di Oberdan Pantana

Amministratore può affiggere i nomi dei morosi in bacheca condominiale? Ecco cosa dice la legge

Amministratore può affiggere i nomi dei morosi in bacheca condominiale? Ecco cosa dice la legge

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti condominiali ed alle relative problematiche tra amministratore e singoli condomini. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Recanati che chiede: "È responsabile l’amministratore di condominio che affigge in bacheca l’elenco dei condomini morosi?". Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, qual è il rapporto tra amministratore di condominio e singolo condomino moroso. A tal proposito l'art. 1129 comma 9 del codice civile dispone che, salvo diversamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore di condominio è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art. 63 co. 1 disp. att. «l'amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, fornendo generalità complete ed esaustive». Orbene, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede anche che «i creditori non ancora soddisfatti dovranno procedere alla preventiva escussione dei condomini morosi, sulla base dei dati forniti dall'amministrazione, potendo agire nei confronti degli altri condomini, in regola con i pagamenti, e pretendere l'eventuale residuo insoddisfatto solo nell'ipotesi in cui l'escussione sia rimasta infruttuosa». Quindi, sussiste in capo all'amministratore l'obbligo di cooperare con il terzo creditore (dovere legale e di salvaguardia) e ne consegue che nel caso in cui questi si rifiuta di farlo, il suo comportamento sarà passibile di sanzione stante che è palesemente contrario alla buona fede oggettiva, dovendosi tale dovere intendersi come autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà sociale che impone di mantenere un comportamento leale e volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Tutto ciò in riferimento anche all’orientamento consolidato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 9148/2008 che ha statuito che «le obbligazioni contratte dall'amministratore di condominio nell'interesse di tutti i condomini non vedono solidarietà passiva degli stessi condomini, atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota». Ciò che all'amministratore non sarebbe consentito è la pubblicità indiscriminata dei dati dei condomini, dovendo osservare i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti. Sull'amministratore grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di terzi. Nel caso in cui l'amministratore sia tenuto ad indicare analiticamente i dati dei condomini morosi in rendiconto o in favore di terzi creditori, non può procedere all'affissione di questi nella bacheca dell'androne condominiale. In tale caso l'affissione, avvenendo in uno spazio pubblico, significherebbe la messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e quindi, di una indebita diffusione illecita e fonte di responsabilità civile (Cass. n. 186/2011). Invero, «i dati riferiti ai singoli partecipanti del condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità previste dalla disciplina codicistica di cui agli artt. 1117 e ss c.c. ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, tutelati dalla specifica disciplina di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 679/2016». Affinché ciò sia applicabile, ovvero affinché venga considerato un dato personale, non occorre che sia un dato sensibile, giacché l'appartenenza dell'informazione alla sottoclasse dei dati sensibili comporta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia ulteriore contro i rischi della circolazione, in considerazione della intrinseca attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati ai fini discriminatori. In ambito condominiale, le informazioni relative alla gestione, al riparto delle spese e all'entità del contributo, possono essere trattate anche senza il consenso dell'interessato e, per ragioni di trasparenza e di buon andamento, una comunicazione di questi dati, è giustificata. E allora, l'amministratore è legittimato all'affissione nella bacheca dei dati su condomini morosi? La risposta anche alla domanda del nostro lettore è No, perché «la pubblicità nella bacheca dell'androne condominiale di un dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile» (Cass. n. 186/2011). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  (Foto di Anders Mejlvang da Pixabay)

25/05/2025 09:55
Assegno di mantenimento: fino a quando il genitore deve mantenere i figli?

Assegno di mantenimento: fino a quando il genitore deve mantenere i figli?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'obbligo del mantenimento del genitore, anche separato o divorziato, nei riguardi dei propri figli maggiorenni.  Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: "Fino a quando il genitore è tenuto al mantenimento dei propri figli maggiorenni?". Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata e molto attuale, nella quale la Cassazione, pur mantenendo una posizione prudente sulla facoltà per i genitori, anche separati o divorziati, di cessare il mantenimento dei propri figli maggiorenni quali disoccupati cronici, studenti svogliati o attempati "teenager", la stessa è sempre più orientata a porre un freno, quasi in funzione di educatrice sociale, a responsabilizzare proprio quella prole che non vuole andare via da casa e rimanere sotto lo stesso tetto tra le cure amorevoli e la "paghetta"/mantenimento di mamma e papà. È vero, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma permane fino al raggiungimento di una indipendenza economica tale da essere in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, ma tale obbligo non è infinito; se da un lato, non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008), dall'altro, l'abuso non è più tollerato: l'obbligo continua a vigere, afferma la Cassazione, solo se il figlio "incolpevolmente" non raggiunge l'indipendenza economica (Cass. n. 23590/2010). Se, dunque, la precarietà del mondo del lavoro accentuata dalla crisi, rende difficile la possibilità di trovare un impiego idoneo, "per i figli che tengono un comportamento di inerzia e rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e quindi di disinteresse nella ricerca di indipendenza economica”, la Suprema Corte ha ritenuto, senza ma e senza se, configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno richiesto da parte del genitore obbligato (Cass. n. 7970/2013; n. 4765/2002; n. 1830/2011). Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che, "il figlio maggiorenne, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione dell'obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in quanto l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, tenendo conto sì delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere dello stesso di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata" (Cass. civ., Sez. Un., n. 20448/2014; Cass. civ., n. 29264/2022; Cass. civ., n. 26875/2023). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.   

18/05/2025 10:00
Condomino si atteggia ad "amministratore" con offese e atteggiamenti aggressivi: quali responsabilità?

