di Oberdan Pantana

Installa sul cellulare della moglie un software per "spiare" le chiamate ma non lo usa: vale la condanna?

Installa sul cellulare della moglie un software per "spiare" le chiamate ma non lo usa: vale la condanna?

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violazione della segretezza delle conversazioni telematiche altrui, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Tolentino che chiede: "E’ penalmente sanzionabile chi installa un programma informatico per intercettare le comunicazioni telefoniche di un altro soggetto, anche se poi non è stato utilizzato?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15071 del 2019, affermando la responsabilità penale di un marito, che aveva collegato il cellulare della moglie ad uno "Spy-Software" per monitorarle le chiamate, punendolo secondo l'ex art. 617-bis del codice penale. Articolo che stabilisce espressamente: "Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni". Difatti, nel caso in esame, la Suprema Corte ha valutato la punibilità dell’uomo, sulla base di un’autorevole interpretazione del diritto vivente, fornita proprio dalle Sezioni Unite, con sentenza n.26889/2016, la quale ha permesso di includere i programmi informatici denominati "Spy-Software", nella categoria degli apparati indicati espressamente dalla norma del codice penale appena citata, chiarendo che "l’evoluzione tecnologica ha consentito di apportare strumenti informatici del tipo software, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un PC, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche" (Cass. Pen.; Sez. Un.; Sentenza n. 26889 del 28/04/2016).  È stata evidenziata a tal proposito, una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che nel tempo, consentono di realizzare scopi vietati dalla legge.  Inoltre, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sull’obiezione sollevata dall’uomo, in relazione alla circostanza che la moglie fosse stata di fatto avvertita dal figlio, circa l’installazione di tale programma sul suo cellulare, senza però smettere mai di usarlo, si è rilevato che il riferimento alla norma penale di cui all’art. 617-bis c.p., ha lo scopo di anticipare la tutela alla riservatezza e libertà delle comunicazioni, attraverso la sanzione dei fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, non essendo dunque necessaria alcuna condotta ulteriore. Pertanto, in adesione a tale autorevole orientamento della Suprema Corte e in risposta alla domanda della nostra lettrice, è da intendersi che: "Ai fini della configurabilità del reato in esame deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati non abbiano funzionato o non siano stati attivati" (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza del 05.04.2019, n. 1507). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.      

10/03/2024 10:00
Il marito si lamenta: "Mia moglie non cucina". E chiede la separazione con addebito

Il marito si lamenta: "Mia moglie non cucina". E chiede la separazione con addebito

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al rapporto tra moglie e marito e nello specifico le cause che possono portare all’addebito della separazione dei coniugi. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "Se mia moglie non cucina posso chiedere la separazione con addebito?".  Il caso di specie ci rimanda ad una vicenda recentemente definita giudizialmente, nella quale il coniuge si è lamentato dinanzi al giudice, spiegando che «la moglie ha mostrato negli anni un contegno di disinteresse e di indifferenza per il partner, contegno teso a violare gli obblighi coniugali della collaborazione e della contribuzione nell’interesse della famiglia» nonché a far mancare «l’assistenza materiale e morale». In particolare, l’uomo parla di «comportamenti manifestati nel rifiuto» della moglie «di predisporre piatti caldi, piuttosto che lavare gli indumenti personali», e aggiunge, in sostanza, di avere spesso «provveduto a fare la spesa» e di essersi spesso recato «a consumare la colazione a casa della madre», la quale poi provvedeva «a lavargli gli abiti da lavoro». A tal proposito risulta utile ricordare che, «a seguito del matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, sono tenuti all’obbligo reciproco di fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione»; insomma, moglie e marito «sono posti su un piano del tutto paritario». Di conseguenza, «non è previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi i coniugi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro partner a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile». Alla luce di tali considerazioni, e in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che, "moglie e marito pari sono. Anche nella suddivisione dei compiti per portare avanti materialmente ogni giorno la famiglia, come, ad esempio, cucinare, fare la spesa e lavare i panni. Ciò comporta che l’uomo non può addebitare la crisi della coppia alla consorte che non si comporta da casalinga provetta e in servizio permanente” (Tribunale di Foggia, sentenza n. 1092/21, Sez. I Civile, depositata il 05.05.2021). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                 

03/03/2024 09:40
Il marito la tradisce con la cognata, la moglie chiede la revoca degli immobili donati: è possibile?

Il marito la tradisce con la cognata, la moglie chiede la revoca degli immobili donati: è possibile?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti tra i coniugi oltre all’istituto della donazione. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Montegranaro che chiede: "È possibile revocare una donazione della moglie al marito che la tradisce?".  A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda risolta poi in Cassazione, che è stata chiamata a pronunciarsi sulla revoca di più donazioni indirette mobiliari ed immobiliari effettuate dalla moglie nei confronti del marito che nel frattempo la tradiva con la propria cognata (la moglie del fratello di lei) mettendo in crisi non solo la coppia ma le intere famiglie coinvolte ed infine anche l’azienda di famiglia della donna tradita all'interno della quale lavoravano tutti i protagonisti della vicenda adulterina. Nei primi due gradi di giudizio veniva confermata la revoca di tali donazioni fatte in quanto dall’istruttoria erano emersi comportamenti posti in essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermavano l’evidenza di un sentimento di disistima ed irrispettosità del marito nei confronti della moglie, tenuto conto del principio oramai consolidato giurisprudenziale. Principio secondo il quale, "l'ingiuria grave richiesta dall'articolo 801 del codice civile quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario" (Cass. civ., n.  20722/2018). Difatti tali comportamenti erano qualificabili, ai fini previsti dall'articolo 801 del codice civile, come una grave ingiuria, trattandosi di "una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della donante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità". In effetti, l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 22013 del 2016). Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: "La donazione va incontro alla revocabilità in presenza di una ingiuria grave del marito donatario consistente in un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e nell’irrispettosità della dignità della moglie donante se il marito tradisce la consorte addirittura con la cognata con relativa messa in crisi non solo della coppia ma anche delle famiglie coinvolte oltre all'azienda di famiglia” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza del 20.06.2022, n. 19816). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.         

