Decreto anti-violenza contro i sanitari: a quali responsabilità si va incontro?
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle indiscriminate violenze fisiche a cui stanno andando incontro le figure professionali sanitarie.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata: "Cosa prevede il decreto anti-violenza ai sanitari e a quali responsabilità va incontro oggi chi fa violenza a tali professionisti?".
Il caso di specie cui offre la possibilità di approfondire il recente decreto legge del 1° ottobre 2024 n. 137 pubblicato in Gazzetta Ufficiale pari data recante le “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”.
Il decreto introduce il «reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali ad un esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali».
Per chi commette tale reato, sono previste la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro, oltre all’arresto obbligatorio in flagranza.
Allo stesso modo, l’arresto in flagranza viene esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria ed a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Infine, si prevede l’arresto in flagranza differita per i) i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio; ii) i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture.
Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all'iidentificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.
Pertanto, anche in risposta alla nostra lettrice, si tratta di un «provvedimento che va in due direzioni: la prima è sostanziale, aumentando la pena per il danneggiamento aggravato sulle pertinenze di strutture sanitarie e non solo fino a 5 anni, che viene coniugato con l’elemento procedurale che impone l’arresto obbligatorio nella flagranza di reato quando sono commesse lesioni, minacce aggravate o danneggiamento nell’ambito delle strutture sanitarie; il secondo aspetto riguarda la flagranza di reato che, in questo caso, è estesa nell’ambito delle 48 ore successive.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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