Chiedilo all'avvocato

"Il mio ex marito spende tutto nel gioco": scatta l'amministratore di sostegno

"Il mio ex marito spende tutto nel gioco": scatta l'amministratore di sostegno

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa all'istituto dell'amministratore di sostegno ed i suoi presupposti. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: "Se il mio ex marito è divenuto eccessivamente prodigale nello spendere senza alcun motivo è possibile chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, risolta recentemente dalla Suprema Corte a seguito di un giudizio proprio istaurato dall’ex moglie, titolare di un assegno di mantenimento, nei riguardi del proprio ex marito divenuto a suo dire "convulsivo nell’utilizzo dei soldi in spese inutili rischiando lo stato di indigenza". Il procedimento arrivato in Cassazione è stato risolto tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali del caso; va, quindi, precisato, per focalizzare l'attenzione sul caso di specie che, per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 5492/2018Cass. n. 20664/2017, Cass. n. 18171/2013), l'amministrazione di sostegno può pronunciarsi, nell'interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente alla persona e/o al suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità. La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 del codice civile, comma 2, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano) (Cass. n. 786/2017). In questi sensi è stato ravvisato il presupposto per l'apertura dell'amministrazione di sostegno nel caso di una persona dedita in maniera continua al gioco, che destini ad esso tutti i suoi averi, contraendo anche plurimi prestiti per alimentare questa pregiudizievole inclinazione (Cass. 5492/2018). Diversamente, sono stati ritenuti insussistenti gli estremi della prodigalità nella condotta di un soggetto che, con la redistribuzione della propria ricchezza a persone a lui vicine, anche se non parenti, intendeva dare una risposta positiva e costruttiva al naufragio della propria famiglia (Cass. n. 786/2017). Anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, di recente, ha avuto modo di esaminare la disciplina italiana dell'amministrazione di sostegno proprio per un caso di prodigalità (Sentenza Corte Europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent. (ud. 27/06/2023) 06/07/2023 - ricorso n. 46412/21). La Corte Edu (in particolare, v. par. 84-92) ha ricordato che la decisione di sottoporre una persona ad una misura di protezione giuridica può costituire un'ingerenza nella vita privata di tale persona (ai sensi dell'art. 8, par. 1, della CEDU), anche quando quest'ultima è stata privata solo in parte della sua capacità giuridica, ed ha rammentato che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua vita privata viola l'articolo 8, se non è "prevista dalla legge", se non persegue uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2, o se non è "necessaria in una società democratica", nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti. Quindi, passando ad esaminare il caso concreto, la Corte Edu ha dichiarato di considerare che "l'ingerenza perseguisse lo 'scopo legittimo', ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 8, della protezione del secondo ricorrente contro, in un primo tempo, il rischio di indigenza e, a partire dal 2020, un indebolimento di ordine fisico e mentale".  E ciò anche se la decisione di sottoporre la persona all'amministrazione di sostegno, privandola in parte della sua capacità giuridica, non era basata su una constatazione di un'alterazione delle sue facoltà mentali attestata da medici, ma su una eccessiva prodigalità che poteva porlo a rischio di indigenza, e sull'indebolimento fisico e psichico da lui dimostrato a partire da un dato periodo. Di seguito, la Corte Edu ha precisato che vi è necessità di perimetrare la concreta misura da applicare in termini di proporzionalità perché "privare una persona della sua capacità giuridica, anche in parte, è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali. Tuttavia, deve essere lasciato inevitabilmente un margine di apprezzamento alle autorità nazionali che, a causa del loro contatto diretto e continuo con le forze vive del loro paese, si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto a una giurisdizione internazionale per valutare i bisogni e le condizioni locali". Come già evidenziato, la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici (come avvenuto anche nel caso esaminato dalla Corte Edu), ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza. La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 34950/2022; Cass. n. 9054 del 21/03/2022). Pertanto, in risposta alla domanda posta dalla nostra lettrice, risulta corretto affermare che "la prodigalità di per sé non giustifica la nomina di un amministratore di sostegno salvo la presenza di prove gravi, precise e concordanti circa il ridursi nella condizione in cui necessita il ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze capacità di vita dignitosa, in quanto la collettività non può farsi carico dell'eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente" (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza del 28.12.2023, n. 36176). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                

14/01/2024 10:00
Sciatore cade e urta contro la staccionata: condannato il gestore dell'impianto

Sciatore cade e urta contro la staccionata: condannato il gestore dell'impianto

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa al risarcimento dei danni e nello specifico quelli causati da incidente su pista da sci. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Macerata, che chiede: "Se durante la discesa da una pista da sci, si urta contro una staccionata di legno non segnalata e si subisce una lesione, è possibile richiedere il risarcimento del danno al gestore degli impianti sciistici?" Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, relativa ad un’attività sportiva anche se non praticata a livello agonistico, interessando principalmente l’istituto della responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, disciplinato dall’art. 2051 del codice civile.  Articolo che stabilisce espressamente come "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", ovvero l’accadimento di una circostanza imprevedibile e fuori dall’ordinaria consuetudine. A tal proposito, così come affermato dalla Suprema Corte: "Nello schema legale della responsabilità oggettiva per danni derivati da cose in custodia dell'art. 2051 c.c., il limite oltre il quale cessa la relazione oggettiva tra colui (il custode) che dispone della cosa e l'evento pregiudizievole derivato al terzo "dalla cosa", debba rinvenirsi nell'intervento di una fattore estrinseco alla cosa stessa, qualificabile come "caso fortuito" che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tale ipotesi ricorre anche nel caso in cui l'evento imprevedibile ed eccezionale debba ravvisarsi nella condotta dello stesso danneggiato" (Cass. Civ.; sez. III, dep. 05/07/2017;  n.16509). Nel caso specifico, proprio tale pronuncia della Corte di Cassazione, evidenzia come il gestore dell’impianto sciistico sia responsabile per i danni accorsi allo sciatore durante la discesa proprio per il fatto di aver omesso la dovuta segnalazione in prossimità di una staccionata, elemento questo di pericolo che va ad escludere qualsiasi circostanza di caso fortuito. Inoltre, laddove il soggetto danneggiato dovesse evidenziare nei riguardi del gestore degli impianti comportamenti dolosi o colposi idonei ad integrare la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art. 2043 del codice civile, anche il tale circostanza, il gestore sarebbe responsabile dei relativi danni avvenuti allo sciatore, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4018 del 2013. "Affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali - si legge nella sentenza -, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile, sulla base della diligenza specifica richiesta, la protezione da possibili incidenti; condizioni in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di segnalazioni" (Corte di Cass. Civ., Sez. III; 19/02/2013; n.4018). Pertanto, in risposta alla domanda posta dal nostro lettore, il gestore dell’impianto sciistico risulterebbe il responsabile a titolo di risarcimento dell’evento dannoso accorso allo sciatore, proprio perché avvenuto nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza e attenzione richieste da parte del danneggiato; al contrario, "ove tale condotta dovesse risultare imprudente o gravemente colposa, il nesso causale tra danno subito e fatto ingiusto altrui, risulterebbe irrimediabilmente interrotto", precludendo allo sciatore, il risarcimento del danno subito (Cass. Civ., sez. III , del 10/05/2018, n. 11274). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

