Oggetto idoneo all’offesa in auto senza giustificato motivo: c'è responsabilità penale?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al porto di oggetti qualificabili dalla legge come armi o strumenti atti ad offendere, senza giustificato motivo.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Trodica che chiede: “Si può andare incontro ad una responsabilità penale se si trasposta in automobile una mazza da baseball?”
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza di condanna n. 55037/18 emessa nei confronti di un automobilista al quale era stata sequestrata una mazza da baseball a seguito di un controllo su strada eseguito dal comando locale dei Carabinieri, affermando testualmente quanto segue: “Questa Corte con indirizzo qui condiviso ha già affermato che, in assenza di giustificata e adeguata motivazione, al fine di qualificare l’oggetto sequestrato come offensivo, assumono rilievo le sue caratteristiche oggettive, considerate in relazione alle dimensioni ed alla consistenza, che lo rendano idoneo ad offendere, nonché la potenzialità dell’uso dannoso, come è reso evidente dall’ art. 4, della L. n. 110 del 1975”(Cass. Pen.; sez. I; Sent. n. 55037/18).
Difatti, l’art. 4 della citata legge n. 110/1975, al comma 2° prevede espressamente che: “Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”, concedendo alla più autorevole giurisprudenza l’onere di fornire l’esatta definizione di “giustificato motivo” il quale “ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell’oggetto, alla modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione del bene” (Cass.Pen.; Sez. I; Sent. n. 18925/2013).
Pertanto, in risposta al nostro lettore ed in linea con l’unanime orientamento giurisprudenziale di legittimità, si può affermare che: “Il porto, senza giustificato motivo e a fronte di ragioni non plausibili ed astratte, fuori dalla propria abitazione, di una mazza da baseball, da ritenersi arma impropria, costituisce reato in ragione della sua chiara utilizzabilità, per dimensioni e consistenza al fine di arrecare offesa alla persona” (Cass. Pen.; Sez. I; Sent. n. 26161; dep. Il 13.06.2019).
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