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Insulti al datore di lavoro via social: legittimo il licenziamento?

Insulti al datore di lavoro via social: legittimo il licenziamento?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all’avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai social network con particolare riferimento ai limiti del diritto di critica del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: "Si può essere licenziati per alcuni post offensivi pubblicati su Facebook contro il proprio datore di lavoro?".

Con l’utilizzo sempre più diffuso dei social network nella vita quotidiana, impiegati per condividere opinioni, esperienze e momenti della propria sfera privata e professionale, sono aumentati anche i casi di lavoratori che affidano a Facebook o ad altri canali online sfoghi, critiche e commenti relativi al proprio ambiente di lavoro.

Un utilizzo improprio di tali piattaforme può determinare una lesione dell’immagine, della reputazione dell’identità aziendale, incidendo direttamente sul rapporto fiduciario che costituisce il fondamento del vincolo lavorativo, e per tale ragione, la giurisprudenza si è progressivamente orientata verso una maggiore tutela dell’interesse del datore di lavoro alla salvaguardia della propria immagine e della reputazione aziendale, soprattutto nei casi in cui le dichiarazioni diffuse online risultino idonee a incidere in modo grave sul rapporto di fiducia che costituisce il fondamento del vincolo tra datore di lavoro e dipendente.

In questo contesto si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione, che è tornata ad affrontare il tema dell’utilizzo dei social network da parte dei lavoratori e delle conseguenze disciplinari derivanti dalla pubblicazione di contenuti offensivi nei confronti dell’azienda. 

La vicenda riguarda un dipendente che, per diversi mesi, aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook post e commenti ritenuti gravemente denigratori e lesivi dell’immagine della società presso cui lavorava: secondo quanto ricostruito le pubblicazioni non si limitavano a una critica delle condizioni di lavoro o dell’organizzazione aziendale, ma si traducevano in vere e proprie espressioni offensive, accompagnate da accuse non dimostrate nei confronti della società e dei suoi rappresentanti, tali da eccedere il perimetro della mera opinione soggettiva.

A seguito di ciò, la Suprema Corte ha confermato il licenziamento disciplinare, evidenziando come il diritto di critica del lavoratore, pur essendo espressione della libertà costituzionalmente tutetala, debba essere esercitato entro limiti rigorosi e ben individuati dalla giurisprudenza, in particolare, la critica è legittima solo quando rispetta i requisiti della verità dei fatti narrati, della continenza espressiva e della pertinenza rispetto all’interesse sociale o lavorativo sotteso, mentre non può ritenersi scriminata qualora si traduca in attacchi personali, insinuazioni gratuite o attribuzioni non verificate; diversamente, quando vengono utilizzate espressioni aggressive o comunque idonee a ledere la reputazione dell’azienda, la condotta può integrare una grave violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza, tale da compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Pertanto, in risposta al nostro lettore, si può affermare che: "Il lavoratore può essere legittimamente licenziato quando i post pubblicati sui social assumono contenuto offensivo e denigratorio nei confronti del datore di lavoro, superando i limiti del legittimo diritto di critica e determinando una lesione grave e irreparabile del vincolo fiduciario" (Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 14.05.26, n. 14165). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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