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Privacy e utenze: è illecito cedere i dati personali senza consenso esplicito

Privacy e utenze: è illecito cedere i dati personali senza consenso esplicito

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie riguardanti il trattamento dei dati personali, anche in relazione all’attivazione dei contratti di fornitura delle utenze.

Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Civitanova Marche: "È legittimo l’utilizzo dei dati personali dei clienti tra gestori senza l’avvenuto consenso esplicito?". 

Il caso porta ad esaminare una vicenda molto attuale affrontata dalla CEDU (ric. 23215/21 del 25 giugno), tenuto conto che con la fine del mercato tutelato, se una persona non ha scelto un nuovo gestore, verrà passata automaticamente a quello indicato da Arera.

La CEDU «ribadisce che il diritto alla protezione dei dati personali è garantito dal diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8. L'articolo 8 prevede quindi il diritto a una forma di autodeterminazione informativa, che consente alle persone fisiche di far valere il loro diritto alla vita privata per quanto riguarda i dati che, sebbene neutrali, sono raccolti, trattati e diffusi collettivamente e in una forma o in un modo tale che i loro diritti possano essere esercitati. Nel determinare se le informazioni personali conservate dalle autorità riguardassero aspetti di vita privata, la Corte ha tenuto conto del contesto specifico, della natura delle registrazioni, del modo in cui tali registrazioni sono utilizzate e dei risultati che possono essere ottenuti» (L.B. c. Ungheria [GC] del 9/3/23 per le norme internazionali sul tema).

È irrilevante che i dati in questione (metratura, indirizzo, nome del proprietario intestatario dell'utenza “fantasma”, ecc.) fossero contenuti nei pubblici registri del catasto o non ceduti a terzi, se utilizzati per la fatturazione delle utenze senza consenso. Il ricorrente, infatti, non aveva prestato alcun consenso consapevole, libero e informato al loro uso e non è chiaro come entrambi i gestori successivi ne siano entrati in possesso.

La prassi recente e costante della CEDU, in linea con quella della CGUE, è chiara: sono da considerarsi illeciti tutti i trattamenti dei dati senza consenso informato dell’interessato. Il consenso deve essere espresso, e non possono costituire autorizzazioni valide le seguenti pratiche:

- telefonate o visite a domicilio con la scusa che i dati sono pubblici (es. citofono, elenchi telefonici);

- inserire nei siti web diciture come “se consulti il nostro sito automaticamente presti il consenso all’uso dei tuoi dati”;

- simili modalità non esplicite o inconsapevoli (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC] del 27/6/23).

Pertanto, anche in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare:
“Cedere i dati del cliente al nuovo gestore senza il suo espresso e consapevole consenso è una violazione della sua privacy ex art. 8 CEDU, con relativo risarcimento del danno subito” (CEDU, decisione del 25.06.2024).

Come sempre, rimango in attesa delle vostre richieste via mail e vi do appuntamento alla prossima settimana.

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