Chiedilo all'avvocato

L'autovelox rivela l'eccesso di velocità, ma la multa è illegittima: quando scatta l'annullamento

L'autovelox rivela l'eccesso di velocità, ma la multa è illegittima: quando scatta l'annullamento

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato".  Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolare installazione di apparecchi di rilevamento elettronico della velocità, ad opera della pubblica amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Macerata: "Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox posizionato in modo irregolare?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, la n. 16622/19, avente ad oggetto il ricorso formulato da un automobilista, contro il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale in violazione del limite massimo di velocità imposto per lo specifico tratto di strada, sul quale era istallato un apparecchio di rilevamento elettronico fisso. La Suprema Corte adita, nel valutare la legittimità dell’impugnazione proposta dall’uomo, ha incentrato la propria argomentazione, sull’analisi della normativa vigente in tema di individuazione dei requisiti necessari ad uno specifico tratto di strada, affinché possano essere collocati autovelox fissi, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada.  L'articolo ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle infrazioni, mediante l’istallazione di un autovelox fisso, esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade, deve presentare per potersi qualificare come tale. Difatti, occorre osservare, che l’utilizzo degli apparecchi elettronici nei centri urbani, è di regola consentita solo con le postazioni mobili alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse ed automatiche possono considerarsi legittimamente istallabili, solo sulle strade urbane a scorrimento, previa espressa autorizzazione del Prefetto, contenuta in un apposito provvedimento.  Infatti, il sistema delineato dal Codice della Strada, è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita, esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare l’ accertamento. Pertanto, al fine di verificare la legittima installazione dei sistemi di autovelox fissi, è necessario che il tratto in questione abbia le caratteristiche proprie della strada urbana di scorrimento veloce, così come indicato all’art. 2, comma 3, lett. d) del Codice della Strada.  Ovvero: "Strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate". Nel caso di specie, la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, nell’accogliere il ricorso formulato dall’automobilista multato, contestava l’erronea valutazione operata dai Giudici della fase di merito, sull’esistenza della necessaria banchina sul tratto di strada in cui era stato collocato l’apparecchio di rilevamento, evidenziando al contrario, che non sussistevano tutte le caratteristiche di quello specifico elemento della sede stradale.  Pertanto, il percorso non poteva classificarsi come strada urbana a scorrimento veloce, determinando l’illegittimità oltre che degli autovelox disposti, anche del provvedimento del Prefetto contenete tali disposizioni, e di conseguenza, del verbale di accertamento elevato al ricorrente.  Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore e in linea con la più recente giurisprudenza di merito, si può affermare che: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente (previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4), può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. 1992, commi 2 e 3, e non altre".  Va, perciò, considerato illegittimo - e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - "il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal citato art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D)" (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.16622/19, dep. 20.06.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

19/11/2023 10:08
Illegittima iscrizione al Crif: condanna della banca al risarcimento danni e sua cancellazione

Illegittima iscrizione al Crif: condanna della banca al risarcimento danni e sua cancellazione

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'illegittima iscrizione di un soggetto nel registro "cattivi pagatori" del Sistema Informazioni Creditizie di Crif. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Quali sono i presupposti per l’iscrizione al Crif e quali i rimedi in caso di illegittima segnalazione?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo più volte di pronunciarsi la Corte di Cassazione, non da ultimo con Sentenza n. 15609/2014, affermando testualmente quanto segue: "La segnalazione di una posizione in sofferenza non può mai scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro, e dalla prodromica verifica da parte dell’ente creditizio, di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza quale grave difficoltà economica". "Tale segnalazione deve inoltre essere preceduta dalla comunicazione dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato circa l’imminente registrazione dei dati - si legge ancora nella sentenza - in uno o più sistemi di informazioni creditizie quali Crif e/o Centrale Rischi a norma del quale al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l’Istituto creditizio avverte l’interessato” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 15609/2014). Difatti, le norme relative ai principi deontologici richiamati nella menzionata sentenza, hanno l’obiettivo di limitare il margine di discrezionalità che contrassegna suddetta iscrizione nel registro Crif da parte degli intermediari finanziari segnalanti, nonché quello di tutelare il presunto debitore, dai danni derivanti da tale registrazione, in ordine al rischio di preclusione alla concessione di futuri finanziamenti e di impossibilità di accesso a crediti bancari, richiedendosi per tali ragioni, una verifica particolarmente scrupolosa della situazione economica dello stesso, contemperando l’esigenza di contenimento del rischio creditizio, con la tutela dell’interesse privato del soggetto segnalato. A tal proposito, è la stessa giurisprudenza maggioritaria a rilevare come la condotta infondata dell'ente creditizio segnalante, costituisca una grave ed ingiustificata lesione dell’immagine del soggetto passivo rispetto ai rapporti commerciali e civili del medesimo, tenuto conto della stigmatizzazione derivante dall’identificazione del soggetto quale cattivo pagatore, nonché dell’evidente difficoltà derivante dalla stessa, nella concessione di future concessioni creditizie, condizioni che, in una situazione di crisi economica quale quella attuale, possono arrecare un serio pregiudizio al normale svolgimento delle attività economico-relazionali del soggetto indebitamente gravato dalla iscrizione, riconoscendogli a tutti gli effetti, idonea copertura giuridica in ordine al risarcimento del danno. Pertanto in risposta alla domanda della nostra lettrice ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai presupposti come sopra riportati, si può affermare che "in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza, da parte di un istituto di credito, sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente, idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., scaturendone il diritto al risarcimento di tale pregiudizio senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza, oltre all’immediata cancellazione del nominativo dello stesso" (Cass. Civ.; Sez. I; Sent. n.12626/2010). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                            

12/11/2023 10:14
Prende una manata e reagisce con un pugno: per il giudice non è legittima difesa