07/01/2024 12:25
Botti di Capodanno, attenzione all'incolumità (anche degli animali): ecco cosa si rischia per legge

Botti di Capodanno, attenzione all'incolumità (anche degli animali): ecco cosa si rischia per legge

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente l’imminente festività del Capodanno, con l’ormai classica problematica dei botti legata all’incolumità delle persone e degli animali.  Di seguito la risposta dell'avv. Oberdan Pantana alla domanda di un lettore di Pieve Torina: "A quali responsabilità può andare incontro il produttore di fuochi d’artificio e/o il consumatore, nel momento in cui una persona rimane ferita a seguito di un utilizzo inidoneo del prodotto pirico?" Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica molto importante e delicata, come quella relativa alla fabbricazione di prodotti pirici, considerato che in occasione dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, vengono in risalto sempre più casi di persone che rimangono ferite, anche gravemente, a seguito dell’utilizzo non adeguato o ad un malfunzionamento dei cosiddetti "botti di capodanno". Innanzitutto, occorre precisare che sono state introdotte nel nostro Paese, anche sotto la spinta dell’ordinamento comunitario, rigorose regole che impongono requisiti generali di sicurezza per ogni prodotto che viene immesso sul mercato comunitario e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori. Quindi, sui fabbricanti di beni, e in particolare sui produttori di prodotti pirici, gravano dei precisi obblighi generali, tra i quali risaltano quelli di tipo informativo, e in particolare in ordine alla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti. Infatti, risulta opportuno citare l’articolo 2 del D. lgs. n. 206/2005, meglio noto come Codice del Consumo, il quale prevede che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti relativi alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché ad una adeguata informazione e corretta pubblicità circa l’utilizzo degli stessi. A tal proposito, la Corte di Cassazione, ha stabilito quanto segue: "I produttori di fuochi pirici sono titolari di una posizione di garanzia nei confronti degli acquirenti che, in quanto consumatori, vanno informati adeguatamente circa le modalità con cui il prodotto va utilizzato, i rischi derivabili da un uso inidoneo e i pericoli di malfunzionamento del prodotto; pertanto, rispondono delle omissioni qualora a queste sia connesso un evento lesivo in danno dei consumatori" (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, n. 3472/15; depositata il 26 gennaio 2015). Oltretutto, è doveroso ricordare come tali botti di capodanno, in alcuni casi, siano utilizzati anche in modo illegale, risultando così pericolosi per l’incolumità sia delle persone sia dei nostri amici a quattro zampe; in tali casi, è opportuno riportare una recente sentenza della Suprema Corte, che ha riconosciuto la responsabilità penale e relativi obblighi risarcitori "nei confronti di ognuna delle persone sotto accusa" che abbia concorso nella «causazione dell’incidente». Così, nello specifico, viene evidenziato che le padrone di casa «hanno genericamente consentito l’ingresso nella loro abitazione dei fuochi d’artificio portati da alcuni ospiti senza controllarne la pericolosità», e colpevole è anche la persona che ha «commissionato imprudentemente l’acquisto di fuochi d’artificio, suggerendo di comprare giochi pirici per bambini, tra cui anche alcuni ‘tracchi’», e nessun dubbio è infine possibile sulla responsabilità della persona che ha materialmente effettuato l’acquisto ed il successivo loro utilizzo, consapevoli della loro pericolosità e del loro carattere di ‘botti’ proibiti»”(Cassazione, sentenza n. 25365/18, depositata il 12 ottobre 2018).  Nel consigliare, pertanto, un utilizzo consapevole, attento e legale dei prodotti pirotecnici, auguro a tutti voi lettori un buon 2024, dandovi appuntamento alla prossima settimana.   

31/12/2023 10:50
Perde oltre mille euro giocando a carte a Natale: la moglie chiede la separazione con addebito

Perde oltre mille euro giocando a carte a Natale: la moglie chiede la separazione con addebito

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato diversi argomenti a carattere natalizio e, data la diffusa atmosfera di festa, nonché la singolare curiosità espressa dai molteplici lettori per circostanze che riguardano direttamente e indirettamente le festività natalizie, si riportano di seguito le risposte dell’avv. Oberdan Pantana riguardo le seguenti situazioni: - In risposta alla domanda di un lettore di Porto Recanati che chiede: "Se a causa di un ritardo del volo prenotato, ci viene impedito di trascorrere le festività con i nostri cari, può essere richiesto il risarcimento del danno subito?" Riportiamo la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari (n. 571/2012) che, pronunciatosi su un caso molto simile, aveva condannato la compagnia aerea a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali ad un passeggero che era stato costretto a trascorrere la vigilia di Natale in aeroporto, consumando il "cenone" in solitaria con del cibo acquistato presso un bar poco distante dal gate. L'uomo difatti, oltre al risarcimento per il danno esistenziale subito, era stato ristorato anche dei danni patrimoniali comprese le spese per comprare i due "tristi" panini del "cenone natalizio"!  -In risposta alla domanda posta da un lettore di Montegranaro che chiede: "Essere un giocatore di carte soprattutto nel periodo natalizio può comportare ripercussioni in sede di separazione?" Riportiamo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.5395/2014, che, chiamata a pronunciarsi in merito ad un caso di separazione giudiziale dei coniugi, aveva stabilito l’addebito della separazione in capo al marito, il quale era solito spendere molto denaro nel gioco e che, solo nel periodo natalizio, aveva sperperato oltre mille euro giocando a carte.  La Suprema Corte adita aveva infatti chiarito che "anche il gioco d'azzardo, ripetuto ed eccessivo, viola in modo grave gli obblighi matrimoniali sino a rendere la convivenza intollerabile e a far scaturire separazione e consequenziale addebito". Difatti, il discutibile vizio che impegnava il marito della coppia per diverse ore al giorno, assentandosi quasi totalmente nel periodo natalizio oltre a rappresentare una cattiva abitudine, lo portava a stare spesso, e senza alcun giustificato motivo, fuori casa, non ottemperando ai propri doveri di marito e padre, per di più sottraendo grosse somme di denaro alla cura e al sostentamento della propria famiglia.  - In risposta alla domanda di un lettore di Corridonia che chiede: "E’ penalmente sanzionabile un soggetto che invia infausti auguri di Natale?" Riportiamo la pronuncia del Tribunale di Bari, che con sentenza depositata il 25 febbraio 2015, ha condannato per estorsione un uomo che si era rivolto più volte alla sua vittima minacciandola ripetutamente del fatto che, se non gli avesse dato i soldi richiesti, la madre avrebbe passato "un brutto Natale". Difatti l’art. 629 c.p. punendo "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" intende scongiurare che la prospettazione di un evento dannoso per l'incolumità fisica della vittima o di una persona ad essa molto vicina, spingano la stessa a gesti disperati o comunque non voluti. Il Tribunale adito, specificava inoltre che "in tema di estorsione, la violenza o la minaccia può essere manifestata in modi e forme differenti, purché venga a crearsi la condizione di costrizione psichica della vittima volta, ad ottenere un profitto ingiusto per sé o per altri, con danno altrui".  Cari lettori, nel rimanere in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, colgo l’occasione per porgerVi i miei migliori auguri di Buone Feste!  