Condomino si atteggia ad "amministratore" con offese e atteggiamenti aggressivi: quali responsabilità?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra condomini che, spesso e volentieri, vanno a deteriorarsi per comportatemi incivili di alcuni nei confronti di altri. Il caso di specie scelto è di un lettore di Macerata che chiede: “A quale responsabilità può andare incontro il condomino che si atteggia ad amministratore ed arriva fino ad incutere terrore negli altri inquilini?".  A tal proposito risulta utile portare un caso giuridico giunto sino ai banchi della Cassazione che riguarda il caso tipico di "persecuzioni in ambito condominiale" contro alcuni condomini, definiti ripetutamente come "incivili" dall'autore delle molestie. Nello specifico, la Corte ha annullato la decisione del tribunale che, nel sottovalutare le prove raccolte, aveva derubricato il delitto di atti persecutori nella contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.: per costante orientamento della Cassazione, infatti, il discrimen fra il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta, configurandosi il delitto di atti persecutori «qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita», mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. nel caso in cui le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (ex multis, Cass. n. 23375 del 10/07/2020; Cass. n. 15625 del 09/02/2021). A ciò si aggiunge il fatto che, nel caso di specie, alle "molestie" si sono affiancati altri comportamenti oppressivi, come i danneggiamenti, gli imbrattamenti e le minacce, tipicamente espressivi del delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale.  Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che, "le minacce o le molestie ripetute vanno punite come atti persecutori a norma dell'art. 612-bis c.p. quando creano uno stato di ansia che pervade la vita della persona posta nel mirino del molestatore, finanche arrivando al punto di modificarne le normali abitudini” (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 21006/2024). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                               

11/05/2025 10:53
Truffa dello specchietto: cos'è, come riconoscerla e come difendersi

Truffa dello specchietto: cos'è, come riconoscerla e come difendersi

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alle varie condotte truffaldine e nello specifico la "truffa dello specchietto" oggi molto utilizzata. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Monte San Giusto che chiede: "A quali responsabilità va incontro chi attua la 'truffa dello specchietto' dell’auto?".  La nota "truffa dello specchietto rotto" è un reato che viene messo in atto fingendo che lo specchietto della propria auto sia stato danneggiato da un'auto in marcia, al fine di farsi dare nell'immediatezza dei fatti del denaro per ripararlo senza coinvolgere l'assicurazione o le forze dell'ordine. Alcuni truffatori poi si spingono oltre, addebitando al malcapitato automobilista anche la responsabilità di piccole ammaccature della carrozzeria, presenti sullo stesso lato dell'automobile in cui si trova lo specchietto. In genere per far credere alla vittima predestinata che la sua auto ha colpito lo specchietto dell'auto del truffatore, i truffatori lanciano sassi o piccoli oggetti vicino per simulare un rumore simile a quello dell'urto tra due auto. In seguito l'autore del reato, a bordo della sua auto, si affianca all'auto della potenziale vittima, facendole credere che è stato proprio lui/lei il responsabile del danno arrecato al suo specchietto. Una volta che il truffatore è riuscito a convincere la vittima di avergli provocato un danno, gli fa credere di voler risolvere bonariamente la questione, chiedendo per la riparazione dello specchietto somme in genere modeste, che si aggirano attorno ai 100/300 euro. In genere chi mette in atto questa truffa è piuttosto abile e convincente, soprattutto se la vittima predestinata è un giovane neo patentato o una persona anziana. E' necessario però mantenere la calma e non mostrare insicurezza o paura, perché è proprio questo l'obiettivo che vuole ottenere il truffatore. La prima cosa da fare quindi è non ammettere subito la propria responsabilità o fare le proprie scuse per il danno, ma chiedere l'intervento dei vigili o di un parente e che venga compilato il Cid, visto che il veicolo è assicurato. In genere questa richiesta è sufficiente a far desistere il truffatore dai propri propositi e a farlo ritirare di buon ordine, tenuto conto comunque che lo stesso andrebbe denunciato. Ora però analizzando dal punto di vista giuridico tale condotta penalmente rilevante, la stessa è punita ai sensi dell'art. 640 del codice penale quale reato di "truffa" che viene commesso da "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Dalla lettera della norma si evince che la truffa consiste in una simulazione o dissimulazione finalizzata a indurre in errore la vittima, al fine di provocare un danno alla persona offesa con conseguente vantaggio del responsabile o di un terzo, vantaggio o profitto che nel caso della truffa dello specchietto si identifica con una somma di denaro. Inoltre, ai truffatori dello specchietto può essere anche contestata l’aggravante della minorata difesa, o per la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggi, o, come chiarito dalla Cassazione n. 40268/2017, che ha ritenuto legittima la contestazione dell’aggravante della minorata difesa, in quanto "le truffe dello specchietto risultavano consumate in strade strette e densamente trafficate, il che rendeva maggiorente credibile il tamponamento abbattendo, per la verosimiglianza dell'evento correlata all'ambiente, le capacità critiche e reattive delle vittime. Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, "commette il reato di truffa aggravata dalla minorata difesa colui che simula la rottura del proprio specchietto per percepire una somma di denaro dalla persona raggirata notandone la debole personalità e la sua manipolabilità" (Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 12801/21). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                    

04/05/2025 10:10
Rimborso delle spese mediche in caso di urgenza: quando l’Ast è tenuta a pagare

