È dovuto l’assegno divorzile alla ex coniuge che rifiuta un’offerta di lavoro?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla legittimità o meno dell’assegno divorzile.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “È dovuto l’assegno divorzile alla ex coniuge che rifiuta un’offerta di lavoro?”
Il caso richiesto ci porta ad una vicenda recentemente affrontata dalla Suprema Corte nella quale l’ex marito ricorreva dinanzi al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio e la conseguente revoca dell’assegno riconosciuto all’ex moglie, la quale percepiva un importo mensile di 300 euro, oltre ad un ausilio statale di circa 130 euro.
Nel corso del giudizio è emerso come la donna, all’epoca trentanovenne, in buono stato di salute e pienamente idonea allo svolgimento di un’attività lavorativa, non avesse dimostrato un concreto e costante impegno nella ricerca di un’occupazione stabile.
Elemento centrale della vicenda è stato comunque il rifiuto di una proposta lavorativa che avrebbe garantito alla donna una retribuzione mensile di circa 700 euro, circostanza che i giudici hanno ritenuto significativa ai fini della valutazione dell’effettiva volontà della stessa di raggiungere una condizione di autosufficienza economica.
Inoltre, veniva evidenziato come la revisione delle condizioni economiche conseguenti al divorzio non dipenda esclusivamente da un mutamento reddituale delle parti, ma possa trovare fondamento anche nell’inerzia del coniuge beneficiario che, pur avendone la possibilità, non si attivi senza giustificato motivo per conseguire l’autonomia economica, in contrasto con i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione personale che regolano i rapporti post-coniugali.
Nel ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ex moglie, che nel frattempo si era vista revocare l’assegno divorzile sia in primo sia in secondo grado, contestava la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, sostenendo che il rifiuto dell’offerta lavorativa non potesse integrare un “giustificato motivo sopravvenuto” idoneo a legittimare la revoca dell’assegno divorzile, poiché tale circostanza non avrebbe determinato alcun effettivo mutamento della propria situazione economica.
La donna evidenziava inoltre il sostanziale divario reddituale esistente tra gli ex coniugi e il contributo fornito dalla stessa alla vita familiare durante il matrimonio.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’ex moglie, ribadiva che il rifiuto ingiustificato di una opportunità lavorativa costituisce un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’articolo 9 della legge sul divorzio, poiché idoneo ad incidere, in chiave prognostica, sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi.
La Corte ha inoltre precisato che l’assegno divorzile non costituisce una rendita definitiva e immutabile, ma uno strumento suscettibile di revisione o revoca ogniqualvolta intervengano circostanze nuove e rilevanti.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che:
“L’assegno divorzile può essere revocato quando l’ex coniuge, pur essendo in grado di lavorare, rifiuti senza valide giustificazioni concrete opportunità lavorative e non dimostri un reale impegno nel raggiungimento della propria autonomia economica”.

cielo sereno (MC)
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