24/12/2023 10:30
L'ex moglie ha una nuova relazione: cosa succede con l'assegno di mantenimento?

L'ex moglie ha una nuova relazione: cosa succede con l'assegno di mantenimento?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra ex coniugi con esplicito riferimento alla debenza (obbligo di legge, ndr) o meno dell’assegno di mantenimento o divorzile alla ex in caso di una sua nuova relazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad un lettore di Tolentino che chiede: "Se la ex moglie ha una nuova relazione tale circostanza fa venire meno il mantenimento?".  A tal proposito risulta utile portare il principio giuridico applicato dal Tribunale di Como con l’Ordinanza del 12 aprile del 2018, con la quale è stato stabilito che "il marito non deve più corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, anche se non convive con il nuovo partner ed è priva di attività lavorativa". Così ha deciso il Presidente delegato del Tribunale di Como, in via provvisoria e urgente, a conclusione della primissima fase di un divorzio giudiziale – quando generalmente vengono confermate le condizioni della separazione – che ha sin da subito esonerato il marito dal dover corrispondere alla ex moglie, l’assegno stabilito in separazione. La donna in questione, già madre di due figli maggiorenni con lei conviventi, aveva avuto il terzo figlio dal nuovo partner con il quale non aveva instaurato alcuna convivenza. Fino a poco tempo fa, al fine di essere esonerati dal pagamento dell’assegno, era necessario che il coniuge obbligato dimostrasse in giudizio la creazione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia di fatto, stabile e duratura, e che questa convivenza incidesse "realmente e concretamente sulla situazione economica dell’ex coniuge risolvendosi in una fonte effettiva di reddito". Il Presidente del Tribunale di Como ha però ritenuto che le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna, nello specifico quella di intraprendere una nuova relazione sentimentale (seppur priva del requisito della convivenza) e quella di avere un figlio (scelta che aveva certamente inciso in termini di difficoltà di reperimento di una occupazione lavorativa), non potessero ricadere sul futuro dell’ex coniuge. Infatti, non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e duraturo, a determinare la cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Nello stesso senso, con decreto pubblicato il 21 maggio del 2018, si è pronunciato anche il Tribunale di Ancona, il quale - in una causa di modifica delle condizioni di divorzio e sulla base delle stesse motivazioni del Tribunale di Como - ha ritenuto di dover revocare l’assegno stabilito in favore della ex moglie. In questo caso, a fondare la decisione del Tribunale sono state le numerose foto depositate dal marito (tratte dai social network), che dimostravano l’inequivocabile intensità del rapporto tra la ex moglie e il nuovo partner, i periodi di vacanza trascorsi insieme "a nulla rilevando le modalità di ripartizione tra essi delle spese di vacanza", e la relazione investigativa dalla quale emergeva l’assiduità della frequentazione (seppur priva del requisito della convivenza). Dunque, costruire una nuova famiglia – nell’accezione moderna del termine – non è un obbligo, ma una decisione libera e consapevole che ha risvolti pratici e conseguenze giuridiche ben precise. Ecco quindi che, anche in queste pronunce, i  Tribunali – nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza Grilli del maggio 2017 sull’assegno divorzile – continuano a valorizzare il principio della autoresponsabilità economica dei coniugi. "La formazione di una famiglia di fatto - si legge nella sentenza - costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio".  Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "La nuova relazione affettiva instaurata dall’ex coniuge fa venire meno l’obbligo di versare l’assegno divorzile mensile da parte dell’altro coniuge obbligato, purché la detta relazione sia connotata dai requisiti di stabilità e continuità" (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 22604/20; depositata il 16 ottobre 2020). Ed ancora: "Se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita caratterizzato da assistenza morale e materiale, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 12.12.2023, n. 34728). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

17/12/2023 11:08
Invia una lettera denigratoria al figlio dell'ex compagno: è diffamazione?

Invia una lettera denigratoria al figlio dell'ex compagno: è diffamazione?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla diffamazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "L’ex moglie che invia una lettera denigratoria al figlio dell’ex compagno commette diffamazione?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, la cui vicenda trae origine proprio da una lettera inviata dall’ex compagna al figlio dell’ex partner che, al tempo dei fatti, era addirittura minorenne.  Per potersi configurare il delitto di diffamazione (ex art. 595 c.p.) occorre sia che la comunicazione della notizia diffamatoria avvenga nei confronti di più persone (elemento oggettivo), sia che il responsabile abbia consapevolezza e volontà di tale diffamazione (elemento soggettivo). Benché sia possibile che il delitto di diffamazione sia integrato anche con la comunicazione da parte del soggetto agente con una sola persona, occorre che ciò avvenga con modalità tali per cui la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri e che il responsabile cerchi di far sì che avvenga proprio questo. Le ipotesi nelle quali la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la configurazione del delitto di diffamazione in caso di comunicazione con un solo soggetto sono peculiari (ad esempio in caso di notizie diffamatorie inserite in un vaglia postale che per ragioni operative del servizio postale non rimangono riservate tra mittente e destinatario – Cass. pen., se. V., n. 522 del 2016) per cui la regola generale prevede la comunicazione della notizia diffamatoria a più persone. Come anche affermato da Cass. pen., sez. V, n. 40137 del 2015, «il requisito della comunicazione con più persone idoneo a integrare il delitto di diffamazione non sussiste nel caso di comunicazione confidenziale la cui diffusione sia esclusivamente opera del destinatario della confidenza, in quanto manca un'espressa volontà del soggetto attivo di destinare alla divulgazione il contenuto della comunicazione». Sulla base di questi principi, i Supremi Giudici ritengono che nel caso in esame il fatto che la lettera sia stata inviata in busta chiusa al minore «non poteva ex se far considerare la comunicazione indirizzata a più persone, vieppiù in ragione della circostanza che si trattava di un adolescente, talché la ricorrente non avrebbe potuto prefigurarsi un'apertura della busta da parte del genitore convivente, né, più in generale, un'ostensione del contenuto della busta medesima ad altri soggetti». Quindi la circostanza per cui il destinatario rendesse noto il contenuto della missiva a più persone era rimessa all'esclusiva discrezionalità dello stesso e non è idonea a sorreggere la consapevolezza della ricorrente riguardo la diffusione del contenuto della lettera ad altri soggetti (cfr. Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015, Corda, Rv. 264982 - 01). Pertanto, in risposta alla domanda dalla nostra lettrice e in linea con la più autorevole e consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: "In tema di diffamazione, una comunicazione offensiva dell'altrui reputazione diretta in via esclusiva ad un soggetto anche minorenne non integra in sé e per sé tale reato considerata la comunicazione a più persone necessaria ai fini della configurabilità del delitto" (Cass. Pen., Sez. V, 24.10.2023, n.48489).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

