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Assegno di mantenimento: fino a quando il genitore deve mantenere i figli?

Assegno di mantenimento: fino a quando il genitore deve mantenere i figli?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all'obbligo del mantenimento del genitore, anche separato o divorziato, nei riguardi dei propri figli maggiorenni. 

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: "Fino a quando il genitore è tenuto al mantenimento dei propri figli maggiorenni?". Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata e molto attuale, nella quale la Cassazione, pur mantenendo una posizione prudente sulla facoltà per i genitori, anche separati o divorziati, di cessare il mantenimento dei propri figli maggiorenni quali disoccupati cronici, studenti svogliati o attempati "teenager", la stessa è sempre più orientata a porre un freno, quasi in funzione di educatrice sociale, a responsabilizzare proprio quella prole che non vuole andare via da casa e rimanere sotto lo stesso tetto tra le cure amorevoli e la "paghetta"/mantenimento di mamma e papà.

È vero, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma permane fino al raggiungimento di una indipendenza economica tale da essere in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, ma tale obbligo non è infinito; se da un lato, non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008), dall'altro, l'abuso non è più tollerato: l'obbligo continua a vigere, afferma la Cassazione, solo se il figlio "incolpevolmente" non raggiunge l'indipendenza economica (Cass. n. 23590/2010).

Se, dunque, la precarietà del mondo del lavoro accentuata dalla crisi, rende difficile la possibilità di trovare un impiego idoneo, "per i figli che tengono un comportamento di inerzia e rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e quindi di disinteresse nella ricerca di indipendenza economica”, la Suprema Corte ha ritenuto, senza ma e senza se, configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno richiesto da parte del genitore obbligato (Cass. n. 7970/2013; n. 4765/2002; n. 1830/2011).

Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che, "il figlio maggiorenne, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione dell'obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in quanto l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, tenendo conto sì delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere dello stesso di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata" (Cass. civ., Sez. Un., n. 20448/2014; Cass. civ., n. 29264/2022; Cass. civ., n. 26875/2023).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. 

 

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