È possibile richiedere un risarcimento danni per la procurata morte dell’animale di affezione?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'Avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai attuale del risarcimento danni e nello specifico a seguito della procurata morte di un nostro animale di affezione. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: "È possibile richiedere un risarcimento danni per la procurata morte di un nostro animale di affezione?".
Il caso di specie ci offre la possibilità di approfondire la tematica risarcitoria del danno non patrimoniale per la sofferenza patita a seguito della procurata morte del nostro amato animale di affezione. Tale circostanza è stata recentemente statuita dal Tribunale di Prato proprio in occasione di una richiesta risarcitoria a seguito della procurata morte del cane di una giovane coppia che aveva affidato la propria cagnolina alle cure di una pensione per poi ritrovarla morta il giorno della riconsegna.
Partendo dal consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale "il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa" (ex plurimis cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2019, n. 29206; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2203), il Tribunale di Prato, in accordo con il succitato principio di diritto ed in linea con la più recente giurisprudenza di merito, riguardo la “ lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori” (Trib. Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, n. 1266; in senso analogo Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24; Trib. La Spezia sez. I, 31 dicembre 2020, n. 660), ha ritenuto che la perdita della cagnolina nel caso in questione potesse determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'articolo 2 della Costituzione, in quanto "il rapporto tra padrone ed animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale".
Considerato che il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé; dunque, nel caso di specie, i giudici hanno verificato che i danneggiati avessero assolto l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita per la perdita dell'animale e "le fotografie allegate alla citazione dimostrano che la cagnolina era considerata un membro della famiglia e come tale veniva trattata".
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che "l'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui la morte si è verificata, provano che da tale evento sia derivata a carico della famiglia proprietaria dell'animale una forte sofferenza interiore con lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost. che deve essere risarcito quale danno non patrimoniale" (Tribunale di Prato, Sez. Civile, sentenza del 25.01.2025 n. 51). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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