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Amministratore può affiggere i nomi dei morosi in bacheca condominiale? Ecco cosa dice la legge

Amministratore può affiggere i nomi dei morosi in bacheca condominiale? Ecco cosa dice la legge

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti condominiali ed alle relative problematiche tra amministratore e singoli condomini. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Recanati che chiede: "È responsabile l’amministratore di condominio che affigge in bacheca l’elenco dei condomini morosi?".

Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, qual è il rapporto tra amministratore di condominio e singolo condomino moroso.

A tal proposito l'art. 1129 comma 9 del codice civile dispone che, salvo diversamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore di condominio è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art. 63 co. 1 disp. att. «l'amministratore di condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, fornendo generalità complete ed esaustive».

Orbene, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede anche che «i creditori non ancora soddisfatti dovranno procedere alla preventiva escussione dei condomini morosi, sulla base dei dati forniti dall'amministrazione, potendo agire nei confronti degli altri condomini, in regola con i pagamenti, e pretendere l'eventuale residuo insoddisfatto solo nell'ipotesi in cui l'escussione sia rimasta infruttuosa».

Quindi, sussiste in capo all'amministratore l'obbligo di cooperare con il terzo creditore (dovere legale e di salvaguardia) e ne consegue che nel caso in cui questi si rifiuta di farlo, il suo comportamento sarà passibile di sanzione stante che è palesemente contrario alla buona fede oggettiva, dovendosi tale dovere intendersi come autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà sociale che impone di mantenere un comportamento leale e volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.

Tutto ciò in riferimento anche all’orientamento consolidato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 9148/2008 che ha statuito che «le obbligazioni contratte dall'amministratore di condominio nell'interesse di tutti i condomini non vedono solidarietà passiva degli stessi condomini, atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota».

Ciò che all'amministratore non sarebbe consentito è la pubblicità indiscriminata dei dati dei condomini, dovendo osservare i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti. Sull'amministratore grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di terzi.

Nel caso in cui l'amministratore sia tenuto ad indicare analiticamente i dati dei condomini morosi in rendiconto o in favore di terzi creditori, non può procedere all'affissione di questi nella bacheca dell'androne condominiale. In tale caso l'affissione, avvenendo in uno spazio pubblico, significherebbe la messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e quindi, di una indebita diffusione illecita e fonte di responsabilità civile (Cass. n. 186/2011).

Invero, «i dati riferiti ai singoli partecipanti del condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità previste dalla disciplina codicistica di cui agli artt. 1117 e ss c.c. ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, tutelati dalla specifica disciplina di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 679/2016».

Affinché ciò sia applicabile, ovvero affinché venga considerato un dato personale, non occorre che sia un dato sensibile, giacché l'appartenenza dell'informazione alla sottoclasse dei dati sensibili comporta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia ulteriore contro i rischi della circolazione, in considerazione della intrinseca attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati ai fini discriminatori.

In ambito condominiale, le informazioni relative alla gestione, al riparto delle spese e all'entità del contributo, possono essere trattate anche senza il consenso dell'interessato e, per ragioni di trasparenza e di buon andamento, una comunicazione di questi dati, è giustificata. E allora, l'amministratore è legittimato all'affissione nella bacheca dei dati su condomini morosi?

La risposta anche alla domanda del nostro lettore è No, perché «la pubblicità nella bacheca dell'androne condominiale di un dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile» (Cass. n. 186/2011).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. 

(Foto di Anders Mejlvang da Pixabay)

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