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Quando assistere un anziano è qualificato come "lavoro domestico"?

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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’assistenza agli anziani e nello specifico le problematiche riferite all’effettiva qualifica di lavoro domestico.

Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "È possibile considerare lavoro domestico l’attività svolta da un lavoratore assunto da un’associazione per assistere una persona anziana presso la sua abitazione o una struttura di ricovero, anche quando il beneficiario dell’assistenza non coincide con il datore di lavoro?".

Il tema risulta molto attuale ed importante considerato che l’assistenza agli anziani viene sempre più spesso organizzata attraverso associazioni, cooperative e altri soggetti esterni che assumono o individuano lavoratori destinati a prestare la propria attività direttamente presso le abitazioni o le strutture nelle quali vivono le persone assistite, ponendo così il problema di stabilire quando tali prestazioni possano essere ricondotte alla disciplina del lavoro domestico e quando, invece, debbano essere inquadrate secondo le regole ordinarie.

A fare chiarezza sulla questione è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso di un’associazione di promozione sociale che aveva instaurato alcuni rapporti di lavoro qualificandoli come domestici con lavoratori incaricati dell’assistenza agli anziani; i lavoratori, tuttavia, svolgevano la propria attività presso le abitazioni degli anziani o presso le strutture nelle quali erano ricoverati e, a seguito di un accertamento ispettivo, l'Inps aveva contestato la natura domestica di tali rapporti, chiedendo l’applicazione della disciplina contributiva ordinaria e delle relative sanzioni; l’associazione aveva contestato il verbale dell'Inps, sostenendo che avrebbe dovuto essere considerata soprattutto la natura delle mansioni svolte, essendo queste rivolte alla cura e all’assistenza degli anziani e quindi strettamente collegate alle esigenze della loro vita quotidiana.

A tal proposito si rileva che, secondo la L. n. 339/1958 e il D.P.R. n. 1403/1971, per poter parlare di lavoro domestico non è sufficiente che le mansioni siano rivolte alla cura della persona o alla gestione della vita quotidiana, ma è necessario che la prestazione sia resa presso il datore di lavoro e sia finalizzata al funzionamento della sua vita familiare e al soddisfacimento dei suoi bisogni personali, cosicché se l’associazione risulta essere il datore di lavoro e la persona anziana il beneficiario dell’assistenza senza alcun rapporto di convivenza o di stabile comunità con l’associazione, è da escludersi la natura di lavoro domestico da parte dei pone in essere l’attività di assistenza.

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che: "L’attività di assistenza prestata a favore di una persona anziana non può essere qualificata come lavoro domestico per il solo fatto che le mansioni svolte siano funzionali alla cura e alla vita quotidiana dell’assistito, essendo necessario che la prestazione sia resa presso il datore di lavoro e sia destinata al soddisfacimento dei suoi bisogni personali e al funzionamento della sua vita familiare o, nei casi ammessi, di una comunità stabile assimilabile alla famiglia; quando invece il datore di lavoro assume il personale per destinarlo ad assistere soggetti terzi, viene meno uno degli elementi essenziali del lavoro domestico e non può essere applicato il relativo regime contributivo agevolato" (Cass. civ., sez. IV, ord. 31 agosto 2026, n. 24869).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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