Prende una manata e reagisce con un pugno: per il giudice non è legittima difesa

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili a possibili aggressioni fisiche subite e come difendersi dalle stesse. Il caso di specie scelto è di un lettore di Civitanova Marche, al quale è capitato di subire un’aggressione fisica alla quale ha reagito per difendersi: in tale caso quando si va incontro a delle responsabilità? Premesso che qualsiasi confronto anche il più acceso dovrebbe sempre terminare con una stretta di mano, è pur vero che questo non sempre accade, difatti le aule dei Tribunali sono sempre più occupate da tali errati comportamenti. A tal proposito, riguardo la vicenda prospettata dal nostro lettore, è utile riportare un caso recentemente trattato dalla Corte di Cassazione riguardo un diverbio tra due uomini sfociato in reciproche aggressioni utilizzando due nomi di fantasia quali Roberto e Giovanni, con il primo già condannato per lesioni per aver sferrato una manata a Giovanni, finito poi anch’egli sottoprocesso sempre per lesioni per aver colpito con un pugno Roberto dopo un apprezzabile tempo dalla manata subita dallo stesso. Per l’appunto, la Suprema Corte, in premessa, "pur accertata l’aggressione subita da Giovanni per la manata ricevuta ad opera di Roberto e per il quale è stato condannato per il reato di lesioni, alla quale ha reagito dopo un tempo apprezzabile con il pugno che ha provocato le lesioni oggetto dell’attuale processo", successivamente, però, ha osservato che, "la reazione di Giovanni si è realizzata quando l’offesa era già esaurita, e ciò significa che per Giovanni non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale". "Va confermata, quindi, la pronunzia di secondo grado, anche perché è stato rispettato il principio secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo e preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, mentre resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva, come in questa vicenda, al verificarsi dell’offesa", si legge ancora nel trattato della Suprema Corte.  Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati precisano che, "anche a voler considerare che Giovanni avesse reagito nel convincimento legittimo che Roberto avrebbe potuto reiterare ancora una volta il suo intento offensivo, va comunque tenuto bene a mente che gli stati d’animo ed i timori personali di colui che invoca la legittima difesa non rilevano nella valutazione ex ante che il giudice deve operare delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, in assenza, come nella fattispecie in esame, di elementi dimostrativi dell’attualità dell’offesa". Pertanto, in risposta al nostro lettore di Civitanova Marche risulta corretto affermare che, "non può parlarsi di legittima difesa quando la reazione concretizzatasi in un pugno si verifica dopo un tempo apprezzabile e perciò l’offesa e già esaurita e non vi è la necessità di difendersi da un pericolo attuale" (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 25213/20; depositata il 7 settembre 2020). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

05/11/2023 10:30
Mutuo e tassi usurari: i costi assicurativi rientrano nella determinazione dell’usura?

Mutuo e tassi usurari: i costi assicurativi rientrano nella determinazione dell’usura?

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’importante tema della modalità di accertamento del superamento (o no) del tasso soglia rilevante per la disciplina sull'usura. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad una lettrice di Tolentino che chiede: "In caso di concessione del mutuo solo a seguito di sottoscrizione di una assicurazione da parte della banca tali spese rientrano nella determinazione dell’usura?". Il caso di specie ci porta ad affrontare una tematica molto delicata chiarita anche ultimamente dalla Corte di Cassazione proprio riguardo ad un caso in cui era stato concesso un finanziamento a seguito di sottoscrizione di polizza assicurativa. Ritengono i Giudici di legittimità che l'art. 644 c.p., ossia il reato di usura, abbia "centralità sistemica" e che ad esso debbano uniformarsi tutte le diverse altre disposizioni in punto di definizione della fattispecie usuraria. Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono quindi essere conteggiate tutte le spese sostenute dal debitore per ottenere il credito salvo imposte e tasse, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. Collegamento che ben può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova ed è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Conclude quindi la Corte di Cassazione statuendo che i costi della polizza assicurativa hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice, essendo al riguardo irrilevante che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero tali costi tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario. Più recentemente anche Cass. civ. n. 20247/2023 e Cass. civ. n. 17839/2023, le quali sentenze convergono nel ribadire che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, "Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito in conformità a quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., in quanto collegate alla concessione del credito” (Cass. Civ., Sez. II., Ordinanza 24.10.2023 n.29501).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

29/10/2023 10:05
Infiltrazioni d'acqua nel condominio: cosa fare e chi paga i danni?

Infiltrazioni d'acqua nel condominio: cosa fare e chi paga i danni?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie condominiali e, in particolare, le infiltrazioni negli appartamenti. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Chi risponde dei danni da infiltrazioni di acqua piovana causati all’appartamento sottostante il lastrico solare di proprietà di una sola condomina?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad un evento sempre più ricorrente nelle controversie condominiali. Sul punto, la Suprema Corte si è più volte espressa affermando che, "in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, sono responsabili ex art. 2051 c.c. sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria".  "Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione - si legge ancora - per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio" (Cass. Sez. Unite, n. 9449/2016). Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: "Qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni di acqua piovana nell’appartamento sottostante rispondono, sia il proprietario del lastrico stesso per un terzo delle spese di riparazione, sia il condominio per i restanti due terzi (Cass., Sez. II Civile, ordinanza n. 951/20)". Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

22/10/2023 10:50
È possibile riconoscere la nullità del matrimonio ecclesiastico dopo 3 anni dalle nozze?

È possibile riconoscere la nullità del matrimonio ecclesiastico dopo 3 anni dalle nozze?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al matrimonio e alla possibilità del riconoscimento della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario nello Stato italiano. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "È possibile riconoscere la nullità del matrimonio ecclesiastico dopo 3 anni dalle nozze?" Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata, sulla quale ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, affermando espressamente quanto segue: "Se il matrimonio non è nato con i giusti presupposti e se la convivenza coniugale, durata quasi quattro anni, è stata caratterizzata da grosse difficoltà nel rapporto di coppia, caratterizzato da contrasti e incomprensioni, è comunque impossibile riconoscere il pronunciamento con cui i giudici ecclesiastici hanno accolto l'istanza dell'uomo e annullato le nozze". A tal proposito, infatti, i Giudici d'appello, avevano negano «la dichiarazione di efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario» fra lui e la moglie, nullità derivante, secondo i giudici ecclesiastici, dal «non essere il matrimonio nato con i giusti presupposti a causa delle mancanze di lui, che non ha effettuato una libera scelta né è mai riuscito ad assumersi gli oneri coniugali».  Per i giudici d'appello è decisivo un dettaglio: «la convivenza fra i coniugi è durata dal matrimonio nel 1994 sino ad oltre la nascita del figlio, potendosi ritenere i loro rapporti interrotti solo dal 1998», quindi «oltre il triennio dalla celebrazione del vincolo». Logico, di conseguenza, secondo i giudici, non riconoscere la nullità matrimoniale sancita dai giudici ecclesiastici. A porre fine a ogni discussione provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo le obiezioni sollevate dall'uomo e sancendo in via definitiva che non può essere riconosciuta in Italia la nullità, sancita dai giudici ecclesiastici, del matrimonio. Fondamentale il richiamo al principio secondo cui «la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per vizio genetico del matrimonio». La Cassazione osserva che «sulla base degli atti del processo canonico e delle deposizioni ivi raccolte» si è accertato che «il matrimonio è stato dichiarato nullo solo perché non nato con i giusti presupposti a causa delle mancanze dell'uomo che non ha effettuato una libera scelta né è mai riuscito ad assumersi gli oneri coniugali» mentre «la convivenza dei coniugi è cessata solo nel 1998», è durata, dunque, più di tre anni ed è stata anche impreziosita dalla nascita di un figlio. Privo di valore, quindi, il riferimento fatto dal ricorrente alle difficoltà emerse nel rapporto di coppia già prima dei tre anni di convivenza. Su questo fronte, difatti, i magistrati chiariscono che «la convivenza come coniugi non presuppone certo un rapporto matrimoniale sempre e comunque privo di screzi e contrasti, in quanto la convivenza tra coniugi non è necessariamente collegata ad un matrimonio fondato sempre su solidarietà ed affetti, ma ad un matrimonio comunque celebrato», salvo che i coniugi si trovino in «una condizione di totale estraneità, pur coabitando, senza alcun rapporto personale». Ecco perché «l'esistenza di contrasti ed incomprensioni» nel rapporto tra i coniugi è, concludono i giudici, «irrilevante» (Cass. Sez. Unite n. 16379/2014). Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità colposa del conducente, si può affermare che: "La convivenza come coniugi ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario integra una situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità dal tribunale ecclesiale per vizio generico di matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 28308/2023).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

