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Nuovo codice delle strada 2024: alcol, limiti di velocità e uso del cellulare, cosa cambia davvero

Nuovo codice delle strada 2024: alcol, limiti di velocità e uso del cellulare, cosa cambia davvero

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la riforma al Codice della Strada e le principali novità e curiosità di tali modifiche. Di seguito l’analisi effettuata dall’avv. Oberdan Pantana.

Il nuovo Codice della Strada che entrerà in vigore precisamente il 14 dicembre 2024 ha quali principali e sostanziali novità le seguenti modifiche:

- Guida sotto l'influenza dell'alcool:

Nell'art. 186 C.d.S. vengono introdotti due ulteriori commi supplementari al comma 9.  Sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (intermedia e grave) sono apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell'uso:  n. 68, “Niente alcool”, in qualunque quantitativo; n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla norma EN 50436”, che impedisce l'avviamento del motore.  

La prescrizione permane per un periodo di almeno 2 o 3 anni a seconda della gravità del reato, salvo l'eventuale maggior durata imposta dalla commissione medica locale. Conseguentemente è previsto l'aumento di un terzo delle sanzioni previste nei confronti del conducente titolare di patente gravata dai codici unionali 68 e 69. Le sanzioni sono, invece, raddoppiate nel caso in cui il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore a 0 - di cui al nuovo comma 3-ter dell'art. 125 C.d.S. - venga alterato o manomesso;

-  Il nuovo reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti:

All'art. 187 C.d.S. vengono apportate numerose modifiche.  Al fine di superare l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo, è soppressa la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”, di talché il reato diventa guida “dopo” l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Previste nuove modalità di accertamento del reato da parte degli organi di polizia stradale che possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati.

Confermata la possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro precautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo. 

Qualora non sia possibile procedere agli accertamenti, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Inoltre, il prefetto, sulla base dell'esito positivo della prova preliminare, dispone che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici con sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti.

Ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni. Sono, poi, previste specifiche misure a carico dei conducenti non titolari di patente. Infatti, il conducente infra-ventunenne, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non può conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida prima del compimento di 24 anni.

Inoltre, quando i medesimi reati siano commessi da persona che non sia "munita" di patente, si applica: in attesa della definizione del giudizio penale, il divieto di conseguire la patente per un periodo da 1 a 2 anni; all'esito del giudizio, il divieto di conseguire la patente per il periodo corrispondente alla durata prevista per la sospensione della patente, o per i 3 anni successivi all'accertamento dei reati, nel caso in cui sia prevista la revoca.  

Inoltre, nel delineare un percorso di verifica dell'idoneità psico-fisica che consenta di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti, si prevede che, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, la validità della patente non possa essere confermata, la prima volta, per più di 1 anno, la seconda volta, per più di 3 anni e, dalla terza volta in poi, per più di 5 anni. 

Infine, si prevede che, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il prefetto dispone anche la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione;

- Sull'abbandono di animali:

Vengono, poi, introdotte due modifiche alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, viene aggiunto un periodo che introduce un'aggravante speciale con aumento di un terzo della pena, quando l'abbandono di animali domestici avvenga “su strada o nelle relative pertinenze”.  All'accertamento del reato consegue, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;

- Sui limiti di velocità:

L'art. 142 C.d.S. risulta, in maniera disorganica, oggetto di modifiche da parte di diverse disposizioni. In caso di reiterazione di violazioni ai limiti di velocità, accertate con dispositivi di controllo automatico, commesse su tratti di strada che ricadono nella competenza del medesimo ente, nell'arco temporale di massimo 1 ora, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo.

Si tratta di un istituto che, nel prendere le mosse dalla continuazione, di matrice penalistica di cui all'art. 81 c. 2 c.p., introduce un correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.  Inoltre, la ripetizione infrannuale dell'eccesso di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, commessa all'interno del centro abitato, comporta un aumento della sanzione pecuniaria, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni;

- Sull'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida:

Rafforzato l'assetto sanzionatorio dell'art. 173 C.d.S. All'inasprimento della sanzione pecuniaria in caso di violazione del divieto di utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici et similia, si affianca l'introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi, fin dalla prima violazione, oltre che la decurtazione di 5 punti; in caso di ripetizione infrabiennale della violazione, alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, si affianca una sanzione pecuniaria aggravata, oltre che la decurtazione di 10 punti;

- Sulle limitazioni nella guida: 

L'art. 7 introduce alcune modifiche all'art. 117 C.d.S. Ai neofiti della patente di categoria B è interdetta, per 3 anni, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t; nel caso di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l'ulteriore li mite di potenza massima pari a 105 kW. Viene, quindi, previsto un innalzamento del rapporto peso/potenza del 50%;

 - Sul concorso formale di violazioni: 

Nell'art. 198 C.d.S. vengono apportate importanti modifiche di metodo. Il cumulo giuridico applicato al concorso eterogeneo viene limitato all'ipotesi in cui la violazione delle diverse disposizioni avvenga su “un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale”.

Inoltre, l'accertamento, attraverso dispositivi di controllo da remoto, di violazioni plurime agli artt. 6 e 7, nella medesima ZTL, area pedonale urbana o nel medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, comporta l'applicazione di 1 sola sanzione per ciascun giorno. 

Infine, il controllo in uscita dei veicoli da: centri storici, ZTL, aree pedonali, piazzole di carico e scarico di merci, corsie e strade riservate, con i dispositivi elettronici, nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione, per essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo della durata di permanenza, si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito;

- Sull'esecuzione forzata:

Nell'art. 27 legge 689/1981, che stabilisce che il ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa comporta una maggiorazione di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, è inserito un periodo a tenore del quale, per le violazioni previste dal codice della strada, la maggiorazione non può superare i 3/5 dell'importo della sanzione.

Queste sono le principali novità apportate al Codice della Strada e come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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