Lui le dona la casa, lei ci va con l'amante e pensa di venderla: l'uomo chiede la revoca al giudice
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti interpersonali oltre all’istituto della donazione.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "In caso di una donazione immobiliare il donante può revocare la stessa per ingratitudine dell’ex convivente per la nuova relazione amorosa?"
A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda risolta poi in Cassazione la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla revoca della donazione di un immobile nel contesto di una vicenda dove nel corso di una lunga relazione sentimentale sfociata in un’altrettanto duratura convivenza di fatto, l'uomo donava alla donna un appartamento, da lui in precedenza acquistato e adibito a casa comune.
Pochi giorni prima della stipula della donazione, però, l'uomo scopriva che la donna da tempo intratteneva una relazione sentimentale con un altro, che peraltro era anche stato visto frequentare proprio la casa oggetto di donazione. Ancora, si veniva a sapere che qualche giorno prima dell'atto notarile, la donna aveva contattato proprio quel notaio da cui si era informato circa la possibilità di vendere a terzi il bene.
Ebbene, l'accertamento del rapporto di convivenza di fatto intervenuto tra le parti costituisce una valutazione operata dal giudice di merito con motivazione logica e coerente, e la stessa, sebbene non corredata dai doveri ed obblighi tipici del vincolo matrimoniale, pone in ogni caso degli obblighi morali e sociali, la cui violazione, ove intervenuta con modalità tali da ledere gravemente la dignità del compagno, ben può configurare l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 del codice civile.
I doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività, si impongono e soprattutto non escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignità morale del convivente.
L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento: non è la relazione in sé trattenuta, ma il fatto che tale relazione veniva ostentata.
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore si può affermare che: "La donazione va incontro alla revocabilità in presenza di una ingiuria grave del donatario consistente non tanto nella nuova relazione in sé ma nelle modalità con le quali la stessa è stata resa palese, sebbene già intrapresa in epoca anteriore alla donazione, ma essendo stata poi esternata con modalità evidentemente irriguardose nei confronti dell'ex compagno" (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza del 16.12.2024, n. 32682).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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