Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato eventi che potrebbero accadere in occasione del ritorno dalle ferie estive e nello specifico la "responsabilità dovuta dalla perdita del bagaglio" in capo agli organizzatori della vacanza o comunque del vettore che ha effettuato il viaggio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “In caso di viaggio con pacchetto turistico “tutto compreso” giunta a destinazione davanti al nastro trasportatore dell’aeroporto si concretizza il fatto della perdita del proprio bagaglio. Chi deve risarcire?”
Sapere come comportarsi in questi casi e conoscere la corretta procedura da seguire, aiuta a recuperare la calma dopo l'iniziale momento di sconcerto e rabbia e, magari, anche le valigie o comunque il risarcimento danni.
Innanzitutto, giova ricordare che in caso di smarrimento, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli, la tutela dei viaggiatori, per le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate nei Paesi che vi aderiscono, è assicurata dalla Convenzione di Montreal del 1999, nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che stabilisce all’art. 22 la responsabilità del vettore, prevedendo un risarcimento danni fino a 1.000 DSP (Diritti speciali di prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.134,71; mentre, per le compagnie aeree che non aderiscono a tale convenzione, è previsto un risarcimento pari ad € 20,00 per Kg sino al raggiungimento del peso massimo ammesso al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi.
Sulla base della normativa, pertanto, i passaggi da seguire per ottenere un equo ristoro per il danno subito sono i seguenti: innanzitutto, recarsi all’ufficio oggetti smarriti (Lost and found) dell’aeroporto e compilare l’apposito modulo Pir (Property Irregularity Report), descrivendo la valigia ed il suo contenuto; poi, se trascorse le prime 24 ore, il bagaglio non è stato ancora rintracciato, alcune compagnie provvedono il rimborso di una somma per l’acquisto degli articoli di prima necessità, per le quali è quindi necessario conservare scontrini e ricevute. Qualora il bagaglio non venga restituito, il proprietario è tenuto ad inoltrare reclamo alla compagnia aerea entro 21 giorni dallo smarrimento; in caso, invece, di danneggiamento, la richiesta di rimborso deve essere inviata entro 7 giorni.
Per i bagagli contenenti oggetti di valore come gioielli, pc portatili, denaro contante, ecc., è sempre consigliabile dichiararne il contenuto al momento del check-in, chiedendo di poter usufruire della “Dichiarazione di valore”, che permette di elevare il limite di responsabilità del bagaglio registrato, oppure optare preventivamente per la stipula di una polizza assicurativa, che consente di avere indennizzi superiori a quelli offerti dalle compagnie in caso di furto o perdita.
Ad ogni modo, anche in risposta alla nostra lettrice, nel caso in cui tale vicenda non venga risolta in via stragiudiziale, sarà possibile ottenere giudizialmente il risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali, sia non patrimoniali, quali anche il danno morale considerato come “danno da vacanza rovinata”. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall’art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 17724/18, depositata il 06.07.2018)".
Inoltre, sempre nella medesima sentenza, la Suprema Corte individua quali soggetti obbligati a risarcire il proprietario del bagaglio perduto, oltre al vettore, anche il venditore od organizzatore del pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni del viaggiatore, salvo la possibilità, da parte di quest’ultimi, di rivalersi nei confronti della compagnia aerea, e precisamente: "Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di quest’ultimo".
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo dei social network e nello specifico la pubblicazione di foto nel proprio profilo Facebook.
Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Corridonia che chiede: "È legittimo pubblicare foto altrui sul proprio profilo Facebook senza il consenso dell’interessato?".
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica ormai quotidianamente utilizzata dai fruitori del social, le cui modalità non sempre risultano del tutto legittime.
A tal proposito deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata al consenso, esplicito o implicito, della persona ritratta.
Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96 L. n. 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679), poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato personale.
Difatti, l’art. 96 L. n. 633/1941 esplicitamente vieta l’esposizione di un ritratto senza il consenso della persona ritratta; così come l’art. 6 del Regolamento UE dispone la liceità del trattamento solo se l’interessato ha espresso il proprio consenso; ed infine l’art. 10 c.c. stabilisce che, “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Per tali ragioni, in risposta alla nostra lettrice, è corretto affermare che: "La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata al consenso, esplicito o implicito, della persona ritratta. Questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale. Il trasgressore, pertanto, dovrà immediatamente rimuovere le fotografie illegittime dal proprio profilo Facebook, oltreché risarcire la persona ritratta" (Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019).
Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra ex coniugi con esplicito riferimento all’attribuzione per colpa della separazione. Il caso di specie scelto è di un lettore di Civitanova Marche che chiede: "A quali responsabilità può andare incontro l’investigatore privato assunto dalla moglie per provare il tradimento del proprio marito nel successivo giudizio di separazione con addebito di colpa?".
A tal proposito risulta utile riportare il caso giuridico nel quale a finire sotto processo per diffamazione è il titolare dell’agenzia investigativa per aver consegnato alla cliente una nota investigativa redatta su carta intestata con cui veniva attribuita al marito una relazione sentimentale con una collega, relazione risalente a due anni e mezzo prima, quando il matrimonio era ancora solido e i coniugi erano lontanissimi dall’idea della separazione.
Quel documento è stato poi utilizzato dalla donna, che ha commissionato l’attività investigativa, nel procedimento di separazione personale con addebito, proprio per tale “presunto” tradimento nel quale però veniva riscontrata l’assenza di effettivi elementi di riscontro in merito all’affermazione di tradimento contenuta nella stessa nota dell’investigatore.
La vicenda arrivata in Appello vedeva il Giudicante dichiarare che la mail dell’investigatore privato inviata alla cliente, con cui si comunicava che “da indagini espletate emerge che il proprio marito ha una relazione sentimentale da due anni e mezzo circa con una sua collega”, tanto da attribuire esplicitamente una relazione clandestina, iniziata quando era ancora pienamente operante il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, ha un’oggettiva idoneità lesiva della reputazione del coniuge “traditore”, a fronte della clamorosa assenza di elementi di riscontro.