Rimborso delle spese mediche in caso di urgenza: quando l’Ast è tenuta a pagare

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie che possono insorgere tra cittadino ed Azienda Sanitaria Territoriale, in particolare quando la stessa viene meno ai propri doveri. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Macerata, che chiede: "Nel caso in cui sono costretto a rivolgermi ad una struttura sanitaria privata non convenzionata, posso chiedere il rimborso delle relative spese all’Ast?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti tra cittadino ed Asur riguardo alla tempestività delle cure mediche non rimandabili. A tal proposito è utile riportare una recente sentenza di merito secondo la quale, "il paziente che si rivolge ad una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il sistema sanitario nazionale, ha diritto al rimborso delle spese mediche se il ricovero è stato effettuato in stato di urgenza e necessità”, il tutto accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dal D. Lgs. n. 502/1992. Ed invero, il D. Lgs. n. 502/92, in particolare l'art. 1, stabilisce che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche, i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze e prevede che siano posti a carico del Servizio sanitario le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Tenuto conto di ciò, l’elemento essenziale di discrimine nel riconoscere o meno l'insorgenza del diritto soggettivo al rimborso delle suddette spese da parte della Azienda Sanitaria territorialmente competente è l'effettiva ricorrenza di una comprovata situazione, non soltanto di pericolo di vita o di rischio di aggravamento della malattia per l'assistito, ma anche di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire a costui l'intervento o la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico - scientifiche. Pertanto, l’urgenza ed indifferibilità dell'intervento terapeutico da un lato, ed impossibilità per la struttura pubblica di approntare in modo tempestivo tale intervento dall'altro, costituiscono vere e proprie condizioni legislativamente imposte per il riconoscimento del diritto soggettivo al rimborso da parte del SSN delle spese sanitarie sostenute in regime di assistenza non convenzionata. Ebbene, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, "sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche affrontate dal paziente da parte dell’Asur quando tale intervento è caratterizzato da un’effettiva situazione di urgenza e lo stesso risulta adeguato perché migliorativo delle condizioni fisiche della ricorrente e della sua aspettativa di vita, sempreché il Servizio sanitario nazionale non poteva offrire in tali tempi l'assistenza specializzata richiesta per l'esecuzione dei trattamenti terapeutici" (Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1059/2020). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. 

27/04/2025 10:00
È possibile richiedere un risarcimento danni per la procurata morte dell’animale di affezione?

È possibile richiedere un risarcimento danni per la procurata morte dell’animale di affezione?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale del risarcimento danni e nello specifico a seguito della procurata morte di un nostro animale di affezione. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: "È possibile richiedere un risarcimento danni per la procurata morte di un nostro animale di affezione?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di approfondire la tematica risarcitoria del danno non patrimoniale per la sofferenza patita a seguito della procurata morte del nostro amato animale di affezione. Tale circostanza è stata recentemente statuita dal Tribunale di Prato proprio in occasione di una richiesta risarcitoria a seguito della procurata morte del cane di una giovane coppia che aveva affidato la propria cagnolina alle cure di una pensione per poi ritrovarla morta il giorno della riconsegna. Partendo dal consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale "il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa" (ex plurimis cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2019, n. 29206; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2203), il Tribunale di Prato, in accordo con il succitato principio di diritto ed in linea con la più recente giurisprudenza di merito, riguardo la “ lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori” (Trib. Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, n. 1266; in senso analogo Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24; Trib. La Spezia sez. I, 31 dicembre 2020, n. 660), ha ritenuto che la perdita della cagnolina nel caso in questione potesse determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'articolo 2 della Costituzione, in quanto "il rapporto tra padrone ed animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale". Considerato che il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé; dunque, nel caso di specie, i giudici hanno verificato che i danneggiati avessero assolto l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita per la perdita dell'animale e "le fotografie allegate alla citazione dimostrano che la cagnolina era considerata un membro della famiglia e come tale veniva trattata".  Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che "l'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui la morte si è verificata, provano che da tale evento sia derivata a carico della famiglia proprietaria dell'animale una forte sofferenza interiore con lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost. che deve essere risarcito quale danno non patrimoniale" (Tribunale di Prato, Sez. Civile, sentenza del 25.01.2025 n. 51). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                    

13/04/2025 12:20
L’uso del cellulare alla guida può essere prova della responsabilità del conducente coinvolto in un incidente?

L’uso del cellulare alla guida può essere prova della responsabilità del conducente coinvolto in un incidente?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale della responsabilità nei sinistri stradali. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Tolentino, che chiede: "Può essere una prova della responsabilità in un sinistro stradale l’utilizzo del telefonino alla guida da parte del conducente?".  Il caso di specie ci offre la possibilità innanzitutto di ricordare la recente modifica al Codice della Strada riguardo l’utilizzo del cellulare o analoghi dispositivi durante la guida senza l’uso di apparecchi a viva voce o similari, e, precisamente l’articolo 173 prevede: "E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore. E' consentito l'uso di apparecchi a vivavoce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani". "Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi - si legge ancora nell'articolo -. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi". Queste sono le sanzioni previste dal Codice della Strada mentre per quanto riguarda l’utilizzo del cellulare in violazione dell’articolo 173 C.d.S. riferito all’evento di un incidente stradale quale fonte di prova di responsabilità del conducente, tale circostanza è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte proprio in un procedimento penale con imputazione di omicidio stradale da parte del conducente durante il quale veniva provato tramite una perizia sul suo cellulare che, durante la guida, l’uomo stava chattando con la fidanzata, avendo scambiato una decina di messaggi nell’arco temporale in cui si avveniva il tamponamento mortale, risultando per il Collegio giudicante prova determinate di responsabilità per una condotta di guida improntata all’imprudenza. Pertanto, in risposta alla domanda posta dalla nostra lettrice, risulta corretto affermare che "lo scambio dei messaggi tra l’uomo e la fidanzata è avvenuto nell’arco temporale in cui si è verificato l’incidente, ciò risultando dimostrativo, stante la prossimità temporale dell’ultimo messaggio rilevato rispetto al tamponamento, di una condotta di guida improntata alla imprudenza, e valutando la compatibilità del rilevamento del messaggio rispetto all’evento collisione porta alla responsabilità penale del conducente" (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza del 12.02.2025 n. 12256).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                    

06/04/2025 10:19
È incostituzionale escludere i single dalle adozioni internazionali?

