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In un condominio possono essere installate le tende parasole e pergotende retrattili sui balconi?

In un condominio possono essere installate le tende parasole e pergotende retrattili sui balconi?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti condominiali e l’utilizzo dei propri spazi.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "Possono essere installate in un condominio le tende parasole e/o pergotende retrattili sui balconi?".

Tale circostanza ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo ad una fattispecie che anima spesso i rapporti tra condomini, ed a tal proposito, il Tribunale di Pesaro recentemente ha avuto modo di pronunciarsi in una vicenda che ha visto contrapposti proprietari di unità immobiliari ricomprese in un edificio condominiale.

Un condomino conveniva in giudizio il proprietario dell'alloggio sovrastante deducendo che aveva chiuso il balcone al primo piano mediante pannello con profilo di metallo e al piano secondo installato una tenda parasole con prolungamento della ringhiera del balcone sporgente rispetto al profilo dell'edificio, sostenendo che si trattava di opere illegittime dal punto di vista urbanistico perché realizzate senza permesso di costruire e tali da alterare il decoro architettonico del fabbricato, oltre ad essere causa di riduzione d’aria e luce, tanto da chiedere all'adìto Tribunale il ripristino mediante demolizione delle opere oltre al risarcimento del danno.

Uno dei punti centrali della decisione riguarda l'invocata mancanza del titolo edilizio per l'installazione delle tende parasole; a tal proposito il giudicante ha forgiato la propria linea motiva richiamando un consolidato orientamento nomofilattico (da ultimo, per tutte, Cass. n. 29166/2021), secondo cui «la presenza o l'assenza di permesso di costruire rileva solo nei rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione, non nei rapporti tra privati».

Quale conseguenza? Anche se un'opera edilizia è priva di titolo abilitativo, non può automaticamente fondare una pretesa di rimozione tra vicini, a meno che non violi disposizioni codicistiche (come, ad esempio, immissioni, distanze, luci e vedute, etc.).

Riguardo invece all’invocata lesione del decoro architettonico ex art. 1120 c.c., è stata fatta corretta applicazione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza; difatti, il decoro va valutato concretamente, tenendo conto dell'aspetto complessivo della facciata al momento dell'accertamento (Cass. n. 4679/2009).

L'opera contestata (tende retrattili di colore bianco con supporti metallici leggeri e poco visibili) se non altera la linea architettonica dell'edificio e non turba l'armonia delle strutture esistenti, nulla può essere contestato, il tutto a prescindere se l'edificio abbia o meno valore storico o artistico; infatti, anche l'estetica di un fabbricato comune può essere tutelata, ma solo in presenza di effettiva alterazione percepibile.

Infine, il condomino lamentava la riduzione d’aria e luce causate dalle tende solari, tuttavia, tale interferenza per essere lesiva deve essere presente in modo rilevante e costantemente circostanza non possibile se i manufatti sono rimovibili e non chiudono ermeticamente. 

Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità e in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "Non costituiscono opere illegittime le tende parasole e le pergotende retrattili installate sui balconi di proprietà esclusiva quando siano realizzate con struttura leggere e rimovibili, conformi per colore e forma alla facciata dell’edificio e non determinino un’alterazione apprezzabile del decoro architettonico, né una lesione concreta dei diritti degli altri condomini all’aria, alla luce o all’integrità della proprietà" (Tribunale di Pesaro, sentenza 12.05.2025 n. 300).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

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