Assegno di mantenimento non versato ai figli: la difficoltà economica non esclude la responsabilità penale
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la materia della violazione degli obblighi di assistenza familiare e omesso versamento dell'assegno di mantenimento ai figli minorenni.
Ecco la risposta dell'avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Montecosaro che chiede: “A causa di un periodo di difficoltà economica, non sono riuscito a corrispondere l'assegno di mantenimento per mio figlio minorenne nella misura stabilita dal giudice. La madre ha comunque provveduto integralmente al suo mantenimento, garantendogli tutto il necessario, posso incorrere in responsabilità penale anche se mio figlio non ha mai subito privazioni?”.
Il caso di specie è stato recentemente affrontato dalla Suprema Corte riguardante un padre condannato in primo e secondo grado per avere omesso, per un lungo periodo di tempo, di corrispondere l'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio il quale sosteneva a sua giustificazione che comunque il figlio non avesse mai subito reali privazioni economiche, poiché la madre aveva sempre provveduto a garantirgli tutto il necessario, assicurandogli un adeguato tenore di vita.
Da tale circostanza faceva discendere l'assenza dello stato di bisogno, elemento richiesto dall'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. A tal proposito si ribadisce un principio ormai consolidato secondo il quale in presenza di un figlio minorenne, lo stato di bisogno è presunto in "re ipsa", ossia deriva dalla stessa condizione di minore età: il fatto che l'altro genitore abbia integralmente sopperito all'inadempimento, garantendo al figlio vitto, alloggio, istruzione, cure mediche e tutte le altre esigenze quotidiane, inoltre, non fa venir meno la rilevanza penale della condotta di chi era giuridicamente tenuto a contribuire al suo mantenimento; infine, riguardo alle dedotte difficoltà economiche, si richiede ai fini assolutori in capo all’imputato la presenza di una situazione di assoluta impossibilità economica non imputabile all'obbligato.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che il fatto che, “Il figlio minorenne che non abbia concretamente subito privazioni economiche perché l'altro genitore ha provveduto integralmente al suo mantenimento non esclude, di per sé, la responsabilità penale del genitore obbligato, lo stato di bisogno del minore si presume fino al raggiungimento della maggiore età e la condotta può integrare il delitto previsto dall'art. 570 comma 2 n. 2 c.p., purché ricorrano tutti gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, tra cui l'assenza di una assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere” (Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 5463).
Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

cielo sereno (MC)
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