Chiedilo all'avvocato
Infiltrazioni dal lastrico solare di un condomino: chi paga?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle infiltrazioni nei condomìni e alla ripartizione delle spese, con attenzione ai profili di responsabilità tra proprietari e condominio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Se dal lastrico solare di un condomino provengono infiltrazioni d’acqua chi è tenuto a pagare?”. Le infiltrazioni d’acqua nei condomìni continuano a rappresentare una delle principali fonti di contenzioso tra proprietari di appartamenti, ma non sempre le spese vengono ripartite in modo coerente con la reale funzione dei beni coinvolti. È proprio su questo punto che interviene una recente decisione della Corte di Cassazione, destinata a incidere in modo significativo sulla prassi, affrontando il tema delle infiltrazioni provenienti da lastrici solari o terrazze a livello di proprietà esclusiva e dei relativi criteri di imputazione dei costi. La vicenda origina da un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nel quale i proprietari di un’unità immobiliare avevano convenuto in giudizio la titolare dell’appartamento sovrastante, lamentando danni causati da ripetute infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo di proprietà esclusiva di quest’ultima; gli attori chiedevano l’accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta, la sua condanna al risarcimento dei danni subiti e l’esecuzione delle opere necessarie ad eliminar le cause di infiltrazione. Nel corso del giudizio veniva accertato che le infiltrazioni erano dovute a una inadeguata impermeabilizzazione e a un sistema di deflusso delle acque non idoneo, senza che emergessero elementi sufficienti per imputare tali carenze a una condotta diretta della proprietaria del lastrico. I giudici di merito, sia in primo grado sia in appello, escludevano una responsabilità esclusiva della stessa e ritenevano applicabile il criterio di cui all’art. 1126 c.c., che disciplina la ripartizione delle spese per i lastrici solari ad uso esclusivo, ponendo un terzo dell’importo a carico del titolare e i restanti due terzi a carico dei condomini le cui unità risultano coperte dal lastrico; in tale prospettiva, la responsabilità per i danni veniva distribuita tra le parti. La decisione veniva impugnata dai proprietari dell’immobile sottostante, i quali contestavano l’applicazione automatica dell’art. 1126 c.c., evidenziando come nel caso di specie il lastrico solare non svolgesse una funzione di copertura a favore di una pluralità di unità immobiliari, ma incidesse solo su una. Tale circostanza, unitamente alla presenza di un edificio composto da due soli proprietari, avrebbe dovuto condurre, secondo i ricorrenti, all’applicazione di un diverso criterio di riparto, più coerente con la funzione effettiva del bene. Investita della questione, la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e introduce un chiarimento di rilievo sistematico, essa osserva come il criterio previsto dall’art. 1126 c.c. abbia natura derogatoria rispetto al principio generale di cui all’art. 1123 c.c. e trovi giustificazione solo quando il lastrico, pur essendo di uso o proprietà esclusiva, svolge anche una funzione di copertura a vantaggio di più unità immobiliari, così da bilanciare l’utilità esclusiva del titolare con quella, più ampia, degli altri condomini. Diversamente, quando il lastrico solare o la terrazza a livello copre una sola unità immobiliare, viene meno la ratio della norma: applicare l’art. 1126 c.c. determinerebbe un effetto sproporzionato, imponendo al proprietario dell’immobile sottostante di sostenere una quota rilevante di spesa per un bene dal quale trae un’utilità limitata; in tali casi, afferma la Corte, il criterio corretto è quello di cui all’art. 1125 c.c., quale espressione del principio generale di proporzionalità tra spese e utilità sancito dall’art. 1123 c.c. La decisione valorizza dunque la funzione concreta del bene, imponendo di verificare se il lastrico serva più unità o una soltanto, con conseguenze dirette sulla ripartizione delle spese. Resta fermo che, in materia di infiltrazioni, può configurarsi una responsabilità concorrente tra il proprietario del lastrico, quale custode ex art. 2051 c.c., e il condominio, salvo prova contraria. Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "Se il terrazzo o lastrico solare da cui provengono le infiltrazioni copre esclusivamente il suo appartamento, non si applica il criterio dell’art. 1126 c.c., ma quello dell’art. 1125 c.c., con una ripartizione delle spese più aderente all’effettiva utilità del bene; resta comunque possibile una responsabilità concorrente tra il proprietario del terrazzo e il condominio, a seconda delle cause del danno" (Cass. civ., sez. II, ord., 21 aprile 2026, n. 10534). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Responsabilità da prodotto difettoso estero: chi paga?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità da prodotto difettoso, con particolare attenzione al ruolo e ai possibili profili di responsabilità del distributore. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Il distributore del prodotto estero difettoso può essere chiamato come il produttore a risarcire il compratore?”. Tale vicenda è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte riguardo ad un caso in cui una signora le era stato impiantato un defibrillatore cardiaco prodotto da una società estera e distribuito in Italia da una società nazionale. A seguito di una segnalazione del Ministero della Salute, basata su un avviso dell’azienda che l’aveva fabbricato, relativo al rischio di esaurimento precoce della batteria, la donna era stata sottoposta a un primo intervento di sostituzione del dispositivo e, in seguito, a un ulteriore intervento per l’insorgenza di nuovi malori. Ritenendo di aver subito un danno da prodotto difettoso, agiva in giudizio contro il distributore italiano per il risarcimento ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), attuativo della direttiva 85/374/CEE. Il giudizio arrivato in Cassazione, la quale nel richiamare la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare la sentenza C-157/23 del 19 dicembre 2024, affermava che la nozione di produttore deve essere interpretata in senso estensivo, includendo anche l’importatore e distributore quando si presentino come responsabili del prodotto. Al fine di garantire un’ampia tutela del consumatore, non si può escludere automaticamente la responsabilità del distributore senza verificare se avesse ingenerato un affidamento nel consumatore circa la qualità e la sicurezza del bene; anche il distributore può essere qualificato come produttore quando si presenti sul mercato come garante del prodotto (Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 9001). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che: “Anche il distributore può essere considerato produttore e rispondere dei danni da prodotto difettoso qualora, pur non avendo apposto materialmente il proprio marchio sul bene, si presenti sul mercato come garante del prodotto e ingeneri nel consumatore un affidamento sulla sua qualità e sicurezza”. