L'ambiente di lavoro è troppo stressante per la dipendente: il datore la dovrà risarcire
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla salubrità dell’ambiente di lavoro legato alla salute dei dipendenti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana in merito alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “In caso di danno alla salute del dipendente da ambiente lavorativo stressogeno può essere risarcito dal datore di lavoro?”
La conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno di un ambiente di lavoro sono sempre più frequenti e ciò va a minare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, oltre a creare possibili danni alla salute stessa del dipendente.
Di recente la Suprema Corte ha affrontato il caso di una lavoratrice che lamentava di essere stata vittima di condotte avversative da parte del direttore generale della ASL presso cui era impiegata, la quale replicava alle stesse fino a creare un circolo vizioso senza termine, laddove invece sin da subito il datore di lavoro avrebbe dovuto ristabilire l'ordine anche con provvedimenti disciplinari.
A tal proposito la Cassazione coglie l'occasione per ricordare la piena autonomia della responsabilità per straining del datore di lavoro, configurabile anche in assenza di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli della salute e del benessere psicofisico del lavoratore.
La responsabilità per straining può derivare anche da una condotta omissiva del datore di lavoro, che non può e non deve tollerare il perpetrarsi di condotte avversative nei confronti di un dipendente e deve del pari vigilare sulla serenità dell'ambiente lavorativo, al fine di evitare che lo stesso diventi fonte di disagi o stress.
Un ambiente lavorativo stressogeno è infatti, configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre al riesame di condotte datoriali apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.. Per tale ragione il datore di lavoro può essere responsabile di straining, quale forma attenuata di mobbing per comportamenti stressogeni, anche se manca la pluralità di azioni vessatorie ma si producono comunque effetti dannosi rispetto all'interessato.
Pertanto in risposta anche alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni di salute del dipendente, è ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta anche colposamente il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere dei comportamenti anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre dei disagi o stress che si manifestino isolatamente o si connettano ad altri comportamenti inadempienti contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 04.01.2025 n. 123).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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