15/10/2023 10:30
Pedone investito: è sempre colpa del conducente?

Pedone investito: è sempre colpa del conducente?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'omicidio stradale e nello specifico la responsabilità penale del conducente per il sinistro occorso ad un pedone in fase di attraversamento del tratto stradale.  Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di San Ginesio che chiede: "Quando il conducente può essere responsabile per omicidio stradale a seguito di investimento del pedone con condotta imprudente?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata, sulla quale ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34406/19, affermando espressamente quanto segue: “In tema di incidenti stradali, ciò che deve essere valutato nel caso concreto è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima e la possibilità di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ad evitare l’evento, qualora il pericolo temuto si concretizzi a causa del comportamento imprudente altrui o della violazione delle norme di circolazione da parte della vittima” (Cass. Pen.; Sez. IV; sent. n. 34406; dep. il 29.07.2019). A tal fine, l’indagine da compiere, involge l’analisi esegetica dell’articolato impianto normativo in materia di circolazione dei pedoni. Il pedone - colui che cammina a piedi - che utilizza la strada secondo la sua destinazione specifica (la circolazione) è, in quanto tale, soggetto ai doveri giuridici posti dal codice della strada (art. 1). Il codice regola la materia in due norme, una - art. 190 - che disciplina il “comportamento dei pedoni” e l’altra - art. 191 - che stabilisce il "comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni". Le due disposizioni vanno coordinate, perché il comportamento del conducente è complementare a quello del pedone. Il principio informatore della circolazione di cui all’art. 140 grava il conducente di tre obblighi comportamentali: 1) ispezionare costantemente la strada; 2) mantenere sempre il controllo del veicolo; 3) prevedere le ragionevoli situazioni di pericolo, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. Conseguentemente, per affermare la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione: a)che il conducente, per cause estranee alla diligenza e alla prudenza da lui osservate, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo improvviso e inatteso;  b) che il conducente abbia osservato le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. "Ne deriva che per escludere la responsabilità del conducente da ogni addebito di colpa, generica o specifica, è necessario che la condotta del pedone si ponga come causa atipica ed eccezionale, da collocarsi nell’ambito del ragionevolmente non prevedibile" ( Cass. Pen., sez. IV; sent. n. 18321/19). Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore, e in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità colposa del conducente, si può affermare che: "In tema di circolazione stradale, trova applicazione il principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità, dal momento che ciò che necessita di opportuna ponderazione è proprio la ragionevole prevedibilità della condotta realizzata dalla persona offesa, oltre alla possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento, nel caso in cui il pericolo temuto si concretizzi" (Cass. Pen.; Sez. 4; sent. n. 5691, dep. 11/02/2016).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

08/10/2023 11:35
"Il vicino punta la sua videocamera sulle mie finestre": privacy violata

"Il vicino punta la sua videocamera sulle mie finestre": privacy violata

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della privacy e il corretto utilizzo della videosorveglianza nei rapporti di vicinato, strumento questo spesso mal utilizzato e lesivo pertanto di interessi legittimi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Due villette a schiera confinanti di cui una dotata di videocamere puntate anche sulle finestre del vicino: tale circostanza comporta la sola violazione della privacy domestica o integra anche il reato di interferenze illecite nella vita privata?".  Il caso di specie offre la possibilità di eseguire una chiara distinzione tra videosorveglianza con rilevo penale e videosorveglianza unicamente con rilievo civile. A tal proposito, il reato di illecite interferenze nella vita privata ex art. 615-bis c.p. si registra quando le telecamere inquadrano spazi altrui appositamente schermati dai proprietari in modo da escluderne la vista agli estranei. Nel nostro caso i vicini non avevano schermato la visione delle finestre rendendo così le stanze a queste prospicienti assimilabili a "luoghi esposti al pubblico". Secondo giurisprudenza consolidata non sono punibili, «le videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, giacchè per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico» (Cass. n. 44156/2008). Pertanto sebbene le videocamere del vicino avessero registrato stralci di vite altrui nessun reato ex art. 615-bis c.p. sarebbe stato integrato. Ma le videocamere puntate anche sugli spazi del vicino costituiscono sempre una lesione della privacy domestica degli interessati che integra perfettamente la fattispecie dell'illecito civile. Nell'ambito della responsabilità aquiliana la questione centrale si snoda attorno all'ampiezza dell'angolo visuale delle videocamere private. La delibera del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 sancisce che, ove il singolo condomino installi un impianto di videosorveglianza a tutela della proprietà̀ esclusiva «l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini». Nel caso di specie, l'angolo visuale delle videocamere comprendeva anche l'accesso a casa e le finestre di bagno e cucina del vicino. Pertanto in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: "Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell’inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto – o non solo – come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un’intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa – attraverso l’uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un’intrusione fisica (Corte Cost. 149/2008), così da legittimarsi la richiesta risarcitoria in sede civile” (Trib. Catania, sent. n. 466/2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                               

01/10/2023 11:00
Sui social si finge un'altra persona per acquisti online: rischia fino a un anno di carcere

Sui social si finge un'altra persona per acquisti online: rischia fino a un anno di carcere