Tirando le somme, “è munita di oggettiva idoneità lesiva della reputazione ed è obiettivamente pregiudizievole della reputazione della persona offesa l’attribuzione non veritiera di una relazione clandestina, in costanza di matrimonio, ad uno dei coniugi”. Ciò perché integra lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio.
Di conseguenza, descrivere la persona come capace di tradire la fiducia del coniuge, allacciando una relazione sentimentale con un’altra donna, costituisce condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione – chiosa il Giudicante.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "È diffamazione l’attribuzione non confermata da dati certi di una relazione clandestina in costanza di matrimonio da parte dell’investigatore privato, il quale non poteva ignorare che la cliente avrebbe fatto di quella notizia uso a proprio vantaggio, mettendone a parte terze persone, in quanto consapevole dello stato di coniuge separando della stessa e che quindi le avesse fornito la notizia della relazione extraconiugale del marito, con l’intento di farle conseguire un vantaggio nel giudizio di separazione” (Tribunale di Roma, 31 ottobre 2018).
Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema dei rapporti di coppia e le loro evoluzioni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Costringere la propria compagna a non interrompere la relazione può comportare delle responsabilità penali?".
A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda risolta poi in Cassazione dopo che i giudici di merito hanno ritenuto palese l'inaccettabile condotta aggressiva tenuta da un uomo nei confronti della compagna, condotta mirata a «non farsi lasciare dalla donna». Per i giudici di primo e di secondo grado infatti è logico catalogare i comportamenti dell'uomo come vera e propria violenza privata nei confronti della donna.
Dalla Cassazione ribadiscono richiamando il principio secondo cui «l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa».
Ciò significa anche che «la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore», ossia, come detto, «la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa».
Per quanto concerne la vicenda, i Giudici della Cassazione condividono in pieno le valutazioni compiute in appello: in sostanza, è evidente «il comportamento intimidatorio» dell'uomo che ha tenuto una condotta concretizzatasi nella «minaccia, anche di morte, rivolta alla compagna se quest'ultima avesse interrotto la loro relazione».
Per l’appunto, è logico catalogare come «violenza privata» il modus agendi dell'uomo, diretto «ad imporre un comportamento determinato alla compagna», ossia la prosecuzione della relazione e della convivenza.
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “È violenza privata non accettare la decisione della compagna di interrompere il loro legame e pretendere attraverso una condotta aggressiva che il partner porti avanti per forza la relazione e non vada via di casa” (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 20346/2022).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla condotta di chi utilizza l’identità digitale di un altro soggetto, sostituendosi a questo per la generalità degli utenti in connessione, nel porre in essere le più disparate attività.
Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: "a quali responsabilità si va incontro qualora venga creato un account con le generalità di una persona terza, per il compimento di acquisti online?"
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica estremamente attuale sulla quale si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42572/2018, affermando la responsabilità penale del soggetto ai sensi dell’art. 494 c.p., la cui norma sancisce espressamente: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno".
Difatti, la Suprema Corte adita ha statuito quanto segue: "Integra il reato di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p. , la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettronica nonché proceda all’iscrizione su un sito e-commerce, servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso ed inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguente all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o ad altri strumenti contrattuali. Tanto in quanto porre in essere una condotta con siffatta modalità è prova che l’agente abbia volontariamente sostituito, per la generalità degli utenti in connessione, alla propria identità quella di altri, a prescindere dalla propalazione all'esterno delle diverse generalità utilizzate" (Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018, dep. il 27/09/2018).
Pertanto, nell’analizzare le ripercussioni giuridiche che tali condotte possono avere, è necessario considerare che in una realtà come quella contemporanea, nella quale si fa un uso sempre maggiore dei sistemi telematici per il compimento di una varietà in crescendo di attività, le credenziali adoperate per l’utilizzo delle varie piattaforme, rappresentano il soggetto agente tanto da costituire un vero e proprio surrogato della persona fisica; dunque, la tutela offerta dal legislatore, è intesa a garantire la pubblica fede ed evitare che l’utilizzo di raggiri e artifizi, nel contesto di una società in continua evoluzione, possano trarre in inganno quanti operano in tali settori.
Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: "Chiunque in modo volontario e al fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, utilizzi l’identità digitale di un soggetto terzo ignaro e inconsapevole, è punito ai sensi dell’art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno" (Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violenza di genere e specificatamente ai casi di femminicidio. Ecco l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana, all’approvazione del disegno di legge che introduce il "reato di femminicidio".
Il disegno di legge, approvato all'unanimità dal Senato con 161 voti favorevoli, introduce nel codice penale l'art.577-bis, tipizzando con precisione il nuovo reato di femminicidio per evitare incertezze applicative. La norma sancisce che commette femminicidio «chiunque cagiona la morte di una donna, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna, è punito con l'ergastolo».
Il testo, frutto di una mediazione tra i gruppi parlamentari, si distingue per la chiarezza definitoria della fattispecie e si accompagna a una serie di misure collaterali di rilievo: l'estensione del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi anche alle persone non più conviventi ma legate all'autore del delitto da vincoli di filiazione, e l'introduzione di una specifica aggravante che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà se il reato viene commesso con le modalità proprie del femminicidio.
Tale aggravante trova applicazione anche in relazione a delitti come lesioni gravi e gravissime, mutilazioni, deformazioni del viso, stalking e violenza sessuale, per i quali la persona offesa dovrà essere informata dell'eventuale richiesta di patteggiamento e potrà depositare memorie e deduzioni.
Sul piano della prevenzione, il provvedimento rafforza l'utilizzo del braccialetto elettronico, incrementando la distanza minima dalla persona offesa da 500 a 1.000 metri, ed elimina ogni limitazione di durata alle intercettazioni nelle indagini relative a reati di femminicidio e violenza di genere.
