Abbonamenti pay tv e rinnovi automatici con richieste di soldi: sono legali?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa agli abbonamenti standard riguardo contratti predisposti unilateralmente dalla società quali quelle riguardanti le pay tv.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Matelica che chiede: “Ho firmato il contratto standard sottoposto per concludere il contratto con una pay tv, dopo anni mi vengono chiesti dei soldi per i rinnovi automatici: è legittimo?”.
Garantendo una sempre maggiore offerta di intrattenimento, sport, cinema e programmi televisivi per tutti i gusti, oggi le pay tv attraggono milioni di consumatori, proprio per questo motivo, una recente decisione della Corte di Cassazione è destinata ad avere effetti molto importanti nei rapporti tra utenti e società che forniscono servizi continuativi in abbonamento.
La decisione affronta una situazione estremamente frequente: molti contratti standardizzati prevedono infatti il rinnovo automatico dell’abbonamento in assenza di disdetta da parte del cliente, spesso il consumatore firma il modulo senza soffermarsi sulle condizioni generali, per poi ritrovarsi, richieste di pagamento per canoni, interessi di mora e penali.
È quanto accaduto nel caso definito in Cassazione, nel quale un privato aveva sottoscritto un contratto di abbonamento con una pay tv e, a distanza di anni, si era visto richiedere oltre mille euro per canoni maturati nell’arco di un triennio, oltre a interessi e penali connesse anche alla mancata restituzione della smart card; secondo la società fornitrice del servizio, il contratto si era automaticamente rinnovato in assenza di disdetta, circostanza questa contestata dal consumatore sostenendo di non averla mai approvata in modo espresso e consapevole.
A tal proposito, proprio il secondo comma dell’articolo 1341 c.c., disciplina le condizioni generali di contratti predisposti unilateralmente da una delle parti stabilendo che alcune clausole considerate vessatorie devono essere approvate specificamente per iscritto e, tra queste, rientrano anche quelle relative al rinnovo automatico del contratto; la ratio della norma è chiara: evitare che il consumatore accetti inconsapevolmente condizioni sfavorevoli inserite all’interno di moduli standardizzati predisposti dal professionista.
Proprio per questo il legislatore richiede una doppia manifestazione di volontà, vale a dire una firma generale per aderire al contratto e una firma ulteriore, autonoma e separata, per approvare le clausole vessatorie. Secondo la Cassazione, tale requisito non costituisce una mera formalità burocratica, ma rappresenta un concreto strumento di tutela della consapevolezza contrattuale del consumatore.
Nel contratto contestato, inoltre, veniva utilizzato il cosiddetto sistema “opt-out”, attraverso il quale il cliente firmava una dichiarazione generale di accettazione di tutte le condizioni contrattuali e solo in un momento successivo era chiamato, eventualmente, a escludere le clausole ritenute non desiderate mediante la compilazione di apposite caselle.
Anche tale meccanismo è stato ritenuto non conforme alla disciplina vigente, la Suprema Corte ha chiarito che la logica del codice civile opera in senso opposto: non spetta al consumatore attivarsi per eliminare le clausole sfavorevoli, ma è il professionista a dover acquisire un consenso espresso, specifico e consapevole sulle condizioni maggiormente onerose.
Secondo i giudici, il modello contrattuale adottato dalla società finiva così per “rovesciare” il sistema di tutela previsto dall’articolo 1341 c.c., favorendo il rinnovo automatico del contratto senza garantire una reale consapevolezza del consumatore.
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda il significato della firma separata: la Cassazione precisa che tale sottoscrizione ha la funzione di richiamare in modo effettivo e inequivocabile l’attenzione del contraente sulle clausole che possono incidere in maniera significativa sui suoi diritti o sui suoi obblighi economici, come quelle relative ai rinnovi automatici, alle penali o alle limitazioni del diritto di recesso.
Non è quindi sufficiente che tali condizioni siano semplicemente inserite in moduli lunghi e complessi: in assenza di una specifica approvazione, esse devono ritenersi inefficaci.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: “Qualora il contratto di abbonamento pay tv contenga una clausola di rinnovo automatico non approvata con firma specifica e separata, tale clausola può essere considerata inefficace ai sensi dell’art. 1341 c.c.; di conseguenza, il consumatore ha diritto di contestare le richieste di pagamento relative ai rinnovi successivi, comprese penali e interessi maturati” (Cass. Civ., Ordinanza n. 12153/2026).
Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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