10/12/2023 10:30
Dopo la separazione la casa va all'ex moglie, lui stacca i contatori: condannato

Dopo la separazione la casa va all'ex moglie, lui stacca i contatori: condannato

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti in sede di separazione tra gli ex coniugi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Monte San Giusto che chiede: "A quali responsabilità va incontro l’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie?".  Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza numero 13407 del 2019, secondo il quale "sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice a fronte della contestazione o dell’ostacolo posto da terzi, come nel caso di un ex marito che, a seguito della mancata voltura delle utenze domestiche dell’abitazione familiare assegnata all’ex moglie, aveva provveduto personalmente a staccare i contatori". Si tratta proprio di un caso simile a quello prospettato dalla nostra lettrice, nel quale l’ex marito, dopo aver intimato più volte all’ex moglie di procedere alla voltura delle forniture di energia elettrica e gas dell’abitazione familiare a lei assegnata in sede di separazione, aveva provveduto personalmente al distacco in quanto le spese in questione erano state accollate all’ex moglie in sede di separazione, costringendo la donna e i figli a stare nell’appartamento senza poter usufruire di tali servizi.  La Corte di Cassazione ha confermato la configurabilità in capo all’imputato del reato di cui all’articolo 393 del codice penale, in quanto, il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice. A tal proposito, la Suprema Corte aggiunge che, "non è consentito legittimare l’autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto". Viene, infine, precisato che, "si ritiene legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della res, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene". Pertanto, in risposta alla nostra lettrice si ritiene corretto affermare che, "nel caso dell’ex marito che stacca le utenze dell'abitazione assegnata all'ex moglie, lo stesso commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito ai sensi dell’art. 393 c.p., in quanto tale diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso all’Autorità Giudiziaria" (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 13407/19; depositata il 27 marzo). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.             

03/12/2023 11:50
È in affitto e molesta i vicini: il locatore può risolvere il contratto?

È in affitto e molesta i vicini: il locatore può risolvere il contratto?

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al rapporto tra locatore e conduttore, oltre a quello riferibile anche ai vicini di abitazione. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda di una lettrice di San Severino Marche che chiede: "È motivo di inadempimento contrattuale il comportamento del conduttore che reca molestia ai vicini?".  A tal proposito risulta utile riportare il caso giuridico con il quale un locatore ha intentato azione di risoluzione per inadempimento, nel corso di un rapporto locatizio ad uso abitativo, nei confronti di una conduttrice, per comportamenti molesti, in ottemperanza a quanto previsto dell’articolo 2 del contratto sottoscritto dalle parti, che vietava al conduttore di "compiere atti e tenere comportamenti che potessero recare molestie agli altri abitanti dello stabile". La vicenda è approdata in Cassazione a seguito del ricorso della donna dopo essere stata condannata sia in I° che in II° al rilascio dell’immobile. Proprio la Cassazione ha rigettato il ricorso richiamando anche il mutato orientamento giurisprudenziale che aveva interessato l’articolo 1587 del codice civile. A riguardo, infatti, la giurisprudenza avrebbe dapprima individuato la ratio dell’articolo 1587 del codice civile nell’abuso del godimento del bene locato solo nel momento in cui sono "modificati lo stato di fatto e la destinazione d’uso dell’immobile" e nella misura in cui dette modifiche comportassero "un danno economico al locatore" o alterassero "la conservazione del bene locato" che deve essere restituito nelle identiche condizioni in cui è stato ricevuto. Successivamente si assiste ad una interpretazione estensiva del dettato normativo, individuando l’abuso anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, qualora l’uso vada comunque a pregiudicare il valore dell’immobile stesso. Viene, introdotto, quindi un altro criterio ovvero il comportamento del conduttore che molesta i vicini, a seguito del quale si configura l’inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata. Il locatore dovrebbe rispondere verso gli altri inquilini come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie. Quindi il contratto può essere risolto non solo se vi è diminuzione del bene locato, ma anche quanto ipoteticamente il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore.  Pertanto, in risposta alla nostra lettrice di San Severino Marche risulta corretto affermare che: "La condotta del conduttore è motivo di abuso di bene locato, se rinviene da atti molesti volti a recare danno agli altri abitanti dello stabile. E’ oltremodo ravvisabile l’inadempimento contrattuale qualora, anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, l’utilizzo possa comunque pregiudicare il valore dell’immobile stesso, ciò in applicazione dell’articolo 1587 del codice civile" (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 22860/20). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

26/11/2023 10:20
L'autovelox rivela l'eccesso di velocità, ma la multa è illegittima: quando scatta l'annullamento

L'autovelox rivela l'eccesso di velocità, ma la multa è illegittima: quando scatta l'annullamento

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato".  Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolare installazione di apparecchi di rilevamento elettronico della velocità, ad opera della pubblica amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Macerata: "Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox posizionato in modo irregolare?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, la n. 16622/19, avente ad oggetto il ricorso formulato da un automobilista, contro il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale in violazione del limite massimo di velocità imposto per lo specifico tratto di strada, sul quale era istallato un apparecchio di rilevamento elettronico fisso. La Suprema Corte adita, nel valutare la legittimità dell’impugnazione proposta dall’uomo, ha incentrato la propria argomentazione, sull’analisi della normativa vigente in tema di individuazione dei requisiti necessari ad uno specifico tratto di strada, affinché possano essere collocati autovelox fissi, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada.  L'articolo ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle infrazioni, mediante l’istallazione di un autovelox fisso, esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade, deve presentare per potersi qualificare come tale. Difatti, occorre osservare, che l’utilizzo degli apparecchi elettronici nei centri urbani, è di regola consentita solo con le postazioni mobili alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse ed automatiche possono considerarsi legittimamente istallabili, solo sulle strade urbane a scorrimento, previa espressa autorizzazione del Prefetto, contenuta in un apposito provvedimento.  Infatti, il sistema delineato dal Codice della Strada, è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita, esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare l’ accertamento. Pertanto, al fine di verificare la legittima installazione dei sistemi di autovelox fissi, è necessario che il tratto in questione abbia le caratteristiche proprie della strada urbana di scorrimento veloce, così come indicato all’art. 2, comma 3, lett. d) del Codice della Strada.  Ovvero: "Strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate". Nel caso di specie, la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, nell’accogliere il ricorso formulato dall’automobilista multato, contestava l’erronea valutazione operata dai Giudici della fase di merito, sull’esistenza della necessaria banchina sul tratto di strada in cui era stato collocato l’apparecchio di rilevamento, evidenziando al contrario, che non sussistevano tutte le caratteristiche di quello specifico elemento della sede stradale.  Pertanto, il percorso non poteva classificarsi come strada urbana a scorrimento veloce, determinando l’illegittimità oltre che degli autovelox disposti, anche del provvedimento del Prefetto contenete tali disposizioni, e di conseguenza, del verbale di accertamento elevato al ricorrente.  Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore e in linea con la più recente giurisprudenza di merito, si può affermare che: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente (previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4), può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. 1992, commi 2 e 3, e non altre".  Va, perciò, considerato illegittimo - e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - "il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal citato art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D)" (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.16622/19, dep. 20.06.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

