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Sanità Macerata

Operatori sanitari: escluso ogni dubbio sull’obbligo vaccinale anti-Covid-19

Operatori sanitari: escluso ogni dubbio sull’obbligo vaccinale anti-Covid-19

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la regolamentazione dell’obbligo vaccinale o meno, con particolare riferimento a coloro che svolgono la professione sanitaria. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “A cosa va incontro l’operatore sanitario che rifiuta la vaccinazione anti-Covid-19?”

 Il caso di specie ci consente di affrontare la delicata vicenda dell’obbligatorietà vaccinale da parte degli operatori sanitari alla luce della recente normativa e degli avvenuti risvolti giudiziari.

A tal proposito il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 6 maggio 2021, ha confermato l’obbligo degli operatori sanitari di vaccinazione anti-Covid in base al D.L. 44/2021; in tal modo è stata confermata l’ordinanza del 19 marzo 2021 dello stesso Tribunale di Belluno, che aveva deciso in base ai principi generali, ma prima del D.L. 44/2021, affermando la legittimità di mettere in ferie chi rifiuti di vaccinarsi. Difatti, l’art. 4 del D.L. 44/2021 impone la vaccinazione gratuita anti-Covid a tutti «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali»; si precisa inoltre che «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati», proibendo quindi in ogni caso ed ogni modo l’attività ai «soggetti obbligati» che rifiutino la vaccinazione.

In tal modo, i soggetti obbligati che lavorassero senza vaccinazione incorrerebbero nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), in concorso con i responsabili delle «strutture» che avessero permesso di lavorare nella consapevolezza del mancato vaccino.

 Il D.L. 44/2021 ha il pregio di prevedere espressamente chi è obbligato al vaccino anti-Covid e quali sono le conseguenze del rifiuto, e in tal modo nulla prevede per le categorie non nominate espressamente. Le parole sono precise nell’imporre il vaccino anti-Covid per svolgere effettivamente le attività quali «esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario» in qualunque «struttura» ed in particolare in «farmacie», «parafarmacie» e «studi professionali» nel settore sia pubblico sia privato. L’obbligo di vaccino è imposto a chi svolga le «attività», compresi quindi non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i collaboratori autonomi. Le parole sono ampie e certe. La precisione dell’elenco dà certezze su chi ha l’obbligo formale del vaccino anti-Covid, ma lascia aperto il dubbio della disciplina applicabile nei confronti dei non-nominati dalla legge, tanto da porre in essere una netta differenza tra le persone per cui è previsto espressamente l’obbligo di vaccinarsi in base al D.L. 44/2021 e quelle non nominate, per cui quest’obbligo non è previsto: gli obbligati formalmente in base al D.L. 44/2021, che rifiutino di vaccinarsi, sono soggetti a specifica procedura con assegnazione a mansioni equivalenti o anche minori, in quest’ultimo caso con la retribuzione inferiore, e solo in mancanza di qualunque mansione utile è prevista la sospensione senza retribuzione e presumibilmente senza i benefici dell’anzianità; comunque, è sempre escluso il licenziamento. Al momento la disciplina del D.L. 44/2021 è in scadenza al 31 dicembre 2021. 

Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “ È legittima l’azione del datore di lavoro nei confronti degli operatori sanitari che, preso atto del loro rifiuto a sottoporsi al vaccino anti-COVID, li ha prima posti in ferie e poi tenuti a distanza dalla struttura sanitaria(Tribunale di Belluno, ordinanza del 6 maggio 2021).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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