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla condotta di chi utilizza l’identità digitale di un altro soggetto, sostituendosi a questo per la generalità degli utenti in connessione, nel porre in essere le più disparate attività.  Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: "a quali responsabilità si va incontro qualora venga creato un account con le generalità di una persona terza, per il compimento di acquisti online?". Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica estremamente attuale sulla quale si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42572/2018, affermando la responsabilità penale del soggetto ai sensi dell’art. 494 c.p., la cui norma sancisce espressamente: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno". Difatti, la Suprema Corte adita ha statuito quanto segue: "Integra il reato di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p. , la condotta di colui che crei ed utilizzi un account e una casella di posta elettronica nonché proceda all’iscrizione su un sito e-commerce, servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso ed inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguente all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o ad altri strumenti contrattuali". "Tanto in quanto porre in essere una condotta con siffatta modalità - si legge ancora - è prova che l’agente abbia volontariamente sostituito, per la generalità degli utenti in connessione, alla propria identità quella di altri, a prescindere dalla propalazione all'esterno delle diverse generalità utilizzate"(Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018, dep. il 27/09/2018). Pertanto, nell’analizzare le ripercussioni giuridiche che tali condotte possono avere, è necessario considerare che in una realtà come quella contemporanea, nella quale si fa un uso sempre maggiore dei sistemi telematici per il compimento di una varietà in crescendo di attività, le credenziali adoperate per l’utilizzo delle varie piattaforme, rappresentano il soggetto agente tanto da costituire un vero e proprio surrogato della persona fisica;  dunque, la tutela offerta dal legislatore, è intesa a garantire la pubblica fede ed evitare che l’utilizzo di raggiri e artifizi, nel contesto di una società in continua evoluzione, possano trarre in inganno quanti operano in tali settori. Alla luce di tali considerazioni, e in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, "chiunque in modo volontario e al fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, utilizzi l’identità digitale di un soggetto terzo ignaro e inconsapevole, è punito ai sensi dell’art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno" (Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

24/09/2023 10:30
Casa costruita con i soldi di entrambi, ma la convivenza finisce: cosa succede?

Casa costruita con i soldi di entrambi, ma la convivenza finisce: cosa succede?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al diritto riconosciuto all’ex convivente della ripetizione di specifiche somme corrisposte al partner durante il periodo di convivenza. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Terminata la convivenza si può ottenere la restituzione di quanto pagato per la costruzione di quella che sarebbe dovuta essere la casa familiare senza esserne il proprietario?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24721/2019, in accoglimento del ricorso posto in essere dall’ex convivente. Nella sentenza si afferma testualmente: "L’accertamento in fatto che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni della ricorrente, a divenire comune, giustifica, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell’altro ex convivente, risultando tale contribuzione a tutti gli effetti, indebita" (Cass. Civ.; Sez. II; Sent. n. 2973/2016). Difatti, l’art. 2033 c.c. citato nella menzionata sentenza, prevendo espressamente che "chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato […]", disciplina l’istituto della ripetizione dell’indebito avente come suo fondamento, l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una clausola risolutiva espressa. A tal proposito, occorre rilevare che, sebbene la convivenza di fatto rappresenti ormai a tutti gli effetti una formazione sociale riconosciuta e tutelata dal nostro ordinamento giuridico, con la quale sorgono doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, è tuttavia necessario che tali prestazioni rese, trovino giustificazione nella solidarietà e nella reciproca assistenza fra i conviventi, sussistendo al contrario, un'inconciliabilità logico-giuridica fra convivenza more uxorio e arricchimento ingiustificato. Pertanto, in risposta alla domanda dalla nostra lettrice e in linea con la più autorevole e consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare che "le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza; in caso di attribuzioni economico patrimoniali eseguite in corso di convivenza, a titolo di concorso alle spese di costruzione della casa familiare, si ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene, esulando tale prestazione, dal mero adempimento di suddette obbligazioni" (Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, n.4659).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

17/09/2023 10:20
Comodato d’uso gratuito e separazione dei beneficiari: è sempre legittimo esigere la restituzione?

Comodato d’uso gratuito e separazione dei beneficiari: è sempre legittimo esigere la restituzione?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al contratto di comodato d’uso gratuito avente ad oggetto un immobile e concluso a beneficio di un familiare. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: "Il proprietario di un immobile concesso in comodato d’uso gratuito per esigenze familiari al proprio figlio, può richiedere il possesso del bene in caso di separazione della coppia beneficiaria?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo il seguente principio di diritto: "Il comodato di un immobile che sia pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative familiari, non è assoggettabile al recesso 'ad nutum' da parte del comodante, dal momento che il rapporto creato secondo lo schema contrattuale di cui all’art. 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha una durata funzionalmente legata alla permanenza della famiglia, pur se in crisi" (Corte di Cassazione;  Sez. Un.; Sent. n. 20448 dep. il 29.09.2014). Difatti, l’art. 1809 c.c. citato nella menzionata sentenza, prevedendo espressamente che, "il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se n’è servito in conformità del contratto", sancisce un nesso inscindibile tra la finalità per la quale il comodato viene perfezionato e la durata dello stesso, impedendo dunque al proprietario concedente, di rientrare con semplice richiesta, nel possesso del bene oggetto di tale contatto, fino a che permanga l’esigenza che si intende soddisfare.  A tal proposito, occorre osservare che, in un’altra recente sentenza, la n. 21785/2019, la stessa Suprema Corte si è pronunciata in ordine al legittimo recesso della proprietaria di un appartamento concesso in comodato d’uso gratuito al figlio e alla rispettiva ex moglie, la quale anche dopo il divorzio da quest’ultimo, aveva continuato ad utilizzare l’immobile ad oggetto, esclusivamente per la notte, pur avendo costituito un nuovo nucleo familiare con un altro uomo ed acquistato una nuova casa, rilevando come in tale circostanza. "Le caratteristiche concrete del rapporto quali dedotte in giudizio, fanno protendere per la cessazione della finalità del comodato, in ragione del venir meno della reale destinazione dell’appartamento, essendo lo stesso rimasto occupato soltanto di notte e a meri fini strumentali, per evitare cioè una pronuncia di restituzione alla legittima proprietaria. Da tali motivi ne deriva che le esigenze connesse all’uso familiare dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito siano certamente venute meno", così legittimando il recesso della proprietaria comodante (Cass. Civ.; Sez. III; Sent. n. 21785/2019; dep. 29.08.2019).  Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: "Quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di separazione o divorzio dei beneficiari, non modifica la natura e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto a patto che permangano le effettive esigenze abitative di ciascun soggetto" (Cass. Civ.; SS.UU.; Sent. n. 13603/2004). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