Centrale è anche l'impegno a potenziare la formazione degli operatori del settore e a rafforzare la protezione delle vittime, ponendo particolare attenzione sia al sostegno ai centri antiviolenza sia alla promozione di programmi di riabilitazione rivolti agli uomini maltrattanti.
L'approvazione unanime del provvedimento rappresenta, in definitiva, non solo un salto di qualità nell'arsenale normativo contro la violenza di genere, ma anche un segnale culturale e istituzionale rilevante, che impegna il legislatore e la società civile in uno sforzo condiviso di prevenzione e tutela. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla convivenza e la sua regolamentazione giuridica. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: "I conviventi di fatto possono regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune?".
Il contratto di convivenza è un accordo grazie al quale una coppia di conviventi, che non sono uniti in matrimonio e che non formano un'unione civile, disciplinano gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I contratti di convivenza, in risposta alla nostra lettrice, sono possibili da quando, il 5 giugno 2016, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà, n. 76/2016.
Il comma 50 della legge menzionata dispone infatti che: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza."
Un aspetto importante da segnalare riguarda la legge da applicare ai contratti di convivenza. La legge Cirinnà prevede infatti che agli stessi si applichi la legge nazionale comune dei conviventi, se però i conviventi hanno una diversa nazionalità, allora la legge da applicare è quella del luogo in cui la convivenza è localizzata in via prevalente.
I contratti di convivenza consentono alle coppie conviventi di disciplinare, come abbiamo visto, gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I diritti che possono vantare i conviventi però non sono legati solo a quanto stabilito da detti contratti, ma anche dalla disciplina generale prevista per le coppie di fatto.
Chi convive gode infatti di alcuni diritti: il diritto reciproco di visita del convivente, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero ospedaliero; i permessi lavorativi retribuiti se si assiste l'altro convivente; la designazione dell'altro convivente come proprio rappresentante per le decisioni sanitarie in caso di incapacità; il diritto di subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza intestato al convivente defunto; infine, il diritto agli alimenti nel caso in cui la convivenza venga a cessare.
Con i contratti di convivenza le parti disciplinano principalmente il regime patrimoniale della coppia, che può essere di comunione legale, comunione convenzionale o separazione dei beni. I conviventi, come previsto dal comma 4, possono modificare il regime patrimoniale scelto in qualunque momento, purché la modifica rispetti la forma scritta e venga autenticata da avvocato o notaio, che provvederanno anche all’iscrizione all’anagrafe.
Ci sono altri dati obbligatori da indicare nell'accordo. Il comma 53 stabilisce che, oltre al regime patrimoniale, il contratto debba contenere l’indicazione della residenza della coppia e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in proporzione alle risorse e capacità lavorative di ciascun convivente.
Con i contratti di convivenza inoltre si possono anche disporre trasferimenti immobiliari. Lo prevede il comma 60, secondo cui: "Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza."
I contratti, secondo il comma 51, devono essere redatti per iscritto, come atto pubblico o scrittura privata, anche per quanto riguarda modifiche o risoluzioni successive.
Avvocati e notai hanno un ruolo molto importante in questi contratti. Sono i garanti della correttezza dell’accordo, in quanto ogni sottoscrizione, modifica o cessazione deve avvenire con la loro autenticazione delle firme.
Una volta stipulato il contratto di convivenza, avvocati o notai sono tenuti a trasmetterne copia entro 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi, per procedere all’iscrizione nell’anagrafe, rendendo così il contratto opponibile ai terzi.
Come già ricordato, la forma scritta è essenziale: la mancata osservanza comporta la nullità del contratto. La nullità può verificarsi anche in altri casi: se il contratto è concluso da un minore, un interdetto o da chi è stato condannato per l’omicidio (anche tentato) del coniuge dell’altro convivente. Il contratto è nullo anche se stipulato tra non conviventi, oppure in presenza di un altro contratto di convivenza, un’unione civile o un vincolo matrimoniale.
I contratti di convivenza si possono risolvere per accordo tra le parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o con terzi, oppure per morte di uno dei due. Se la coppia ha adottato il regime di comunione legale, la risoluzione del contratto comporta lo scioglimento del regime e, se compatibili, si applicano le stesse regole previste per lo scioglimento della comunione legale nel matrimonio, come da codice civile, sezione III, capo VI, titolo VI del libro primo.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al Servizio Sanitario Nazionale e nello specifico alla legittimità o meno di richiedere dei soldi da parte del medico ai propri pazienti per il rilascio di un certificato di esenzione dal lavoro. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “E’ legittima la condotta del medico di chiedere dei soldi per il rilascio di un certificato di esenzione dal lavoro?”
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19409/2025, che si va ad inserire nel solco giurisprudenziale volto a tutelare la legalità e la correttezza dell’azione amministrativa, anche nel settore sanitario, riaffermando il principio secondo cui le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) devono essere erogate gratuitamente e senza indebite sollecitazioni economiche. Nel caso di specie, un medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, veniva rinviato a giudizio per aver richiesto ai propri assistiti somme di denaro (pari a 30 euro) in cambio del rilascio di certificazioni di astensione dal lavoro. Tali certificazioni, per legge, costituiscono prestazioni dovute nell’ambito del servizio pubblico e, pertanto, devono essere rilasciate gratuitamente. La vicenda arrivata in Cassazione, dove veniva risolta con la conferma della condanna del medico ai sensi dell’art. 322, comma 3, c.p., la cui norma punisce l’istigazione alla corruzione posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, tenendo conto dell’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, del tono della richiesta o la modicità dell’importo richiesto, riguardo invece alla potenzialità dell’offerta a determinare una violazione dell’interesse pubblico tutelato dalla norma. La Corte ha altresì precisato che, per l’integrazione del reato, non è necessario che la condotta sia reiterata nel tempo: è sufficiente un singolo episodio se questo si pone in contrasto con i doveri d’ufficio e con i principi di imparzialità e correttezza che regolano l’azione del medico convenzionato con il SSN.
