Affidamento figli e scelta della scuola: tra genitori distanti prevale l'interesse del minore, la sentenza della Cassazione
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'affidamento dei figli, in particolare i criteri con cui i giudici bilanciano l’interesse scolastico del minore con il rapporto genitoriale.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Quando i genitori vivono in luoghi diversi, che incidenza può avere la scuola con il rapporto genitoriale in sede di affidamento?”.
Riguardo il caso di specie, recentemente la Corte di Cassazione, ha ribadito il consolidato diritto secondo il quale, “Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori non comporta necessariamente una perfetta simmetria dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, e che ciò che conta realmente è la qualità delle relazioni e, soprattutto, il benessere complessivo del minore, che deve essere garantito anche attraverso una valutazione concreta della sua vita quotidiana, dei ritmi scolastici, del riposo e della possibilità di coltivare le proprie relazioni sociali”.
La pronuncia risulta particolarmente significativa perché affronta un tema molto frequente nella pratica quotidiana: il bilanciamento tra il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con il genitore non collocatario e la necessità di garantirgli una vita ordinata e stabile sotto il profilo scolastico, educativo e relazionale, assicurandogli adeguato riposo e condizioni favorevoli alla crescita armoniosa e serena.
Quando il giudice deve stabilire quale scuola debba frequentare un figlio di genitori separati, la valutazione non si limita alla distanza chilometrica dalle abitazioni dei genitori, ma riguarda l’organizzazione complessiva della vita del minore, valutando tempi di trasporto, la possibilità di partecipare con continuità ad attività sportive e ricreative, la frequenza di amici e legami sociali, e la capacità di rispettare un ritmo regolare di studio e di riposo.
Ad esempio: un ragazzo che segue una squadra di calcio, una scuola di musica o un corso di nuoto nel quartiere della scuola del genitore collocatario beneficia di continuità e regolarità che favoriscono la sua crescita, mentre spostamenti frequenti tra abitazioni lontane possono comportare stress, riduzione del tempo di riposo, sacrificio dello studio e delle attività extrascolastiche.
In tali casi il Tribunale può stabilire un assetto di frequenza diverso, distinguendo i giorni della settimana e i fine settimana da trascorrere con ciascun genitore, con l’obiettivo di tutelare la serenità quotidiana del minore e il suo equilibrio emotivo.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: «Il giudice può legittimamente confermare la scuola più vicina alla residenza del genitore collocatario anche se ciò comporta una maggiore distanza dall’altro genitore, quando questa scelta consente al minore di studiare con serenità, riposare adeguatamente, partecipare alle attività sportive e mantenere relazioni sociali stabili, inoltre il provvedimento può essere sempre adeguato in caso di nuove esigenze, in tutte le decisioni relative ai tempi di permanenza e ai contributi economici, prevale dunque il superiore interesse del figlio, non la mera parità dei giorni o delle distanze tra i genitori» (Cass. Civ., Sez. I, sentenza del 08.06.2026, n. 19323).
Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

nubi sparse (MC)
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