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Truffa del "finto nipote": quali sono le conseguenze penali per chi raggira un anziano?

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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato un tema purtroppo molto attuale: le truffe ai danni degli anziani del "finto nipote". Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Corridonia che chiede: "Chi si rende responsabile della truffa del “finto nipote” ai danni di un anziano cosa rischia?".

Il caso di specie è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Ascoli Piceno, la cui vicenda trae origine da una telefonata ricevuta dall'anziana vittima da parte di un soggetto che, fingendosi il nipote in difficoltà economiche, la induceva a consegnare denaro e gioielli ad un presunto amico che si sarebbe recato presso la sua abitazione.

Contestualmente, un complice, qualificandosi falsamente come dipendente di Poste Italiane, convinceva il figlio della donna ad allontanarsi da casa con il pretesto del ritiro urgente di una raccomandata, lasciando così l'anziana sola, poco dopo, un giovane, presentatosi come amico del nipote, riusciva a farsi consegnare tutti i preziosi custoditi nell'abitazione, dileguandosi immediatamente.

Sotto il profilo giuridico, il Tribunale ha ritenuto pienamente integrato il delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640 c.p., rilevando come gli imputati, mediante una serie di artifici e raggiri, avessero indotto l'anziana vittima a consegnare spontaneamente i propri gioielli, procurandosi così un ingiusto profitto con il corrispondente danno patrimoniale della persona offesa.

Il Giudice ha, inoltre, riconosciuto la sussistenza del reato di sostituzione di persona, previsto dall'art. 494 c.p., poiché gli imputati avevano assunto false identità, fingendosi dapprima il nipote della vittima, poi un dipendente delle Poste e infine un amico del familiare al solo fine di rendere credibile il raggiro e portare a compimento la truffa.

Particolarmente rilevante, nella motivazione della sentenza, è la valutazione operata dal Tribunale con riguardo alla circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p., “l’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona anche in riferimento all’età”.

Nel caso di specie, infatti, la vittima aveva oltre 88 anni e gli imputati avevano scientemente approfittato della sua età avanzata, nonché del temporaneo isolamento determinato dall'allontanamento del figlio mediante un ulteriore artificio fraudolento, elementi che hanno evidenziato una particolare capacità criminale e una spiccata professionalità nella predisposizione del piano delittuoso.

Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "Chi pone in essere la cosiddetta truffa del "finto nipote", anche operando in concorso con altri soggetti e mediante la sostituzione di persona, risponde dei reati di truffa aggravata ex art. 640 c.p. e di sostituzione di persona ex art. 494 c.p.; la pena è ulteriormente aggravata quando la condotta è commessa ai danni di una persona anziana, approfittando della sua particolare condizione di vulnerabilità dovuta all’età" (Trib. Ascoli Piceno, sent. n. 443/2025, 08/09/2025).

Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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