19/11/2023 10:08
Illegittima iscrizione al Crif: condanna della banca al risarcimento danni e sua cancellazione

Illegittima iscrizione al Crif: condanna della banca al risarcimento danni e sua cancellazione

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'illegittima iscrizione di un soggetto nel registro "cattivi pagatori" del Sistema Informazioni Creditizie di Crif. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Quali sono i presupposti per l’iscrizione al Crif e quali i rimedi in caso di illegittima segnalazione?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo più volte di pronunciarsi la Corte di Cassazione, non da ultimo con Sentenza n. 15609/2014, affermando testualmente quanto segue: "La segnalazione di una posizione in sofferenza non può mai scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro, e dalla prodromica verifica da parte dell’ente creditizio, di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza quale grave difficoltà economica". "Tale segnalazione deve inoltre essere preceduta dalla comunicazione dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato circa l’imminente registrazione dei dati - si legge ancora nella sentenza - in uno o più sistemi di informazioni creditizie quali Crif e/o Centrale Rischi a norma del quale al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l’Istituto creditizio avverte l’interessato” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 15609/2014). Difatti, le norme relative ai principi deontologici richiamati nella menzionata sentenza, hanno l’obiettivo di limitare il margine di discrezionalità che contrassegna suddetta iscrizione nel registro Crif da parte degli intermediari finanziari segnalanti, nonché quello di tutelare il presunto debitore, dai danni derivanti da tale registrazione, in ordine al rischio di preclusione alla concessione di futuri finanziamenti e di impossibilità di accesso a crediti bancari, richiedendosi per tali ragioni, una verifica particolarmente scrupolosa della situazione economica dello stesso, contemperando l’esigenza di contenimento del rischio creditizio, con la tutela dell’interesse privato del soggetto segnalato. A tal proposito, è la stessa giurisprudenza maggioritaria a rilevare come la condotta infondata dell'ente creditizio segnalante, costituisca una grave ed ingiustificata lesione dell’immagine del soggetto passivo rispetto ai rapporti commerciali e civili del medesimo, tenuto conto della stigmatizzazione derivante dall’identificazione del soggetto quale cattivo pagatore, nonché dell’evidente difficoltà derivante dalla stessa, nella concessione di future concessioni creditizie, condizioni che, in una situazione di crisi economica quale quella attuale, possono arrecare un serio pregiudizio al normale svolgimento delle attività economico-relazionali del soggetto indebitamente gravato dalla iscrizione, riconoscendogli a tutti gli effetti, idonea copertura giuridica in ordine al risarcimento del danno. Pertanto in risposta alla domanda della nostra lettrice ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai presupposti come sopra riportati, si può affermare che "in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza, da parte di un istituto di credito, sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente, idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., scaturendone il diritto al risarcimento di tale pregiudizio senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza, oltre all’immediata cancellazione del nominativo dello stesso" (Cass. Civ.; Sez. I; Sent. n.12626/2010). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                            

12/11/2023 10:14
Prende una manata e reagisce con un pugno: per il giudice non è legittima difesa

Prende una manata e reagisce con un pugno: per il giudice non è legittima difesa

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili a possibili aggressioni fisiche subite e come difendersi dalle stesse. Il caso di specie scelto è di un lettore di Civitanova Marche, al quale è capitato di subire un’aggressione fisica alla quale ha reagito per difendersi: in tale caso quando si va incontro a delle responsabilità? Premesso che qualsiasi confronto anche il più acceso dovrebbe sempre terminare con una stretta di mano, è pur vero che questo non sempre accade, difatti le aule dei Tribunali sono sempre più occupate da tali errati comportamenti. A tal proposito, riguardo la vicenda prospettata dal nostro lettore, è utile riportare un caso recentemente trattato dalla Corte di Cassazione riguardo un diverbio tra due uomini sfociato in reciproche aggressioni utilizzando due nomi di fantasia quali Roberto e Giovanni, con il primo già condannato per lesioni per aver sferrato una manata a Giovanni, finito poi anch’egli sottoprocesso sempre per lesioni per aver colpito con un pugno Roberto dopo un apprezzabile tempo dalla manata subita dallo stesso. Per l’appunto, la Suprema Corte, in premessa, "pur accertata l’aggressione subita da Giovanni per la manata ricevuta ad opera di Roberto e per il quale è stato condannato per il reato di lesioni, alla quale ha reagito dopo un tempo apprezzabile con il pugno che ha provocato le lesioni oggetto dell’attuale processo", successivamente, però, ha osservato che, "la reazione di Giovanni si è realizzata quando l’offesa era già esaurita, e ciò significa che per Giovanni non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale". "Va confermata, quindi, la pronunzia di secondo grado, anche perché è stato rispettato il principio secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo e preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, mentre resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva, come in questa vicenda, al verificarsi dell’offesa", si legge ancora nel trattato della Suprema Corte.  Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati precisano che, "anche a voler considerare che Giovanni avesse reagito nel convincimento legittimo che Roberto avrebbe potuto reiterare ancora una volta il suo intento offensivo, va comunque tenuto bene a mente che gli stati d’animo ed i timori personali di colui che invoca la legittima difesa non rilevano nella valutazione ex ante che il giudice deve operare delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, in assenza, come nella fattispecie in esame, di elementi dimostrativi dell’attualità dell’offesa". Pertanto, in risposta al nostro lettore di Civitanova Marche risulta corretto affermare che, "non può parlarsi di legittima difesa quando la reazione concretizzatasi in un pugno si verifica dopo un tempo apprezzabile e perciò l’offesa e già esaurita e non vi è la necessità di difendersi da un pericolo attuale" (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 25213/20; depositata il 7 settembre 2020). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

05/11/2023 10:30
Mutuo e tassi usurari: i costi assicurativi rientrano nella determinazione dell’usura?