Pertanto, in risposta alla domanda dalla nostra lettrice e in linea con la più autorevole e consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: “La condotta del medico del SSN che richiede soldi ai propri pazienti in cambio del rilascio del certificato di astensione dal lavoro configura il delitto di istigazione alla corruzione in quanto la sua lesività risiede nella potenzialità dell’offerta indebita indipendentemente dall’effettiva percezione di un’utilità economica o dalla reazione del paziente”(Cassazione Penale, Sez. VI, 28.02.2025, n. 19409).
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Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al diritto riconosciuto all’ex convivente della ripetizione di specifiche somme corrisposte al partner durante il periodo di convivenza. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “Terminata la convivenza si può ottenere la restituzione di quanto pagato per la costruzione di quella che sarebbe dovuta essere la casa familiare senza esserne il proprietario?”.
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24721/2019, in accoglimento del ricorso posto in essere dall’ex convivente, affermando testualmente quanto segue: “L’accertamento in fatto che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni della ricorrente, a divenire comune, giustifica, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell’altro ex convivente, risultando tale contribuzione a tutti gli effetti, indebita”(Cass. Civ.; Sez. II; Sent. n. 2973/2016).
Difatti, l’art. 2033 c.c. citato nella menzionata sentenza, prevendo espressamente che: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato […]”, disciplina l’istituto della ripetizione dell’indebito avente come suo fondamento, l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una clausola risolutiva espressa. A tal proposito, occorre rilevare che sebbene la convivenza di fatto rappresenti ormai a tutti gli effetti una formazione sociale riconosciuta e tutelata dal nostro ordinamento giuridico, con la quale sorgono doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, per cui eventuali contribuzioni e prestazioni economiche eseguite durante il periodo di convivenza vengono sussunte, dalla coscienza sociale, fra i doveri connessi ad un consolidato rapporto affettivo, essendo generalmente ricondotte nell'alveo delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., è tuttavia necessario che tali prestazioni rese, trovino giustificazione nella solidarietà e nella reciproca assistenza fra i conviventi, sussistendo al contrario, un'inconciliabilità logico-giuridica fra convivenza more uxorio e arricchimento ingiustificato, il quale necessariamente investe le circostanze relative all’effettuazione di prestazioni di tipo economico, derivanti da un presunto vincolo obbligatorio, ma che risultino a posteriori non dovute, così giustificando la tutela giuridica e patrimoniale del soggetto leso, in presenza di atti dispositivi posti in essere a vantaggio di uno dei conviventi esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalità e adeguatezza.
Pertanto, in risposta alla domanda dalla nostra lettrice e in linea con la più autorevole e consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: “Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente 'more uxorio' effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza; in caso di attribuzioni economico patrimoniali eseguite in corso di convivenza, a titolo di concorso alle spese di costruzione della casa familiare, si ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene, esulando tale prestazione, dal mero adempimento di suddette obbligazioni” (Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, n.4659).
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti condominiali in presenza di mancati pagamenti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "Il condomino in regola con i pagamenti può opporsi al precetto per la preventiva escussione dei condomini morosi?".
Tale circostanza ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo ad una fattispecie molto dibattuta nelle aule di Tribunale, ed a tal proposito, la Suprema Corte recentemente ha avuto modo di pronunciarsi in una vicenda i cui protagonisti sono stati due condomini in regola con i pagamenti contro gli atti di precetto notificati da un creditore del condominio in forza di una sentenza divenuta esecutiva: i due condomini contestavano la propria regolare posizione con i pagamenti pro rata dovuti, invocando dunque la preventiva escussione dei condomini morosi, mentre il creditore soccombente ha proposto ricorso in Cassazione.
Il Collegio sottolinea come la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., come modificato dalla legge n. 220/2012. Il comma 1 dispone infatti che l'amministratore «è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi», mentre il comma 2 stabilisce che «i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini».
In capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la propria quota viene dunque a crearsi un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal "beneficium excussionis" avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi.
La pronuncia afferma infatti il principio secondo cui «il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del Condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo».
Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "Il creditore del Condominio avente un titolo esecutivo deve chiedere il pagamento prima ai condomini morosi e solo successivamente potrà rivolgersi ai condomini che risultano già in regola con i propri pagamenti pro rata, tenuto conto che l’amministratore è obbligato a comunicare al creditore le generalità dei condomini morosi delineando un obbligo legale di cooperazione dell’amministratore con il terzo creditore nel rendere noti i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento delle somme dovute e delle rispettive quote millesimali" (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 17.02.2023, n. 5043).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti tra i coniugi oltre all’istituto della donazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Montegranaro che chiede: "E’ possibile revocare una donazione della moglie al marito che la tradisce?".
A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda risolta poi in Cassazione la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla revoca di più donazioni indirette mobiliari ed immobiliari effettuate dalla moglie nei confronti del marito che nel frattempo la tradiva con la propria cognata (la moglie del fratello di lei) mettendo in crisi non solo la coppia ma le intere famiglie coinvolte ed infine anche l’azienda di famiglia della donna tradita nella quale però lavorava tutti i protagonisti della vicenda adulterina.
Nei primi due gradi di giudizio veniva confermata la revoca di tali donazioni fatte in quanto dall’istruttoria erano emersi comportamenti posti in essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermavano l’evidenza di un sentimento di disistima ed irrispettosità del marito nei confronti della moglie.
Tenuto conto del principio oramai consolidato giurisprudenziale secondo il quale, «l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario» (Cass. civ., n. 20722/2018).
Di fatti tali comportamenti erano qualificabili, ai fini previsti dall'art. 801 c.c., come una grave ingiuria, trattandosi, in effetti, di "una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della domante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità".
In effetti, l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 del codice civile quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatore (Cass. n. 22013 del 2016).
