È possibile rinunciare all'eredità se sono già nel possesso del bene ereditato?
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la disciplina delle successioni ereditarie e, in particolare, le conseguenze derivanti dal possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all'eredità e dalla successiva rinuncia.
Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Se dopo la morte di un genitore continuo a utilizzare un immobile ereditario, posso comunque rinunciare all'eredità in un secondo momento?”.
Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte, la cui vicenda trae origine da una controversia definita in primo grado dal tribunale di Ragusa e confermata presso la corte d’appello di Catania, dichiarando inefficaci le rinunce all’eredità presentate da uno dei chiamati alla successione, ritenendo che quest’ultimo avesse già acquisito la qualità di erede in forza dell’art. 485 c.c., essendo risultato nel possesso di beni appartenenti all’asse ereditario senza avere provveduto, nei termini stabiliti dalla legge, alla redazione dell’inventario; la decisione aveva inoltre riconosciuto la sua qualità di proprietario dei beni caduti in successione, con tutte le conseguenze derivanti sul piano patrimoniale.
Contro tali pronunce era stato proposto ricorso presso la Cassazione, sostenendo che il possesso dei beni ereditari non fosse stato adeguatamente dimostrato e che il chiamato non avesse mai posto in essere atti di disposizione, né esercitato poteri tipici del proprietario, evidenziando come la semplice residenza anagrafica presso uno degli immobili appartenenti all’eredità non potesse costituire elemento sufficiente a dimostrare l’esistenza del possesso richiesto dall’art. 485 c.c., e affermando, inoltre, che la sua presenza nell’immobile fosse stata soltanto occasionale.
A tal proposito si osserva come il possesso rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 485 c.c. non richieda necessariamente l’esercizio di atti di gestione o di amministrazione del patrimonio ereditario, essendo sufficiente una relazione materiale con il bene che consenta al chiamato di utilizzarlo concretamente, mentre la volontà di accettare o rinunciare all’eredità risulta del tutto irrilevante, trattandosi di un effetto che la legge collega automaticamente alla mancata redazione dell’inventario entro il termine previsto.
A ciò vale il richiamo del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’acquisto della qualità di erede previsto dall’art. 485 c.c. non rappresenta una forma di accettazione tacita dell’eredità né una presunzione della volontà del chiamato, ma costituisce un acquisto che si verifica direttamente per effetto della legge, la quale collega tale conseguenza al mancato adempimento dell’obbligo di inventario quando il chiamato si trovi, anche solo in parte, nel possesso dei beni ereditari.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "Il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione acquista automaticamente, per effetto della legge, la qualità di erede puro e semplice e non può successivamente rinunciare validamente all'eredità, anche se non abbia compiuto atti di disposizione dei beni o manifestato la volontà di accettarla" (Cassazione civile, sezione I, sentenza del 01.04.2026, n. 480).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

cielo sereno (MC)
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