In caso di incidente è responsabile il gestore della pista di sci o lo sciatore?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla pratica dello sci sempre più attuale, e non solo per il periodo dell’anno, e alle relative responsabilità del gestore dell’impianto o dello sciatore in caso di caduta o per altre problematiche.
Ecco l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana in merito alla domanda posta da una lettrice di Sarnano che chiede: "Quando una pista da sci può essere considerata sicura e quali sono le responsabilità del gestore o dello sciatore?".
Le piste da sci ogni anno sono i luoghi in cui si verificano episodi lesivi, anche gravi, che traggono origine dall'interazione tra il gestore dell'area sciabile e gli utenti e/o tra gli utenti stessi (gli scontri ne rappresentano l'esempio per antonomasia).
Il Legislatore ha riformato la disciplina, entrata in vigore nel 2022, con l'intento di revisionare e adeguare il previgente sistema normativo (legge n. 363/2003) alla luce degli insegnamenti ricavabili dai molteplici principi di diritto espressi in sede nomofilattica, nati su impulso della moltitudine di processi civili e penali che oramai sono sempre più presenti nella cronaca giudiziaria.
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il gestore dell'area sciabile e lo sciatore sono i protagonisti del concetto di sicurezza del tracciato, in quanto il gestore ha l'obbligo di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo - per l'appunto - alla messa in sicurezza dei tracciati, al contempo, lo sciatore assume un ruolo coessenziale al concetto astratto di «sicurezza delle piste», poiché l'ordinamento pretende che quest'ultimo osservi e mantenga, in ogni fase della fruizione dell'area sciabile, una condotta improntata a scrupolosa diligenza e rispetto delle regole di prudenza.
Nella fase patologica del rapporto, quando il sinistro sciistico si è ormai verificato, la natura relazionale del rapporto fra gestore e sciatore finisce per rilevarsi cruciale: l'analisi (giocoforza postuma) del comportamento tenuto da ciascuna delle parti in gioco (gestore e sciatore), alla luce di tutti gli elementi di fatto disponibili al giudizio, deve tendere a identificare l'effettivo livello di esigibilità di interventi correttivi destinati a correggere o a integrare l'attività precauzionale dell'altra parte.
Nello specifico, il Capo III del d.lgs. n. 40/2021 enuclea le regole per il gestore dell'area sciabile agli artt. 4-16. Il gestore dell'area sciabile attrezzata è tenuto ad assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza e deve, parimenti, proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste.
Grava su di esso l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo atipico: il termine così coniato è di matrice giurisprudenziale e la riforma ha colto l'opportunità (finalmente!) di attribuirgli un nomen iuris, ora previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), intendendosi il «pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico».
Tra le regole più incisive, si segnala l'obbligo, in difetto del quale scatterà un’importante sanzione amministrativa oltre ad una responsabilità civile o addirittura penale in caso di sinistro:
- di apporre, in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio, una mappa delle piste di sci alpino, di fondo e degli altri sport sulla neve, con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà; in più, alla partenza di ogni impianto deve indicare il colore delle piste servite (art. 5);
- di delimitare le piste da discesa, le piste da fondo e le altre piste (artt. 6 e 7); per le prime la delimitazione avviene mediante una palinatura deve avere il colore corrispondente alla difficoltà della pista e che sia intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista;
- di manutenzionare adeguatamente la pista: qualora la pista presenti condizioni di innevamento insufficienti, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dalle condizioni di innevamento del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. L'obbligo di chiusura del tracciato scatta laddove sussista un pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità (art. 12);
- di garantire il primo soccorso agli sciatori (art. 14).
L'utente della neve, invece, quale protagonista della sicurezza sui tracciati, è tenuto a osservare delle specifiche regole presidiate, tra l'altro, da una sanzione amministrativa, oltre ad una sua responsabilità civile o in alcune circostanze anche penale in occasione di sinistro.
Di indubbio interesse la regola dettata dall'art. 27 d.lgs. n. 40/2021 che impone all'utente di praticare le piste scegliendo esclusivamente quelle aventi un grado di difficoltà rapportato alle relative capacità fisiche e tecniche. Inoltre, in seno all'art. 18 d.lgs. n. 40/2021, lo sciatore, confermando ciò che è già desumibile dall'art. 27, è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci: infatti, il Legislatore ha aggiunto un nuovo obbligo di comportamento con un termine sconosciuto assente nella precedente legge: "la prudenza".
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.
Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.
L'autoresponsabilità esige che lo sciatore, prima di intraprendere la pista, sappia:
- di essere in grado di scendere da quella pista (art. 27);
- conoscere e rispettare le regole della pista (che devono essere messe a disposizione del gestore dell'area sciabile) (art. 18, comma 1);
- tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui (art. 18, comma 2).
In caso di sorpasso, l'utente (responsabile) deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità; la manovra può essere effettuata sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato (art. 20); nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi (art. 28).
Pertanto, nel consigliarvi di divertirvi pur seguendo tali regole fondamentali, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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