Mutuo e tassi usurari: i costi assicurativi rientrano nella determinazione dell’usura?

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’importante tema della modalità di accertamento del superamento (o no) del tasso soglia rilevante per la disciplina sull'usura. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad una lettrice di Tolentino che chiede: "In caso di concessione del mutuo solo a seguito di sottoscrizione di una assicurazione da parte della banca tali spese rientrano nella determinazione dell’usura?". Il caso di specie ci porta ad affrontare una tematica molto delicata chiarita anche ultimamente dalla Corte di Cassazione proprio riguardo ad un caso in cui era stato concesso un finanziamento a seguito di sottoscrizione di polizza assicurativa. Ritengono i Giudici di legittimità che l'art. 644 c.p., ossia il reato di usura, abbia "centralità sistemica" e che ad esso debbano uniformarsi tutte le diverse altre disposizioni in punto di definizione della fattispecie usuraria. Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono quindi essere conteggiate tutte le spese sostenute dal debitore per ottenere il credito salvo imposte e tasse, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. Collegamento che ben può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova ed è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Conclude quindi la Corte di Cassazione statuendo che i costi della polizza assicurativa hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice, essendo al riguardo irrilevante che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero tali costi tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario. Più recentemente anche Cass. civ. n. 20247/2023 e Cass. civ. n. 17839/2023, le quali sentenze convergono nel ribadire che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, "Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito in conformità a quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., in quanto collegate alla concessione del credito” (Cass. Civ., Sez. II., Ordinanza 24.10.2023 n.29501).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

29/10/2023 10:05
Infiltrazioni d'acqua nel condominio: cosa fare e chi paga i danni?

Infiltrazioni d'acqua nel condominio: cosa fare e chi paga i danni?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie condominiali e, in particolare, le infiltrazioni negli appartamenti. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Chi risponde dei danni da infiltrazioni di acqua piovana causati all’appartamento sottostante il lastrico solare di proprietà di una sola condomina?".  Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad un evento sempre più ricorrente nelle controversie condominiali. Sul punto, la Suprema Corte si è più volte espressa affermando che, "in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, sono responsabili ex art. 2051 c.c. sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria".  "Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione - si legge ancora - per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio" (Cass. Sez. Unite, n. 9449/2016). Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: "Qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni di acqua piovana nell’appartamento sottostante rispondono, sia il proprietario del lastrico stesso per un terzo delle spese di riparazione, sia il condominio per i restanti due terzi (Cass., Sez. II Civile, ordinanza n. 951/20)". Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

22/10/2023 10:50
È possibile riconoscere la nullità del matrimonio ecclesiastico dopo 3 anni dalle nozze?

È possibile riconoscere la nullità del matrimonio ecclesiastico dopo 3 anni dalle nozze?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al matrimonio e alla possibilità del riconoscimento della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario nello Stato italiano. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "È possibile riconoscere la nullità del matrimonio ecclesiastico dopo 3 anni dalle nozze?" Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata, sulla quale ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, affermando espressamente quanto segue: "Se il matrimonio non è nato con i giusti presupposti e se la convivenza coniugale, durata quasi quattro anni, è stata caratterizzata da grosse difficoltà nel rapporto di coppia, caratterizzato da contrasti e incomprensioni, è comunque impossibile riconoscere il pronunciamento con cui i giudici ecclesiastici hanno accolto l'istanza dell'uomo e annullato le nozze". A tal proposito, infatti, i Giudici d'appello, avevano negano «la dichiarazione di efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario» fra lui e la moglie, nullità derivante, secondo i giudici ecclesiastici, dal «non essere il matrimonio nato con i giusti presupposti a causa delle mancanze di lui, che non ha effettuato una libera scelta né è mai riuscito ad assumersi gli oneri coniugali».  Per i giudici d'appello è decisivo un dettaglio: «la convivenza fra i coniugi è durata dal matrimonio nel 1994 sino ad oltre la nascita del figlio, potendosi ritenere i loro rapporti interrotti solo dal 1998», quindi «oltre il triennio dalla celebrazione del vincolo». Logico, di conseguenza, secondo i giudici, non riconoscere la nullità matrimoniale sancita dai giudici ecclesiastici. A porre fine a ogni discussione provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo le obiezioni sollevate dall'uomo e sancendo in via definitiva che non può essere riconosciuta in Italia la nullità, sancita dai giudici ecclesiastici, del matrimonio. Fondamentale il richiamo al principio secondo cui «la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per vizio genetico del matrimonio». La Cassazione osserva che «sulla base degli atti del processo canonico e delle deposizioni ivi raccolte» si è accertato che «il matrimonio è stato dichiarato nullo solo perché non nato con i giusti presupposti a causa delle mancanze dell'uomo che non ha effettuato una libera scelta né è mai riuscito ad assumersi gli oneri coniugali» mentre «la convivenza dei coniugi è cessata solo nel 1998», è durata, dunque, più di tre anni ed è stata anche impreziosita dalla nascita di un figlio. Privo di valore, quindi, il riferimento fatto dal ricorrente alle difficoltà emerse nel rapporto di coppia già prima dei tre anni di convivenza. Su questo fronte, difatti, i magistrati chiariscono che «la convivenza come coniugi non presuppone certo un rapporto matrimoniale sempre e comunque privo di screzi e contrasti, in quanto la convivenza tra coniugi non è necessariamente collegata ad un matrimonio fondato sempre su solidarietà ed affetti, ma ad un matrimonio comunque celebrato», salvo che i coniugi si trovino in «una condizione di totale estraneità, pur coabitando, senza alcun rapporto personale». Ecco perché «l'esistenza di contrasti ed incomprensioni» nel rapporto tra i coniugi è, concludono i giudici, «irrilevante» (Cass. Sez. Unite n. 16379/2014). Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità colposa del conducente, si può affermare che: "La convivenza come coniugi ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario integra una situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità dal tribunale ecclesiale per vizio generico di matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 28308/2023).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

15/10/2023 10:30
Pedone investito: è sempre colpa del conducente?

