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Maltrattamenti dopo la separazione: quando scatta il reato secondo la Cassazione

Maltrattamenti dopo la separazione: quando scatta il reato secondo la Cassazione

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela delle vittime di violenza di genere. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “E’ ipotizzabile il reato di maltrattamenti nel caso di un coniuge successivamente separato e non convivente?”

Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi recentemente la Corte di Cassazione, riguardo la condanna inflitta in primo ad un imputato per atti persecutori ai danni della moglie, a seguito di comportamenti vessatori protrattisi tra la convivenza e la separazione; la Corte d'Appello però, riqualificava i fatti come maltrattamenti in quanto «la separazione non fa venir meno la “qualifica familiare” della persona offesa».

La Suprema Corte, adita con ricorso per cassazione dal difensore del condannato, ha confermato la tesi della Corte territoriale; in particolare, per il Collegio i giudici hanno fatto buon governo dell'indirizzo di legittimità secondo cui «le condotte vessatorie, sorte in ambito domestico e protrattesi dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, integrano il reato di maltrattamenti, e non quello di atti persecutori», in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza, dal momento che la separazione non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, c.c.

Dunque, la separazione – sia di fatto che legale – non interrompe la relazione giuridica rilevante ai sensi dell'art. 572 c.p.: il vincolo familiare permane e la tutela penale si estende anche al periodo successivo alla fine della convivenza, fino al definitivo scioglimento del matrimonio. Solo con il divorzio infatti viene meno la qualifica di “persona della famiglia” che giustifica l'applicazione della fattispecie dei maltrattamenti.

La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte (es. Cass. 45400/2022), ribadisce che la ratio è quella di impedire che la separazione possa costituire un “vuoto di tutela” per la vittima. L'obbligo di rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, sancito dall'art. 143, comma 2, c.c., resta operativo fino al divorzio, indipendentemente dalla cessazione della coabitazione.

Il criterio temporale rilevante ai fini dell'art. 572 c.p. è lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Le condotte maltrattanti che si protraggano nel periodo tra separazione e divorzio sono pienamente sussumibili nella fattispecie penale, a prescindere dalla cessazione della convivenza, purché permanga il vincolo matrimoniale.

Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguono dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta ‘persona della famiglia’ fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza” (Cass. Pen.; Sez. VI; Sent. n. 23956 del 14.05.2025). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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