25/02/2024 11:00
Gli svuotano il conto corrente fingendosi l'istituto di credito: il risarcimento danni della banca è dovuto?

Gli svuotano il conto corrente fingendosi l'istituto di credito: il risarcimento danni della banca è dovuto?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle conseguenze del phishing, fenomeno finalizzato all’acquisizione, da parte di hacker, di dati personali e sensibili. Di seguito la risposta alla domanda posta da una lettrice di Monte San Giusto, che chiede: "È possibile ottenere un risarcimento dalla propria banca, qualora terzi si impossessino delle credenziali di accesso al servizio di home banking ed azzerino la giacenza sul conto corrente?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo alla tematica, molto attuale, delle responsabilità derivanti dal phishing, fenomeno molto frequente online, che si verifica quando un soggetto si finge un ente affidabile, quale ad esempio un istituto di credito, e - attraverso varie modalità come l’invio di e-mail o il rimando dell’utente su un sito web creato ad hoc - acquisisce i dati finanziari o, comunque, le credenziali di accesso al conto corrente del titolare, allo scopo di utilizzarli per disporre della liquidità presente. A tal proposito, occorre considerare come il rischio che terzi estranei sottraggano i dati personali dei propri correntisti, il cui particolare trattamento da parte dell’istituto è soggetto alle disposizioni previste in materia dal Codice della Privacy e dal Regolamento Europeo n. 679/2016, sia considerato da giurisprudenza consolidata, un rischio tipico del prestatore dei servizi di pagamento, in quanto tale "prevedibile ed evitabile".  Sussiste dunque, innanzitutto, in capo all’istituto di credito, l’obbligo di operare con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 co.2 c.c., da valutare assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere', e dunque l’obbligo di garantire elevati standard di sicurezza nell’utilizzo dei propri sistemi di pagamento online, determinato con riferimento alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in modo tale da evitare tali illegittime sottrazioni. Ad esempio, imponendo ai propri clienti l’uso delle O.T.P., One Time Password, o dei sistemi di autenticazione a due fattori.  Pertanto, in capo all’istituto di credito sussisterà l’obbligo di risarcire il danno, ex art. 2050 c.c., nel caso in cui avvengano episodi di accesso non autorizzato alle informazioni private dei propri clienti, sempre che questo non provi di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio e la riconducibilità dell'operazione al cliente.  Pertanto in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, "l’Istituto che svolga un’attività di tipo finanziario o in generale creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente mediante la captazione dei suoi codici di accesso e le conseguenti illegittime disposizioni di bonifico, se non prova l’adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del medesimo servizio" (Cass. Civ., Sez. III, 12.02.2024, n. 3780). Nel consigliare, dunque, di porre particolare attenzione a mail o siti sospetti, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

18/02/2024 10:30
"Tuo marito ti tradisce": l'amante confessa tutto alla moglie, ma commette reato