È incostituzionale escludere i single dalle adozioni internazionali?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato".  In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa alle adozioni ed in particolare al diritto dei single di realizzarle. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Mogliano, che chiede: "È legittimo escludere i single dalle adozioni internazionali?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, risolta recentemente proprio dalla Corte Costituzionale, riguardo le disposizioni censurate dal Tribunale per i minorenni di Firenze quali gli artt. 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che disciplinano l'avvio della procedura di adozione internazionale. L'art. 29-bis, comma 1, prevede che «le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione». In particolare, il citato art. 6 stabilisce, al comma 1, che «l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto». I successivi commi dell'art. 6 procedono poi a specificare il presupposto concernente il rapporto stabile e a indicare ulteriori requisiti relativi, in particolare, all'età degli adottanti, nonché all'idoneità affettiva e alla capacità di educare, istruire e mantenere i minori. Sempre l'art. 6 consente, infine, agli adottanti di effettuare più adozioni, anche con atti successivi, e regola le misure che possono essere disposte a sostegno di chi adotti minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Ebbene, le censure del rimettente hanno mirato a rimuovere l'esclusione della persona singola dall'accesso al giudizio di idoneità a adottare finalizzato a conseguire il relativo decreto di idoneità che dà impulso alla procedura di adozione internazionale, e, pertanto, avverso al solo art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983. Evidenziato, dunque, come lo stesso legislatore, pur a fronte di una scelta di fondo che non include nel perimetro dei potenziali adottanti di minori le persone singole, abbia riconosciuto la loro idoneità ad assicurare un ambiente stabile e armonioso, si deve, a questo punto, verificare se la loro esclusione dall'accesso all'adozione internazionale vìoli il diritto al rispetto della vita privata, come previsto dall'art. 8 CEDU, in coordinamento con l'art. 2 Cost., anche in considerazione del principio di solidarietà ivi sancito. La disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all'adozione di un minore straniero. Questo specifico interesse si coniuga, dunque, anche con una finalità di solidarietà sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o a ragazzi che già esistono e necessitano di protezione. Se scopo dell'adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all'estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l'insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura – nell'attuale contesto giuridico-sociale – una interferenza non necessaria in una società democratica. Se, dunque, deve ritenersi che la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, d'altro canto, l'esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all'adottato «la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori» (sentenza n. 198 del 1986) non viene perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato. Come si è già in passato rilevato (sentenza n. 183 del 1994), si tratta di una istanza che può giustificare «una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi», ma che non supporta la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti. In particolare, nel caso dell'adozione internazionale, allo Stato di accoglienza spetta solo il compito di regolare l'idoneità o meno a adottare, dopodiché l'abbinamento con il minore di chi ha ottenuto il decreto di idoneità è di competenza dello Stato d'origine del minore stesso. Pertanto, là dove la disciplina censurata crea nei confronti delle persone singole una barriera all'accesso all'adozione internazionale, essa determina un sacrificio dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità, che – specie nell'attuale contesto giuridico-sociale – rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Alla luce di tali considerazioni la Corte Costituzionale va a concludere che, la scelta operata dal legislatore con l'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e determina la lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà. Pertanto, in risposta alla domanda posta dalla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, "dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero, rimane, dunque, ferma la sola applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all'art. 6 della legge n. 184 del 1983. In particolare, l'adottante persona singola deve rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all'età e al suo 'essere affettivamente idoneo e capace di educare, istruire e mantenere i minori che intenda adottare'» (Corte Costituzionale sentenza 21.03.2025 n. 33).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.              

30/03/2025 10:10
Anche nella Giunta dei piccoli comuni va garantita la presenza femminile?

