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Revenge porn, l'avvocato Pantana: "Reato diffondere foto intime anche se scattate di comune accordo"

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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alle problematiche della fine delle relazioni amorose.

Ecco di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad una domanda pervenutaci in Redazione, quale: "È responsabile colui che diffonde, senza il consenso della persona ritratta, delle immagini anche sessualmente esplicite riprese di comune accordo con il telefonino?". 

A tal proposito risulta utile riportare una vicenda giudiziaria terminata in Cassazione il cui protagonista è un uomo che, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, al posto di applicare la regola del “commodus discessus”, la infastidiva con molestie, minacce, ingiurie e – per finire – inviava alla madre e allo zio fotografie a contenuto sessualmente esplicito dei loro momenti intimi volutamente condivisi ma senza il consenso della donna della loro successiva diffusione.

Concentrandoci solamente a tale espetto delittuoso del c.d. “revenge porn”, l'art. 612-ter cod. pen. rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso), sanziona due fattispecie identiche per condotta (invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate) e oggetto materiale (immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati), ma diverse per presupposto (nel primo caso, aver realizzato o sottratto, nel secondo caso, aver ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video) e per fine (irrilevante, nel primo caso, trovandoci quindi in presenza di fattispecie a dolo generico; essenziale, nel secondo, il "fine di recare nocumento" alla vittima costituendo l'oggetto del dolo specifico).

Il delitto in esame è inserito tra quelli a tutela della libertà morale individuale ed è diretto alla protezione della sfera di intimità e della privacy, intesa quale diritto a controllare l'esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un'ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale. La prassi giurisprudenziale ha fatto propria un'interpretazione ampia della fattispecie, volta a estendere la tutela di una delle sfere più intime della persona.

E così, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612-ter c.p., si è ritenuto che la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti possa avere ad oggetto immagini o video che ritraggano atti sessuali ovvero organi genitali ovvero anche altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità.

La norma sanziona, così, condotte di carattere plurioffensivo, che non comportano solo la lesione dell'onore e della reputazione della vittima, come, peraltro, si evince dalla collocazione sistematica del delitto, subito dopo le fattispecie di violenza privata, minaccia e atti persecutori, palesando un'oggettività giuridica che ricomprende l'area della libertà di autodeterminazione, anche (ma non solo) sessuale, in una tutela della sfera intima della persona che si è reso necessario rafforzare anche a fronte della maggiore offensività ai beni protetti derivante dal massiccio utilizzo di mezzi informatici. 

Parimenti, per l'integrazione del delitto di cui all'art. 612-ter c.p., non assume alcuna rilevanza il consenso della vittima a farsi ritrarre nel video a contenuto sessualmente esplicito, poiché ciò che è determinante è il non aver prestato consenso alla divulgazione dello stesso ad altri soggetti.

Pertanto, quello che caratterizza la condotta illecita è che la persona offesa, della quale viene violata la sfera più intima che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice, non abbia prestato consenso alla divulgazione delle proprie immagini sessuali a soggetti differenti da quelli con i quali abbia realizzato le immagini o il video a contenuto sessualmente esplicito.

Il reato di cui all'art. 612-ter c.p. è integrato dalla condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento (Sez. 5, n. 14927 del 22/02/2023, T., Rv. 284576 - 01), ha natura istantanea e si consuma al momento del primo invio a un destinatario del video dal contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona in esso ritratta, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest'ultima e lo stesso destinatario (Sez. 5, n. 14927 del 22/02/2023, T., Rv. 284576-02).

Pertanto, è irrilevante sia la circostanza che la persona offesa abbia inviato al ricorrente le riproduzioni fotografiche, e video (ma non evidentemente alla successiva loro diffusione), sia il fatto che la medesima abbia personalmente condiviso con altra persona una delle stesse fotografie. Il reato, infatti, è configurabile come istantaneo, secondo la lettera normativa, e si consuma nel momento in cui avviene il primo invio dei contenuti sessualmente espliciti, non importa se diretto a familiari della vittima, che possano, eventualmente, avere interesse a non alimentare una successiva diffusione.

In realtà, con il primo invio, la diffusione è già avvenuta, per quanto stabilito dalla disposizione incriminatrice, che non fa questione di reiterazione della condotta diffusiva né "quantifica" o qualifica in alcun modo la diffusione lesiva del bene protetto; il reato è inserito tra quelli a tutela della libertà morale individuale e si rivolge alla sfera d'intimità personale e della privacy, intesa quale diritto a controllare l'esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un'ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale.

L'intenzione di arrecare nocumento alla vittima non si esclude nemmeno se l’invio viene fatto ai familiari della vittima, tenuto conto della volontà di minarne la reputazione aggredendone la moralità spinto nel suo agire da quel finalismo ulteriore e tipico del cd. revenge porn, dato dalla "vendetta" nei suoi confronti ed integrato dal movente di "punirla" per aver deciso unilateralmente di interrompere il rapporto tra loro; finalismo che è parte preponderante, a monte, della scelta legislativa di nuova criminalizzazione.

Pertanto, in risposta alla domanda, risulta corretto affermare che: “Integra il reato previsto dal comma secondo dell'art. 612-ter cod. pen. la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito - anche dalla stessa persona ritratta - immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza il consenso della persona rappresentata e con il dolo specifico di recarle nocumento” (Cass. Pen., Sez. V, 10.09.2026, n. 34567).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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