"Tuo marito ti tradisce": l'amante confessa tutto alla moglie, ma commette reato

Torna come ogni domenica, la rubrica curata dall'Avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti coniugali ed extraconiugali e le relative condotte poste in essere dagli stessi protagonisti con relative responsabilità. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "Commette reato l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito?".  L'amante, stanca di essere trattata come la seconda scelta, non ne può proprio più, decide così di rivelare il tradimento del fedifrago. In casi come questi commette un reato? Può cioè essere perseguibile penalmente per aver sbugiardato il coniuge traditore? Cerchiamo di capirlo insieme, premettendo che la tecnologia in questi casi, è uno strumento potentissimo. Non è infrequente, infatti, ai giorni nostri che i matrimoni finiscano per foto pubblicate sui social o messaggini inviati al coniuge tradito. In ogni caso è bene sapere che la giurisprudenza non ha mancato di punire, in certi casi, l'amante vendicativa. Vediamo in che modo e a che titolo. La Corte di Cassazione, ad esempio, con la sentenza n. 28852/2009 ha inquadrato la condotta dell'amante che, inviando alcuni messaggi in chat alla moglie tradita, l'ha informata del tradimento del marito, come molestia e disturbo alle persone. Illecito che le è costato le spese processuali e una multa di 1000 euro. A nulla sono valse le difese dell'amante, che in sua difesa ha affermato che il tradimento era già noto alla moglie e che comunque si è limitata a inviare solo qualche sms. Per gli Ermellini anche pochi messaggi possono ledere la dignità, il decoro e l'onore della persona offesa, soprattutto se gli stessi riportano anche espressioni di disprezzo dell'uomo verso la sua compagna di vita. Con la sentenza n. 28493/2015 la Cassazione è giunta alle stesse conclusioni, in relazione alle rivelazioni che la ex amante, per vendetta, ha comunicato alla moglie del traditore, in tre lunghe telefonate. Gli Ermellini non hanno tenuto conto del fatto che le conversazioni, a detta dell'amante, non sono state assillanti e che comunque era nell'interesse della moglie essere informata della condotta del coniuge. In un altro caso invece, sul quale la Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 29826/2015, ha commesso reato di atti persecutori (stalking) l'amante che ha rivelato al marito il tradimento della moglie, lo ha reso pubblico, ha inviando lettere al tradito sul luogo di lavoro e numerosi sms dal contenuto volgare e infine ha scritto frasi ingiuriose proprio sui muri della scuola frequentata dai figli della donna. Gli Ermellini hanno valorizzato ai fini del reato le svariate condotte persecutorie che hanno recato un indubbio danno alla riservatezza e all'intimità sessuale, provocando uno stato persistente di disagio e ansia a tutti i membri della famiglia, che hanno subito ripercussioni anche nell'ambiente lavorativo e scolastico. Diverse sentenze hanno condannato anche per diffamazione l'amante che ha rivelato la propria relazione con una persona sposata, pubblicando foto e messaggi espliciti della relazione sulla propria pagina Facebook o su altro social. Il reato si configura in questi casi perché la vita di relazione tra due coniugi non è un fatto d'interesse pubblico, per cui nel momento si rende noto a un numero indeterminato di soggetti il tradimento si lede il diritto alla riservatezza delle persone offese. È anche possibile che l'amante ferita si limiti anche solo a minacciare il coniuge di rivelare all'altro il tradimento; in questo caso, il soggetto a cui la minaccia è rivolta può denunciare l'amante gelosa e la stessa può andare incontro alla condanna per il reato di minacce di cui all'art. 612 del codice penali. Pertanto, in risposta al nostro lettore, la condotta dell’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito può comportare, a seconda della modalità utilizzata, condotte penalmente rilevanti che vanno dalla molestia allo stalking. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

04/02/2024 10:20
Sottrae il cellulare della compagna per spiare la chat Whatsapp: c'è la condanna per rapina

Sottrae il cellulare della compagna per spiare la chat Whatsapp: c'è la condanna per rapina

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti tra la coppia e nello specifico dell’utilizzo del telefonino. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: "Appropriarsi del cellulare della propria compagna comporta un reato?". Il caso di specie ci porta ad affrontare una condotta sempre più presente all’interno delle coppie soprattutto per gelosia o per altri "residuali scopi". A tal proposito ci è utile riportare un caso giudiziario nel quale l’imputato aveva sottratto con prepotenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo. La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto quale elemento soggettivo del reato di rapina, in quanto "il profitto richiesto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene". Alla luce di ciò, ha statuito il seguente principio di diritto «nel diritto di rapina sussiste l'ingiustizia del profitto quando l'agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un'utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da un altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane» (Cass. pen., Sez. II, 10 marzo 2015, n. 11467; Cass. pen., Sez. II, 10 giugno 2016, n. 24297). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che "sottrarre di prepotenza lo smartphone della propria compagna per poter dare un'occhiata a rubrica telefonica e messaggi comporta la commissione del reato di rapina in quanto l’ingiusto profitto richiesto può consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale" (Cass. Pen, Sez. II, 10 dicembre 2021, n. 45557). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                                                  

21/01/2024 10:30
"Il mio ex marito spende tutto nel gioco": scatta l'amministratore di sostegno