10/09/2023 09:30
Messaggi telefonici per convincere l’ex a riprendere la relazione: vale una condanna

Messaggi telefonici per convincere l’ex a riprendere la relazione: vale una condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti sentimentali che spesso e volentieri vanno a terminare. Di seguito la domanda di una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “A quale responsabilità può andare incontro l’ex compagno che invia messaggi telefonici per riprendere una relazione sentimentale che sa di essere definitivamente terminata?" A tal proposito è utile ricordare che con il reato di molestia o disturbo alle persone il legislatore ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. L'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione. L'elemento materiale della molestia è costituito dall'interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Sez. 1, n. 19718 del 24/03/2005) e l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente (Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 06/12/2017). Inoltre si rileva come il reato di molestia non ha natura necessariamente abituale e richiede necessariamente una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con una sola azione purché particolarmente sintomatica dei motivi specifici che l'hanno ispirata. L'elemento soggettivo del reato invece consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018). Con riferimento all'intento della condotta costituito da biasimevole motivo, è sufficiente anche il compimento di un unico gesto, come nel caso di una sola telefonata effettuata con modalità rivelatrici dell'intrusione nella sfera privata del destinatario (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013). Quanto alla possibilità che il reato sia integrato mediante l'invio di sms e messaggi WhatsApp, secondo quanto condivisibilmente affermato di recente dalla Suprema Corte, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola "è il carattere invasivo della comunicazione non vocale, rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche -va soggiunto- dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco", realizzandosi in tal modo in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Si è altresì ritenuto che il carattere invasivo della messaggistica telematica non può essere escluso per il fatto che il destinatario di messaggi non desiderati, inviati da un determinato utente (sgradito), possa evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato (in tal senso, Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012); in realtà, tenuto conto che il reato di cui all'art. 660 c.p. mira a tutelare, non già la libertà di comunicazione del destinatario dell'atto molesto, ma a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica, e considerato altresì che anche le telefonate sgradite, persino su apparato fisso, possono attualmente essere "bloccate" attraverso la apposita funzionalità, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola, "è l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l'utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione" (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: "Integra il reato di molestie la condotta dell’uomo che non riesce ad accettare la rottura della relazione con la compagna e prova a convincerla a riprendere il rapporto inviandole ripetuti messaggi telefonici nonostante poi la stessa lo abbia bloccato” (Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 34821/22). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                       

03/09/2023 10:49
L'amante rivela alla moglie il tradimento del marito: è reato?

L'amante rivela alla moglie il tradimento del marito: è reato?

Torna come ogni domenica, la rubrica curata dall'Avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti coniugali ed extraconiugali e le relative condotte poste in essere dagli stessi protagonisti con relative responsabilità. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "Commette reato l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito?" L'amante stanca di essere trattata come la seconda scelta, non ne può proprio più, decide così di rivelare il tradimento del fedifrago. In casi come questi commette un reato? Può cioè essere perseguibile penalmente per aver sbugiardato il coniuge traditore? Cerchiamo di capirlo insieme, premettendo che la tecnologia in questi casi, è uno strumento potentissimo. Non è infrequente infatti ai giorni nostri che i matrimoni finiscano per foto pubblicate sui social o messaggini inviati al coniuge tradito. In ogni caso è bene sapere che la giurisprudenza non ha mancato di punire in certi casi l'amante vendicativa. Vediamo in che modo e a che titolo. La Corte di Cassazione, ad esempio, con la sentenza n. 28852/2009 ha inquadrato la condotta dell'amante che, inviando alcuni sms alla moglie tradita, l'ha informata del tradimento del marito, come molestia e disturbo alle persone. Illecito che le è costato le spese processuali e una multa di 1000 euro. A nulla sono valse le difese dell'amante, che in sua difesa ha affermato che il tradimento era già noto alla moglie e che comunque si è limitata a inviare solo qualche sms.  Per gli Ermellini (i giudici della Cassazione, ndr) anche pochi messaggi possono ledere la dignità, il decoro e l'onore della persona offesa, soprattutto se gli stessi riportano anche espressioni di disprezzo dell'uomo verso la sua compagna di vita. Con la sentenza n. 28493/2015 la Cassazione è giunta alle stesse conclusioni, in relazione alle rivelazioni che la ex amante, per vendetta, ha comunicato alla moglie del traditore, in tre lunghe telefonate. Gli Ermellini non hanno tenuto conto del fatto che le conversazioni, a detta dell'amante, non sono state assillanti e che comunque era nell'interesse della moglie essere informata della condotta del coniuge. In un altro caso invece, sul quale la Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 29826/2015, ha commesso reato di atti persecutori (stalking) l'amante che ha rivelato al marito il tradimento della moglie, lo ha reso pubblico, ha inviando lettere al tradito sul luogo di lavoro e numerosi sms dal contenuto volgare e infine ha scritto frasi ingiuriose proprio sui muri della scuola frequentata dai figli della donna. Gli Ermellini hanno valorizzato ai fini del reato le svariate condotte persecutorie che hanno recato un indubbio danno alla riservatezza e all'intimità sessuale, provocando uno stato persistente di disagio e ansia a tutti i membri della famiglia, che hanno subito ripercussioni anche nell'ambiente lavorativo e scolastico. Diverse sentenze hanno condannato anche per diffamazione l'amante che ha rivelato la propria relazione con una persona spostata, pubblicando foto e messaggi espliciti della relazione sulla propria pagina Facebook o su altro social. Il reato si configura in questi casi perché la vita di relazione tra due coniugi non è un fatto d'interesse pubblico, per cui nel momento si rende noto a un numero indeterminato di soggetti il tradimento si lede il diritto alla riservatezza delle persone offese. È anche possibile che l'amante ferita si limiti anche solo a minacciare il coniuge di rivelare all'altro il tradimento; in questo caso, il soggetto a cui la minaccia è rivolta può denunciare l'amante gelosa e la stessa può andare incontro alla condanna per il reato di minacce di cui all'articolo 612 del codice penale.  Pertanto, in risposta al nostro lettore, la condotta dell’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito può comportare a seconda della modalità utilizzata condotte penalmente rilevanti che vanno dalla molestia allo stalking. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

27/08/2023 10:00
Come difendersi dai danni causati dall’affittuario: i consigli dell’avvocato