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Usucapione e rapporti familiari: basta l'uso prolungato dell'immobile per diventarne proprietari?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’usucapione nei rapporti familiari e, in particolare, alla distinzione tra possesso e detenzione tollerata del proprietario. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Montegranaro che chiede: “Ho vissuto per oltre trent’anni in una casa di proprietà di mia zia, sostenendo anche spese e lavori: posso usucapirla?”. La questione prospettata consente di chiarire un principio fondamentale in materia di usucapione, spesso oggetto di equivoci nella prassi applicativa: il semplice decorso del tempo, pur richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 1158 c.c., non è di per sé sufficiente a determinare l’acquisto della proprietà. È infatti necessario che il soggetto eserciti sul bene un potere di fatto che si concreti in un possesso pieno, continuato e ininterrotto, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Questo profilo assume una rilevanza maggiore quando il rapporto tra le parti si inserisce in un contesto familiare o comunque caratterizzato da vincoli di stretta parentela, in cui l’utilizzo dell’immobile è riconducibile a dinamiche di solidarietà familiare, assistenza reciproca o mera ospitalità, le quali non presuppongono un trasferimento del possesso, ma si fondano su una semplice concessione del proprietario: la situazione di fatto che ne deriva è, di regola, qualificabile come detenzione e non come possesso, proprio in quanto originata dal consenso, anche tacito, del titolare del diritto. In questo senso si colloca l’art. 1144 c.c., il quale stabilisce che gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso, perciò, qualora il proprietario consenta a un parente di abitare o utilizzare il bene, anche per periodi lunghi, tale circostanza non è idonea, di per sé, a mutare la natura del rapporto né a far maturare un possesso utile ai fini dell’usucapione. La giurisprudenza ha più volte chiarito che, nei rapporti familiari, la lunga durata dell’occupazione non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza del possesso, poiché è normale che il proprietario tolleri l’uso del bene da parte di un parente senza per questo rinunciare ai propri diritti; per questo motivo, chi vuole far valere l’usucapione ha un onere probatorio più rigoroso: non basta dimostrare di aver abitato o utilizzato l’immobile per molti anni, ma è necessario provare in modo chiaro che il proprietario si sia comportato in modo tale da far emergere un reale disinteresse o una rinuncia ai propri diritti sul bene. A tal proposito la Corte di Appello di Catania [...] ha escluso che possano assumere rilievo decisivo ai fini della prova del possesso tali elementi trattandosi di attività pienamente compatibili con una detenzione qualificata e non indicative dell’esercizio di un potere esclusivo sul bene. Difatti, perché possa ravvisarsi un possesso utile ai fini dell’usucapione è necessario che il comportamento del soggetto sia connotato da inequocità e idoneità a manifestare l’intenzione di esercitare un diritto pieno ed esclusivo, in aperto contrasto con la posizione del proprietario; a ciò si aggiunge il tema dell’interversione del possesso: quando la relazione con il bene abbia avuto origine da un titolo di mera detenzione, è indispensabile che il soggetto alleghi e dimostri l’avvenuto mutamento del titolo, ossia il passaggio dalla detenzione al possesso e tale trasformazione non può desumersi da un semplice mutamento interiore della volontà del detentore, né dal protrarsi nel tempo dell’utilizzo del bene, ma deve risultare da un comportamento esterno, univoco e percepibile dal proprietario. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che, "l'usucapione è escluso ogni qual volta in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto stia utilizzando lo stesso per i propri bisogni e, ciò nonostante, ne tolleri la situazione, consentendoglielo espressamente" (Corte d’Appello di Catania, 29.01.2026, n. 127). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Danni causati dall'atleta in gara: paga anche la società sportiva dilettantistica?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tematica sul risarcimento danni e nello specifico in ambito sportivo. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Durante una competizione un atleta provoca un fatto illecito che provoca danni, la responsabilità è solo sua o può risponderne anche la società sportiva per cui gioca?". Nel mondo dello sport, soprattutto a livello dilettantistico, è diffusa l’idea che eventuali comportamenti illeciti commessi in campo restino impuniti o confinati alla sfera personale dell’atleta, in realtà, il quadro giuridico è più articolato e meno intuitivo di quanto si possa pensare. L’ordinamento prevede che anche i soggetti che si avvalgono dell’attività altrui possano essere chiamati a rispondere dei danni provocati da chi agisce nel loro interesse: è il principio espresso dall’articolo 2049 del codice civile, che disciplina la responsabilità dei "padroni e committenti" e che, secondo un orientamento ormai consolidato, si applica ben oltre i confini del lavoro subordinato. Si tratta di una forma di responsabilità di natura sostanzialmente oggettiva, fondata sul principio “cuius commoda eius et incommoda”: chi trae vantaggio dall’attività altrui deve sopportarne anche i rischi; in questo modo, l’onere della prova si sposta sul preponente, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrebbe dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, superando la tradizionale presunzione di colpa in eligendo o in vigilando. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che tale responsabilità non richiede necessariamente un rapporto di lavoro subordinato, né un contratto formale o una prestazione retribuita: è sufficiente che sussista un rapporto di preposizione, anche solo occasionale, ossia che il soggetto autore dell’illecito sia inserito nell’organizzazione del preponente e operi nel suo interesse. Elemento decisivo è il nesso di "occasionalità necessaria", che ricorre quando l'attività affidata abbia reso possibile o anche solo agevolato la commissione dell’illecito, come precisato dalla giurisprudenza (Cass. civ. n. 2851/2025), tale nesso non viene meno neppure quando il comportamento dell’autore rappresenti un abuso o una violazione delle regole: anche un eccesso o una condotta contraria alle istruzioni può restare collegata alle mansioni, se è proprio il ruolo ricoperto ad aver creato l’occasione del fatto. Proprio su queste basi si innesta la recente decisione della Cassazione penale, sez. V, n. 12258 del 31 marzo 2026, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Venezia, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato per un delitto di lesioni, aveva escluso la responsabilità civile dell’associazione sportiva dilettantistica di appartenenza, ritenendo indispensabile un rapporto di lavoro subordinato tra atleta e società. A seguito del ricorso della parte offesa la Suprema Corte ne accoglieva le motivazioni in quanto l'atleta era tesserato, capitano della squadra e pienamente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione, essendo sottoposto al potere direttivo e disciplinare esercitato attraverso allenatore, staff tecnico e sistema disciplinare interno, come dimostrato anche dalla sanzione inflitta per i fatti accaduti: la condotta lesiva si era verificata proprio nello svolgimento della competizione sportiva, quindi nell’ambito dell’attività per cui l’atleta operava per conto della società. