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L’uso del cellulare alla guida può essere prova della responsabilità del conducente coinvolto in un incidente?

L’uso del cellulare alla guida può essere prova della responsabilità del conducente coinvolto in un incidente?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale della responsabilità nei sinistri stradali.

Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Tolentino, che chiede: "Può essere una prova della responsabilità in un sinistro stradale l’utilizzo del telefonino alla guida da parte del conducente?". 

Il caso di specie ci offre la possibilità innanzitutto di ricordare la recente modifica al Codice della Strada riguardo l’utilizzo del cellulare o analoghi dispositivi durante la guida senza l’uso di apparecchi a viva voce o similari, e, precisamente l’articolo 173 prevede: "E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore. E' consentito l'uso di apparecchi a vivavoce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani".

"Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi - si legge ancora nell'articolo -. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi".

Queste sono le sanzioni previste dal Codice della Strada mentre per quanto riguarda l’utilizzo del cellulare in violazione dell’articolo 173 C.d.S. riferito all’evento di un incidente stradale quale fonte di prova di responsabilità del conducente, tale circostanza è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte proprio in un procedimento penale con imputazione di omicidio stradale da parte del conducente durante il quale veniva provato tramite una perizia sul suo cellulare che, durante la guida, l’uomo stava chattando con la fidanzata, avendo scambiato una decina di messaggi nell’arco temporale in cui si avveniva il tamponamento mortale, risultando per il Collegio giudicante prova determinate di responsabilità per una condotta di guida improntata all’imprudenza.

Pertanto, in risposta alla domanda posta dalla nostra lettrice, risulta corretto affermare che "lo scambio dei messaggi tra l’uomo e la fidanzata è avvenuto nell’arco temporale in cui si è verificato l’incidente, ciò risultando dimostrativo, stante la prossimità temporale dell’ultimo messaggio rilevato rispetto al tamponamento, di una condotta di guida improntata alla imprudenza, e valutando la compatibilità del rilevamento del messaggio rispetto all’evento collisione porta alla responsabilità penale del conducente" (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza del 12.02.2025 n. 12256).

 Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                  

 

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