Pedone investito: è sempre colpa del conducente?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'omicidio stradale e nello specifico la responsabilità penale del conducente per il sinistro occorso ad un pedone in fase di attraversamento del tratto stradale.  Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di San Ginesio che chiede: "Quando il conducente può essere responsabile per omicidio stradale a seguito di investimento del pedone con condotta imprudente?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata, sulla quale ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34406/19, affermando espressamente quanto segue: “In tema di incidenti stradali, ciò che deve essere valutato nel caso concreto è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima e la possibilità di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ad evitare l’evento, qualora il pericolo temuto si concretizzi a causa del comportamento imprudente altrui o della violazione delle norme di circolazione da parte della vittima” (Cass. Pen.; Sez. IV; sent. n. 34406; dep. il 29.07.2019). A tal fine, l’indagine da compiere, involge l’analisi esegetica dell’articolato impianto normativo in materia di circolazione dei pedoni. Il pedone - colui che cammina a piedi - che utilizza la strada secondo la sua destinazione specifica (la circolazione) è, in quanto tale, soggetto ai doveri giuridici posti dal codice della strada (art. 1). Il codice regola la materia in due norme, una - art. 190 - che disciplina il “comportamento dei pedoni” e l’altra - art. 191 - che stabilisce il "comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni". Le due disposizioni vanno coordinate, perché il comportamento del conducente è complementare a quello del pedone. Il principio informatore della circolazione di cui all’art. 140 grava il conducente di tre obblighi comportamentali: 1) ispezionare costantemente la strada; 2) mantenere sempre il controllo del veicolo; 3) prevedere le ragionevoli situazioni di pericolo, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. Conseguentemente, per affermare la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione: a)che il conducente, per cause estranee alla diligenza e alla prudenza da lui osservate, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo improvviso e inatteso;  b) che il conducente abbia osservato le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. "Ne deriva che per escludere la responsabilità del conducente da ogni addebito di colpa, generica o specifica, è necessario che la condotta del pedone si ponga come causa atipica ed eccezionale, da collocarsi nell’ambito del ragionevolmente non prevedibile" ( Cass. Pen., sez. IV; sent. n. 18321/19). Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore, e in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità colposa del conducente, si può affermare che: "In tema di circolazione stradale, trova applicazione il principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità, dal momento che ciò che necessita di opportuna ponderazione è proprio la ragionevole prevedibilità della condotta realizzata dalla persona offesa, oltre alla possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento, nel caso in cui il pericolo temuto si concretizzi" (Cass. Pen.; Sez. 4; sent. n. 5691, dep. 11/02/2016).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

08/10/2023 11:35
"Il vicino punta la sua videocamera sulle mie finestre": privacy violata

"Il vicino punta la sua videocamera sulle mie finestre": privacy violata

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della privacy e il corretto utilizzo della videosorveglianza nei rapporti di vicinato, strumento questo spesso mal utilizzato e lesivo pertanto di interessi legittimi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Due villette a schiera confinanti di cui una dotata di videocamere puntate anche sulle finestre del vicino: tale circostanza comporta la sola violazione della privacy domestica o integra anche il reato di interferenze illecite nella vita privata?".  Il caso di specie offre la possibilità di eseguire una chiara distinzione tra videosorveglianza con rilevo penale e videosorveglianza unicamente con rilievo civile. A tal proposito, il reato di illecite interferenze nella vita privata ex art. 615-bis c.p. si registra quando le telecamere inquadrano spazi altrui appositamente schermati dai proprietari in modo da escluderne la vista agli estranei. Nel nostro caso i vicini non avevano schermato la visione delle finestre rendendo così le stanze a queste prospicienti assimilabili a "luoghi esposti al pubblico". Secondo giurisprudenza consolidata non sono punibili, «le videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, giacchè per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico» (Cass. n. 44156/2008). Pertanto sebbene le videocamere del vicino avessero registrato stralci di vite altrui nessun reato ex art. 615-bis c.p. sarebbe stato integrato. Ma le videocamere puntate anche sugli spazi del vicino costituiscono sempre una lesione della privacy domestica degli interessati che integra perfettamente la fattispecie dell'illecito civile. Nell'ambito della responsabilità aquiliana la questione centrale si snoda attorno all'ampiezza dell'angolo visuale delle videocamere private. La delibera del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 sancisce che, ove il singolo condomino installi un impianto di videosorveglianza a tutela della proprietà̀ esclusiva «l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini». Nel caso di specie, l'angolo visuale delle videocamere comprendeva anche l'accesso a casa e le finestre di bagno e cucina del vicino. Pertanto in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: "Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell’inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto – o non solo – come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un’intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa – attraverso l’uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un’intrusione fisica (Corte Cost. 149/2008), così da legittimarsi la richiesta risarcitoria in sede civile” (Trib. Catania, sent. n. 466/2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                               

01/10/2023 11:00
Sui social si finge un'altra persona per acquisti online: rischia fino a un anno di carcere

Sui social si finge un'altra persona per acquisti online: rischia fino a un anno di carcere

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla condotta di chi utilizza l’identità digitale di un altro soggetto, sostituendosi a questo per la generalità degli utenti in connessione, nel porre in essere le più disparate attività.  Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: "a quali responsabilità si va incontro qualora venga creato un account con le generalità di una persona terza, per il compimento di acquisti online?". Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica estremamente attuale sulla quale si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42572/2018, affermando la responsabilità penale del soggetto ai sensi dell’art. 494 c.p., la cui norma sancisce espressamente: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno". Difatti, la Suprema Corte adita ha statuito quanto segue: "Integra il reato di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p. , la condotta di colui che crei ed utilizzi un account e una casella di posta elettronica nonché proceda all’iscrizione su un sito e-commerce, servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso ed inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguente all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o ad altri strumenti contrattuali". "Tanto in quanto porre in essere una condotta con siffatta modalità - si legge ancora - è prova che l’agente abbia volontariamente sostituito, per la generalità degli utenti in connessione, alla propria identità quella di altri, a prescindere dalla propalazione all'esterno delle diverse generalità utilizzate"(Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018, dep. il 27/09/2018). Pertanto, nell’analizzare le ripercussioni giuridiche che tali condotte possono avere, è necessario considerare che in una realtà come quella contemporanea, nella quale si fa un uso sempre maggiore dei sistemi telematici per il compimento di una varietà in crescendo di attività, le credenziali adoperate per l’utilizzo delle varie piattaforme, rappresentano il soggetto agente tanto da costituire un vero e proprio surrogato della persona fisica;  dunque, la tutela offerta dal legislatore, è intesa a garantire la pubblica fede ed evitare che l’utilizzo di raggiri e artifizi, nel contesto di una società in continua evoluzione, possano trarre in inganno quanti operano in tali settori. Alla luce di tali considerazioni, e in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, "chiunque in modo volontario e al fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, utilizzi l’identità digitale di un soggetto terzo ignaro e inconsapevole, è punito ai sensi dell’art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno" (Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

24/09/2023 10:30
Casa costruita con i soldi di entrambi, ma la convivenza finisce: cosa succede?