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che "pur in assenza di un rapporto di subordinazione lavorativa, l’associazione sportiva può essere chiamata a rispondere dei danni derivanti dall’illecito commesso dal proprio atleta nello svolgimento dell’attività sportiva cui è preposto" (Cass. Pen., Sez. V, Ord. n. 12258 del 31.03.2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Amministrazione di sostegno: basta la tendenza a spendere oltre misura?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla capacità di autodeterminazione delle persone e ai limiti dell’amministrazione di sostegno. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Sant’Elpidio che chiede: “È possibile essere sottoposti ad amministrazione di sostegno per una cattiva gestione del denaro?”. Il caso di specie ci porta ad affrontare una tematica familiare spesso molto delicata e dolorosa affrontata recentemente dalla Suprema Corte, riguardo ad un caso di una donna di 70 anni circa sottoposta alla misura di amministrazione di sostegno su iniziativa dei familiari per ragioni patrimoniali vista la buona pensione della madre nonostante che sul piano clinico venisse esclusa la presenza di patologie psichiatriche invalidanti pur ritenendo che la donna fosse incline a spese superflue e che, senza amministratore, il patrimonio si sarebbe ridotto. La Suprema Corte investita del caso, in primo luogo, ribadiva che l’amministrazione di sostegno richiedesse un accertamento concreto della condizione di vulnerabilità della persona, verifica questa specifica e basata su elementi reali, non potendo fondarsi solamente su mere valutazioni di opportunità economica; la misura, infatti, deve essere calibrata sulle effettive esigenze dell’interessato, limitandone il meno possibile l’autonomia (cfr. Cass. civ., n. 6553/2025). Particolarmente significativo, inoltre, è il passaggio sulla cosiddetta “prodigalità”; la Cassazione chiarisce che comportamenti di spesa eccessiva possono assumere rilievo solo se determinano un concreto rischio di indigenza (cfr. Cass. civ., n. 36176/2023); in assenza di tale rischio, la libertà di disporre del proprio patrimonio deve essere pienamente garantita. In questa prospettiva, la Corte richiama l’esigenza di evitare applicazioni distorte dell’istituto, che finirebbero per snaturarne la funzione originaria di tutela della persona, infatti, non ogni comportamento economicamente discutibile è indice di incapacità, né può giustificare automaticamente un intervento limitativo della capacità di agire; spetta quindi al giudice verificare con particolare attenzione che la misura risponda a un bisogno reale e attuale di protezione, e non a mere esigenze di controllo o gestione del patrimonio. Ne consegue che la misura si è tradotta in un indebito controllo delle scelte di vita. La Corte sottolinea quindi che l’amministrazione di sostegno non può essere utilizzata per condizionare o correggere le scelte personali di una persona capace, infatti, in assenza di una reale fragilità, un simile intervento finisce per comprimere ingiustificatamente la libertà individuale. In tale ottica, assume rilievo centrale il principio di proporzionalità, che impone di adottare la misura meno invasiva possibile e solo quando strettamente necessaria, evitando indebite compressioni della sfera personale e decisionale dell’individuo. La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato volto a preservare la natura dell’amministrazione di sostegno come strumento di tutela e non di controllo. Il principio è chiaro: la libertà di autodeterminazione, anche nelle scelte economiche, può essere limitata solo in presenza di una concreta e dimostrata condizione di vulnerabilità. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che, “L’amministrazione di sostegno non può essere disposta o mantenuta al solo fine di limitare la libertà di spesa di una persona capace; anche scelte economiche discutibili rientrano nella sfera di autodeterminazione individuale, salvo che comportino un reale rischio di indigenza” (Cass. Civ., Ord. del 13.03.2026, n. 5763). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Reputazione personale online e diritto all’oblio: tutela concreta o principio teorico?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela della reputazione personale online e diritto all’oblio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Cingoli che chiede: "Come è possibile tutelare la propria reputazione personale online?". Quanto vale davvero la reputazione? Oggi, più che mai, la risposta è semplice: moltissimo. Difatti, secondo lo studio “The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now” circa il 63% del valore di mercato di un’impresa dipende dalla sua reputazione, confermando come, nell’economia contemporanea, gli asset immateriali, quali la fiducia, la credibilità, l’autorevolezza e l’immagine pubblica, siano sempre più determinanti accanto a capitale, infrastrutture e proprietà intellettuale. La reputazione, infatti, influenza direttamente i risultati economici e la resilienza delle imprese nel lungo periodo. Il fenomeno è ancor più evidente quando il confine tra persona e impresa si assottiglia: il valore di un brand spesso coincide con quello del suo fondatore o volto pubblico; il caso di Chiara Ferragni e la crisi legata al "caso Balocco" è emblematico: mostra come una crisi reputazionale possa tradursi rapidamente in danni finanziari, evidenziando la vulnerabilità di modelli imprenditoriali basati sull’integrazione tra immagine personale e attività commerciale. Oggi controllare la reputazione è più complesso rispetto all’era analogica, quando le notizie avevano diffusione limitata e vita breve; l’accesso immediato, globale e permanente alle informazioni, unito al fatto che oltre il 90% degli utenti si ferma alla prima pagina dei risultati di ricerca, fa sì che la percezione pubblica si costruisca in uno spazio ristretto e definisca l’identità digitale di persone e imprese. In questo contesto assume un ruolo fondamentale il diritto all’oblio, disciplinato dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR), si tratta del diritto di ottenere la rimozione o la deindicizzazione di contenuti che risultino obsoleti, non pertinenti o sproporzionati rispetto alle finalità per cui sono stati pubblicati. Un