Come difendersi dai danni causati dall’affittuario: i consigli dell’avvocato

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento dei danni dovuti dall’affittuario a seguito di un contratto di locazione immobiliare. Ecco la risposta dell'avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "A quali responsabilità va incontro l’inquilino, che alla scadenza di un contratto di locazione ad uso abitativo, riconsegna l'immobile danneggiato?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui spesso ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, sancendo il generale principio giuridico secondo il quale "qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni; pertanto, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto" (Cass. Civ.; Sez. III; sentenza n.23721del 16/09/2008).  Infatti l’articolo 1590 del codice civile al comma 1°, escludendo la naturale alterazione dello stato dell'immobile, conseguente all’utilizzo prolungato dello stesso, fissa in capo all’affittuario l’obbligo di riconsegnare in buone condizioni la cosa locata, stabilendo testualmente: "Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto". In aggiunta, con la recentissima Ordinanza n. 6596/2019, la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla colpevolezza del conduttore di un immobile riconsegnato con danni di gran lunga eccedenti il normale utilizzo, ha valutato la circostanza relativa alla gravosità della messa in ripristino dell’appartamento, estendendo la sua responsabilità, oltre che al risarcimento del costo dei lavori di ristrutturazione occorrenti, anche al pagamento dei canoni d’affitto per il periodo necessario alle riparazioni effettuate dal locatore, non potendo quest’ultimo disporre in nessun modo del proprio immobile, né dunque, trarne alcun vantaggio. Difatti, la Corte adita, ha fatto proprio il principio giuridico secondo il quale, qualora a causa della condotta posta in essere dal conduttore, sia preclusa al locatore la diretta disponibilità dell’immobile, quest'ultimo conservi in ogni caso, il diritto a conseguire il corrispettivo convenuto, equiparando il periodo necessario per i lavori di restauro, alla ritardata restituzione dell’immobile, disciplinata dall’articolo 1591 codice cile, il quale prevede espressamente che: "Il conduttore in mora a restituire la cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno". Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "Qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori" (Cass. Civ. ; Sez. III; Ord. n. 6596 del 07/03/2019).

20/08/2023 10:00
Spia il cellulare del coniuge: privacy violata, ecco cosa si rischia

Spia il cellulare del coniuge: privacy violata, ecco cosa si rischia

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti tra la coppia e nello specifico la liceità o meno di condotte a tutela della privacy. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Controllare il cellulare del proprio coniuge comporta un reato?".  La Costituzione tutela le libertà individuali quali diritti fondamentali e inviolabili di ogni essere umano. In particolare l'articolo 15 tutela la libertà e segretezza della corrispondenza prevedendo che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili». Per corrispondenza deve intendersi non solo la posta epistolare ma tutte le attuali forme di comunicazione come ad esempio sms, email, Whatsapp, Facebook. Nessun rapporto tra persone, nemmeno il rapporto matrimoniale tra i coniugi, quindi, può limitare tale diritto. Già nel 1974 la Suprema Corte aveva stabilito che gli artt. 143, 144 e 145 c.c., seppure in un contesto ordinamentale in cui la donna non aveva parità di diritti nel rapporto coniugale, non riconoscevano al marito, nè espressamente né implicitamente, un jus corrigendi sulla moglie, né il diritto di controllarne fraudolentemente le telefonate o la corrispondenza, neppure se l'attività fraudolenta fosse stata ispirata dal desiderio di accertare la sospetta infedeltà della moglie, di tentare di ricondurre la donna sulla via dell'onestà e di non far affidare nel giudizio di separazione l'educazione del figlio a madre non degna (Cass. pen., 24 maggio 1974 n. 8198). Tale principio è stato poi confermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 6727/1994 che ha stabilito che i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi ma ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità. Ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza. Pertanto, quando ci si impadronisce del cellulare del coniuge con l'intento di spiarne il contenuto, bisogna essere consapevoli che tale semplice gesto può avere delle conseguenze più o meno gravi. A tal proposito, bisogna scindere ciò che è illecito in sede penale e ciò che è lecito, a seconda del fine, in sede civile. Analizzando il profilo penalistico della questione, e in risposta, pertanto, alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che per la giurisprudenza di legittimità e di merito leggere le email, i messaggi su Facebook e su Whatsapp, gli sms e tutto ciò che può essere contenuto in programmi tecnologici di messaggistica, senza avere ottenuto il preventivo consenso del coniuge, costituisce reato. Per meglio specificare le varie condotte, se ne riportano alcuni esempi. Per ciò che concerne l'email, la Suprema Corte si è più volte pronunciata sul punto affermando che integra il reato di cui all'art. 615-ter c.p., "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica trattandosi di una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (Cass. pen., Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 13057). Alla luce di tale principio, è agevole rilevare che anche leggere la chat altrui violando la password o prenderne visione quando il titolare dell'account sia momentaneamente assente, configura il suddetto reato. La Corte di appello di Taranto con la Sentenza n. 24/2016 ha ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 616, comma 1 c.p., "Violazione della corrispondenza altrui", quando uno dei coniugi apre la posta elettronica dell'altro attraverso una password di accesso, il cui possesso non è stato frutto di una rivelazione di tale password, ma il risultato di una operazione di memorizzazione eseguita dal computer all'atto dell'utilizzo da parte di chi ne ha diritto ed avvenuta all'insaputa dello stesso. E ancora, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile il reato di rapina ex art. 628 c.p. nel caso di un soggetto, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo. La Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto quale elemento soggettivo del reato, in quanto il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Alla luce di ciò, ha statuito il seguente principio di diritto «nel diritto di rapina sussiste l'ingiustizia del profitto quando l'agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un'utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da un altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane» (Cass. pen., Sez. II, 10 marzo 2015, n. 11467; Cass. pen., Sez. II, 10 giugno 2016, n. 24297). Infine, qualora, invece, si proceda a installare apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche, si configurerà il reato previsto dall'art. 617-bis c.p., con una pena prevista da 1 a 4 anni di reclusione. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

13/08/2023 10:14
Scompaiono oggetti dalla valigia dopo il viaggio: la compagnia aerea deve risarcire?

