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Cedere i dati del cliente al nuovo gestore senza il suo espresso consenso è legittimo?

Cedere i dati del cliente al nuovo gestore senza il suo espresso consenso è legittimo?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dal legale Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato".

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie riguardanti il trattamento dei dati personali anche riguardo l’attivazione dei contratti di fornitura delle utenze. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Civitanova Marche che chiede: “È legittimo l’utilizzo dei dati personali dei clienti tra gestori senza l’avvenuto consenso esplicito?”

Il caso di specie ci porta ad esaminare una vicenda molto attuale affrontata dalla CEDU (ric. 23215/21 del 25 giugno) tenuto conto che con la fine del mercato tutelato se una persona non ha scelto un nuovo gestore verrà passata automaticamente al nuovo scelto da Arera. Orbene la CEDU «ribadisce che il diritto alla protezione dei dati personali è garantito dal diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8. L'articolo 8 prevede quindi il diritto a una forma di autodeterminazione informativa, che consente alle persone fisiche di far valere il loro diritto alla vita privata per quanto riguarda i dati che, sebbene neutrali, sono raccolti, trattati e diffusi collettivamente e in una forma o in un modo tale che i loro diritti di cui all'articolo 8 possano essere esercitati.

Nel determinare se le informazioni personali conservate dalle autorità riguardassero aspetti di vita privata, essa ha tenuto debitamente conto del contesto specifico in cui le informazioni di cui trattasi sono state registrate e conservate, della natura delle registrazioni, del modo in cui tali registrazioni sono utilizzate e trattate e dei risultati che possono essere ottenuti» (L.B. c. Ungheria [GC] del 9/3/23 per le norme internazionali sul tema). È irrilevante che i dati in questione (dati dell'appartamento, metratura, indirizzo, nome del proprietario messo come intestatario dell'utenza “fantasma” etc.) fossero contenuti nei pubblici registri del catasto, non fossero stati ceduti da B. a terzi ma usati solo per la fatturazione delle utenze: il ricorrente non aveva prestato nessun consenso consapevole, libero e informato al loro uso e non si capisce come entrambi i gestori che si sono succeduti ne siano entrati in possesso.

La prassi recente e costante della CEDU sulla materia, in linea con quella della CGUE, è molto chiara nel considerare trattamenti illeciti tutti quelli eseguiti senza il consenso informato dell'interessato: deve essere espresso, perciò le telefonate, suonare il campanello, con la scusa che i dati sono pubblici (citofono, elenchi telefonici, dati in ogni caso accessibili etc.), inserire nei siti web diciture “ se consulti il nostro sito automaticamente presti il consenso all'uso dei tuoi dati” o simili non costituiscono autorizzazioni valide al loro impiego se non fornite espressamente, in modo consapevole ed informato, dagli interessati (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC] del 27/6/23).

Pertanto, anche in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare quanto segue: “Cedere i dati del cliente al nuovo gestore senza il suo espresso e consapevole consenso è una violazione della sua privacy ex art.8 Cedu con relativo risarcimento del danno subito” (CEDU decisione del 25.06.2024).

Rimango come sempre in attesa delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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