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Vende la casa di famiglia e sottrae i soldi a moglie e figlie: per la Cassazione è violenza economica

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Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla separazione dei coniugi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "La privazione delle risorse economiche e abitative del nucleo familiare ottenuta mediante la vendita dell'abitazione familiare e la sottrazione del relativo ricavato, può integrare una forma di violenza domestica economicamente orientata e quali conseguenze tale qualificazione può produrre sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale?". 

Il caso di specie ci porta ad analizzare il corso di un giudizio di separazione particolarmente conflittuale deciso in Cassazione, nel quale la moglie deduceva che il marito aveva posto in vendita la casa familiare, incamerandone integralmente il prezzo e lasciando lei e le figlie prive di una stabile sistemazione abitativa; in conseguenza di tale situazione, la donna si trasferiva con le minori presso la propria famiglia di origine dove trovava supporto abitativo e lavorativo.

A tal proposito, l'art. 31 della Convenzione di Istanbul prevede che, nel determinare i diritti di affidamento e visita, debbano essere considerati gli episodi di violenza rientranti nell'ambito applicativo della Convenzione. Tale disposizione è stata progressivamente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato come il diritto alla bigenitorialità non costituisca un principio assoluto, ma debba essere contemperato con l'esigenza primaria di tutela del minore e del genitore vittima di violenza.

In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'accertamento di condotte di violenza domestica o assistita costituisce elemento ostativo sia all'affidamento condiviso sia all'applicazione di automatismi fondati sul principio della parità genitoriale, imponendo al giudice una valutazione concreta del pregiudizio arrecato ai figli e della capacità genitoriale dell'autore delle condotte violente. Significativa è, in tal senso, Cass. civ. sez. I, 7 settembre 2025, n. 24725, che richiama l'obbligo di interpretare la disciplina dell'affidamento conformemente alla Convenzione di Istanbul.

Nella medesima direzione, si collocano diverse pronunce di legittimità (cfr, tra le altre, Cass. civ. sez. I, ord. n. 16084/2025, Cass. civ., n. 7409/2025 e Cass. civ., n. 22872/2026) secondo cui la violenza esercitata nei confronti dell'altro genitore costituisce elemento di primaria rilevanza nella valutazione dell'interesse del minore. Tale solco interpretativo si è sviluppato ulteriormente individuando come condotta violenta non già una forma di aggressione fisica o psicologica, bensì una manifestazione di violenza economica, espressamente contemplata dall'art. 3, lett. b), della Convenzione di Istanbul rinvenibile nella decisione del marito di alienare l'unico immobile familiare, sottraendo integralmente il ricavato alle esigenze del nucleo e lasciando moglie e figlie prive di una stabile soluzione abitativa, determinando così una situazione di dipendenza e vulnerabilità della donna.

La qualificazione di tale condotta come violenza economica assume una duplice rilevanza. Da un lato, essa fonda l'addebito della separazione poiché viene ritenuta violativa degli obblighi di assistenza materiale e di solidarietà familiare gravanti sul coniuge; il Tribunale e successivamente la Suprema Corte sottolinea che la vendita dell'immobile è intervenuta in un momento particolarmente delicato, caratterizzato dalla gravidanza avanzata della moglie, dalla riduzione della sua capacità reddituale conseguente al congedo di maternità e da una documentata fragilità psicologica. Dall'altro lato, la stessa vicenda economica viene valutata come indice sintomatico di inidoneità genitoriale.

La Cassazione osserva come il comportamento del padre abbia dimostrato una sostanziale incapacità di considerare prioritari i bisogni delle figlie e di garantire loro stabilità abitativa e protezione. L'elemento

innovativo della decisione risiede proprio nel collegamento tra violenza economica e responsabilità genitoriale: il Tribunale e poi la stessa Cassazione non considera l'episodio patrimoniale come un fatto confinato alla relazione coniugale, ma lo valorizza quale manifestazione di una modalità relazionale incompatibile con l'esercizio responsabile della funzione genitoriale.

In tale prospettiva, la violenza economica non resta relegata al piano dei rapporti tra partner, ma assume rilievo diretto nella valutazione dell'interesse superiore del minore tanto da comportare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 cc. Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che, "integra violenza domestica, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Istanbul, la condotta del coniuge che aliena l'abitazione familiare, sottraendo il ricavato della vendita alla disponibilità del nucleo e privando il partner ed i figli delle necessarie risorse abitative ed economiche. Tale comportamento può assumere rilevanza non solo ai fini dell'addebito della separazione, ma anche nella valutazione dell'idoneità genitoriale e dell'eventuale pronuncia di decadenza dalla responsabilità” (Cass. Civ. Sez. I, 07.09.2025, n. 24725). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 

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