"Il mio ex marito spende tutto nel gioco": scatta l'amministratore di sostegno

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa all'istituto dell'amministratore di sostegno ed i suoi presupposti. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: "Se il mio ex marito è divenuto eccessivamente prodigale nello spendere senza alcun motivo è possibile chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, risolta recentemente dalla Suprema Corte a seguito di un giudizio proprio istaurato dall’ex moglie, titolare di un assegno di mantenimento, nei riguardi del proprio ex marito divenuto a suo dire "convulsivo nell’utilizzo dei soldi in spese inutili rischiando lo stato di indigenza". Il procedimento arrivato in Cassazione è stato risolto tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali del caso; va, quindi, precisato, per focalizzare l'attenzione sul caso di specie che, per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 5492/2018Cass. n. 20664/2017, Cass. n. 18171/2013), l'amministrazione di sostegno può pronunciarsi, nell'interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente alla persona e/o al suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 del codice civile, comma 2, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano) (Cass. n. 786/2017). In questi sensi è stato ravvisato il presupposto per l'apertura dell'amministrazione di sostegno nel caso di una persona dedita in maniera continua al gioco, che destini ad esso tutti i suoi averi, contraendo anche plurimi prestiti per alimentare questa pregiudizievole inclinazione (Cass. 5492/2018). Diversamente, sono stati ritenuti insussistenti gli estremi della prodigalità nella condotta di un soggetto che, con la redistribuzione della propria ricchezza a persone a lui vicine, anche se non parenti, intendeva dare una risposta positiva e costruttiva al naufragio della propria famiglia (Cass. n. 786/2017). Anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, di recente, ha avuto modo di esaminare la disciplina italiana dell'amministrazione di sostegno proprio per un caso di prodigalità (Sentenza Corte Europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent. (ud. 27/06/2023) 06/07/2023 - ricorso n. 46412/21). La Corte Edu (in particolare, v. par. 84-92) ha ricordato che la decisione di sottoporre una persona ad una misura di protezione giuridica può costituire un'ingerenza nella vita privata di tale persona (ai sensi dell'art. 8, par. 1, della CEDU), anche quando quest'ultima è stata privata solo in parte della sua capacità giuridica, ed ha rammentato che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua vita privata viola l'articolo 8, se non è "prevista dalla legge", se non persegue uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2, o se non è "necessaria in una società democratica", nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti. Quindi, passando ad esaminare il caso concreto, la Corte Edu ha dichiarato di considerare che "l'ingerenza perseguisse lo 'scopo legittimo', ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 8, della protezione del secondo ricorrente contro, in un primo tempo, il rischio di indigenza e, a partire dal 2020, un indebolimento di ordine fisico e mentale".  E ciò anche se la decisione di sottoporre la persona all'amministrazione di sostegno, privandola in parte della sua capacità giuridica, non era basata su una constatazione di un'alterazione delle sue facoltà mentali attestata da medici, ma su una eccessiva prodigalità che poteva porlo a rischio di indigenza, e sull'indebolimento fisico e psichico da lui dimostrato a partire da un dato periodo. Di seguito, la Corte Edu ha precisato che vi è necessità di perimetrare la concreta misura da applicare in termini di proporzionalità perché "privare una persona della sua capacità giuridica, anche in parte, è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali. Tuttavia, deve essere lasciato inevitabilmente un margine di apprezzamento alle autorità nazionali che, a causa del loro contatto diretto e continuo con le forze vive del loro paese, si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto a una giurisdizione internazionale per valutare i bisogni e le condizioni locali". Come già evidenziato, la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici (come avvenuto anche nel caso esaminato dalla Corte Edu), ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza. La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 34950/2022; Cass. n. 9054 del 21/03/2022). Pertanto, in risposta alla domanda posta dalla nostra lettrice, risulta corretto affermare che "la prodigalità di per sé non giustifica la nomina di un amministratore di sostegno salvo la presenza di prove gravi, precise e concordanti circa il ridursi nella condizione in cui necessita il ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze capacità di vita dignitosa, in quanto la collettività non può farsi carico dell'eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente" (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza del 28.12.2023, n. 36176). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                

14/01/2024 10:00
Sciatore cade e urta contro la staccionata: condannato il gestore dell'impianto

Sciatore cade e urta contro la staccionata: condannato il gestore dell'impianto

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa al risarcimento dei danni e nello specifico quelli causati da incidente su pista da sci. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Macerata, che chiede: "Se durante la discesa da una pista da sci, si urta contro una staccionata di legno non segnalata e si subisce una lesione, è possibile richiedere il risarcimento del danno al gestore degli impianti sciistici?" Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, relativa ad un’attività sportiva anche se non praticata a livello agonistico, interessando principalmente l’istituto della responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, disciplinato dall’art. 2051 del codice civile.  Articolo che stabilisce espressamente come "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", ovvero l’accadimento di una circostanza imprevedibile e fuori dall’ordinaria consuetudine. A tal proposito, così come affermato dalla Suprema Corte: "Nello schema legale della responsabilità oggettiva per danni derivati da cose in custodia dell'art. 2051 c.c., il limite oltre il quale cessa la relazione oggettiva tra colui (il custode) che dispone della cosa e l'evento pregiudizievole derivato al terzo "dalla cosa", debba rinvenirsi nell'intervento di una fattore estrinseco alla cosa stessa, qualificabile come "caso fortuito" che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tale ipotesi ricorre anche nel caso in cui l'evento imprevedibile ed eccezionale debba ravvisarsi nella condotta dello stesso danneggiato" (Cass. Civ.; sez. III, dep. 05/07/2017;  n.16509). Nel caso specifico, proprio tale pronuncia della Corte di Cassazione, evidenzia come il gestore dell’impianto sciistico sia responsabile per i danni accorsi allo sciatore durante la discesa proprio per il fatto di aver omesso la dovuta segnalazione in prossimità di una staccionata, elemento questo di pericolo che va ad escludere qualsiasi circostanza di caso fortuito. Inoltre, laddove il soggetto danneggiato dovesse evidenziare nei riguardi del gestore degli impianti comportamenti dolosi o colposi idonei ad integrare la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art. 2043 del codice civile, anche il tale circostanza, il gestore sarebbe responsabile dei relativi danni avvenuti allo sciatore, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4018 del 2013. "Affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali - si legge nella sentenza -, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile, sulla base della diligenza specifica richiesta, la protezione da possibili incidenti; condizioni in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di segnalazioni" (Corte di Cass. Civ., Sez. III; 19/02/2013; n.4018). Pertanto, in risposta alla domanda posta dal nostro lettore, il gestore dell’impianto sciistico risulterebbe il responsabile a titolo di risarcimento dell’evento dannoso accorso allo sciatore, proprio perché avvenuto nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza e attenzione richieste da parte del danneggiato; al contrario, "ove tale condotta dovesse risultare imprudente o gravemente colposa, il nesso causale tra danno subito e fatto ingiusto altrui, risulterebbe irrimediabilmente interrotto", precludendo allo sciatore, il risarcimento del danno subito (Cass. Civ., sez. III , del 10/05/2018, n. 11274). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