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: "La donazione va incontro alla revocabilità in presenza di una ingiuria grave del marito donatario consistente in un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e nell’irrispettosità della dignità della moglie donante se il marito tradisce la consorte addirittura con la cognata con relativa messa in crisi non solo della coppia ma anche delle famiglie coinvolte oltre all'azienda di famiglia" (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza del 20.06.2022, n. 19816).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti condominiali e l’utilizzo dei propri spazi.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "Possono essere installate in un condominio le tende parasole e/o pergotende retrattili sui balconi?".
Tale circostanza ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo ad una fattispecie che anima spesso i rapporti tra condomini, ed a tal proposito, il Tribunale di Pesaro recentemente ha avuto modo di pronunciarsi in una vicenda che ha visto contrapposti proprietari di unità immobiliari ricomprese in un edificio condominiale.
Un condomino conveniva in giudizio il proprietario dell'alloggio sovrastante deducendo che aveva chiuso il balcone al primo piano mediante pannello con profilo di metallo e al piano secondo installato una tenda parasole con prolungamento della ringhiera del balcone sporgente rispetto al profilo dell'edificio, sostenendo che si trattava di opere illegittime dal punto di vista urbanistico perché realizzate senza permesso di costruire e tali da alterare il decoro architettonico del fabbricato, oltre ad essere causa di riduzione d’aria e luce, tanto da chiedere all'adìto Tribunale il ripristino mediante demolizione delle opere oltre al risarcimento del danno.
Uno dei punti centrali della decisione riguarda l'invocata mancanza del titolo edilizio per l'installazione delle tende parasole; a tal proposito il giudicante ha forgiato la propria linea motiva richiamando un consolidato orientamento nomofilattico (da ultimo, per tutte, Cass. n. 29166/2021), secondo cui «la presenza o l'assenza di permesso di costruire rileva solo nei rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione, non nei rapporti tra privati».
Quale conseguenza? Anche se un'opera edilizia è priva di titolo abilitativo, non può automaticamente fondare una pretesa di rimozione tra vicini, a meno che non violi disposizioni codicistiche (come, ad esempio, immissioni, distanze, luci e vedute, etc.).
Riguardo invece all’invocata lesione del decoro architettonico ex art. 1120 c.c., è stata fatta corretta applicazione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza; difatti, il decoro va valutato concretamente, tenendo conto dell'aspetto complessivo della facciata al momento dell'accertamento (Cass. n. 4679/2009).
L'opera contestata (tende retrattili di colore bianco con supporti metallici leggeri e poco visibili) se non altera la linea architettonica dell'edificio e non turba l'armonia delle strutture esistenti, nulla può essere contestato, il tutto a prescindere se l'edificio abbia o meno valore storico o artistico; infatti, anche l'estetica di un fabbricato comune può essere tutelata, ma solo in presenza di effettiva alterazione percepibile.
Infine, il condomino lamentava la riduzione d’aria e luce causate dalle tende solari, tuttavia, tale interferenza per essere lesiva deve essere presente in modo rilevante e costantemente circostanza non possibile se i manufatti sono rimovibili e non chiudono ermeticamente.
Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità e in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "Non costituiscono opere illegittime le tende parasole e le pergotende retrattili installate sui balconi di proprietà esclusiva quando siano realizzate con struttura leggere e rimovibili, conformi per colore e forma alla facciata dell’edificio e non determinino un’alterazione apprezzabile del decoro architettonico, né una lesione concreta dei diritti degli altri condomini all’aria, alla luce o all’integrità della proprietà" (Tribunale di Pesaro, sentenza 12.05.2025 n. 300).
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle problematiche relative alle riprese di minori poi postate sui social. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana alla domanda posta di un lettore di Macerata che chiede: “È responsabile l’istituto scolastico che posta una ripresa video riguardo la festa degli studenti di fine anno?”
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale e delicata, spesso sottovalutata e posta in essere con estrema superficialità. Tale circostanza è stata affrontata recentemente dal Garante per la protezione dei dati personali riguardo ad un istituto scolastico che aveva pubblicato sul web un video riguardante una festa scolastica dove figuravano diversi minorenni.
Al ricevimento del reclamo da parte di un genitore l'Autorità ha avviato un'istruttoria che si è conclusa con il relativo provvedimento che specifica: «La pubblicazione di immagini e video sul canale YouTube della scuola non costituisce attività strettamente funzionale alla gestione del rapporto scolastico o al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto, né rientra tra gli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento». L'istituto scolastico, secondo quanto accertato nel corso dell'istruttoria, aveva diffuso tramite il proprio canale pubblico un video che ritraeva in maniera riconoscibile alunni minorenni durante una manifestazione di fine anno. In assenza di un'idonea informativa sul trattamento dei dati e, soprattutto, del consenso espresso da parte di entrambi i genitori degli alunni coinvolti, il trattamento è stato ritenuto illecito.
L'Autorità sottolinea che «il trattamento dei dati personali effettuato attraverso la pubblicazione del video, contenente l'immagine di un minore riconoscibile, è avvenuto in assenza di idonea informativa e di una valida base giuridica, non potendo ritenersi sufficiente la sola volontà espressa dal minore ultraquattordicenne». L'istituto scolastico, interpellato nel corso del procedimento, ha sostenuto che la pubblicazione era finalizzata a valorizzare le attività educative e didattiche e che alcuni studenti avevano fornito direttamente il proprio consenso. Tuttavia, il Garante ha chiarito che «l'espressione del consenso da parte del minore non può essere considerata valida ai fini del trattamento dei dati personali in un contesto scolastico, essendo comunque necessario acquisire il consenso di almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale». L'Autorità ha inoltre evidenziato che la pubblicazione sul canale ufficiale della scuola ha reso il contenuto accessibile a un pubblico indeterminato, senza alcuna forma di limitazione, aumentando così il potenziale pregiudizio derivante da un uso improprio delle immagini. Alla luce di tali violazioni, il Garante ha ordinato all'Istituto scolastico di rimuovere immediatamente il contenuto in questione e ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il caso affrontato dal Garante assume rilevanza generale anche in vista del periodo di fine anno scolastico, quando le istituzioni educative organizzano cerimonie, spettacoli e attività celebrative, spesso accompagnate dalla registrazione e diffusione di immagini e video. Il provvedimento chiarisce che la documentazione e la diffusione di tali eventi non può avvenire sulla base di prassi informali o consensi verbali: è invece necessaria una puntuale raccolta del consenso informato, scritto e libero, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.
