Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale relativa alla parità di genere e nello specifico in politica.
Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Pieve Torina, che chiede: "Deve essere garantita la presenza femminile anche nella giunta di un piccolo comune?".
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente attuale, risolta recentemente dal Tar della Campania in merito ad un decreto di un primo cittadino di un piccolo comune campano che provvedeva la nomina della giunta comunale indicando solamente uomini, con la giustificazione del primo cittadino che «è stata riscontrata un’effettiva, oggettiva ed appurata impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta comunale, la presenza dei due generi compatibilmente con la natura fiduciaria della carica di assessore», anche alla luce della «necessità di evitare la paralisi dell’azione amministrativa ed il pregiudizio per la realizzazione dell’interesse pubblico».
Tale dichiarazione non è bastata ad una donna del posto, tra l’altro non eletta, la quale ha portato la questione dinanzi ai giudici del TAR Campania, lamentando «l’illegittimità del decreto di nomina della giunta, di composizione esclusivamente maschile, stante il mancato espletamento di un’accurata e comprovata istruttoria da svolgersi mediante avviso pubblico, volto ad acquisire formalmente la disponibilità a ricoprire l’incarico da parte delle concittadine, dovendo comunque escludersi che la natura fiduciaria dell’incarico sia di per sé idonea a limitare un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa parte politica che ha espresso il sindaco».
E poi «le giustificazioni addotte dall’amministrazione comunale sono meramente formali ed elusive delle norme a presidio della parità di genere, non essendo sufficiente la menzione di quattro atti di indisponibilità ad assumere l’incarico, per di più nemmeno protocollati con data antecedente il decreto di nomina né allegati ad esso», aggiunge la donna.
Prima di esaminare la questione, i magistrati amministrativi hanno fissato un punto fondamentale: «sia la nomina che la revoca di un assessore comunale sono atti amministrativi, non rientrando nel novero dei cosiddetti atti politici. Né il contenuto altamente discrezionale dell’atto di nomina di un assessore comunale – in ragione della natura fiduciaria e dettata da ragioni prevalentemente politiche del rapporto che s’instaura con il sindaco che lo sceglie – è in grado di sottrarlo al sindacato del giudice amministrativo».
Valutabili, quindi, le obiezioni sollevate dalla donna e tese a denunciare l’illegittima compressione del diritto, garantito dalla Costituzione, alla rappresentanza di genere femminile nella compagine di governo locale e, pertanto, alla verifica di legittimità della composizione della giunta con riferimento al principio della parità di genere.
Ciò alla luce del suo status di cittadina residente nel Comune, con annessa titolarità del correlativo diritto all’elettorato attivo, oltre della sua appartenenza al genere femminile sottorappresentato e dell’essere potenziale destinataria della nomina ad assessore comunale. Detto ciò, però, «la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco. Ciò è tanto più vero in realtà locali non particolarmente estese», come quella del piccolo comune di una provincia campana, «nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione», osservano i magistrati.
Di conseguenza, è legittima la contestazione mossa dalla donna al decreto di nomina della giunta adottato dal sindaco del piccolo comune. I principi costituzionali di eguaglianza formale e sostanziale e del libero accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici ed alle cariche elettive trovano attuazione, in materia di composizione delle giunte degli enti locali, nelle disposizioni del "Testo unico degli enti locali".
In particolare, «gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte. Il sindaco e il presidente della Provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta».
Per i giudici non ci sono dubbi: «la ratio sottostante le disposizioni legislative e statutarie è di garantire l’effettiva pari e reciproca opportunità, evitando che l’esercizio delle funzioni politico-amministrative sia precluso ad uno dei due generi, ed in questo modo assicurando anche il principio di uguaglianza predicato dalla Costituzione, con riferimento all’accesso alle cariche elettive. Peraltro, «la natura fiduciaria della carica assessorile non giustifica di per sé limitazioni soggettive di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o coalizione di quella che ha sostenuto il sindaco», e ciò ancora di più «in realtà locali piccole».
Pertanto, in risposta alla domanda posta dalla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, "E’ illegittimo il decreto del sindaco riferito alla nomina di una giunta tutta al maschile per la violazione del principio di uguaglianza costituzionale anche in riferimento all’accesso alle cariche elettive elemento prioritario per garantire la pari opportunità tra donna e uomo anche nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative” (Tar Campania, Sez. I, sentenza del 10.02.2025, n. 1087).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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