Anche nella Giunta dei piccoli comuni va garantita la presenza femminile?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa alla parità di genere e nello specifico in politica. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Pieve Torina, che chiede: "Deve essere garantita la presenza femminile anche nella giunta di un piccolo comune?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, risolta recentemente dal Tar della Campania in merito ad un decreto di un primo cittadino di un piccolo comune campano che provvedeva la nomina della giunta comunale indicando solamente uomini, con la giustificazione del primo cittadino che «è stata riscontrata un’effettiva, oggettiva ed appurata impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta comunale, la presenza dei due generi compatibilmente con la natura fiduciaria della carica di assessore», anche alla luce della «necessità di evitare la paralisi dell’azione amministrativa ed il pregiudizio per la realizzazione dell’interesse pubblico». Tale dichiarazione non è bastata ad una donna del posto, tra l’altro non eletta, la quale ha portato la questione dinanzi ai giudici del TAR Campania, lamentando «l’illegittimità del decreto di nomina della giunta, di composizione esclusivamente maschile, stante il mancato espletamento di un’accurata e comprovata istruttoria da svolgersi mediante avviso pubblico, volto ad acquisire formalmente la disponibilità a ricoprire l’incarico da parte delle concittadine, dovendo comunque escludersi che la natura fiduciaria dell’incarico sia di per sé idonea a limitare un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa parte politica che ha espresso il sindaco».  E poi «le giustificazioni addotte dall’amministrazione comunale sono meramente formali ed elusive delle norme a presidio della parità di genere, non essendo sufficiente la menzione di quattro atti di indisponibilità ad assumere l’incarico, per di più nemmeno protocollati con data antecedente il decreto di nomina né allegati ad esso», aggiunge la donna. Prima di esaminare la questione, i magistrati amministrativi hanno fissato un punto fondamentale: «sia la nomina che la revoca di un assessore comunale sono atti amministrativi, non rientrando nel novero dei cosiddetti atti politici. Né il contenuto altamente discrezionale dell’atto di nomina di un assessore comunale – in ragione della natura fiduciaria e dettata da ragioni prevalentemente politiche del rapporto che s’instaura con il sindaco che lo sceglie – è in grado di sottrarlo al sindacato del giudice amministrativo». Valutabili, quindi, le obiezioni sollevate dalla donna e tese a denunciare l’illegittima compressione del diritto, garantito dalla Costituzione, alla rappresentanza di genere femminile nella compagine di governo locale e, pertanto, alla verifica di legittimità della composizione della giunta con riferimento al principio della parità di genere. Ciò alla luce del suo status di cittadina residente nel Comune, con annessa titolarità del correlativo diritto all’elettorato attivo, oltre della sua appartenenza al genere femminile sottorappresentato e dell’essere potenziale destinataria della nomina ad assessore comunale. Detto ciò, però, «la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco. Ciò è tanto più vero in realtà locali non particolarmente estese», come quella del piccolo comune di una provincia campana, «nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione», osservano i magistrati. Di conseguenza, è legittima la contestazione mossa dalla donna al decreto di nomina della giunta adottato dal sindaco del piccolo comune. I principi costituzionali di eguaglianza formale e sostanziale e del libero accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici ed alle cariche elettive trovano attuazione, in materia di composizione delle giunte degli enti locali, nelle disposizioni del "Testo unico degli enti locali". In particolare, «gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte. Il sindaco e il presidente della Provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta». Per i giudici non ci sono dubbi: «la ratio sottostante le disposizioni legislative e statutarie è di garantire l’effettiva pari e reciproca opportunità, evitando che l’esercizio delle funzioni politico-amministrative sia precluso ad uno dei due generi, ed in questo modo assicurando anche il principio di uguaglianza predicato dalla Costituzione, con riferimento all’accesso alle cariche elettive. Peraltro, «la natura fiduciaria della carica assessorile non giustifica di per sé limitazioni soggettive di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o coalizione di quella che ha sostenuto il sindaco», e ciò ancora di più «in realtà locali piccole». Pertanto, in risposta alla domanda posta dalla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, "E’ illegittimo il decreto del sindaco riferito alla nomina di una giunta tutta al maschile per la violazione del principio di uguaglianza costituzionale anche in riferimento all’accesso alle cariche elettive elemento prioritario per garantire la pari opportunità tra donna e uomo anche nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative” (Tar Campania, Sez. I, sentenza del 10.02.2025, n. 1087).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

23/03/2025 10:30
L’eccesivo spendere può giustificare la nomina di un amministratore di sostegno?

L’eccesivo spendere può giustificare la nomina di un amministratore di sostegno?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa all’istituto dell’amministratore di sostegno ed i suoi presupposti. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: "Se il mio ex marito è divenuto eccessivamente prodigale nello spendere senza alcun motivo è possibile chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, risolta recentemente dalla Suprema Corte a seguito di un giudizio proprio istaurato dall'ex moglie titolare di un assegno di mantenimento nei riguardi del proprio ex marito divenuto a suo dire "convulsivo nell’utilizzo dei soldi in spese inutili rischiando lo stato di indigenza". Il procedimento arrivato in Cassazione è stato risolto tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali del caso; va, quindi, precisato, per focalizzare l'attenzione sul caso di specie concernente una prospettata condizione di prodigalità, che, per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 5492/2018Cass. n. 20664/2017, Cass. n. 18171/2013), l'amministrazione di sostegno può pronunciarsi, nell'interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente alla persona e/o al suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 c.c., comma 2, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano) (Cass. n. 786/2017). In questi sensi è stato ravvisato il presupposto per l'apertura dell'amministrazione di sostegno nel caso di una persona dedita in maniera continua al gioco, che destini ad esso tutti i suoi averi, contraendo anche plurimi prestiti per alimentare questa pregiudizievole inclinazione (Cass. 5492/2018); diversamente, sono stati ritenuti insussistenti gli estremi della prodigalità nella condotta di un soggetto che, con la redistribuzione della propria ricchezza a persone a lui vicine, anche se non parenti, intendeva dare una risposta positiva e costruttiva al naufragio della propria famiglia (Cass. n. 786/2017). Anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, di recente, ha avuto modo di esaminare la disciplina italiana dell'amministrazione di sostegno proprio per un caso di prodigalità (Sentenza Corte Europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent. (ud. 27/06/2023) 06/07/2023 - ricorso n. 46412/21); la Corte EDU (in particolare, v. par. 84-92) ha ricordato che la decisione di sottoporre una persona ad una misura di protezione giuridica può costituire un'ingerenza nella vita privata di tale persona ai sensi dell'art. 8, par. 1, della CEDU, anche quando quest'ultima è stata privata solo in parte della sua capacità giuridica, ed ha rammentato che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua vita privata viola l'art. 8, se non è "prevista dalla legge", se non persegue uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2, o se non è "necessaria in una società democratica", nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti. Quindi, passando ad esaminare il caso concreto, riguardante una persona sottoposta al regime di amministrazione di sostegno previsto dagli artt. 404 e 411 c.c., per prodigalità e, da una certa epoca in poi, anche per un indebolimento delle condizioni psicofisiche e mentali, la Corte EDU ha dichiarato di considerare che "l'ingerenza perseguisse lo "scopo legittimo", ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 8, della protezione del secondo ricorrente contro, in un primo tempo, il rischio di indigenza e, a partire dal 2020, un indebolimento di ordine fisico e mentale", e ciò anche se la decisione di sottoporre la persona all'amministrazione di sostegno, privandola in parte, se del caso, della sua capacità giuridica, non era basata su una constatazione di un'alterazione delle sue facoltà mentali attestata da medici, ma su una eccessiva prodigalità che poteva porlo a rischio di indigenza, e sull'indebolimento fisico e psichico da lui dimostrato a partire da un dato periodo. Di seguito, la Corte Edu ha precisato che vi è necessità di perimetrare la concreta misura da applicare in termini di proporzionalità perché "privare una persona della sua capacità giuridica, anche in parte, è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali. Tuttavia, deve essere lasciato inevitabilmente un margine di apprezzamento alle autorità nazionali che, a causa del loro contatto diretto e continuo con le forze vive del loro paese, si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto a una giurisdizione internazionale per valutare i bisogni e le condizioni locali". "Come già evidenziato, la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici (come avvenuto anche nel caso esaminato dalla Corte EDU), ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza. La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (Cass. n. 34950/2022; Cass. n. 9054 del 21/03/2022). Pertanto, in risposta alla domanda posta dalla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, "la prodigalità di per sé non giustifica la nomina di un amministratore di sostegno salvo la presenza di prove gravi, precise e concordanti circa il ridursi nella condizione in cui necessita il ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze capacità di vita dignitosa, in quanto la collettività non può farsi carico dell'eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente" (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza del 28.12.2023, n. 36176). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