Pertanto in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, “La divulgazione di immagini di minorenni sui social media o su piattaforme di condivisione video, da parte di soggetti pubblici, richiede una valutazione molto rigorosa della liceità e proporzionalità del trattamento, tenendo conto della vulnerabilità degli interessati e del contesto in cui avviene la raccolta dei dati, tanto da rendere necessaria la puntuale raccolta del consenso informato da parte di chi esercita la potestà genitoriale” (Garante della privacy, provv. del 13.03.2025 n. 134).
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti condominiali ed alle relative problematiche tra amministratore e singoli condomini. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Recanati che chiede: "È responsabile l’amministratore di condominio che affigge in bacheca l’elenco dei condomini morosi?".
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, qual è il rapporto tra amministratore di condominio e singolo condomino moroso.
A tal proposito l'art. 1129 comma 9 del codice civile dispone che, salvo diversamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore di condominio è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art. 63 co. 1 disp. att. «l'amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, fornendo generalità complete ed esaustive».
Orbene, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede anche che «i creditori non ancora soddisfatti dovranno procedere alla preventiva escussione dei condomini morosi, sulla base dei dati forniti dall'amministrazione, potendo agire nei confronti degli altri condomini, in regola con i pagamenti, e pretendere l'eventuale residuo insoddisfatto solo nell'ipotesi in cui l'escussione sia rimasta infruttuosa».
Quindi, sussiste in capo all'amministratore l'obbligo di cooperare con il terzo creditore (dovere legale e di salvaguardia) e ne consegue che nel caso in cui questi si rifiuta di farlo, il suo comportamento sarà passibile di sanzione stante che è palesemente contrario alla buona fede oggettiva, dovendosi tale dovere intendersi come autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà sociale che impone di mantenere un comportamento leale e volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Tutto ciò in riferimento anche all’orientamento consolidato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 9148/2008 che ha statuito che «le obbligazioni contratte dall'amministratore di condominio nell'interesse di tutti i condomini non vedono solidarietà passiva degli stessi condomini, atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota».
Ciò che all'amministratore non sarebbe consentito è la pubblicità indiscriminata dei dati dei condomini, dovendo osservare i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti. Sull'amministratore grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di terzi.
Nel caso in cui l'amministratore sia tenuto ad indicare analiticamente i dati dei condomini morosi in rendiconto o in favore di terzi creditori, non può procedere all'affissione di questi nella bacheca dell'androne condominiale. In tale caso l'affissione, avvenendo in uno spazio pubblico, significherebbe la messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e quindi, di una indebita diffusione illecita e fonte di responsabilità civile (Cass. n. 186/2011).
Invero, «i dati riferiti ai singoli partecipanti del condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità previste dalla disciplina codicistica di cui agli artt. 1117 e ss c.c. ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, tutelati dalla specifica disciplina di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 679/2016».
Affinché ciò sia applicabile, ovvero affinché venga considerato un dato personale, non occorre che sia un dato sensibile, giacché l'appartenenza dell'informazione alla sottoclasse dei dati sensibili comporta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia ulteriore contro i rischi della circolazione, in considerazione della intrinseca attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati ai fini discriminatori.
In ambito condominiale, le informazioni relative alla gestione, al riparto delle spese e all'entità del contributo, possono essere trattate anche senza il consenso dell'interessato e, per ragioni di trasparenza e di buon andamento, una comunicazione di questi dati, è giustificata. E allora, l'amministratore è legittimato all'affissione nella bacheca dei dati su condomini morosi?
La risposta anche alla domanda del nostro lettore è No, perché «la pubblicità nella bacheca dell'androne condominiale di un dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile» (Cass. n. 186/2011).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
(Foto di Anders Mejlvang da Pixabay)
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'obbligo del mantenimento del genitore, anche separato o divorziato, nei riguardi dei propri figli maggiorenni.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: "Fino a quando il genitore è tenuto al mantenimento dei propri figli maggiorenni?". Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata e molto attuale, nella quale la Cassazione, pur mantenendo una posizione prudente sulla facoltà per i genitori, anche separati o divorziati, di cessare il mantenimento dei propri figli maggiorenni quali disoccupati cronici, studenti svogliati o attempati "teenager", la stessa è sempre più orientata a porre un freno, quasi in funzione di educatrice sociale, a responsabilizzare proprio quella prole che non vuole andare via da casa e rimanere sotto lo stesso tetto tra le cure amorevoli e la "paghetta"/mantenimento di mamma e papà.
È vero, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma permane fino al raggiungimento di una indipendenza economica tale da essere in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, ma tale obbligo non è infinito; se da un lato, non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008), dall'altro, l'abuso non è più tollerato: l'obbligo continua a vigere, afferma la Cassazione, solo se il figlio "incolpevolmente" non raggiunge l'indipendenza economica (Cass. n. 23590/2010).
Se, dunque, la precarietà del mondo del lavoro accentuata dalla crisi, rende difficile la possibilità di trovare un impiego idoneo, "per i figli che tengono un comportamento di inerzia e rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e quindi di disinteresse nella ricerca di indipendenza economica”, la Suprema Corte ha ritenuto, senza ma e senza se, configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno richiesto da parte del genitore obbligato (Cass. n. 7970/2013; n. 4765/2002; n. 1830/2011).
Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che, "il figlio maggiorenne, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione dell'obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in quanto l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, tenendo conto sì delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere dello stesso di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata" (Cass. civ., Sez. Un., n. 20448/2014; Cass. civ., n. 29264/2022; Cass. civ., n. 26875/2023).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra condomini che, spesso e volentieri, vanno a deteriorarsi per comportatemi incivili di alcuni nei confronti di altri. Il caso di specie scelto è di un lettore di Macerata che chiede: “A quale responsabilità può andare incontro il condomino che si atteggia ad amministratore ed arriva fino ad incutere terrore negli altri inquilini?".
