durante l’orario scolastico sono riconducibili all’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente addetto alla struttura scolastica, tanto da aver occasionato al bambino danni patrimoniali e non patrimoniali, tale fattispecie è sussumibile sotto la disciplina dell’art. 2048, comma 2, c.c.
Comme che testualmente recita: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».
Incombe quindi all’amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito posto in essere dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza, e di tale responsabilità ex art. 2048, comma 3, c.c., si libera soltanto in presenza dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (ex multis, Corte di Cassazione, n. 8811 del 2020).
Alla luce di tali considerazioni ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: "Il MIUR è responsabile e pertanto è condannato a risarcire i danni patiti da uno studente rimasto vittima di atti di bullismo consumati nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, ad opera di un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo del bambino ferito, in quanto i soprusi hanno avuto luogo a causa dell’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e non docente addetto alla struttura scolastica (Trib. Potenza, Sez. Civile, sentenza n. 380/21; dep. il 12.04.21)".
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra ex coniugi con esplicito riferimento alla debenza o meno dell’assegno di mantenimento o divorzile alla ex in caso di una sua nuova relazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad un lettore di Tolentino che chiede: “Se la ex moglie ha una nuova relazione tale circostanza fa venire meno la debenza dell’assegno divorzile?”
A tal proposito risulta utile portare il principio giuridico applicato dal Tribunale di Como con l’Ordinanza del 12.04.2018, con la quale è stato stabilito che, “Il marito non deve più corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, anche se non convive con il nuovo partner ed è priva di attività lavorativa”. Così ha deciso il Presidente delegato del Tribunale di Como, in via provvisoria e urgente, a conclusione della primissima fase di un divorzio giudiziale – quando generalmente vengono confermate le condizioni della separazione – che ha sin da subito esonerato il marito dal dover corrispondere alla ex moglie, l’assegno stabilito in separazione.
La donna in questione, già madre di due figli maggiorenni con lei conviventi, aveva avuto il terzo figlio dal nuovo partner con il quale non aveva instaurato alcuna convivenza. Fino a poco tempo fa, al fine di essere esonerati dal pagamento dell’assegno, era necessario che il coniuge obbligato dimostrasse in giudizio la creazione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia di fatto, stabile e duratura, e che questa convivenza incidesse “realmente e concretamente sulla situazione economica dell’ex coniuge risolvendosi in una fonte effettiva di reddito”.
Il Presidente del Tribunale di Como ha però ritenuto che le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna, nello specifico quella di intraprendere una nuova relazione sentimentale (seppur priva del requisito della convivenza) e quella di avere un figlio (scelta che aveva certamente inciso in termini di difficoltà di reperimento di una occupazione lavorativa), non potessero ricadere sul futuro dell’ex coniuge. Infatti, non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e duraturo, a determinare la cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Nello stesso senso, con decreto pubblicato il 21.05.2018, si è pronunciato anche il Tribunale di Ancona, il quale – in una causa di modifica delle condizioni di divorzio e sulla base delle stesse motivazioni del Tribunale di Como –, ha ritenuto di dover revocare l’assegno stabilito in favore della ex moglie. In questo caso, a fondare la decisione del Tribunale sono state le numerose foto depositate dal marito (tratte dai social network), che dimostravano l’inequivocabile intensità del rapporto tra la ex moglie e il nuovo partner, i periodi di vacanza trascorsi insieme “a nulla rilevando le modalità di ripartizione tra essi delle spese di vacanza”, e la relazione investigativa dalla quale emergeva l’assiduità della frequentazione (seppur priva del requisito della convivenza).
Dunque, costruire una nuova famiglia – nell’accezione moderna del termine – non è un obbligo, ma una decisione libera e consapevole che ha risvolti pratici e conseguenze giuridiche ben precise. Ecco quindi che, anche in queste pronunce, i Tribunali – nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza Grilli del maggio 2017 sull’assegno divorzile – continuano a valorizzare il principio della autoresponsabilità economica dei coniugi: "La formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio".
Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "La nuova relazione affettiva instaurata dall’ex coniuge fa venire meno l’obbligo di versare l’assegno divorzile mensile da parte dell’altro coniuge obbligato, purché la detta relazione sia connotata dai requisiti di stabilità e continuità” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 22604/20; depositata il 16 ottobre 2020)".
Ed ancora: "Se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita caratterizzato da assistenza morale e materiale, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 12.12.2023, n. 34728).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato eventi che potrebbero accadere in occasione del ritorno dalle ferie estive e nello specifico la "responsabilità dovuta dalla perdita del bagaglio" in capo agli organizzatori della vacanza o comunque del vettore che ha effettuato il viaggio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “In caso di viaggio con pacchetto turistico “tutto compreso” giunta a destinazione davanti al nastro trasportatore dell’aeroporto si concretizza il fatto della perdita del proprio bagaglio. Chi deve risarcire?”
Sapere come comportarsi in questi casi e conoscere la corretta procedura da seguire, aiuta a recuperare la calma dopo l'iniziale momento di sconcerto e rabbia e, magari, anche le valigie o comunque il risarcimento danni.
Innanzitutto, giova ricordare che in caso di smarrimento, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli, la tutela dei viaggiatori, per le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate nei Paesi che vi aderiscono, è assicurata dalla Convenzione di Montreal del 1999, nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che stabilisce all’art. 22 la responsabilità del vettore, prevedendo un risarcimento danni fino a 1.000 DSP (Diritti speciali di prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.134,71; mentre, per le compagnie aeree che non aderiscono a tale convenzione, è previsto un risarcimento pari ad € 20,00 per Kg sino al raggiungimento del peso massimo ammesso al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi.
