Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al provvedimento adottato dal Governo circa la proroga delle concessioni demaniali marittime e la sua legittimità. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ai numerosi titolari delle concessioni.
La questione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è particolarmente complessa a causa degli elevati interessi economici coinvolti. Se da un lato il legislatore ha disposto proroghe ex lege, la giurisprudenza, al contrario, ha ritenuto necessario disapplicare tali proroghe, considerandole in contrasto con la normativa europea.
Nel caso specifico, il Tar Liguria ha escluso che la proroga al 2027 possa essere accolta, ritenendo che ogni estensione delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre 2023 (secondo quanto previsto dalla l.n. 118/2022) sia manifestamente contraria al diritto dell'Unione europea, come chiarito dalla CGUE in diverse sentenze, ad esempio nelle cause C-458/14 e C-67/15. Per questo motivo, le norme nazionali che prevedono tale proroga devono essere disapplicate.
In merito alla validità della proroga disposta dal d.l.131/2024, la sentenza chiarisce che, nonostante il comunicato della Commissione Europea avesse espresso un parere favorevole, la proroga non può essere considerata legittima, in quanto in contrasto con il principio della concorrenza e della trasparenza sancito dal diritto UE (come sottolineato dalla Curia europea).
Inoltre, il Tar Liguria ha rigettato la richiesta di indennizzo avanzata dai ricorrenti, poiché solo la normativa contenuta nel d.l.131/2024 prevede la possibilità di riconoscere un risarcimento per gli investimenti non ancora ammortizzati al 31 dicembre 2023, ma solo in presenza di una valutazione peritale. In riferimento alla questione dei manufatti inamovibili, il Tribunale ha ribadito che, in base alla normativa europea, le opere non amovibili costruite su terreno demaniale devono essere cedute senza alcun indennizzo alla scadenza della concessione.
Pertanto, in risposta ai nostri numerosi lettori titolari delle concessioni demaniali marittime risulta corretto affermare che "le amministrazioni hanno l'obbligo di rispettare le normative europee in materia di concorrenza, ritenendo illegittime le proroghe delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre 2023 e respingendo le richieste di indennizzo per le opere realizzate sui terreni demaniali" (Tar Liguria, Sez. I, sentenza 19.02.2025, n. 183). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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