A tal proposito risulta utile portare un caso giuridico giunto sino ai banchi della Cassazione che riguarda il caso tipico di "persecuzioni in ambito condominiale" contro alcuni condomini, definiti ripetutamente come "incivili" dall'autore delle molestie.
Nello specifico, la Corte ha annullato la decisione del tribunale che, nel sottovalutare le prove raccolte, aveva derubricato il delitto di atti persecutori nella contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.: per costante orientamento della Cassazione, infatti, il discrimen fra il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta, configurandosi il delitto di atti persecutori «qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita», mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. nel caso in cui le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (ex multis, Cass. n. 23375 del 10/07/2020; Cass. n. 15625 del 09/02/2021).
A ciò si aggiunge il fatto che, nel caso di specie, alle "molestie" si sono affiancati altri comportamenti oppressivi, come i danneggiamenti, gli imbrattamenti e le minacce, tipicamente espressivi del delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che, "le minacce o le molestie ripetute vanno punite come atti persecutori a norma dell'art. 612-bis c.p. quando creano uno stato di ansia che pervade la vita della persona posta nel mirino del molestatore, finanche arrivando al punto di modificarne le normali abitudini” (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 21006/2024).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alle varie condotte truffaldine e nello specifico la "truffa dello specchietto" oggi molto utilizzata.
Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Monte San Giusto che chiede: "A quali responsabilità va incontro chi attua la 'truffa dello specchietto' dell’auto?".
La nota "truffa dello specchietto rotto" è un reato che viene messo in atto fingendo che lo specchietto della propria auto sia stato danneggiato da un'auto in marcia, al fine di farsi dare nell'immediatezza dei fatti del denaro per ripararlo senza coinvolgere l'assicurazione o le forze dell'ordine.
Alcuni truffatori poi si spingono oltre, addebitando al malcapitato automobilista anche la responsabilità di piccole ammaccature della carrozzeria, presenti sullo stesso lato dell'automobile in cui si trova lo specchietto. In genere per far credere alla vittima predestinata che la sua auto ha colpito lo specchietto dell'auto del truffatore, i truffatori lanciano sassi o piccoli oggetti vicino per simulare un rumore simile a quello dell'urto tra due auto.
In seguito l'autore del reato, a bordo della sua auto, si affianca all'auto della potenziale vittima, facendole credere che è stato proprio lui/lei il responsabile del danno arrecato al suo specchietto. Una volta che il truffatore è riuscito a convincere la vittima di avergli provocato un danno, gli fa credere di voler risolvere bonariamente la questione, chiedendo per la riparazione dello specchietto somme in genere modeste, che si aggirano attorno ai 100/300 euro.
In genere chi mette in atto questa truffa è piuttosto abile e convincente, soprattutto se la vittima predestinata è un giovane neo patentato o una persona anziana. E' necessario però mantenere la calma e non mostrare insicurezza o paura, perché è proprio questo l'obiettivo che vuole ottenere il truffatore.
La prima cosa da fare quindi è non ammettere subito la propria responsabilità o fare le proprie scuse per il danno, ma chiedere l'intervento dei vigili o di un parente e che venga compilato il Cid, visto che il veicolo è assicurato. In genere questa richiesta è sufficiente a far desistere il truffatore dai propri propositi e a farlo ritirare di buon ordine, tenuto conto comunque che lo stesso andrebbe denunciato.
Ora però analizzando dal punto di vista giuridico tale condotta penalmente rilevante, la stessa è punita ai sensi dell'art. 640 del codice penale quale reato di "truffa" che viene commesso da "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".
Dalla lettera della norma si evince che la truffa consiste in una simulazione o dissimulazione finalizzata a indurre in errore la vittima, al fine di provocare un danno alla persona offesa con conseguente vantaggio del responsabile o di un terzo, vantaggio o profitto che nel caso della truffa dello specchietto si identifica con una somma di denaro.
Inoltre, ai truffatori dello specchietto può essere anche contestata l’aggravante della minorata difesa, o per la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggi, o, come chiarito dalla Cassazione n. 40268/2017, che ha ritenuto legittima la contestazione dell’aggravante della minorata difesa, in quanto "le truffe dello specchietto risultavano consumate in strade strette e densamente trafficate, il che rendeva maggiorente credibile il tamponamento abbattendo, per la verosimiglianza dell'evento correlata all'ambiente, le capacità critiche e reattive delle vittime.
Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, "commette il reato di truffa aggravata dalla minorata difesa colui che simula la rottura del proprio specchietto per percepire una somma di denaro dalla persona raggirata notandone la debole personalità e la sua manipolabilità" (Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 12801/21).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie che possono insorgere tra cittadino ed Azienda Sanitaria Territoriale, in particolare quando la stessa viene meno ai propri doveri.
Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Macerata, che chiede: "Nel caso in cui sono costretto a rivolgermi ad una struttura sanitaria privata non convenzionata, posso chiedere il rimborso delle relative spese all’Ast?".
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti tra cittadino ed Asur riguardo alla tempestività delle cure mediche non rimandabili. A tal proposito è utile riportare una recente sentenza di merito secondo la quale, "il paziente che si rivolge ad una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il sistema sanitario nazionale, ha diritto al rimborso delle spese mediche se il ricovero è stato effettuato in stato di urgenza e necessità”, il tutto accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dal D. Lgs. n. 502/1992.
Ed invero, il D. Lgs. n. 502/92, in particolare l'art. 1, stabilisce che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche, i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze e prevede che siano posti a carico del Servizio sanitario le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Tenuto conto di ciò, l’elemento essenziale di discrimine nel riconoscere o meno l'insorgenza del diritto soggettivo al rimborso delle suddette spese da parte della Azienda Sanitaria territorialmente competente è l'effettiva ricorrenza di una comprovata situazione, non soltanto di pericolo di vita o di rischio di aggravamento della malattia per l'assistito, ma anche di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire a costui l'intervento o la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico - scientifiche.
