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Controllo a distanza dei lavoratori: quando è legittima la videosorveglianza da parte del titolare

Controllo a distanza dei lavoratori: quando è legittima la videosorveglianza da parte del titolare

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo della videosorveglianza anche in ambiente lavorativo. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "A quale responsabilità va incontro il datore di lavoro che installa la videosorveglianza nel proprio ambiente lavorativo senza alcuna preventiva autorizzazione?"

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica sempre più utilizzata dai datori di lavoro, ma in alcuni casi senza le dovute accortezze. Difatti, l’articolo 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) prevede nello specifico quanto segue:

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori

2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti

Pertanto, la videosorveglianza nell’ambito dei luoghi di lavoro e più in generale l’utilizzo di strumenti dai quali consegua la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei prestatori di lavoro, può avvenire unicamente per esigenze di carattere organizzativo, produttivo, relativo alla sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

All’installazione può procedersi solo previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale ovvero dopo aver richiesto l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, in difetto del quale scatteranno possibili sanzioni penali.

A tal proposito, l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità riguardo tale fattispecie incriminatrice è integrata anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali e di provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.

Infatti, il consenso del lavoratore all’installazione di un sistema di videosorveglianza, anche in forma scritta non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato tale impianto in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento.

Per tali ragioni in risposta al nostro lettore è corretto affermare che: "L’installazione di apparecchiature, dalle quali derivi anche la possibilità di controllo dell’attività dei lavoratori, deve sempre essere preceduta da una forma di accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se manca tale accordo il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa senza il quale andrà incontro alla relativa sanzione penale" (Cass., Sez. III Penale, sentenza n. 1733/20).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 

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