Scompaiono oggetti dalla valigia dopo il viaggio: la compagnia aerea deve risarcire?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento danni derivanti dallo smarrimento del proprio bagaglio in occasione della partenza per le vacanze estive. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Matelica che chiede: "Si può chiedere il risarcimento danni alla compagnia aerea per il furto di oggetti contenuti nel proprio bagaglio depositato in stiva durante il viaggio?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi il Giudice di Pace di Pistoia, il quale ha approfondito e disciplinato in modo del tutto innovativo, una nuova fattispecie in materia di tutela del passeggero e di danno da vacanza, stabilendo testualmente  che 2nei casi di smarrimento di bagagli, è da ritenersi pacifico che il danno e la relativa responsabilità siano da attribuire esclusivamente al vettore ai sensi della Convezione di Montreal, del codice del consumatore e dell’art. 1681 c.c., non potendo essere invocata una colpa in capo alla impresa di handling gerente il traffico di bagagli presso lo scalo aeroportuale, in virtù del contratto sottoscritto col cliente” (Giudice di Pace di Pistoia, Sent. n. 902/2013). Difatti l’art. 1681 c.c. citato nella menzionata sentenza, prevedendo testualmente al comma 1° che: "Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.  Stabilisce, pertanto, una presunzione di colpevolezza a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, circostanza questa che opera sul presupposto che sussista un nesso di causalità tra l’evento dannoso occorso al viaggiatore e l’esecuzione del trasporto. A tal proposito, occorre rilevare che al fine di ampliare la tutela del consumatore/viaggiatore, il legislatore ha previsto un onere probatorio aggravato in capo al vettore, e dunque, alla compagnia aerea, alla quale sia mosso un addebito circa la propria responsabilità- La stessa compagnia dovrà dimostrare di aver adottato tutte le opportune precauzioni e di aver posto in essere l’esatto adempimento della propria prestazione, oltre alla sopravvenienza per caso fortuito o forza maggiore, di un evento imprevedibile ed improvviso, dal quale sia derivato il fatto lesivo ai danni del viaggiatore, il quale al contrario, dovrà semplicemente dimostrare la sussistenza di un contratto di trasporto col vettore, nonché l’evidente nesso causale col furto subito. In aggiunta, è opportuno osservare come la sentenza citata, abbia apportato un contributo innovativo a tale disciplina, estendendo la responsabilità del vettore, non solo allo smarrimento dell’intero bagaglio, ma anche al furto degli oggetti in esso contenuti, escludendo tassativamente ogni responsabilità in capo alla ditta di smistamento dei bagagli selezionata dalla stessa compagnia aerea, la quale, in virtù della relazione contrattuale sussistente con lo sfortunato turista e perfezionato al momento dell’acquisto del biglietto, resterà in ogni caso, l’unica obbligata a provvedere al trasporto, alla custodia e a tutte le attività funzionali.  Pertanto, in risposta alla nostra lettrice e in linea con la più autorevole giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di risarcimento danni da furto di bagaglio, si può affermare che: "Con l’acquisto del biglietto aereo, il viaggiatore acquirente conclude un contratto che vincola la compagnia aerea all’esatto adempimento della propria prestazione, la quale comprende il trasporto e la custodia dei bagagli, con presunzione di colpa in capo a quest’ultima, per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, operando sul presupposto di un nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto, nonché legittimando le pretese risarcitorie per i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest’ultimo sofferti" (Cass. Civ. sez. III, Sent. n. 12143/2016). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

06/08/2023 10:00
Casa vacanza "fantasma", la truffa che rovina le ferie estive

Casa vacanza "fantasma", la truffa che rovina le ferie estive

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente una tematica tipica della stagione estiva e relativa alla responsabilità da vacanza rovinata. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Tolentino che chiede: "A cosa va incontro chi mette un annuncio online per l’affitto estivo di una casa vacanza che poi si rivela inesistente?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale si è pronunciato recentemente il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1064/2018, nei confronti di un uomo che aveva raggirato una giovane coppia, fingendo di essere proprietario di una bellissima casa a Posillipo, posta in affitto per il periodo estivo su alcuni siti online, per poi sparire dopo aver ricevuto una consistente caparra, e condannandolo per il delitto di truffa c.d. contrattuale ex art. 640 del codice penale. Difatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione, in attenta valutazione delle circostanze del caso di specie, aveva statuito che: "La condotta tenuta dall’imputato, e in tali termini acclarata, lungi dall'esaurirsi in un mero inadempimento civilistico, finisce senz'altro con l'integrare il reato di truffa, ricorrente ogniqualvolta l'agente abbia posto in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto pertanto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato". A tal proposito, occorre osservare che, in aggiunta al danno economico sofferto dalla coppia, nell’irrogare l’adeguata sanzione penale, il Giudice di merito, in senso conforme alla più consolidata giurisprudenza di legittimità, operava un’attenta valutazione anche dell’entità danno non patrimoniale patito dalle parti offese, e relativo alla vacanza rovinata, intesa come pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dai malcapitati per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo. Difatti, come pure sancito dalla Suprema Corte: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., e si concreta in una tipologia di danno costituito da disagio e sofferenze per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza”(Cassazione civile; Sez. III, Sent. n. 17724 del  06/07/2018). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice e in linea con la più autorevole giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità, si può affermare che: "Il soggetto che pone in essere una condotta fraudolenta con artifici e raggiri consistiti nel proporre in affitto un appartamento per le vacanze e inducendo in errore le vittime sulla reale esistenza dello stesso, nonché procurandosi un ingiusto profitto, va condannato per il delitto di truffa ex art. 640 c.p., oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dalla stessa condotta acclarata, la cui liquidazione non può prescindere dal danno emergente corrispondente all'importo inutilmente corrisposto in anticipo, oltreché al danno da vacanza rovinata subito dalle parti offese” (Tribunale sez. I , - Avellino, 04/06/2018, n. 1064 ). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

30/07/2023 11:00
Cure fuori dai centri convenzionati: Asur condannata al rimborso delle spese

