Responsabilità medica per ritardata diagnosi: quando spetta il risarcimento?
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica per danno da ritardata diagnosi.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “In quali circostanze è possibile richiedere il risarcimento danni al medico che ha ritardato la valutazione diagnostica di una malattia?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte con la sentenza n. 8461/2019, riguardante la morte di una paziente alla quale era stato diagnosticato tardivamente un male di natura maligna.
In tale circostanza, nella valutazione della responsabilità del medico che aveva eseguito la prima visita, la Corte di Cassazione si è uniformata a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nel 2008 (sentenza n. 576), secondo cui: “Il nesso di causalità materiale va accertato secondo le regole degli artt. 40 e 41 c.p., e può essere escluso solo quando, al momento dell’azione o dell’omissione, l’evento di danno appariva assolutamente imprevedibile e inverosimile alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento.”
In base a tale orientamento, per valutare la responsabilità del soggetto autore dell’azione o dell’omissione deve sussistere un’indissolubile relazione tra la condotta e l’evento dannoso, nel senso che, eliminando astrattamente la prima, il secondo non si sarebbe verificato.
Inoltre, anche laddove si accertasse che l’evento si sarebbe comunque prodotto, la responsabilità permane se la condotta del medico ha aggravato o accelerato il danno, rendendo quindi risarcibile l’evento in ambito civile sia come danno patrimoniale sia come danno non patrimoniale.
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, e in conformità con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che: “È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.”
A ciò si aggiunge che, in tali circostanze, “Si dovrà applicare la regola della preponderanza dell’evidenza, o del più probabile che non, al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose da essa scaturite” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8461/2019; n. 10978/2023). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

poche nuvole (MC)
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