Sulla base della normativa, pertanto, i passaggi da seguire per ottenere un equo ristoro per il danno subito sono i seguenti: innanzitutto, recarsi all’ufficio oggetti smarriti (Lost and found) dell’aeroporto e compilare l’apposito modulo Pir (Property Irregularity Report), descrivendo la valigia ed il suo contenuto; poi, se trascorse le prime 24 ore, il bagaglio non è stato ancora rintracciato, alcune compagnie provvedono il rimborso di una somma per l’acquisto degli articoli di prima necessità, per le quali è quindi necessario conservare scontrini e ricevute. Qualora il bagaglio non venga restituito, il proprietario è tenuto ad inoltrare reclamo alla compagnia aerea entro 21 giorni dallo smarrimento; in caso, invece, di danneggiamento, la richiesta di rimborso deve essere inviata entro 7 giorni.
Per i bagagli contenenti oggetti di valore come gioielli, pc portatili, denaro contante, ecc., è sempre consigliabile dichiararne il contenuto al momento del check-in, chiedendo di poter usufruire della “Dichiarazione di valore”, che permette di elevare il limite di responsabilità del bagaglio registrato, oppure optare preventivamente per la stipula di una polizza assicurativa, che consente di avere indennizzi superiori a quelli offerti dalle compagnie in caso di furto o perdita.
Ad ogni modo, anche in risposta alla nostra lettrice, nel caso in cui tale vicenda non venga risolta in via stragiudiziale, sarà possibile ottenere giudizialmente il risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali, sia non patrimoniali, quali anche il danno morale considerato come “danno da vacanza rovinata”. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall’art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 17724/18, depositata il 06.07.2018)".
Inoltre, sempre nella medesima sentenza, la Suprema Corte individua quali soggetti obbligati a risarcire il proprietario del bagaglio perduto, oltre al vettore, anche il venditore od organizzatore del pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni del viaggiatore, salvo la possibilità, da parte di quest’ultimi, di rivalersi nei confronti della compagnia aerea, e precisamente: "Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di quest’ultimo".
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo dei social network e nello specifico la pubblicazione di foto nel proprio profilo Facebook.
Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Corridonia che chiede: "È legittimo pubblicare foto altrui sul proprio profilo Facebook senza il consenso dell’interessato?".
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica ormai quotidianamente utilizzata dai fruitori del social, le cui modalità non sempre risultano del tutto legittime.
A tal proposito deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata al consenso, esplicito o implicito, della persona ritratta.
Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96 L. n. 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679), poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato personale.
Difatti, l’art. 96 L. n. 633/1941 esplicitamente vieta l’esposizione di un ritratto senza il consenso della persona ritratta; così come l’art. 6 del Regolamento UE dispone la liceità del trattamento solo se l’interessato ha espresso il proprio consenso; ed infine l’art. 10 c.c. stabilisce che, “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Per tali ragioni, in risposta alla nostra lettrice, è corretto affermare che: "La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata al consenso, esplicito o implicito, della persona ritratta. Questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale. Il trasgressore, pertanto, dovrà immediatamente rimuovere le fotografie illegittime dal proprio profilo Facebook, oltreché risarcire la persona ritratta" (Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019).
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra ex coniugi con esplicito riferimento all’attribuzione per colpa della separazione. Il caso di specie scelto è di un lettore di Civitanova Marche che chiede: "A quali responsabilità può andare incontro l’investigatore privato assunto dalla moglie per provare il tradimento del proprio marito nel successivo giudizio di separazione con addebito di colpa?".
A tal proposito risulta utile riportare il caso giuridico nel quale a finire sotto processo per diffamazione è il titolare dell’agenzia investigativa per aver consegnato alla cliente una nota investigativa redatta su carta intestata con cui veniva attribuita al marito una relazione sentimentale con una collega, relazione risalente a due anni e mezzo prima, quando il matrimonio era ancora solido e i coniugi erano lontanissimi dall’idea della separazione.
Quel documento è stato poi utilizzato dalla donna, che ha commissionato l’attività investigativa, nel procedimento di separazione personale con addebito, proprio per tale “presunto” tradimento nel quale però veniva riscontrata l’assenza di effettivi elementi di riscontro in merito all’affermazione di tradimento contenuta nella stessa nota dell’investigatore.
La vicenda arrivata in Appello vedeva il Giudicante dichiarare che la mail dell’investigatore privato inviata alla cliente, con cui si comunicava che “da indagini espletate emerge che il proprio marito ha una relazione sentimentale da due anni e mezzo circa con una sua collega”, tanto da attribuire esplicitamente una relazione clandestina, iniziata quando era ancora pienamente operante il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, ha un’oggettiva idoneità lesiva della reputazione del coniuge “traditore”, a fronte della clamorosa assenza di elementi di riscontro.
Tirando le somme, “è munita di oggettiva idoneità lesiva della reputazione ed è obiettivamente pregiudizievole della reputazione della persona offesa l’attribuzione non veritiera di una relazione clandestina, in costanza di matrimonio, ad uno dei coniugi”. Ciò perché integra lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio.
Di conseguenza, descrivere la persona come capace di tradire la fiducia del coniuge, allacciando una relazione sentimentale con un’altra donna, costituisce condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione – chiosa il Giudicante.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "È diffamazione l’attribuzione non confermata da dati certi di una relazione clandestina in costanza di matrimonio da parte dell’investigatore privato, il quale non poteva ignorare che la cliente avrebbe fatto di quella notizia uso a proprio vantaggio, mettendone a parte terze persone, in quanto consapevole dello stato di coniuge separando della stessa e che quindi le avesse fornito la notizia della relazione extraconiugale del marito, con l’intento di farle conseguire un vantaggio nel giudizio di separazione” (Tribunale di Roma, 31 ottobre 2018).
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