principio che ha trovato una svolta decisiva nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (caso Costeja González), che ha chiarito un aspetto cruciale: esiste una differenza tra la cancellazione, in cui il contenuto viene eliminato alla fonte e la deindicizzazione, in cui il contenuto resta online, ad esempio negli archivi di un giornale, ma non è più facilmente reperibile tramite i motori di ricerca. Si tratta di un equilibrio delicato tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela della reputazione e della vita privata, dall’altro, il diritto all’informazione e alla memoria storica. Per questo motivo, l’applicazione del diritto all’oblio non è automatica, ma richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto di diversi fattori, come il ruolo pubblico del soggetto coinvolto, l’interesse collettivo alla conoscenza della notizia, la veridicità delle informazioni, il tempo trascorso e l’eventuale presenza di dati sensibili. Proprio su questi temi è intervenuta una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione destinata a incidere sulla tutela della reputazione online. Il caso riguardava un cittadino coinvolto in un procedimento penale conclusosi nel 2022 con esito favorevole, ma nonostante l’assoluzione, alcuni articoli di stampa online continuavano a comparire tra i risultati di ricerca associati al nome del ricorrente, rendendo facilmente accessibili informazioni ormai obsolete e prive di interesse pubblico. Il soggetto aveva richiesto la deindicizzazione dei contenuti, richiesta però accolta solo parzialmente, tanto che alcuni link erano rimasti online per oltre un anno, così da essere costretto ad agire giudizialmente per la loro rimozione oltre ad un risarcimento danni. Tale vicenda seppur arrivata in Cassazione è stata risolta con il riconoscimento della violazione del diritto all’oblio per l’illegittima permanenza dei contenuti online, e, per l’appunto, oltre alla loro cancellazione anche la liquidazione del risarcimento danni in materia di reputazione online in via presuntiva sulla base di elementi come la visibilità dei contenuti nei motori di ricerca, la gravità delle informazioni diffuse e il contesto personale e professionale dell’interessato. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “La permanenza e la facile reperibilità di una notizia online possono amplificarne il suo impatto, incidendo sulla vita privata e professionale della persona anche a distanza di anni, così da meritare il diritto all’oblio oltre al risarcimento danni a tutela della reputazione digitale del soggetto lesionato” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 6433 del 18.03.2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Cessione crediti e pignoramenti: perché l'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a incastrare il debitore
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al rapporto tra società di recupero credito e debitore-correntista dell’istituto di credito. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede: "Basta la 'cessione in blocco' dei crediti da parte dell’istituto bancario per legittimare una società di recupero credito a pignorare un conto corrente?". La cartolarizzazione dei crediti è un meccanismo finanziario che consente agli istituti di credito di cedere i propri crediti oramai deteriorati a soggetti terzi, ottenendo liquidità immediata e trasferendo il rischio di insolvenza a tali società di recupero credito. I crediti ceduti vengono generalmente raggruppati in portafogli, ossia insiemi di posizioni creditorie accomunate da caratteristiche omogenee; un elemento cardine di queste operazioni è rappresentato dalla cessione “in blocco” dei crediti, disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario, che consente il trasferimento di interi portafogli senza la necessità di notificare singolarmente ciascun debitore. La pubblicazione dell’operazione nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti, configururando una deroga al regime ordinario. Sempre più frequentemente viene contestata la legittimazione attiva delle società cessionarie, soprattutto nei casi in cui queste non riescano a dimostrare in modo puntuale che il singolo credito azionato sia effettivamente ricompreso nella cessione in blocco. Il nodo centrale diventa la prova della titolarità del credito, che non può esaurirsi in richiami generici all’operazione di cessione, ma richiede la produzione di documentazione idonea a individuare con precisione il rapporto ceduto. In tale prospettiva si collocano numerose pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 20739 del 28 giugno 2022, il cui orientamento è stato ripreso dalla sentenza n. 2897 del 2022 del Tribunale Ordinario di Bologna. In quest'ultimo caso, la società si era limitata a richiamare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e a produrre riferimenti a codici identificativi come il cosiddetto codice CERI (Credit Exposure Reference Identifier). Il Tribunale ha chiarito che neppure tale codice può ritenersi sufficiente, se non accompagnato da elementi idonei a collegarlo in modo univoco al rapporto contrattuale originario: l’assenza di documentazione completa non consente di ritenere provata la titolarità del credito azionato. Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: “Il semplice rimando all’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non può ritenersi sufficiente per dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria società di recupero credito così da decretare la revoca dell’ingiunzione opposta” (Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Tribunale di Bologna sentenza del 25.11.2022 n. 2897). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Chiedilo all'avvocato: figlio trasferito in un'altra città, cosa rischia il genitore?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla separazione dei coniugi e del relativo affidamento dei minori. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "In caso di trasferimento in una città lontana di uno dei genitori insieme al figlio in regime di affidamento condiviso cosa comporta?". Il trasferimento di uno dei genitori in un’altra città, quando comporta anche lo spostamento della residenza del figlio minore, rappresenta una delle questioni più delicate nel diritto di famiglia. In questi casi entrano in tensione due principi fondamentali: da un lato la libertà costituzionale di ciascun individuo di scegliere dove vivere (art. 16 Cost.), dall’altro il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (artt. 30 Cost. e 337 ter c.c.). La giurisprudenza evidenzia come il trasferimento unilaterale della residenza del figlio costituisca certamente una violazione dei doveri di cooperazione tra genitori. La decisione di modificare il luogo di vita del minore, infatti, è una questione di particolare importanza che dovrebbe essere assunta con il consenso di entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, con l’intervento dell’autorità giudiziaria. Ciò nonostante, tale condotta non determina