Pertanto, l’urgenza ed indifferibilità dell'intervento terapeutico da un lato, ed impossibilità per la struttura pubblica di approntare in modo tempestivo tale intervento dall'altro, costituiscono vere e proprie condizioni legislativamente imposte per il riconoscimento del diritto soggettivo al rimborso da parte del SSN delle spese sanitarie sostenute in regime di assistenza non convenzionata.
Ebbene, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, "sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche affrontate dal paziente da parte dell’Asur quando tale intervento è caratterizzato da un’effettiva situazione di urgenza e lo stesso risulta adeguato perché migliorativo delle condizioni fisiche della ricorrente e della sua aspettativa di vita, sempreché il Servizio sanitario nazionale non poteva offrire in tali tempi l'assistenza specializzata richiesta per l'esecuzione dei trattamenti terapeutici" (Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1059/2020).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai delicata della responsabilità medica soprattutto in sede di primo intervento. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: "È responsabile l’infermiere che non monitora il paziente anche se in codice verde?"
Il caso di specie ci offre la possibilità di approfondire la tematica delle pratiche mediche in sede di primo intervento. Tale circostanza è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte in una vicenda in cui a seguito di un’erronea valutazione della crisi respiratoria di un paziente asmatico gli assegnava il codice verde; questi però, decedeva per arresto cardiaco a causa dell'intervento medico tardivo dovuto proprio all’attribuzione di un codice errato.
L’infermiere inoltre, ometteva di svolgere gli accertamenti richiesti nei casi di soggetto asmatico. I giudici hanno ritenuto che l'infermiere avesse violato le linee guida per il triage stabilite dalla conferenza Stato-Regioni del 25 ottobre 2021. In particolare, è emerso che non aveva monitorato l'evoluzione dei sintomi durante la permanenza del paziente nel pronto soccorso, né successivamente ai primi controlli effettuati all'arrivo in ospedale.
Nel caso di specie, l'intervento medico veniva ritardato di oltre 45 minuti a causa di un'altra visita. Il medico infatti, non veniva allertato della necessità di un intervento urgente poiché l'infermiere assegnava un codice verde basandosi solo sulla saturazione dell'ossigeno, che rientrava nei parametri al momento dell'arrivo in pronto soccorso, nonostante la respirazione affannosa e i sibili udibili.
L'infermiere avrebbe potuto riconoscere l'aggravarsi dei sintomi respiratori del paziente, antecedenti alla crisi asmatica grave, se avesse monitorato attentamente i sintomi successivamente alla prima valutazione, senza fermarsi alla sola misurazione dei parametri vitali tanto da risultare responsabile per omicidio colposo. Infatti, secondo il Collegio, pur non essendo tenuto a formulare una diagnosi, il compito dell'infermiere durante il triage consiste nella valutazione dell'urgenza dell'intervento medico, prendendo in considerazione non solo i parametri vitali, ma anche le dichiarazioni del paziente o dei suoi accompagnatori, e, soprattutto, osservando costantemente le condizioni del paziente ai fini di una corretta attribuzione del codice di non urgenza.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, "l’infermiere è responsabile dell'accoglienza dei pazienti in pronto soccorso gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del soggetto ricoverato, atta a fornire tempestivamente al medico un quadro preciso delle condizioni cliniche ed orientarlo verso le più adeguate scelte terapeutiche. Il dovere di monitorare la stabilità delle condizioni dei pazienti presenti rientra, pertanto, tra gli obblighi specifici del personale infermieristico di pronto soccorso, il quale, nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di emergenza peggiorative, idonee a pregiudicare la salvaguardia del bene tutelato, ha l'obbligo di allertare i sanitari in servizio, anche in altri reparti dell'ospedale, al fine di consentirne l'intervento, tenuto conto che il codice verde non lo esenta da responsabilità" (Cass. Pen., 12.02.2025 n. 15076).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
(Foto di repertorio)
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale del risarcimento danni e nello specifico a seguito della procurata morte di un nostro animale di affezione. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: "È possibile richiedere un risarcimento danni per la procurata morte di un nostro animale di affezione?".
Il caso di specie ci offre la possibilità di approfondire la tematica risarcitoria del danno non patrimoniale per la sofferenza patita a seguito della procurata morte del nostro amato animale di affezione. Tale circostanza è stata recentemente statuita dal Tribunale di Prato proprio in occasione di una richiesta risarcitoria a seguito della procurata morte del cane di una giovane coppia che aveva affidato la propria cagnolina alle cure di una pensione per poi ritrovarla morta il giorno della riconsegna.
Partendo dal consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale "il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa" (ex plurimis cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2019, n. 29206; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2203), il Tribunale di Prato, in accordo con il succitato principio di diritto ed in linea con la più recente giurisprudenza di merito, riguardo la “ lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori” (Trib. Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, n. 1266; in senso analogo Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24; Trib. La Spezia sez. I, 31 dicembre 2020, n. 660), ha ritenuto che la perdita della cagnolina nel caso in questione potesse determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'articolo 2 della Costituzione, in quanto "il rapporto tra padrone ed animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale".
Considerato che il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé; dunque, nel caso di specie, i giudici hanno verificato che i danneggiati avessero assolto l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita per la perdita dell'animale e "le fotografie allegate alla citazione dimostrano che la cagnolina era considerata un membro della famiglia e come tale veniva trattata".
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che "l'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui la morte si è verificata, provano che da tale evento sia derivata a carico della famiglia proprietaria dell'animale una forte sofferenza interiore con lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost. che deve essere risarcito quale danno non patrimoniale" (Tribunale di Prato, Sez. Civile, sentenza del 25.01.2025 n. 51). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.