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Quando la rabbia costa cara: condannato per aver staccato luce e gas all'ex moglie

Quando la rabbia costa cara: condannato per aver staccato luce e gas all'ex moglie

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti in sede di separazione tra gli ex coniugi.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "A quali responsabilità va incontro l’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie?"

Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico consolidato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13407/2019, secondo il quale: «Sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice, a fronte della contestazione o dell’ostacolo posto da terzi, come nel caso di un ex marito che, a seguito della mancata voltura delle utenze domestiche dell’abitazione familiare assegnata all’ex moglie, aveva provveduto personalmente a staccare i contatori».

Difatti, proprio in riferimento ad un caso simile a quello prospettato dalla nostra lettrice — nel quale l’ex marito, dopo aver intimato più volte all’ex moglie di procedere alla voltura delle forniture di energia elettrica e gas dell’abitazione familiare a lei assegnata in sede di separazione, aveva provveduto personalmente al distacco — la Corte di Cassazione ha confermato la configurabilità del reato di cui all’art. 393 c.p.

In tal modo, costringendo la donna e i figli a stare nell’appartamento senza poter usufruire di tali servizi, l’ex marito ha agito fuori dai limiti di legge, poiché il diritto poteva essere esercitato solo tramite ricorso al giudice.

A tal proposito, la Suprema Corte aggiunge che «non è consentito legittimare l’autosoddisfazione» per superare gli ostacoli che si frappongono all’esercizio del diritto.

Viene, infine, precisato che: «Si ritiene legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata per difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento del bene, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva e sia impossibile il ricorso immediato al giudice».

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si ritiene corretto affermare che: «Nel caso dell’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie, lo stesso commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito ai sensi dell’art. 393 c.p., in quanto tale diritto poteva essere esercitato tramite ricorso all’Autorità Giudiziaria» (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 13407/19, depositata il 27 marzo).

Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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