Prescrizione delle bollette: quando è applicabile il termine dei 2 o dei 5 anni?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica sulla prescrizione dei pagamenti in generale e, in particolare, quella riferita alle bollette delle utenze.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Quando è applicabile il termine di prescrizione dei 2 anni in luogo dei 5 in riferimento alle fatture di fornitura?"
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto dibattuta, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi recentemente anche la Corte di Cassazione riguardo ad una controversia riferita ad un contratto di somministrazione di acqua ed avente ad oggetto la prescrizione di pagamenti di fatture relative a consumi idrici.
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che ha ridotto da 5 a 2 anni il termine di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, gas e acqua.
La questione sottoposta all'attenzione della Cassazione riguardava la possibilità di applicare il nuovo termine di prescrizione ridotto anche ai consumi effettuati negli anni precedenti all'entrata in vigore della legge.
La Suprema Corte afferma che il nuovo termine di prescrizione può essere applicato anche a fatture per consumi relativi ad anni precedenti all'entrata in vigore della norma, se la scadenza del pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020, in questo caso per l’idrico, mentre 1° marzo 2018 per l’elettrico e 1° gennaio 2019 per il gas (come previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017).
Ai fini della determinazione dell'ambito d'applicazione della norma ciò che conta non è né la data di emissione della fattura né l'annualità in cui sono stati erogati o effettuati i consumi quanto piuttosto la data di scadenza del pagamento.
A tal proposito la Suprema Corte ricorda che, il dies a quo della prescrizione «coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili» (si cita Cass., n. 23789 del 17/9/2008).
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che, “Il termine di prescrizione ridotto a 2 anni dall’art. 1, comma 4, L. n. 205/2017 è applicabile anche ai pagamenti relativi a forniture precedenti con scadenza di pagamento delle fatture successive al 1° marzo 2018 per l’elettrico, 1° gennaio 2019 per il gas ed al 1° gennaio 2020 per l’idrico” (Cass. Civ., Ord. n. 15102/2024).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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