Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili agli immobili e le possibili esenzioni ICI sugli stessi. Ecco di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad un lettore di Morrovale che chiede: "E’ possibile l’esenzione ICI sull’immobile diverso da quello in cui si ha la propria residenza?".
A tal proposito risulta utile riportare una vicenda giudiziaria che trae origine da tre avvisi di accertamento ICI relativi a delle annualità notificati dall’Ente comunale di Desenzano del Garda ad una contribuente comproprietaria dell'immobile situato in tale Comune nel quale risiedeva e dimorava abitualmente.
Il coniuge aveva invece trasferito la propria residenza anagrafica in un Comune diverso e proprio su questa circostanza il Comune di Desenzano del Garda fondava il disconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale, circostanza questa che ha aperto un procedimento giudiziario terminato in Cassazione.
La questione, a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, riguardava la nozione di abitazione principale ai fini ICI: ci si chiedeva se l'esenzione richiedesse che l'immobile costituisse dimora abituale anche dei familiari del contribuente oppure se fosse sufficiente la dimora abituale del solo possessore, anche quando il coniuge risiedesse e dimorasse in un diverso Comune.
A tal riguardo, è utile ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025 ha eliminato il requisito riferito ai familiari; la diversa residenza e dimora abituale del coniuge, o di altri familiari, non preclude quindi l'esenzione ICI per l'immobile nel quale il contribuente risiede e dimora stabilmente, purché ricorrano gli altri requisiti previsti dalla norma.
Sul piano applicativo, il passaggio più significativo non è tanto l'affermazione del principio, prevedibile dopo la sentenza n. 112/2025, quanto la ripartizione dell'onere probatorio ribadita dalle Sezioni Unite. Se il contribuente è anagraficamente residente nell'immobile, l'esenzione opera in forza di una presunzione legale relativa e spetta al Comune dimostrarne l'insussistenza; tale onere non può più essere assolto richiamando la diversa residenza del coniuge, divenuta circostanza giuridicamente neutra.
Se, invece, la residenza anagrafica è altrove, la prova della dimora abituale grava sul contribuente, secondo la regola ricavabile dall'art. 2697 c.c. e, nel giudizio tributario, dall'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dalla l. 130/2022 e ora recepito nel testo unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. 175/2024. In quest'ultima ipotesi la difesa deve essere costruita su elementi convergenti - ad esempio consumi delle utenze, spese ordinarie, iscrizione al servizio sanitario e corrispondenza - e non su mere affermazioni di principio; per converso, l'accertamento fondato unicamente sulla diversa residenza dei coniugi è oggi destinato all'annullamento, con possibile aggravio di spese per l'Ente.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "In tema di ICI, ai fini dell’esenzione di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, nel testo modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), l. n. 296/2006, per “abitazione principale” si intende l’immobile nel quale il contribuente titolare del diritto reale, (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento), dimora abitualmente (che, salvo prova contraria, coincide con quella di residenza anagrafica), senza che sia necessario che ivi dimori anche il nucleo familiare (coniuge e/o altri familiari). Di conseguenza, la circostanza che il coniuge (o altri familiari) abbia la propria residenza e dimora abituale in un immobile diverso, non preclude l’esenzione ICI per l’immobile in cui il contribuente risiede e dimora stabilmente, purché sussistano gli altri requisiti normativi". (Cass. Sez. Un., n. 23489/2026).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

cielo sereno (MC)
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