Istituto scolastico posta video della festa degli studenti di fine anno: a quali responsabilità va incontro?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle problematiche relative alle riprese di minori poi postate sui social. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana alla domanda posta di un lettore di Macerata che chiede: “È responsabile l’istituto scolastico che posta una ripresa video riguardo la festa degli studenti di fine anno?”
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale e delicata, spesso sottovalutata e posta in essere con estrema superficialità. Tale circostanza è stata affrontata recentemente dal Garante per la protezione dei dati personali riguardo ad un istituto scolastico che aveva pubblicato sul web un video riguardante una festa scolastica dove figuravano diversi minorenni.
Al ricevimento del reclamo da parte di un genitore l'Autorità ha avviato un'istruttoria che si è conclusa con il relativo provvedimento che specifica: «La pubblicazione di immagini e video sul canale YouTube della scuola non costituisce attività strettamente funzionale alla gestione del rapporto scolastico o al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto, né rientra tra gli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento». L'istituto scolastico, secondo quanto accertato nel corso dell'istruttoria, aveva diffuso tramite il proprio canale pubblico un video che ritraeva in maniera riconoscibile alunni minorenni durante una manifestazione di fine anno. In assenza di un'idonea informativa sul trattamento dei dati e, soprattutto, del consenso espresso da parte di entrambi i genitori degli alunni coinvolti, il trattamento è stato ritenuto illecito.
L'Autorità sottolinea che «il trattamento dei dati personali effettuato attraverso la pubblicazione del video, contenente l'immagine di un minore riconoscibile, è avvenuto in assenza di idonea informativa e di una valida base giuridica, non potendo ritenersi sufficiente la sola volontà espressa dal minore ultraquattordicenne». L'istituto scolastico, interpellato nel corso del procedimento, ha sostenuto che la pubblicazione era finalizzata a valorizzare le attività educative e didattiche e che alcuni studenti avevano fornito direttamente il proprio consenso. Tuttavia, il Garante ha chiarito che «l'espressione del consenso da parte del minore non può essere considerata valida ai fini del trattamento dei dati personali in un contesto scolastico, essendo comunque necessario acquisire il consenso di almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale». L'Autorità ha inoltre evidenziato che la pubblicazione sul canale ufficiale della scuola ha reso il contenuto accessibile a un pubblico indeterminato, senza alcuna forma di limitazione, aumentando così il potenziale pregiudizio derivante da un uso improprio delle immagini. Alla luce di tali violazioni, il Garante ha ordinato all'Istituto scolastico di rimuovere immediatamente il contenuto in questione e ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il caso affrontato dal Garante assume rilevanza generale anche in vista del periodo di fine anno scolastico, quando le istituzioni educative organizzano cerimonie, spettacoli e attività celebrative, spesso accompagnate dalla registrazione e diffusione di immagini e video. Il provvedimento chiarisce che la documentazione e la diffusione di tali eventi non può avvenire sulla base di prassi informali o consensi verbali: è invece necessaria una puntuale raccolta del consenso informato, scritto e libero, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.
Pertanto in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, “La divulgazione di immagini di minorenni sui social media o su piattaforme di condivisione video, da parte di soggetti pubblici, richiede una valutazione molto rigorosa della liceità e proporzionalità del trattamento, tenendo conto della vulnerabilità degli interessati e del contesto in cui avviene la raccolta dei dati, tanto da rendere necessaria la puntuale raccolta del consenso informato da parte di chi esercita la potestà genitoriale” (Garante della privacy, provv. del 13.03.2025 n. 134).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana
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