07/01/2024 12:25
Botti di Capodanno, attenzione all'incolumità (anche degli animali): ecco cosa si rischia per legge

Botti di Capodanno, attenzione all'incolumità (anche degli animali): ecco cosa si rischia per legge

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente l’imminente festività del Capodanno, con l’ormai classica problematica dei botti legata all’incolumità delle persone e degli animali.  Di seguito la risposta dell'avv. Oberdan Pantana alla domanda di un lettore di Pieve Torina: "A quali responsabilità può andare incontro il produttore di fuochi d’artificio e/o il consumatore, nel momento in cui una persona rimane ferita a seguito di un utilizzo inidoneo del prodotto pirico?" Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica molto importante e delicata, come quella relativa alla fabbricazione di prodotti pirici, considerato che in occasione dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, vengono in risalto sempre più casi di persone che rimangono ferite, anche gravemente, a seguito dell’utilizzo non adeguato o ad un malfunzionamento dei cosiddetti "botti di capodanno". Innanzitutto, occorre precisare che sono state introdotte nel nostro Paese, anche sotto la spinta dell’ordinamento comunitario, rigorose regole che impongono requisiti generali di sicurezza per ogni prodotto che viene immesso sul mercato comunitario e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori. Quindi, sui fabbricanti di beni, e in particolare sui produttori di prodotti pirici, gravano dei precisi obblighi generali, tra i quali risaltano quelli di tipo informativo, e in particolare in ordine alla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti. Infatti, risulta opportuno citare l’articolo 2 del D. lgs. n. 206/2005, meglio noto come Codice del Consumo, il quale prevede che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti relativi alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché ad una adeguata informazione e corretta pubblicità circa l’utilizzo degli stessi. A tal proposito, la Corte di Cassazione, ha stabilito quanto segue: "I produttori di fuochi pirici sono titolari di una posizione di garanzia nei confronti degli acquirenti che, in quanto consumatori, vanno informati adeguatamente circa le modalità con cui il prodotto va utilizzato, i rischi derivabili da un uso inidoneo e i pericoli di malfunzionamento del prodotto; pertanto, rispondono delle omissioni qualora a queste sia connesso un evento lesivo in danno dei consumatori" (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, n. 3472/15; depositata il 26 gennaio 2015). Oltretutto, è doveroso ricordare come tali botti di capodanno, in alcuni casi, siano utilizzati anche in modo illegale, risultando così pericolosi per l’incolumità sia delle persone sia dei nostri amici a quattro zampe; in tali casi, è opportuno riportare una recente sentenza della Suprema Corte, che ha riconosciuto la responsabilità penale e relativi obblighi risarcitori "nei confronti di ognuna delle persone sotto accusa" che abbia concorso nella «causazione dell’incidente». Così, nello specifico, viene evidenziato che le padrone di casa «hanno genericamente consentito l’ingresso nella loro abitazione dei fuochi d’artificio portati da alcuni ospiti senza controllarne la pericolosità», e colpevole è anche la persona che ha «commissionato imprudentemente l’acquisto di fuochi d’artificio, suggerendo di comprare giochi pirici per bambini, tra cui anche alcuni ‘tracchi’», e nessun dubbio è infine possibile sulla responsabilità della persona che ha materialmente effettuato l’acquisto ed il successivo loro utilizzo, consapevoli della loro pericolosità e del loro carattere di ‘botti’ proibiti»”(Cassazione, sentenza n. 25365/18, depositata il 12 ottobre 2018).  Nel consigliare, pertanto, un utilizzo consapevole, attento e legale dei prodotti pirotecnici, auguro a tutti voi lettori un buon 2024, dandovi appuntamento alla prossima settimana.   

31/12/2023 10:50
Perde oltre mille euro giocando a carte a Natale: la moglie chiede la separazione con addebito

Perde oltre mille euro giocando a carte a Natale: la moglie chiede la separazione con addebito