16/03/2025 10:50
Concessioni demaniali marittime: la proroga governativa è legittima?

Concessioni demaniali marittime: la proroga governativa è legittima?

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al provvedimento adottato dal Governo circa la proroga delle concessioni demaniali marittime e la sua legittimità. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ai numerosi titolari delle concessioni. La questione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è particolarmente complessa a causa degli elevati interessi economici coinvolti. Se da un lato il legislatore ha disposto proroghe ex lege, la giurisprudenza, al contrario, ha ritenuto necessario disapplicare tali proroghe, considerandole in contrasto con la normativa europea. Nel caso specifico, il Tar Liguria ha escluso che la proroga al 2027 possa essere accolta, ritenendo che ogni estensione delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre 2023 (secondo quanto previsto dalla l.n. 118/2022) sia manifestamente contraria al diritto dell'Unione europea, come chiarito dalla CGUE in diverse sentenze, ad esempio nelle cause C-458/14 e C-67/15. Per questo motivo, le norme nazionali che prevedono tale proroga devono essere disapplicate. In merito alla validità della proroga disposta dal d.l.131/2024, la sentenza chiarisce che, nonostante il comunicato della Commissione Europea avesse espresso un parere favorevole, la proroga non può essere considerata legittima, in quanto in contrasto con il principio della concorrenza e della trasparenza sancito dal diritto UE (come sottolineato dalla Curia europea). Inoltre, il Tar Liguria ha rigettato la richiesta di indennizzo avanzata dai ricorrenti, poiché solo la normativa contenuta nel d.l.131/2024 prevede la possibilità di riconoscere un risarcimento per gli investimenti non ancora ammortizzati al 31 dicembre 2023, ma solo in presenza di una valutazione peritale. In riferimento alla questione dei manufatti inamovibili, il Tribunale ha ribadito che, in base alla normativa europea, le opere non amovibili costruite su terreno demaniale devono essere cedute senza alcun indennizzo alla scadenza della concessione. Pertanto, in risposta ai nostri numerosi lettori titolari delle concessioni demaniali marittime risulta corretto affermare che "le amministrazioni hanno l'obbligo di rispettare le normative europee in materia di concorrenza, ritenendo illegittime le proroghe delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre 2023 e respingendo le richieste di indennizzo per le opere realizzate sui terreni demaniali" (Tar Liguria, Sez. I, sentenza 19.02.2025, n. 183). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                                                                                                                                                                                            

09/03/2025 10:20
Installa uno spy-software nel cellulare della moglie per monitorare le sue chiamate: condannato

Installa uno spy-software nel cellulare della moglie per monitorare le sue chiamate: condannato

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violazione della segretezza delle conversazioni telematiche altrui, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Tolentino che chiede: "E’ penalmente sanzionabile chi installa un programma informatico per intercettare le comunicazioni telefoniche di un altro soggetto, anche se poi non sono stati utilizzati?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15071 del 2019, affermando la responsabilità penale di un marito, che aveva collegato il cellulare della moglie ad uno "Spy-Software" per monitorarle le chiamate, punendolo pertanto ai sensi dell'ex art. 617-bis del codice penale, il quale stabilisce espressamente: "Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni". Difatti, nel caso in esame, la Suprema Corte ha valutato la punibilità dell’uomo, sulla base di un’autorevole interpretazione del diritto vivente, fornita proprio dalle Sezioni Unite, con sentenza n.26889 del 2016, la quale ha permesso di includere i programmi informatici denominati "Spy-Software", nella categoria degli apparati indicati espressamente dalla norma del codice penale appena citata, chiarendo che "l’evoluzione tecnologica ha consentito di apportare strumenti informatici del tipo software, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un PC, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche" (Cass. Pen.; Sez. Un.; Sentenza n. 26889 del 28/04/2016). Si è, dunque, evidenziata una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che nel tempo, consentono di realizzare scopi vietati dalla legge. Inoltre, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sull’obiezione sollevata dall’uomo, in relazione alla circostanza che la moglie fosse stata di fatto avvertita dal figlio, circa l’installazione di tale programma sul suo cellulare, senza però smettere mai di usarlo, si è rilevato che il riferimento alla norma penale di cui all’art. 617-bis c.p., ha lo scopo di anticipare la tutela alla riservatezza e libertà delle comunicazioni, attraverso la sanzione dei fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, non essendo dunque necessaria alcuna condotta ulteriore. Pertanto, in adesione a tale autorevole orientamento della Suprema Corte e in risposta alla domanda della nostra lettrice, è da intendersi che: "Ai fini della configurabilità del reato in esame deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati non abbiano funzionato o non siano stati attivati" (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza del 05.04.2019, n. 1507). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.      

