Quando nel contratto bancario il tasso supera la soglia: la clausola è nulla anche se non viene applicata?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’usura nei contratti bancari e alle conseguenze della pattuizione di un tasso di interesse superiore alla soglia prevista dalla legge, anche quando tale tasso non venga poi concretamente applicato nel corso del rapporto.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Civitanova che chiede: "Se nel contratto di apertura di credito viene previsto un tasso superiore al tasso soglia, ma la banca non applica mai quel tasso, gli interessi sono comunque dovuti?".
La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte d’Appello di Bologna relativamente a una controversia avente ad oggetto un contratto di conto corrente collegato a un’apertura di credito, nel quale la società correntista aveva contestato, tra l’altro, l’usurarietà degli interessi pattuiti: il contratto di apertura di credito del 9 gennaio 2009 prevedeva un tasso debitore nominale del 13,75% annuo, mentre il tasso soglia previsto per le “aperture di credito in conto corrente oltre euro 5.000,00” nel primo trimestre del 2009 era pari al 13,68%.
La CTU aveva accertato che, pur essendo stato contrattualmente previsto un tasso superiore alla soglia, tale tasso non era mai stato applicato dalla banca e che, nel corso del rapporto, gli interessi effettivamente addebitati erano rimasti entro i limiti della soglia prevista dalla L. n. 108/1996.
La Corte d’Appello ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione proposto dalla correntista, chiarendo che, in presenza di una pattuizione originariamente usuraria, non è necessario che il tasso superiore alla soglia sia stato poi applicato in concreto, poiché gli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. sanzionano già la promessa o la convenzione di interessi usurari; l’art. 644 c.p., infatti, prende in considerazione la promessa o la convenzione di interessi o altri vantaggi usurari, mentre l’art. 1815 comma 2 c.c. stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Proprio sulla base di tali disposizioni, la Corte ha quindi affermato il principio secondo cui, quando ricorre usura originaria, “non sono dovuti interessi tout court”, anche qualora il tasso usurario pattuito non sia mai stato concretamente applicato e gli interessi effettivamente addebitati siano rimasti entro soglia per tutta la durata del rapporto. La pronuncia affronta inoltre il profilo relativo alla documentazione prodotta dalla banca in copia, che la correntista aveva tempestivamente disconosciuto ai sensi dell’art. 2719 c.c., contestandone la conformità agli originali, la Corte ha ricordato che, a fronte di tale disconoscimento, la parte che ha prodotto la copia è tenuta a depositare l’originale entro il termine processuale utile per le produzioni
documentali, con la conseguenza che, qualora tale onere non venga assolto, la copia disconosciuta non può essere utilizzata ai fini della decisione.
La Corte ha precisato che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non impedisce comunque al giudice di accertare la conformità della copia all’originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; nel caso concreto, tuttavia, la banca non aveva prodotto gli originali dei documenti contestati e, pertanto, gli stessi sono stati ritenuti inutilizzabili, così come i conteggi della CTU
fondati sulle condizioni economiche contenute in tali documenti.
Alla luce di tali accertamenti, l’unico documento non disconosciuto rimasto utilizzabile era il contratto di apertura di credito del 2009, che, tuttavia, prevedeva un tasso originariamente usurario; il ricalcolo del rapporto doveva quindi essere effettuato escludendo gli interessi passivi sull’apertura di credito e ogni altro costo o competenza addebitato sul conto corrente in assenza di una valida pattuizione scritta, in violazione dell’art. 117 TUB.
La Corte d’Appello ha così riformato integralmente la sentenza di primo grado, accertando che alla data del 22 maggio 2017 non era dovuto il saldo negativo del conto corrente pari a € 83.544,82 e che, alla data del 30 settembre 2017, il differenziale risultante in favore della correntista era pari a € 263.860,65, ponendo inoltre a carico della banca le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo il principio della soccombenza, applicato sulla base dell’esito complessivo della controversia.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che: “Qualora nel contratto bancario sia stato originariamente pattuito un tasso di interesse superiore al tasso soglia previsto dalla legge, si configura un’ipotesi di usura originaria e tale usura non viene meno per il solo fatto che il tasso superiore alla soglia non sia stato concretamente applicato dalla banca nel corso del rapporto, poiché gli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. attribuiscono rilievo alla stessa convenzione di interessi usurari, con la conseguenza che la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. (App. Bologna, sent., 1 giugno 2026, n. 1527)
Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

poche nuvole (MC)
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