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato diversi argomenti a carattere natalizio e, data la diffusa atmosfera di festa, nonché la singolare curiosità espressa dai molteplici lettori per circostanze che riguardano direttamente e indirettamente le festività natalizie, si riportano di seguito le risposte dell’avv. Oberdan Pantana riguardo le seguenti situazioni: - In risposta alla domanda di un lettore di Porto Recanati che chiede: "Se a causa di un ritardo del volo prenotato, ci viene impedito di trascorrere le festività con i nostri cari, può essere richiesto il risarcimento del danno subito?" Riportiamo la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari (n. 571/2012) che, pronunciatosi su un caso molto simile, aveva condannato la compagnia aerea a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali ad un passeggero che era stato costretto a trascorrere la vigilia di Natale in aeroporto, consumando il "cenone" in solitaria con del cibo acquistato presso un bar poco distante dal gate. L'uomo difatti, oltre al risarcimento per il danno esistenziale subito, era stato ristorato anche dei danni patrimoniali comprese le spese per comprare i due "tristi" panini del "cenone natalizio"!  -In risposta alla domanda posta da un lettore di Montegranaro che chiede: "Essere un giocatore di carte soprattutto nel periodo natalizio può comportare ripercussioni in sede di separazione?" Riportiamo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.5395/2014, che, chiamata a pronunciarsi in merito ad un caso di separazione giudiziale dei coniugi, aveva stabilito l’addebito della separazione in capo al marito, il quale era solito spendere molto denaro nel gioco e che, solo nel periodo natalizio, aveva sperperato oltre mille euro giocando a carte.  La Suprema Corte adita aveva infatti chiarito che "anche il gioco d'azzardo, ripetuto ed eccessivo, viola in modo grave gli obblighi matrimoniali sino a rendere la convivenza intollerabile e a far scaturire separazione e consequenziale addebito". Difatti, il discutibile vizio che impegnava il marito della coppia per diverse ore al giorno, assentandosi quasi totalmente nel periodo natalizio oltre a rappresentare una cattiva abitudine, lo portava a stare spesso, e senza alcun giustificato motivo, fuori casa, non ottemperando ai propri doveri di marito e padre, per di più sottraendo grosse somme di denaro alla cura e al sostentamento della propria famiglia.  - In risposta alla domanda di un lettore di Corridonia che chiede: "E’ penalmente sanzionabile un soggetto che invia infausti auguri di Natale?" Riportiamo la pronuncia del Tribunale di Bari, che con sentenza depositata il 25 febbraio 2015, ha condannato per estorsione un uomo che si era rivolto più volte alla sua vittima minacciandola ripetutamente del fatto che, se non gli avesse dato i soldi richiesti, la madre avrebbe passato "un brutto Natale". Difatti l’art. 629 c.p. punendo "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" intende scongiurare che la prospettazione di un evento dannoso per l'incolumità fisica della vittima o di una persona ad essa molto vicina, spingano la stessa a gesti disperati o comunque non voluti. Il Tribunale adito, specificava inoltre che "in tema di estorsione, la violenza o la minaccia può essere manifestata in modi e forme differenti, purché venga a crearsi la condizione di costrizione psichica della vittima volta, ad ottenere un profitto ingiusto per sé o per altri, con danno altrui".  Cari lettori, nel rimanere in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, colgo l’occasione per porgerVi i miei migliori auguri di Buone Feste!  

24/12/2023 10:30
L'ex moglie ha una nuova relazione: cosa succede con l'assegno di mantenimento?

L'ex moglie ha una nuova relazione: cosa succede con l'assegno di mantenimento?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra ex coniugi con esplicito riferimento alla debenza (obbligo di legge, ndr) o meno dell’assegno di mantenimento o divorzile alla ex in caso di una sua nuova relazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad un lettore di Tolentino che chiede: "Se la ex moglie ha una nuova relazione tale circostanza fa venire meno il mantenimento?".  A tal proposito risulta utile portare il principio giuridico applicato dal Tribunale di Como con l’Ordinanza del 12 aprile del 2018, con la quale è stato stabilito che "il marito non deve più corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, anche se non convive con il nuovo partner ed è priva di attività lavorativa". Così ha deciso il Presidente delegato del Tribunale di Como, in via provvisoria e urgente, a conclusione della primissima fase di un divorzio giudiziale – quando generalmente vengono confermate le condizioni della separazione – che ha sin da subito esonerato il marito dal dover corrispondere alla ex moglie, l’assegno stabilito in separazione. La donna in questione, già madre di due figli maggiorenni con lei conviventi, aveva avuto il terzo figlio dal nuovo partner con il quale non aveva instaurato alcuna convivenza. Fino a poco tempo fa, al fine di essere esonerati dal pagamento dell’assegno, era necessario che il coniuge obbligato dimostrasse in giudizio la creazione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia di fatto, stabile e duratura, e che questa convivenza incidesse "realmente e concretamente sulla situazione economica dell’ex coniuge risolvendosi in una fonte effettiva di reddito". Il Presidente del Tribunale di Como ha però ritenuto che le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna, nello specifico quella di intraprendere una nuova relazione sentimentale (seppur priva del requisito della convivenza) e quella di avere un figlio (scelta che aveva certamente inciso in termini di difficoltà di reperimento di una occupazione lavorativa), non potessero ricadere sul futuro dell’ex coniuge. Infatti, non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e duraturo, a determinare la cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Nello stesso senso, con decreto pubblicato il 21 maggio del 2018, si è pronunciato anche il Tribunale di Ancona, il quale - in una causa di modifica delle condizioni di divorzio e sulla base delle stesse motivazioni del Tribunale di Como - ha ritenuto di dover revocare l’assegno stabilito in favore della ex moglie. In questo caso, a fondare la decisione del Tribunale sono state le numerose foto depositate dal marito (tratte dai social network), che dimostravano l’inequivocabile intensità del rapporto tra la ex moglie e il nuovo partner, i periodi di vacanza trascorsi insieme "a nulla rilevando le modalità di ripartizione tra essi delle spese di vacanza", e la relazione investigativa dalla quale emergeva l’assiduità della frequentazione (seppur priva del requisito della convivenza). Dunque, costruire una nuova famiglia – nell’accezione moderna del termine – non è un obbligo, ma una decisione libera e consapevole che ha risvolti pratici e conseguenze giuridiche ben precise. Ecco quindi che, anche in queste pronunce, i  Tribunali – nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza Grilli del maggio 2017 sull’assegno divorzile – continuano a valorizzare il principio della autoresponsabilità economica dei coniugi. "La formazione di una famiglia di fatto - si legge nella sentenza - costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio".  Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "La nuova relazione affettiva instaurata dall’ex coniuge fa venire meno l’obbligo di versare l’assegno divorzile mensile da parte dell’altro coniuge obbligato, purché la detta relazione sia connotata dai requisiti di stabilità e continuità" (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 22604/20; depositata il 16 ottobre 2020). Ed ancora: "Se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita caratterizzato da assistenza morale e materiale, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 12.12.2023, n. 34728). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

17/12/2023 11:08
Invia una lettera denigratoria al figlio dell'ex compagno: è diffamazione?

