Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violenza di genere e specificatamente ai casi di femminicidio e la specificità del nuovo delitto introdotto. Ecco la completa analisi dell’avv. Oberdan Pantana.
La legge n. 181/2025, che entrerà in vigore dal 17 dicembre 2025, introduce il delitto di femminicidio e numerose modifiche sostanziali e processuali, finalizzate al rafforzamento della tutela delle donne vittime di violenza. L'iter legislativo, iniziato con il disegno di legge governativo presentato il 31 marzo 2025, si è concluso con l'approvazione unanime della Camera il 25 novembre 2025, data simbolicamente coincidente con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tale consenso trasversale riflette l'urgenza e la centralità del tema. La riforma si inserisce in un percorso pluriennale che mira a riconoscere la specificità della violenza contro le donne come fenomeno strutturale e recepisce le indicazioni sovranazionali provenienti da organismi come la CEDAW, la Convenzione di Istanbul, la Direttiva 2024/1385/UE e dalla giurisprudenza della Corte EDU, come nel caso Scuderoni del 25 settembre 2025.
Il cuore della riforma è l'introduzione dell'art. 577-bis c.p., che tipizza il femminicidio come l'uccisione di una donna “come atto di odio o discriminazione o di prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna…”. La previsione autonoma di reato risponde alla volontà di nominare il fenomeno e riconoscerne il particolare disvalore sociale. L'uso esplicito del termine “donna” modernizza il codice penale, superando fattispecie ormai incompatibili con l’ordinamento. La tutela della vita e libertà della donna appare conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali, mentre le critiche sul presunto “populismo penale” risultano superate dalla peculiarità e gravità del fenomeno.
La Corte costituzionale, con la sentenza 197/2023, ha evidenziato la necessità di distinguere tra i diversi tipi di omicidio, riconoscendo che i femminicidi richiedono misure incisive, preventive e repressive. Il trattamento differenziato trova fondamento anche nel principio delle discriminazioni positive previsto dall’art. 3, secondo comma, Cost.
La pena prevista è l’ergastolo, ritenuto proporzionato. Il delitto è a dolo generico. Non è previsto un divieto di bilanciamento delle attenuanti, ma vengono fissati limiti minimi di pena — 24 o 15 anni — anche in presenza di attenuanti prevalenti.
Accanto al nuovo reato, la riforma introduce aggravanti di discriminazione sessuale per altri reati violenti e amplia la disciplina del delitto di maltrattamenti. Sul piano processuale vengono potenziati gli obblighi informativi verso le vittime, i diritti della persona offesa, l’utilizzo delle intercettazioni, le modalità di sequestro conservativo e l’obbligo di audizione entro tre giorni nei reati del cosiddetto “codice rosso”. Vengono inoltre introdotte norme per prevenire la vittimizzazione secondaria.
In materia cautelare, è prevista una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per molti reati “codice rosso”, viene rafforzato il braccialetto elettronico (con una distanza minima di 1000 metri) e vengono introdotti obblighi stringenti di comunicazione alla vittima.
La legge interviene anche sulla tutela degli orfani di femminicidio, sulla formazione obbligatoria per magistrati e operatori sanitari, sul potenziamento dei centri antiviolenza, sull’ampliamento del gratuito patrocinio e sul coordinamento tra i procedimenti penali, civili e minorili. Ulteriori modifiche riguardano l’ordinamento penitenziario, prevedendo un’osservazione psicologica annuale per i condannati per femminicidio e restrizioni nell’accesso ai benefici.
Nel complesso, la legge n. 181/2025 rappresenta un intervento organico e strutturato che integra prevenzione, protezione e repressione. Introduce il femminicidio come delitto autonomo, rafforza la tutela delle vittime e aggiorna il sistema penale alla concezione della violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. I dati ISTAT di novembre 2025 confermano infatti un fenomeno radicato e persistente: il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito violenze fisiche o sessuali e i femminicidi continuano a rappresentare una quota significativa degli omicidi volontari.
Come spesso accade, è stata inserita anche la clausola di invarianza finanziaria, che nonostante la portata degli interventi non prevede risorse aggiuntive.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

cielo coperto (MC)
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