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Alunni con disabilità: l’assistenza può essere concessa solo per gli studenti con handicap grave?

Alunni con disabilità: l’assistenza può essere concessa solo per gli studenti con handicap grave?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie riguardanti la lesione dei diritti delle persone diversamente abili e nello specifico la tematica dell’assegnazione allo studente diversamente abile del sostegno scolastico necessario secondo le sue personali esigenze.

Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: "L’assistenza scolastica può essere concessa solo agli alunni con handicap grave?"

Il caso di specie ci porta ad esaminare una tematica spesso non affrontata dalle istituzioni con la dovuta importanza, così come invece è avvenuto in un’aula di Tribunale della nostra regione a seguito di un verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica della Asl regionale, con il quale veniva riconosciuto un minore invalido ai sensi della legge n. 104/1992 in quanto affetto da un ritardo mentale lieve e un deficit di apprendimento, diagnosi confermata anche con un successivo verbale medico.

A fronte di tale disabilità i genitori del ragazzo avanzavano domanda per l'ammissione del minore al servizio gratuito di assistenza scolastica tuttavia, il comune marchigiano comunicava il diniego all'accesso al suddetto servizio. Ricevuto il diniego i genitori del ragazzo adivano il Tribunale depositando ricorso (ai termini dell'ex art. 281-octies c.p.c. in relazione agli artt. 28 d.lgs. n. 150/2011 e 3 l. n. 67/2006) e chiedendo la cessazione della condotta discriminatoria, oltre che la dichiarazione di illegittimità del Regolamento comunale nella parte in cui limitava la concessione dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale ai soli studenti portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della l. n. 104/1992. 

Nel ricorso i genitori hanno, inoltre, richiesto la disapplicazione degli atti di diniego adottati dal medesimo comune nonché l'eventuale risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore per la mancata assegnazione dell'assistente.

Costituendosi in giudizio il Comune chiedeva l'integrale rigetto del ricorso in quanto improponibile, inammissibile e infondato. L'Ente evidenziava infatti, che anche qualora il ricorso fosse stato ritenuto ammissibile, alcun comportamento discriminatorio era stato posto in essere in quanto la decisione di negare il servizio era stata presa sulla base del Regolamento vigente e della documentazione medica presentata dai genitori del minore.

Il Tribunale, letti gli atti di causa, ricordando il principio secondo cui la necessità di assicurare il servizio a tutti gli studenti con disabilità discende direttamente dall'art. 13, comma 3, l. n. 104/1992 che riconosce "l'obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap" e il diritto dello studente con disabilità alla relativa prestazione da parte dell'Ente Locale, che deve assicurargli una piena integrazione scolastica e sociale, evidenziava l'ammissibilità del ricorso in quanto la domanda di assistenza era stata respinta unicamente a causa della mancanza di gravità dell'handicap del minore.

Sul punto il Tribunale sottolineava come la l. 104/1992, richiamata dallo stesso Regolamento comunale, in nessuna delle sue parti contempla una tale limitazione, che invece era stata aggiunta da tale Comune. Alla luce di quanto sopra il Tribunale, ritenendosi competente ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011 a disapplicare in via incidentale gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, evidenziava come non vi fosse dubbio che al minore dovesse essere riconosciuta l'assistenza richiesta, che aveva natura di mero supporto materiale allo studente e non natura didattica, nonché sottolineava che il presupposto per la concreta esigibilità del diritto è che la situazione di handicap, indipendentemente dalla sua gravità, sia stata accertata dalla competente Commissione medica come previsto dalla l. n. 104/1992, dichiarando così l'illegittimità e conseguentemente la disapplicazione degli atti di diniego adottati dal Comune ed il Regolamento Comunale approvato con la relativa delibera, condannando l’Ente a concedere al minore l'assistenza scolastica.

Pertanto, anche in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare quanto segue: "Sono illegittimi e quindi da disapplicare gli atti di diniego adottati dall’Ente comunale e dal proprio Regolamento relativamente alla posizione del minore nelle parti in cui limita la concessione dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale ai soli alunni/studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992”.

Rimango come sempre in attesa delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

                                                                                                   

 

 

 

 

 

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