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Buca sul campo in erba sintetica, il calciatore si infortuna: la società nei guai

Buca sul campo in erba sintetica, il calciatore si infortuna: la società nei guai

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle responsabilità in generale e nello specifico a quella dovuta da infortunio di un calciatore nell’utilizzo di una struttura sportiva. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata: "A quali responsabilità va incontro il gestore di un impianto sportivo a seguito di un infortunio di un calciatore per cattiva manutenzione del terreno di gioco?". 

Il caso di specie cui offre la possibilità di far chiarezza in merito a delle cattive abitudini adottate dai gestori di impianti sportivi dovute all’incurata manutenzione, situazione affrontata dalla Suprema Corte proprio in merito ad un fattaccio verificatosi durante una partita di calcio nella quale un atleta viene tradito da «un avvallamento occultato da una pozzanghera», riportando serie lesioni fisiche.

A finire sotto accusa sono le condizioni del campo in erba sintetica: in particolare emerge che «si erano formate pozzanghere, caratterizzate da infiltrazioni d’acqua sotto la moquette presenti sul terreno da gioco», e diversi testimoni raccontano che "nelle pozze presenti il terreno affondava".

A fronte di tale quadro probatorio, la responsabilità per il brutto incidente viene attribuita al presidente della società calcistica che utilizza abitualmente il campo, quale «gestore dell’impianto sportivo», tanto da venire condannato per il reato di «lesioni colpose» di cui all’art. 590 del codice penale, oltre a dover risarcire la parte offesa.

Difatti, i Giudici della Suprema Corte sottolineano, innanzitutto, che, a fronte di «lesioni colpose patite da un calciatore», «il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature».

Spiegano, infine, i Giudici che è sempre il gestore dell’impianto a «dover governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo» e a «dover impedire che esso presenti problematiche nell’utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse». 

In particolare, il presidente della società calcistica «ben poteva rappresentarsi che sul campo si potessero formare pozzanghere d’acqua, e quindi era tenuto ad impedire» che si verificasse tale situazione, in quanto lo stesso risulta titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del codice penale ed è tenuto anche per il disposto di cui all’art. 2051 del codice civile, a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva. 

Ciò con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo accorso ad un utente dell’impianto sportivo (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 9160/18; depositata il 28 febbraio 2018).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.       

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