automaticamente conseguenze sanzionatorie sul piano dell’affidamento o del collocamento. L’ordinamento non prevede un automatismo che imponga il rientro del genitore o il trasferimento del collocamento presso l'altro genitore. Il giudice è invece chiamato a svolgere una valutazione guidata dal principio del “best interest of the child” (il superiore interesse del fanciullo). L’attenzione deve concentrarsi sugli effetti che tale scelta produce sulla vita e sull’equilibrio del bambino: qualora il minore si sia ormai inserito nel nuovo contesto scolastico e relazionale, un ulteriore spostamento forzato potrebbe risultare più dannoso. L’autorità giudiziaria non può imporre a un genitore dove risiedere, ma può valutare se sia più conforme all’interesse del minore seguirlo nella nuova città oppure rimanere nel luogo originario con l’altro genitore, modificando eventualmente il collocamento. Il principio di bigenitorialità non implica una perfetta parità quantitativa di tempo o una necessaria prossimità territoriale, ma il diritto del minore a ricevere da entrambi cura, educazione e assistenza. Quando la distanza è notevole, il giudice può intervenire rimodulando le modalità di esercizio del diritto di visita, prevedendo periodi di permanenza più lunghi durante le vacanze e l'uso di strumenti di comunicazione a distanza. Naturalmente, il trasferimento non può essere utilizzato per ostacolare il rapporto con l’altro genitore. Qualora emerga l'intento di recidere tale legame, il giudice può adottare provvedimenti correttivi (art. 709 ter c.p.c.) o, nei casi più gravi, procedere alla limitazione della responsabilità genitoriale. Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: "Il trasferimento unilaterale del genitore con il figlio costituisce una condotta censurabile, ma non comporta automaticamente la modifica del collocamento del minore; la decisione finale deve essere guidata dalla valutazione concreta delle esigenze del minore, privilegiando la continuità delle cure e la stabilità emotiva" (Cass. Civ. Sez. I, Ord. 24.02.2026 n. 4110). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Decreto sicurezza 2026: cosa rischiano il minore e la sua famiglia se il ragazzo partecipa a una rissa?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violenza giovanile e nello specifico le possibili sanzioni con il nuovo Decreto sicurezza 2026. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Cingoli che chiede: “A quali conseguenze vanno incontro un minore e la sua famiglia se il ragazzo partecipa ad una rissa?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, riguardante la violenza giovanile sempre più diffusa tanto da aver spinto il legislatore a rafforzare gli strumenti di prevenzione. In questa direzione si colloca il recente decreto sicurezza, D.L. n. 23/2026, che va a rafforzare le misure già introdotte dal "Decreto Caivano", convertito con la legge del 13 novembre 2023, n. 159. A tal proposito, tale normativa prevede che, quando un minore con più di 14 anni commette nei confronti di altri minori reati come percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) o danneggiamento (art. 635 c.p.), e non sia ancora stata presentata querela o denuncia, è possibile l’applicazione della procedura amministrativa dell’ammonimento da parte del questore con finalità preventive e dissuasive; in tal caso, il minore viene convocato insieme a un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale e dell’incontro il questore redige apposito processo verbale che viene rilasciato copia agli interessati. L’articolo 2 del d.l. n. 23/2026 (nuovo decreto sicurezza) introduce ulteriori modifiche alla disciplina dell’ammonimento nei confronti dei minori, rafforzando in particolare il sistema sanzionatorio che coinvolge i genitori: in caso di recidiva delle condotte da parte di un minore ultraquattordicenne già ammonito dal questore, la nuova norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, con possibilità di pagamento in misura ridotta pari a 333 euro. A differenza di quanto previsto in altri casi, non è prevista l’esimente della dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto. Il decreto amplia inoltre i casi in cui l’ammonimento può essere applicato ai minori tra i 12 e i 14 anni, includendo alcuni reati considerati “spia” quando commessi con l’uso di armi o di strumenti atti a offendere portati senza giustificato motivo; viene poi stabilito che l’irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale, sia per i minori infraquattordicenni sia per quelli ultraquattordicenni, spetta al Prefetto secondo la procedura prevista dalla l. n. 689/1981. Davanti a episodi di violenza tra minorenni, la risposta dell’ordinamento non si limita più al comportamento del singolo, ma mira a coinvolgere direttamente anche i genitori nel percorso educativo dei figli, nella prospettiva di intervenire tempestivamente su fenomeni che, se trascurati, rischiano di degenerare in forme più gravi di criminalità giovanile. Pertanto, in questo quadro normativo ed in risposta alla nostra lettrice, le novità introdotte dal decreto sicurezza incidono direttamente anche sulla posizione dei genitori, riprendendo l’esempio del ragazzo coinvolto in una rissa e successivamente destinatario dell’ammonimento del questore, le conseguenze non riguardano più soltanto il minore: se, dopo il primo richiamo formale, il giovane dovesse reiterare condotte analoghe o altre ipotesi di reato, come minacce, diffamazioni o altri comportamenti riconducibili al fenomeno del bullismo scatterebbe la responsabilità amministrativa degli esercenti la responsabilità genitoriale. Il messaggio del legislatore appare dunque chiaro: la prevenzione dei fenomeni di violenza tra giovani, non può essere demandata esclusivamente alle istituzioni, ma richiede un coinvolgimento diretto delle famiglie. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Gli operatori socio sanitari e le case di riposo possono essere responsabili della morte di un paziente?