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Offese e atteggiamenti aggressivi da parte del condomino: si tratta di stalking o molestie?

Offese e atteggiamenti aggressivi da parte del condomino: si tratta di stalking o molestie?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra condomini che spesso e volentieri vanno a deteriorarsi per comportatemi incivili di alcuni nei confronti di altri.

Il caso di specie scelto è di un lettore di Macerata che chiede: "A quale responsabilità può andare incontro il condomino che si atteggia amministratore ed arriva fino ad incutere terrore negli altri inquilini?". 

A tal proposito risulta utile portare un caso giuridico giunto sino ai banchi della Cassazione che riguarda il caso tipico di "persecuzioni in ambito condominiale" contro alcuni condomini, definiti ripetutamente come "incivili" dall'autore delle molestie.

Nello specifico, la Corte ha annullato la decisione del tribunale che, nel sottovalutare le prove raccolte, aveva derubricato il delitto di atti persecutori nella contravvenzione di cui all'articolo 660 del codice penale: per costante orientamento della Cassazione, infatti, il discrimen fra il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta, configurandosi il delitto di atti persecutori "qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita". 

Mentre sussiste il reato di cui all'articolo 660 del codice penale nel caso in cui le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (ex multis, Cass. n. 23375 del 10/07/2020; Cass. n. 15625 del 09/02/2021). A ciò si aggiunge il fatto che, nel caso di specie, alle "molestie" si sono affiancati altri comportamenti oppressivi, come i danneggiamenti, gli imbrattamenti e le minacce, tipicamente espressivi del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale. 

Inoltre, la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone reca quale elemento costitutivo del reato la commissione del fatto "in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono", circostanze insussistenti nel caso di specie, in cui il contegno invasivo e prevaricatore era riservato ai rapporti interpersonali nel contesto di un condominio privato. Insomma: non è possibile derubricare il delitto di stalking nella contravvenzione di molestie se la vittima entra in uno stato di perdurante ansia e modifica le proprie abitudini di vita a fronte delle condotte reiterate dell'imputato. 

Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che, "le minacce o le molestie ripetute vanno punite come atti persecutori a norma dell'articolo 612-bis del codice penale quando creano uno stato di ansia che pervade la vita della persona posta nel mirino del molestatore, finanche arrivando al punto di modificarne le normali abitudini" (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 21006/2024).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                        

 

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