Casa costruita con i soldi di entrambi, ma la convivenza finisce: cosa succede?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al diritto riconosciuto all’ex convivente della ripetizione di specifiche somme corrisposte al partner durante il periodo di convivenza. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Terminata la convivenza si può ottenere la restituzione di quanto pagato per la costruzione di quella che sarebbe dovuta essere la casa familiare senza esserne il proprietario?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24721/2019, in accoglimento del ricorso posto in essere dall’ex convivente. Nella sentenza si afferma testualmente: "L’accertamento in fatto che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni della ricorrente, a divenire comune, giustifica, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell’altro ex convivente, risultando tale contribuzione a tutti gli effetti, indebita" (Cass. Civ.; Sez. II; Sent. n. 2973/2016). Difatti, l’art. 2033 c.c. citato nella menzionata sentenza, prevendo espressamente che "chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato […]", disciplina l’istituto della ripetizione dell’indebito avente come suo fondamento, l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una clausola risolutiva espressa. A tal proposito, occorre rilevare che, sebbene la convivenza di fatto rappresenti ormai a tutti gli effetti una formazione sociale riconosciuta e tutelata dal nostro ordinamento giuridico, con la quale sorgono doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, è tuttavia necessario che tali prestazioni rese, trovino giustificazione nella solidarietà e nella reciproca assistenza fra i conviventi, sussistendo al contrario, un'inconciliabilità logico-giuridica fra convivenza more uxorio e arricchimento ingiustificato. Pertanto, in risposta alla domanda dalla nostra lettrice e in linea con la più autorevole e consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare che "le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza; in caso di attribuzioni economico patrimoniali eseguite in corso di convivenza, a titolo di concorso alle spese di costruzione della casa familiare, si ha diritto al rimborso delle somme date se, terminata la convivenza, il conferimento non si concretizza nell’acquisto della proprietà del bene, esulando tale prestazione, dal mero adempimento di suddette obbligazioni" (Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, n.4659).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

17/09/2023 10:20
Comodato d’uso gratuito e separazione dei beneficiari: è sempre legittimo esigere la restituzione?

Comodato d’uso gratuito e separazione dei beneficiari: è sempre legittimo esigere la restituzione?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al contratto di comodato d’uso gratuito avente ad oggetto un immobile e concluso a beneficio di un familiare. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: "Il proprietario di un immobile concesso in comodato d’uso gratuito per esigenze familiari al proprio figlio, può richiedere il possesso del bene in caso di separazione della coppia beneficiaria?".  Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo il seguente principio di diritto: "Il comodato di un immobile che sia pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative familiari, non è assoggettabile al recesso 'ad nutum' da parte del comodante, dal momento che il rapporto creato secondo lo schema contrattuale di cui all’art. 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha una durata funzionalmente legata alla permanenza della famiglia, pur se in crisi" (Corte di Cassazione;  Sez. Un.; Sent. n. 20448 dep. il 29.09.2014). Difatti, l’art. 1809 c.c. citato nella menzionata sentenza, prevedendo espressamente che, "il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se n’è servito in conformità del contratto", sancisce un nesso inscindibile tra la finalità per la quale il comodato viene perfezionato e la durata dello stesso, impedendo dunque al proprietario concedente, di rientrare con semplice richiesta, nel possesso del bene oggetto di tale contatto, fino a che permanga l’esigenza che si intende soddisfare.  A tal proposito, occorre osservare che, in un’altra recente sentenza, la n. 21785/2019, la stessa Suprema Corte si è pronunciata in ordine al legittimo recesso della proprietaria di un appartamento concesso in comodato d’uso gratuito al figlio e alla rispettiva ex moglie, la quale anche dopo il divorzio da quest’ultimo, aveva continuato ad utilizzare l’immobile ad oggetto, esclusivamente per la notte, pur avendo costituito un nuovo nucleo familiare con un altro uomo ed acquistato una nuova casa, rilevando come in tale circostanza. "Le caratteristiche concrete del rapporto quali dedotte in giudizio, fanno protendere per la cessazione della finalità del comodato, in ragione del venir meno della reale destinazione dell’appartamento, essendo lo stesso rimasto occupato soltanto di notte e a meri fini strumentali, per evitare cioè una pronuncia di restituzione alla legittima proprietaria. Da tali motivi ne deriva che le esigenze connesse all’uso familiare dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito siano certamente venute meno", così legittimando il recesso della proprietaria comodante (Cass. Civ.; Sez. III; Sent. n. 21785/2019; dep. 29.08.2019).  Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: "Quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di separazione o divorzio dei beneficiari, non modifica la natura e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto a patto che permangano le effettive esigenze abitative di ciascun soggetto" (Cass. Civ.; SS.UU.; Sent. n. 13603/2004). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

10/09/2023 09:30
Messaggi telefonici per convincere l’ex a riprendere la relazione: vale una condanna

Messaggi telefonici per convincere l’ex a riprendere la relazione: vale una condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti sentimentali che spesso e volentieri vanno a terminare. Di seguito la domanda di una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “A quale responsabilità può andare incontro l’ex compagno che invia messaggi telefonici per riprendere una relazione sentimentale che sa di essere definitivamente terminata?" A tal proposito è utile ricordare che con il reato di molestia o disturbo alle persone il legislatore ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. L'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione. L'elemento materiale della molestia è costituito dall'interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Sez. 1, n. 19718 del 24/03/2005) e l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente (Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 06/12/2017). Inoltre si rileva come il reato di molestia non ha natura necessariamente abituale e richiede necessariamente una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con una sola azione purché particolarmente sintomatica dei motivi specifici che l'hanno ispirata. L'elemento soggettivo del reato invece consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018). Con riferimento all'intento della condotta costituito da biasimevole motivo, è sufficiente anche il compimento di un unico gesto, come nel caso di una sola telefonata effettuata con modalità rivelatrici dell'intrusione nella sfera privata del destinatario (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013). Quanto alla possibilità che il reato sia integrato mediante l'invio di sms e messaggi WhatsApp, secondo quanto condivisibilmente affermato di recente dalla Suprema Corte, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola "è il carattere invasivo della comunicazione non vocale, rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche -va soggiunto- dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco", realizzandosi in tal modo in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Si è altresì ritenuto che il carattere invasivo della messaggistica telematica non può essere escluso per il fatto che il destinatario di messaggi non desiderati, inviati da un determinato utente (sgradito), possa evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere in alcun modo la propria libertà di comunicazione, semplicemente escludendo o bloccando il contatto indesiderato (in tal senso, Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012); in realtà, tenuto conto che il reato di cui all'art. 660 c.p. mira a tutelare, non già la libertà di comunicazione del destinatario dell'atto molesto, ma a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica, e considerato altresì che anche le telefonate sgradite, persino su apparato fisso, possono attualmente essere "bloccate" attraverso la apposita funzionalità, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in parola, "è l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l'utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione" (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: "Integra il reato di molestie la condotta dell’uomo che non riesce ad accettare la rottura della relazione con la compagna e prova a convincerla a riprendere il rapporto inviandole ripetuti messaggi telefonici nonostante poi la stessa lo abbia bloccato” (Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 34821/22). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                       

03/09/2023 10:49
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