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità civile e nello specifico delle case di riposo nei riguardi dei pazienti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana in merito alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Quando è responsabile la casa di cura e gli operatori socio sanitari in caso di morte da caduta di un paziente?” Il caso di specie riguarda una circostanza molto delicata recentemente affrontata dal Tribunale di Venezia in quanto gli eredi convenivano in giudizio la casa di riposo al fine di accertarne la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, in conseguenza del decesso della propria congiunta; in particolare mentre la stessa era ospite presso l’istituto cadeva in quanto il personale operante presso la struttura aveva omesso di posizionare il prescritto tavolino di contenimento sulla carrozzina. A causa di detta caduta, la stessa veniva trasportata al Pronto Soccorso, ove il giorno successivo sopraggiungeva lo stato soporoso a causa di una vasta emorragia. Gli istanti affermavano la sussistenza di un nesso eziologico tra la caduta dalla carrozzina ed il decesso della loro congiunta anche alla luce dell'accertamento tecnico, affermando così la responsabilità per inadeguata vigilanza dell'anziana ed omessa installazione del prescritto sistema di protezione sulla carrozzina. A tal proposito, la struttura ha un obbligo di protezione e custodia inderogabile verso l'ospite, derivante dal contratto di ricovero che impone la salvaguardia della pazienta e, di conseguenza, il direttore sanitario e il personale hanno una posizione di garanzia che li rende responsabili per omissione o negligenza. Invero, la struttura assume verso l'ospite un obbligo di risultato di cura e custodia, derivante dal contratto atipico di spedalità stipulato; sicché, tale obbligo si traduce in una concreta esigenza di vigilanza, qualificandosi la responsabilità della struttura quale responsabilità per fatto proprio, estesa pure alle condotte omissive del personale dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 1228 c.c., che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità per i fatti dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Ed inoltre, la struttura risponde per inosservanza delle regole di diligenza, prudenza e sicurezza, condotta di tutto il personale, anche esternalizzato, se inserito nel processo assistenziale. Invero, nella vicenda in esame, vi era una specifica prescrizione medica in ordine all'uso del tavolino di contenimento, né risultava provato l'utilizzo di precauzioni diverse, essendo piuttosto emerso dall'istruttoria che la signora al momento del fatto si trovava sola. Era compito della struttura garantire un'organizzazione del personale tale da prevedere un'assistenza efficace delle persone ricoverate all'interno della struttura, atteso che, proprio dalla Carta servizi, l'organizzazione doveva garantire l'adozione di tutte le misure più opportune d'intervento volte ad assicurare agli utenti il minore disagio possibile. Per l’appunto, nonostante l'acclarata responsabilità della struttura, a parere del giudicante sussiste una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., essendo le OSS in servizio al momento dei fatti e, come previsto dal contratto, tra i vari obblighi contrattuali vi era anche quello di «impiegare, nello svolgimento dei servizi e delle attività, unicamente personale qualificato e adeguato sia sotto il profilo qualitativo (specifiche competenze professionali) sia sotto il profilo quantitativo (congruo numero di addetti)». Pertanto in risposta anche al nostro lettore risulta corretto affermare che, "Le RSA o Case di Riposo sono responsabili per le cadute degli anziani se non provano di aver adottato tutte le precauzioni necessarie (vigilanza), configurandosi una colpa da organizzazione per mancata custodia con obbligo di risarcimento per danni ai familiari in caso di lesioni o decesso specialmente in presenza di pazienti fragili o non autosufficienti, responsabilità solidale con le OSS ex art. 2055 c.c., essendo le stesse in servizio al momento dei fatti e, come previsto dal contratto, tra i vari obblighi contrattuali vi era anche quello di «impiegare, nello svolgimento dei servizi e delle attività, unicamente personale qualificato e adeguato sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo" (Tribunale di Venezia, Sez. II, sentenza del 01.01.2026 n. 1). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Stress al lavoro? Non serve il mobbing per chiedere il risarcimento: ecco perché
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla salubrità dell’ambiente di lavoro con risvolti negativi sui dipendenti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana in merito alla domanda posta da una lettrice di San Severino Marche che chiede: “E’ responsabile l’AST quale datore di lavoro in caso di danno alla salute del dipendente da ambiente lavorativo stressogeno?” La conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno di un ambiente di lavoro sono sempre più frequenti e ciò va a minare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, oltre a creare possibili danni alla salute stessa del dipendente. Di recente la Suprema Corte ha affrontato il caso di una lavoratrice che lamentava di essere stata vittima di condotte avversative da parte di un collega durante l’orario di lavoro presso l’ASL in cui prestavano servizio, la quale replicava alle stesse fino a creare un circolo vizioso senza termine, laddove invece sin da subito il datore di lavoro avrebbe dovuto ristabilire l'ordine anche con provvedimenti disciplinari. A tal proposito la Cassazione coglie l'occasione per ricordare la piena autonomia della responsabilità per straining del datore di lavoro, configurabile anche in assenza di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli della salute e del benessere psicofisico del lavoratore. La responsabilità per straining può derivare anche da una condotta omissiva del datore di lavoro, che non può e non deve tollerare il perpetrarsi di condotte avversative nei confronti di un dipendente e deve del pari vigilare sulla serenità dell'ambiente lavorativo, al fine di evitare che lo stesso diventi fonte di disagi o stress. Un ambiente lavorativo stressogeno è infatti, configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre al riesame di condotte datoriali apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c.. Per tale ragione il datore di lavoro può essere responsabile di straining, quale forma attenuata di mobbing per comportamenti stressogeni, anche se manca la pluralità di azioni vessatorie ma si producono comunque effetti dannosi rispetto all'interessato. Pertanto in risposta anche alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni di salute del dipendente, è ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta anche colposamente il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere dei comportamenti anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre dei disagi o stress che si manifestino isolatamente o si connettano ad altri comportamenti inadempienti contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi” (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 04.01.2025 n. 123). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Fallisce il "test del carrello" e viene licenziato: il Tribunale annulla il provvedimento, ecco perché
