Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità da prodotto difettoso, con particolare attenzione al ruolo e ai possibili profili di responsabilità del distributore.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Il distributore del prodotto estero difettoso può essere chiamato come il produttore a risarcire il compratore?”.
Tale vicenda è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte riguardo ad un caso in cui una signora le era stato impiantato un defibrillatore cardiaco prodotto da una società estera e distribuito in Italia da una società nazionale. A seguito di una segnalazione del Ministero della Salute, basata su un avviso dell’azienda che l’aveva fabbricato, relativo al rischio di esaurimento precoce della batteria, la donna era stata sottoposta a un primo intervento di sostituzione del dispositivo e, in seguito, a un ulteriore intervento per l’insorgenza di nuovi malori.
Ritenendo di aver subito un danno da prodotto difettoso, agiva in giudizio contro il distributore italiano per il risarcimento ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), attuativo della direttiva 85/374/CEE. Il giudizio arrivato in Cassazione, la quale nel richiamare la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare la sentenza C-157/23 del 19 dicembre 2024, affermava che la nozione di produttore deve essere interpretata in senso estensivo, includendo anche l’importatore e distributore quando si presentino come responsabili del prodotto.
Al fine di garantire un’ampia tutela del consumatore, non si può escludere automaticamente la responsabilità del distributore senza verificare se avesse ingenerato un affidamento nel consumatore circa la qualità e la sicurezza del bene; anche il distributore può essere qualificato come produttore quando si presenti sul mercato come garante del prodotto (Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 9001).
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che: “Anche il distributore può essere considerato produttore e rispondere dei danni da prodotto difettoso qualora, pur non avendo apposto materialmente il proprio marchio sul bene, si presenti sul mercato come garante del prodotto e ingeneri nel consumatore un affidamento sulla sua qualità e sicurezza”.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

cielo sereno (MC)
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