Invia una lettera denigratoria al figlio dell'ex compagno: è diffamazione?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla diffamazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "L’ex moglie che invia una lettera denigratoria al figlio dell’ex compagno commette diffamazione?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, la cui vicenda trae origine proprio da una lettera inviata dall’ex compagna al figlio dell’ex partner che, al tempo dei fatti, era addirittura minorenne.  Per potersi configurare il delitto di diffamazione (ex art. 595 c.p.) occorre sia che la comunicazione della notizia diffamatoria avvenga nei confronti di più persone (elemento oggettivo), sia che il responsabile abbia consapevolezza e volontà di tale diffamazione (elemento soggettivo). Benché sia possibile che il delitto di diffamazione sia integrato anche con la comunicazione da parte del soggetto agente con una sola persona, occorre che ciò avvenga con modalità tali per cui la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri e che il responsabile cerchi di far sì che avvenga proprio questo. Le ipotesi nelle quali la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la configurazione del delitto di diffamazione in caso di comunicazione con un solo soggetto sono peculiari (ad esempio in caso di notizie diffamatorie inserite in un vaglia postale che per ragioni operative del servizio postale non rimangono riservate tra mittente e destinatario – Cass. pen., se. V., n. 522 del 2016) per cui la regola generale prevede la comunicazione della notizia diffamatoria a più persone. Come anche affermato da Cass. pen., sez. V, n. 40137 del 2015, «il requisito della comunicazione con più persone idoneo a integrare il delitto di diffamazione non sussiste nel caso di comunicazione confidenziale la cui diffusione sia esclusivamente opera del destinatario della confidenza, in quanto manca un'espressa volontà del soggetto attivo di destinare alla divulgazione il contenuto della comunicazione». Sulla base di questi principi, i Supremi Giudici ritengono che nel caso in esame il fatto che la lettera sia stata inviata in busta chiusa al minore «non poteva ex se far considerare la comunicazione indirizzata a più persone, vieppiù in ragione della circostanza che si trattava di un adolescente, talché la ricorrente non avrebbe potuto prefigurarsi un'apertura della busta da parte del genitore convivente, né, più in generale, un'ostensione del contenuto della busta medesima ad altri soggetti». Quindi la circostanza per cui il destinatario rendesse noto il contenuto della missiva a più persone era rimessa all'esclusiva discrezionalità dello stesso e non è idonea a sorreggere la consapevolezza della ricorrente riguardo la diffusione del contenuto della lettera ad altri soggetti (cfr. Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015, Corda, Rv. 264982 - 01). Pertanto, in risposta alla domanda dalla nostra lettrice e in linea con la più autorevole e consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: "In tema di diffamazione, una comunicazione offensiva dell'altrui reputazione diretta in via esclusiva ad un soggetto anche minorenne non integra in sé e per sé tale reato considerata la comunicazione a più persone necessaria ai fini della configurabilità del delitto" (Cass. Pen., Sez. V, 24.10.2023, n.48489).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

10/12/2023 10:30
Dopo la separazione la casa va all'ex moglie, lui stacca i contatori: condannato

Dopo la separazione la casa va all'ex moglie, lui stacca i contatori: condannato

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti in sede di separazione tra gli ex coniugi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Monte San Giusto che chiede: "A quali responsabilità va incontro l’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie?".  Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza numero 13407 del 2019, secondo il quale "sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice a fronte della contestazione o dell’ostacolo posto da terzi, come nel caso di un ex marito che, a seguito della mancata voltura delle utenze domestiche dell’abitazione familiare assegnata all’ex moglie, aveva provveduto personalmente a staccare i contatori". Si tratta proprio di un caso simile a quello prospettato dalla nostra lettrice, nel quale l’ex marito, dopo aver intimato più volte all’ex moglie di procedere alla voltura delle forniture di energia elettrica e gas dell’abitazione familiare a lei assegnata in sede di separazione, aveva provveduto personalmente al distacco in quanto le spese in questione erano state accollate all’ex moglie in sede di separazione, costringendo la donna e i figli a stare nell’appartamento senza poter usufruire di tali servizi.  La Corte di Cassazione ha confermato la configurabilità in capo all’imputato del reato di cui all’articolo 393 del codice penale, in quanto, il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice. A tal proposito, la Suprema Corte aggiunge che, "non è consentito legittimare l’autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto". Viene, infine, precisato che, "si ritiene legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della res, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene". Pertanto, in risposta alla nostra lettrice si ritiene corretto affermare che, "nel caso dell’ex marito che stacca le utenze dell'abitazione assegnata all'ex moglie, lo stesso commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito ai sensi dell’art. 393 c.p., in quanto tale diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso all’Autorità Giudiziaria" (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 13407/19; depositata il 27 marzo). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.             

03/12/2023 11:50
È in affitto e molesta i vicini: il locatore può risolvere il contratto?