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai licenziamenti e la loro legittimità. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "E’ legittimo il licenziamento del cassiere di un supermercato che fallisce il test del carrello?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata ed attuale riguardante un lavoratore, con il ruolo di ausiliario alle vendite che veniva licenziato per giusta causa a seguito di un procedimento disciplinare relativo al mancato superamento del "test del carrello"; in pratica, un ispettore aziendale, fintosi cliente, ha riempito il carrello con diversi prodotti, alcuni dei quali occultati all'interno di altre confezioni o posti sotto altri colli e il lavoratore, non accortosi della presenza di merce occultata, ne ometteva la corretta registrazione. Il test a cui è stato sottoposto il lavoratore aveva lo scopo di verificare il rispetto delle procedure di cassa illustrate durante un corso di formazione. Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendone la nullità per discriminatorietà dello stesso, in quanto il test sarebbe stato effettuato solo nei confronti dei dipendenti più anziani, nonché l'illegittimità per insussistenza della giusta causa; la Società, invece, ribadiva la legittimità del test quale espressione del potere di controllo datoriale, sostenendo che si trattasse di una verifica volta a valutare la diligenza del lavoratore e non di un'attività di vigilanza. In tale contesto, è doveroso innanzitutto valutare se le attività di controllo antifrode e di vigilanza sul patrimonio aziendale rientrino nella declaratoria delle mansioni affidate a un cassiere, per poi esaminare se la pretesa datoriale di ispezione minuziosa della merce sia esigibile nei limiti dei principi di buona fede e correttezza contrattuale previsti dagli artt. 1175, 1375 c.c.; inoltre, valutare se l'attuazione del c.d. “test del carrello”, che converte una finalità formativa in leva disciplinare, configuri una violazione dell'obbligo di tutela della personalità morale del lavoratore. A tal proposito, il Tribunale adito accoglieva il ricorso del lavoratore, dichiarando la nullità del licenziamento e ordinando la reintegra nel posto di lavoro, operando innanzitutto una netta distinzione tra la finalità formativa del controllo e la sua distorsione in chiave sanzionatoria; se una verifica della preparazione del dipendente è in sé legittima, l'utilizzo di un test per precostituire un inadempimento da sanzionare è contrario ai canoni di buona fede e correttezza. Tale sistema, inoltre, secondo il Tribunale, si pone in violazione anche dell'art. 2087 c.c., in quanto lesivo della dignità del lavoratore. Analizzando, poi, la declaratoria dell’effettività dei compiti spettanti ad un "cassiere comune", gli stessi non includono funzioni di controllo antifrode, le quali richiedono una professionalità specifica non prevista dal contratto collettivo per quel livello di inquadramento. Inoltre, il nucleo centrale della decisione risiede nella qualificazione del comportamento datoriale come una "artificiosa preordinazione" volta a creare l'apparenza di una giusta causa; l'induzione in errore del lavoratore tramite un mezzo fraudolento rende il successivo licenziamento nullo. Infine, il Tribunale ha ritenuto provato anche il profilo discriminatorio della condotta datoriale, stante la circostanza che il test fosse stato effettuato esclusivamente nei confronti di dipendenti più anziani. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “È nullo il licenziamento disciplinare irrogato quale conseguenza del mancato superamento, da parte di un dipendente, di un test interno disposto dal datore di lavoro con finalità diverse rispetto alla verifica della formazione ricevuta. Tale strumento, infatti, è illegittimo qualora imponga lo svolgimento di compiti estranei alle mansioni assegnate al dipendente, oppure sia utilizzato come modalità di controllo in violazione dei canoni di buona fede e correttezza” (Tribunale di Siena, sentenza del 05.01.2026 n. 586/2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Danni all’immobile affittato: l’inquilino paga anche i canoni durante le riparazioni
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento dei danni dovuti dall’affittuario a seguito di un contratto di locazione immobiliare. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "A quali responsabilità va incontro l’inquilino, che alla scadenza di un contratto di locazione ad uso abitativo, riconsegna l’immobile danneggiato?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui spesso ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, sancendo il generale principio giuridico secondo il quale: “Qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni; pertanto, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto” (Cass. Civ.; Sez. III; sentenza n.23721 del 16/09/2008). Infatti l’art. 1590 c.c. al comma 1°, escludendo la naturale alterazione dello stato dell’immobile, conseguente all’utilizzo prolungato dello stesso, fissa in capo all’affittuario l’obbligo di riconsegnare in buone condizioni la cosa locata, stabilendo testualmente: “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”. In aggiunta, con la recentissima Ordinanza n. 6596/2019, la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla colpevolezza del conduttore di un immobile riconsegnato con danni di gran lunga eccedenti il normale utilizzo, ha valutato la circostanza relativa alla gravosità della messa in ripristino dell’appartamento, estendendo la sua responsabilità, oltre che al risarcimento del costo dei lavori di ristrutturazione occorrenti, anche al pagamento dei canoni d’affitto per il periodo necessario alle riparazioni effettuate dal locatore, non potendo quest’ultimo disporre in nessun modo del proprio immobile, né dunque, trarne alcun vantaggio. Difatti, la Corte adita, ha fatto proprio il principio giuridico secondo il quale, qualora a causa della condotta posta in essere dal conduttore, sia preclusa al locatore la diretta disponibilità dell’immobile, quest’ultimo conservi in ogni caso, il diritto a conseguire il corrispettivo convenuto, equiparando il periodo necessario per i lavori di restauro, alla ritardata restituzione dell’immobile, disciplinata dall’art. 1591 c.c., il quale prevede espressamente che: “Il conduttore in mora a restituire la cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori” (Cass. Civ. ; Sez. III; Ord. n. 6596 del 07/03/2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Omessa verifica della proprietà immobiliare: è responsabile il notaio?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità professionale e, nello specifico, a quella a seguito di un atto di compravendita. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “È responsabile il notaio che omette di verificare la proprietà dell’abitazione oggetto di compravendita?