Cure fuori dai centri convenzionati: Asur condannata al rimborso delle spese

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie che possono insorgere tra cittadino ed Azienda Sanitaria Unica Regionale, in particolare quando la stessa viene meno ai propri doveri. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Macerata, che chiede: "Nel caso in cui sono costretto a rivolgermi ad una struttura sanitaria privata non convenzionata, posso chiedere il rimborso delle relative spese all’Asur?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti tra cittadino ed Asur riguardo alla tempestività delle cure mediche non rimandabili. A tal proposito è utile riportare una recente sentenza di merito secondo la quale, "il paziente che si rivolge ad una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il sistema sanitario nazionale, ha diritto al rimborso delle spese mediche se il ricovero è stato effettuato in stato di urgenza e necessità", il tutto accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dal D. Lgs. n. 502/1992. Ed invero, il decreto legislativo n. 502/92, in particolare l'art. 1, stabilisce che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche, i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Prevede, inoltre, che siano posti a carico del Servizio sanitario le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Tenuto conto di ciò, l’elemento essenziale di discrimine nel riconoscere o meno l'insorgenza del diritto soggettivo al rimborso delle suddette spese da parte della Azienda Sanitaria territorialmente competente è l'effettiva ricorrenza di una comprovata situazione, non soltanto di pericolo di vita o di rischio di aggravamento della malattia per l'assistito, ma anche di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire a costui l'intervento o la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico - scientifiche. Pertanto, l’urgenza ed indifferibilità dell'intervento terapeutico da un lato, e l'impossibilità per la struttura pubblica di approntare in modo tempestivo tale intervento dall'altro, costituiscono vere e proprie condizioni legislativamente imposte per il riconoscimento del diritto soggettivo al rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale delle spese sostenute in regime di assistenza non convenzionata. Ebbene, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, "sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche affrontate dal paziente da parte dell’Asur quando tale intervento è caratterizzato da un’effettiva situazione di urgenza e lo stesso risulta adeguato perché migliorativo delle condizioni fisiche della ricorrente e della sua aspettativa di vita, sempreché il Servizio sanitario nazionale non poteva offrire in tali tempi l'assistenza specializzata richiesta per l'esecuzione dei trattamenti terapeutici" (Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1059/2020). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. 

23/07/2023 10:50
Accetta il pagamento con carta di credito clonata: anche l'esercente è responsabile?

Accetta il pagamento con carta di credito clonata: anche l'esercente è responsabile?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema riferibile alla clonazione delle carte di credito e nello specifico le responsabilità degli esercenti che accettano tale tipologia di pagamento. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "Sono responsabili gli esercenti che accettano il pagamento tramite una carta di credito ma clonata?". Il caso di specie ci porta ad analizzare una vicenda purtroppo oramai sempre più ricorrente, recentemente risolta dalla Corte di Cassazione con protagonisti un gioielliere e la società America Express. Il negoziante aveva accettato il pagamento d’acquisto di gioielli da parte di un apparente titolare di una carta di credito American Express successivamente risultata clonata, transazione commerciale poi annullata con la relativa somma stornata in capo al legittimo proprietario all’esito delle verificate contestazioni.  La circostanza portava così il gioielliere a chiedere il corrispettivo importo dei gioielli acquistati direttamente alla società American Express. La Suprema Corte a tal proposito ribadiva il proprio orientamento in tema di responsabilità contrattuale nel rapporto tra l'emittente una carta di credito e l'esercente, stabilendo che questi, nell'accettare i pagamenti da parte del titolare della carta, è tenuto all'adempimento del contratto secondo il criterio di cui all'art. 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia. Restano invece inapplicabili le norme di cui all'art. 1189 c.c., relativa al pagamento al creditore apparente, e altresì 1992 c.c., che concerne l'adempimento in relazione alla presentazione di un titolo di credito, ai quale non è equiparabile la carta di credito (Cass., n. 16102/2006; Cass., n. 694/2010). Alla luce di tali principi la Corte evidenziava che nell'accordo firmato dalla società del gioielliere con American Express era specificamente prevista la facoltà per quest'ultima di sospendere il pagamento di memorie di spesa non conformi ai termini e condizioni previsti nell'accordo stesso, nonché il diritto di riaddebitare l'intero ammontare di tali memorie di spesa, anche deducendoli dai successivi pagamenti dovuti all'esercente. Erano definite specificamente come irregolari le memorie di spesa artificiosamente frazionate per non superare i limiti di spesa, nonché quelle per le quali non risulti effettivamente reso un servizio oggetto del pagamento ovvero quelle relative ad operazioni dubbie. Il gioielliere difatti non ha mai prodotto copia di tale documento, prassi abitualmente posta in essere negli esercizi commerciali a fronte di acquisti di notevole importo e reiterati nell'arco di un lasso di tempo estremamente breve, nè risultano essere stati annotati gli estremi del documento di identificazione sullo scontrino (come espressamente previsto dall'accordo di adesione al sistema di pagamento anticipato tramite servizio P.O.S.) non potendosi seriamente dubitare che le operazioni commerciali di cui si discute fossero da considerarsi sospette in ragione del loro importo, delle modalità di esecuzione e delle loro vicinanza temporale con una reiterazione nell'arco di 15 ore di 5 operazioni di importo considerevole. Circostanza che avrebbe dovuto indurre l'esercente ad adottare misure più adeguate ed incisive nel rispetto delle condizioni contrattuali tra le quali, infine, la verifica della conformità della firma apposta sulla carta con quella rilasciata sullo scontrino, cautele che gli avrebbe permesso di identificare la carta clonata. Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, "E’ responsabile l’esercente che accetta i pagamenti da parte dell’apparente titolare della carta in violazione dell’adempimento del contratto di cui all’art 1176 c.c. ossia in abuso della diligenza del buon padre di famiglia”( Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 19400/2023). Rimango come sempre in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.    (Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay)

16/07/2023 10:00
Abbandona il proprio cane senza essere visto: arriva la condanna penale

Abbandona il proprio cane senza essere visto: arriva la condanna penale

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e nello specifico il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, orrenda circostanza spesso posta in essere proprio in questo periodo, in quanto a ridosso delle ferie estive. Il caso in parola ci offre la possibilità di esaminare giuridicamente tale deplorevole condotta penalmente rilevante. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: "Il proprietario di un cane abbandona l’animale ai bordi di una strada proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria. L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale?". Il caso di specie ci porta ad analizzare il reato di "Abbandono di Animali", previsto e disciplinato dall’art. 727 del codice penale, secondo il quale: "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". A tal proposito, il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti questi rientranti, di fatto, nel reato di “Maltrattamento di animali” previsto e punito dall’art. 544- ter del codice penale. L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso. Pertanto, nel caso che ci occupa, risulta evidente l’applicazione dell’art. 727 c.p. nei confronti del proprietario del cane abbandonato, il quale, pur non essendo stato visto da alcuna persona, non ha tenuto conto della presenza del microchip addosso all’animale; per tali ragioni, sarà poi agevole per il Servizio Veterinario, poter risalire al proprietario del cane abbandonato per poi denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. Difatti, la stessa Corte di Cassazione specifica che la nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale ma anche come il non prendersene più cura, "ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone". Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, "Il concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta a chi addirittura abbandona il proprio cane ai bordi di una strada circostanza questa che va a palesare ancor più la commissione del reato di abbandono di animali (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18892/11). Nel consigliare a tutti di denunciare prontamente tali spregevoli comportamenti penalmente rilevanti, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.   

09/07/2023 10:39
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