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Omicidio colposo e medico sportivo: quando il certificato di idoneità causa la morte dell’atleta

Omicidio colposo e medico sportivo: quando il certificato di idoneità causa la morte dell’atleta

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente le problematiche relative alla responsabilità medica, e nello specifico in ambito sportivo. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata: "Il medico sportivo può essere responsabile della morte di un atleta per infarto?".

A tal proposito risulta utile portare una recente vicenda risolta poi in Cassazione, che ha riguardato proprio un atleta al quale era stato rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante alcune anomalie riscontrate durante la visita cardiologica specialistica.

I giudici di merito hanno evidenziato che già gli esiti degli ECG avrebbero dovuto generare nel medico il sospetto della presenza di una cardiopatia ischemica, per cui sarebbe stato necessario svolgere esami strumentali più specifici rispetto a un semplice ecocardiogramma.

È stato sottolineato che, stante la presenza di elementi diagnostici indicativi di ischemia miocardica inducibile e di aritmie ventricolari complesse, il medico avrebbe dovuto astenersi dal rilasciare nel 2012 e nel 2013 il certificato di idoneità sportiva sulla base dei Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico.

Quanto alla sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa e il decesso, si è chiarito che, a fronte di un tracciato ECG patologico, il medico non avrebbe dovuto rilasciare il certificato di idoneità alla pratica agonistica, ma indirizzare il paziente a una completa valutazione cardiologica, in modo da prevenire future aritmie. L'omesso riconoscimento dell'idoneità avrebbe impedito all’atleta di proseguire gli allenamenti intensi, che avrebbero potuto provocare discrepanze ossigenative nel muscolo scheletrico.

Si è quindi attribuita la morte dell’atleta, avvenuta per arresto cardiaco improvviso durante attività sportiva, alla scarsa ossigenazione di una parte del tessuto miocardico, circostanza ascrivibile a ischemia non diagnosticata, aggravata dal superamento di una certa soglia di sforzo fisico che ha innescato aritmie ventricolari maligne.

L’impiego della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare, non la superficiale diagnosi che aveva portato al rilascio del certificato, bensì l’effettuazione di esami approfonditi, che avrebbero evitato, con alta probabilità, la morte dell’atleta.

In altri termini, i giudici di merito hanno accertato che la morte improvvisa dell’atleta poteva essere scongiurata mediante un diligente e oculato comportamento professionale del medico. La condotta diversa tenuta nel caso concreto si palesa, sotto il duplice profilo della negligenza e dell’imperizia, colposa ed eziologicamente incisiva sull’evento mortale, avendo consentito l’automatica ammissione del soggetto all’attività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica.

Secondo le sentenze citate (Sez. 4, n. 38154 del 05/06/2009, R.C., Rv. 245781-2; Sez. 4, n. 18981 del 09/03/2009, Giusti, Rv. 243993), risponde di omicidio colposo il cardiologo che attesta l’idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, poi deceduto, in seguito a patologia cardiaca non diagnosticata, per omessa effettuazione di esami strumentali di secondo livello.

Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "È responsabile di omicidio colposo il medico sportivo che rilascia un certificato di idoneità sportiva agonistica nonostante le anomalie cardiache riscontrate nell’atleta deceduto a seguito di infarto durante un allenamento" (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 20943/2023).

Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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