02/03/2025 10:45
Messaggi telefonici per convincere l’ex compagna e riprendere la relazione: scatta la condanna

Messaggi telefonici per convincere l’ex compagna e riprendere la relazione: scatta la condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti sentimentali che spesso e volentieri vanno a terminare. Di seguito la domanda di una lettrice di Civitanova Marche che chiede: "A quale responsabilità può andare incontro l’ex compagno che invia messaggi telefonici per riprendere una relazione sentimentale che sa di essere definitivamente terminata?".  A tal proposito è utile ricordare che con il reato di molestia o disturbo alle persone il legislatore ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. L'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione. L'elemento materiale della molestia è costituito dall'interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Sez. 1, n. 19718 del 24/03/2005) e l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente (Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 06/12/2017). Inoltre si rileva come il reato di molestia non ha natura necessariamente abituale e richiede necessariamente una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con una sola azione purché particolarmente sintomatica dei motivi specifici che l'hanno ispirata.  L'elemento soggettivo del reato invece consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018). Con riferimento all'intento della condotta costituito da biasimevole motivo, è sufficiente anche il compimento di un unico gesto, come nel caso di una sola telefonata effettuata con modalità rivelatrici dell'intrusione nella sfera privata del destinatario (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013). Quanto alla possibilità che il reato sia integrato mediante l'invio di sms e messaggi WhatsApp, secondo quanto condivisibilmente affermato di recente dalla Suprema Corte, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola "è il carattere invasivo della comunicazione non vocale, rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche - va soggiunto - dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco", realizzandosi in tal modo in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Si è altresì ritenuto che il carattere invasivo della messaggistica telematica non può essere escluso per il fatto che il destinatario di messaggi non desiderati, inviati da un determinato utente (sgradito), possa evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato (in tal senso, Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012).  In realtà, tenuto conto che il reato di cui all'articolo 660 del codice penale mira a tutelare, non già la libertà di comunicazione del destinatario dell'atto molesto, ma a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica, e considerato altresì che anche le telefonate sgradite, persino su apparato fisso, possono attualmente essere "bloccate" attraverso la apposita funzionalità, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola, "è l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l'utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione" (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che "integra il reato di molestie la condotta dell'uomo che non riesce ad accettare la rottura della relazione con la compagna e prova a convincerla a riprendere il rapporto inviandole ripetuti messaggi telefonici nonostante poi la stessa lo abbia bloccato" (Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 34821/22). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

23/02/2025 10:30
Minorenne che utilizza Whatsapp: dovere di vigilanza e controllo da parte del genitore

Minorenne che utilizza Whatsapp: dovere di vigilanza e controllo da parte del genitore

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo incauto da parte del minore dei social, circostanza questa che potrebbe risultare dannosa. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Morrovalle che chiede: "Quali sono i doveri e/o responsabilità del genitore del minore che utilizza impropriamente internet?".  Si deve anzitutto dare atto che oggi è sempre più frequente l'utilizzo da parte dei minori di internet e in generale degli strumenti di comunicazione telematica, al fine di acquisire notizie e di esprimere le proprie opinioni, diritti questi tutelati dalla nostra Costituzione oltreché dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tale diritto trova tuttavia un limite nella tutela della dignità della persona specie se minore di età: i minori sono infatti soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto un’adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione. A questo proposito la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069) ha affermato la necessità di tutela del minore nell’ambito del mondo della comunicazione, facendo riferimento in particolare all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla sua corrispondenza o al suo domicilio. È altresì riconosciuto il diritto del minore a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore. L'articolo 3 della medesima Convenzione prevede che in ogni procedimento davanti al giudice che coinvolga un minore, l’interesse superiore di quest’ultimo deve essere senz’altro considerato preminente. Tale preminenza ha quindi luogo anche nel giudizio di bilanciamento con eventuali e diversi valori costituzionali, quali il diritto all’informazione e la libertà di espressione degli altri individui; inoltre, è bene anche ricordare che l’art. 17 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo attribuisce agli Stati parti il dovere di riconoscere l’importanza della funzione esercitata dai mass-media, in quanto mezzi idonei a garantire una sana crescita e una corretta formazione del minore stesso.  I pericoli ai quali il minore è esposto nell'uso della rete telematica rendono quindi necessaria una tutela degli stessi, indipendentemente poi dalle competenze digitali da loro maturate. E’ bene porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un’attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo.  L’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi. L’educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica. Sotto tale profilo si deve osservare che l’anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori. Riguardo all’uso della rete telematica l’adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti. Al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che “il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori e fonte, pertanto, di  responsabilità civile dei genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c.” (Trib. Teramo,16.01.2012). Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: "Oltre a possibili responsabilità civili e penali dei genitori, gli stessi sono comunque tenuti ad educare i minori al corretto utilizzo di tali mezzi di comunicazione mediante una limitazione sia quantitativa che qualitativa all’accesso e condivisione di contenuti. Pertanto, l’anomalo utilizzo degli strumenti telematici potrebbe essere sintomatico di una scarsa vigilanza ed educazione da parte dei genitori, i quali, sono tenuti a garantire un’educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche e, ad adempiere un’attività di verifica e controllo sul sano sviluppo psicofisico del minore, tanto da rendersi necessaria un’attività di monitoraggio e supporto da parte di professionisti nei riguardi del minore e dei genitori al fine di verificare le effettive capacità educative e di vigilanza degli stessi" (Tribunale di Caltanissetta, sentenza depositata l’8 ottobre 2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