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi il Tribunale di Salerno, in merito ad una causa nella quale l'attore aveva acquistato nel 2005 un box auto, con atto di compravendita rogato da un notaio, sulla base delle dichiarazioni di proprietà rese dalla società venditrice. Successivamente, era stato convenuto in giudizio dalla reale proprietaria del bene, che otteneva con sentenza del 2014 la declaratoria di inefficacia della vendita, con conseguente obbligo di rilascio del box e condanna dell'acquirente alle spese di lite. Ricevuta la notifica della sentenza e del precetto, l'acquirente rilasciava l'immobile nel 2015 e agiva quindi nei confronti del notaio per responsabilità professionale, chiedendo il ristoro del prezzo corrisposto, delle spese di giudizio e del maggior danno da ritardo, fondando la domanda sull'inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 1176 c.c. e sulla violazione dei doveri di diligenza nell'accertamento della titolarità del bene. Sul piano dei doveri professionali, il Tribunale richiama un consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il notaio rogante una compravendita immobiliare è tenuto non solo a recepire la volontà delle parti, ma anche a svolgere tutte le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare il conseguimento del risultato tipico del contratto, incluse le visure catastali e ipotecarie per accertare la proprietà del bene e l'assenza di vincoli. La fonte di tale obbligo è da individuare nel combinato disposto degli artt. 2913 c.c. e 28 della legge notarile, negli artt. 4 e 14 del d.P.R. n. 640/1972, nonché, oggi, nella clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza ex artt. 1175 e 1374 c.c., che integra il contenuto della prestazione professionale. Il giudice ribadisce che l'attività del notaio non è limitata alla mera redazione dell'atto, ma si estende alle verifiche necessarie per assicurare che il trasferimento sia effettivo e opponibile, qualificando tali controlli come parte integrante dell'obbligazione professionale, salvo espresso esonero per iscritto, giustificato da concrete esigenze delle parti. Nella specie, non risultava alcuna clausola di esonero, né era stato allegato un contesto di urgenza che potesse giustificarlo; il notaio si era limitato a recepire le dichiarazioni dell'alienante circa la proprietà del bene, senza alcuna verifica documentale idonea a scongiurare il rischio di vendita di cosa altrui. Accertata la natura di vendita di cosa altrui e la successiva declaratoria giudiziale di inefficacia dell'atto, il Tribunale afferma la responsabilità contrattuale del notaio per inadempimento, escludendo che la concorrente responsabilità negoziale del venditore possa valere ad elidere o ridurre l'obbligo risarcitorio del professionista verso il cliente. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "È responsabile il notaio che omette di svolgere tutte le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare il conseguimento del risultato tipico del contratto" (Trib. Salerno, Sez. II, sentenza n. 17 del 02.01.2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Medico di guardia che non va dalla paziente: a quali responsabilità va incontro?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle cure mediche e nello specifico al rapporto medico-paziente. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “A quali responsabilità va in contro il medico di guardia che contattato telefonicamente non si reca a prestare l’assistenza medica domiciliare?". Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, secondo la quale: “Vero è che l'art. 13, comma 3, dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, reso esecutivo (ai sensi dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833) con D.P.R. 25 gennaio 1941, n. 41, postula un apparente automatismo ove stabilisce che il medico di continuità assistenziale «è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano chiesti direttamente dall'utente [...] entro la fine del turno al quale è preposto». Tuttavia, altre fonti normative, rilevanti nel caso concreto, puntualizzano che, come d'altronde logico, il medico «deve valutare, sotto la propria responsabilità, l'opportunità di fornire un consiglio telefonico, recarsi al domicilio per una visita, invitare l'assistito in ambulatorio» (così, il Manuale per il medico di continuità assistenziale approvato dal Comitato permanenteaziendale USL della (omissis)). Nel caso di specie, si configuravano, pertanto, tre opzioni al cui interno il medico imputato era chiamato a scegliere, in base al suo apprezzamento della situazione concreta. Ebbene,posto che la terza possibilità era fuori discussione a causa dell’età e delle condizioni della paziente (la signora per la quale era richiesto l’intervento era molto anziana ed ammalata e non era dunque nelle condizioni di recarsi a una visita ambulatoriale), dai fatti emerge come il medico non si fosse nemmeno prestato ad un consulto telefonico: «(omissis) neppure ha rivolto consigli terapeutici puntuali, tale non potendo ritenersi l'alternativa di chiedere l'intervento di un'ambulanza ovvero, se la situazione fosse rimasta stazionaria, rivolgersi, il giorno dopo, al medico di base». Deve ribadirsi che la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare, in virtù di quanto previsto dal citato art. 13 dell'accordo collettivo nazionale, è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata (Sez. 6, n. 34047 del 14/01/2003, Miraglia, Rv. 226594): richiesta che, nel caso di specie, non risulta essere stata formulata; pertanto, l'unica opzione residua era, dunque, la visita domiciliare, in relazione alla cui mancata esecuzione l'imputato non ha addotto alcun legittimo impedimento. Anche la censura della mancanza del requisito dell'urgenza, insito nella necessità - secondo il dettato dell'art. 328 cod. pen. - che l'atto vada «compiuto senza ritardo», sul punto, la giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente la connotazione discrezionale della valutazione del medico, riservando tuttavia al giudice il potere di sindacarla quando emergano elementi che evidenzino l'evidente erroneità di quest'ultima (in tal senso: Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, dep.2013, Tomas, Rv, 255715; Sez. 6, n. 12143 del 11/02/2009, Bruno, Rv. 242922; Sez. 6, n. 34047 del 14/01/2003, Miraglia, cit.). Si rileva che nel giudizio in esame: «È evidente che, nel caso di specie, il quadro clinico descritto dall'utente avrebbe imposto di recarsi immediatamente al domicilio della malata,affetta da difficoltà respiratorie in un contesto di età avanzata»; dunque, premesso che l'omissione di atti d'ufficio ha natura di reato di pericolo, sulla base della ricostruzione del fatto tale pericolo (nel caso di specie, per la salute dell'assistito) sussisteva al momento della realizzazione della condotta omissiva. Per la stessa ragione risulta impossibile negare la sussistenza del dolo, poiché l'imputato non si sarebbe rappresentato la necessità di compiere l'atto senza ritardo, non avendo egli ritenuto urgente la condizione clinica della donna. Infatti, in base alla ricostruzione operata dai giudici di merito, l'indifferibilità dell'atto dell'ufficio era ragionevolmente ipotizzabile al momento della telefonata, alla luce delle circostanze del fatto (quali le condizioni e l'età della donna, nonché la tipologia di sintomi riferita dal figlio), con la conseguenzache il soggetto agente non poteva che essersela rappresentata. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Commette il reato di omissione d’atti d’ufficio il medico che non va dalla paziente nell’impossibilità a muoversi data dall’età della stessa e soprattutto dalle gravi difficoltà respiratorie” (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 44057 del 28.10.2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

nubi sparse (MC)