È in affitto e molesta i vicini: il locatore può risolvere il contratto?

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al rapporto tra locatore e conduttore, oltre a quello riferibile anche ai vicini di abitazione. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda di una lettrice di San Severino Marche che chiede: "È motivo di inadempimento contrattuale il comportamento del conduttore che reca molestia ai vicini?".  A tal proposito risulta utile riportare il caso giuridico con il quale un locatore ha intentato azione di risoluzione per inadempimento, nel corso di un rapporto locatizio ad uso abitativo, nei confronti di una conduttrice, per comportamenti molesti, in ottemperanza a quanto previsto dell’articolo 2 del contratto sottoscritto dalle parti, che vietava al conduttore di "compiere atti e tenere comportamenti che potessero recare molestie agli altri abitanti dello stabile". La vicenda è approdata in Cassazione a seguito del ricorso della donna dopo essere stata condannata sia in I° che in II° al rilascio dell’immobile. Proprio la Cassazione ha rigettato il ricorso richiamando anche il mutato orientamento giurisprudenziale che aveva interessato l’articolo 1587 del codice civile. A riguardo, infatti, la giurisprudenza avrebbe dapprima individuato la ratio dell’articolo 1587 del codice civile nell’abuso del godimento del bene locato solo nel momento in cui sono "modificati lo stato di fatto e la destinazione d’uso dell’immobile" e nella misura in cui dette modifiche comportassero "un danno economico al locatore" o alterassero "la conservazione del bene locato" che deve essere restituito nelle identiche condizioni in cui è stato ricevuto. Successivamente si assiste ad una interpretazione estensiva del dettato normativo, individuando l’abuso anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, qualora l’uso vada comunque a pregiudicare il valore dell’immobile stesso. Viene, introdotto, quindi un altro criterio ovvero il comportamento del conduttore che molesta i vicini, a seguito del quale si configura l’inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata. Il locatore dovrebbe rispondere verso gli altri inquilini come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie. Quindi il contratto può essere risolto non solo se vi è diminuzione del bene locato, ma anche quanto ipoteticamente il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore.  Pertanto, in risposta alla nostra lettrice di San Severino Marche risulta corretto affermare che: "La condotta del conduttore è motivo di abuso di bene locato, se rinviene da atti molesti volti a recare danno agli altri abitanti dello stabile. E’ oltremodo ravvisabile l’inadempimento contrattuale qualora, anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, l’utilizzo possa comunque pregiudicare il valore dell’immobile stesso, ciò in applicazione dell’articolo 1587 del codice civile" (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 22860/20). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

26/11/2023 10:20
L'autovelox rivela l'eccesso di velocità, ma la multa è illegittima: quando scatta l'annullamento

L'autovelox rivela l'eccesso di velocità, ma la multa è illegittima: quando scatta l'annullamento

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato".  Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolare installazione di apparecchi di rilevamento elettronico della velocità, ad opera della pubblica amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Macerata: "Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox posizionato in modo irregolare?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, la n. 16622/19, avente ad oggetto il ricorso formulato da un automobilista, contro il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale in violazione del limite massimo di velocità imposto per lo specifico tratto di strada, sul quale era istallato un apparecchio di rilevamento elettronico fisso. La Suprema Corte adita, nel valutare la legittimità dell’impugnazione proposta dall’uomo, ha incentrato la propria argomentazione, sull’analisi della normativa vigente in tema di individuazione dei requisiti necessari ad uno specifico tratto di strada, affinché possano essere collocati autovelox fissi, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada.  L'articolo ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle infrazioni, mediante l’istallazione di un autovelox fisso, esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade, deve presentare per potersi qualificare come tale. Difatti, occorre osservare, che l’utilizzo degli apparecchi elettronici nei centri urbani, è di regola consentita solo con le postazioni mobili alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse ed automatiche possono considerarsi legittimamente istallabili, solo sulle strade urbane a scorrimento, previa espressa autorizzazione del Prefetto, contenuta in un apposito provvedimento.  Infatti, il sistema delineato dal Codice della Strada, è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita, esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare l’ accertamento. Pertanto, al fine di verificare la legittima installazione dei sistemi di autovelox fissi, è necessario che il tratto in questione abbia le caratteristiche proprie della strada urbana di scorrimento veloce, così come indicato all’art. 2, comma 3, lett. d) del Codice della Strada.  Ovvero: "Strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate". Nel caso di specie, la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, nell’accogliere il ricorso formulato dall’automobilista multato, contestava l’erronea valutazione operata dai Giudici della fase di merito, sull’esistenza della necessaria banchina sul tratto di strada in cui era stato collocato l’apparecchio di rilevamento, evidenziando al contrario, che non sussistevano tutte le caratteristiche di quello specifico elemento della sede stradale.  Pertanto, il percorso non poteva classificarsi come strada urbana a scorrimento veloce, determinando l’illegittimità oltre che degli autovelox disposti, anche del provvedimento del Prefetto contenete tali disposizioni, e di conseguenza, del verbale di accertamento elevato al ricorrente.  Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore e in linea con la più recente giurisprudenza di merito, si può affermare che: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente (previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4), può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. 1992, commi 2 e 3, e non altre".  Va, perciò, considerato illegittimo - e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - "il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal citato art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D)" (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.16622/19, dep. 20.06.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

19/11/2023 10:08
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