16/02/2025 11:00
Genitore "no vax" rifiuta le cure necessarie per il figlio malato: cosa dice la legge

Genitore "no vax" rifiuta le cure necessarie per il figlio malato: cosa dice la legge

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le cure mediche in generale ed in particolare il consenso informato ed il rifiuto alle stesse. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Se il genitore 'no vax' rifiuta le cure necessarie per il figlio minore ammalato, a chi spetta la decisione?".  Il caso di specie ci porta ad affrontare una tematica molto sensibile ma allo stesso tempo importante in quanto riguarda la salute degli individui. A tal proposito di recente la Suprema Corte ha affrontato una vicenda nella quale i genitori di un bambino per il quale era stato programmato un intervento chirurgico con elevata probabilità di trasfusione rappresentavano ai sanitari un consenso condizionato alla trasfusione, ponendo ad essa delle condizioni fondate essenzialmente su convinzioni di natura religiosa e su infondati convincimenti scientifici, smentiti dalla letteratura scientifica. L'azienda ospedaliera, dopo aver rappresentato ai genitori che non era possibile garantire che i donatori non avessero ricevuto i vaccini Covid-19, né aderire alla richiesta di ricorrere a donatori non vaccinati, aderendo essa a protocolli conformi alle linee guida dettate dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla donazione periodica anonima, propose ricorso al Giudice Tutelare chiedendo di autorizzare con urgenza la prestazione del consenso all'intervento e all'eventuale trasfusione, proponendo la nomina di un curatore speciale nella persona del direttore. Il Giudice Tutelare, rilevando che il consenso condizionato è un "non consenso", nominò il direttore generale dell'ospedale curatore. Il provvedimento tutelare venne reclamato dinanzi al Tribunale dei Minorenni, che lo respinse dando atto di essere intervenuto nel frattempo sulla stessa linea con un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, che fu poi revocato. I ricorrenti quindi adirono la Corte di Cassazione, la quale rigettò il ricorso presentato dai genitori ritenendo che il provvedimento impugnato non fosse privo di motivazione e che l'unione degli atti - ovvero quelli del Giudice Tutelare con quelli relativi alla sospensione o limitazione della potestà genitoriale avanti al Tribunale dei Minorenni - non avesse comportato per le parti alcun pregiudizio difensivo. Tutto ciò tenendo in considerazione che, la legge Dat (Direttive Anticipate di Trattamento) è diretta a tutelare, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1,2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. Stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Il consenso informato deve essere inteso come espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico e si configura come un vero e proprio diritto della persona. Nel consenso informato si incontrano quindi l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nell'ambito di questa responsabilità rientra il dovere del medico di indirizzare il paziente verso il trattamento sanitario adeguato alle sue condizioni. Nei trattamenti sanitari della persona minorenne, il consenso informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. La legge Dat prevede che nel caso in cui il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione venga rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti indicati negli articoli 406 e seguenti del codice civile o dal medico o dal rappresentante legale della struttura sanitaria. La legge Dat stabilisce quindi una procedimentalizzazione per la formazione e manifestazione del consenso riferibile ai minori e agli altri soggetti deboli e pone anche un rimedio nell'ipotesi in cui queste regole procedimentali vengano disattese, prevedendo un meccanismo di controllo che opera in relazione al determinato compito genitoriale presumibilmente non adeguatamente assolto. La norma consente infatti al Giudice Tutelare, adito dai medici o dagli altri soggetti indicati dalla norma, di decidere se un certo intervento o trattamento possa avere luogo anche senza il consenso dei genitori, comprimendo così il diritto di costoro di autodeterminarsi in merito alle scelte da fare nella cura dei figli minori e di provvedere direttamente in tal senso in un settore dove le scelte comportano effetti potenzialmente irreversibili nella vita del minore. Tale intervento del Giudice Tutelare, tuttavia, non incide - come accadeva prima dell'entrata in vigore della DAT - sulla responsabilità genitoriale sospendendola o limitandola temporaneamente; si riferisce solo alla specifica situazione relativa al mancato consenso al trattamento sanitario ritenuto necessario e finalizzato al best interest del minore. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che "la DAT regolamenta il conflitto tra il rappresentante legale dell'incapace e il medico in relazione alle cure proposte da quest'ultimo. Pertanto, se il paziente ha un legale rappresentante, la legge - pur disponendo che sia quest'ultimo ad esprimere o negare il consenso - impone una procedimentalizzazione nella formazione del consenso stesso, dando ampio spazio al parere dei sanitari e rimettendo alla coscienza e alla responsabilità del medico che ritenga le cure appropriate e necessarie la scelta di sollecitare la verifica giudiziale in merito". "L'iter stabilito dalla legge prevede di: (a) tenere conto della volontà del minore; b) avere come scopo la tutela della sua salute psicofisica; da cui ne consegue anche che occorre considerare il parere oggettivo medico volto ad assicurare che la soluzione scelta sia quella che realizzi il miglior interesse dell'incapace. Il rispetto di questo iter pone quindi dei limiti al potere di rappresentanza dei genitori in questa materia e rende altresì evidente che il rimedio giudiziale costruito dalla norma - ovvero il ricorso al Giudice Tutelare - non ha più nulla a che vedere con il controllo sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale; ma si tratta piuttosto di valutare nel conflitto tra il parere medico e la volontà dei genitori quale sia la soluzione che meglio tutela la persona interessata" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 03.02.2025, n. 2549). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                    

09/02/2025 10:10
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