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Codice della strada: reato di omissione di soccorso e fuga per l’automobilista che fa perdere le proprie tracce dopo il sinistro

Codice della strada: reato di omissione di soccorso e fuga per l’automobilista che fa perdere le proprie tracce dopo il sinistro

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato.

I quesiti dei lettori questa settimana hanno interessato in particolare tematiche riferibili alla violazione del Codice della Strada e nello specifico le responsabilità che potrebbero sorgere in capo all’utente della strada in caso di un sinistro stradale con danno alle persone. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana.


Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo al comportamento da tenere da parte dell’automobilista in occasione di sinistro stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, con danno alle persone.
Caso giuridico: Un automobilista dopo aver causato l’incidente stradale con altra autovettura è effettivamente sceso dalla propria auto ma è subito ripartito senza prestare soccorso alla vittima ferita e senza accertarsi dell’intervento di altri soggetti.

L’art. 189 del Codice della Strada, descrive il comportamento che l’utente della strada è tenuto ad osservare in caso di sinistro ricollegabile alla sua condotta, sancendo in primo luogo l’obbligo di fermarsi in ogni caso, al quale si aggiunge poi l’obbligo di prestare assistenza ad eventuali feriti.
All’inottemperanza all’obbligo di fermarsi, corrisponde la sanzione amministrativa se si tratta di incidente con danno alle sole cose, mentre si incorre nella reclusione da 6 mesi a 3 anni in caso di incidente con danni alle persone. In tal caso, la fuga dell’agente può essere punita con l’arresto in flagranza e la sanzione accessoria della sospensione della patente, mentre la sanzione penale della reclusione subisce un incremento che va da 1 a 3 anni.
 In tale contesto, dunque, vengono configurati comportamenti diversi che ledono beni giuridici diversi e che delineano altrettante fattispecie delittuose, quali: il reato di fuga, ex art. 189 comma 6 del Codice della Strada, è reato omissivo di pericolo il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo del sinistro in modo da impedire od ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione della dinamica. La fattispecie è integrata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche dal comportamento di chi effettui una sosta momentanea sul luogo del sinistro sottraendosi poi all’identificazione; il fermarsi sul posto deve avere, infatti, una durata congrua rispetto all’espletamento delle prime indagini volte appunto ad identificare sia il conducente che il veicolo coinvolto, in coerenza con la ratio della norma di cui all’art. 189 C.d.S. .
Riguardo, invece, al reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 sempre dell’art. 189 del Codice della Strada, anch’esso viene configurato quale fattispecie omissiva di pericolo, secondo la quale, l’agente è obbligato a fermarsi in presenza di un sinistro riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, essendo irrilevante l’effettivo riscontro di un danno alle persone; la consapevolezza che la persona coinvolta nel sinistro abbia bisogno di soccorso può infatti sussistere anche come dolo eventuale. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “Il dolo eventuale si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma può anche attenere all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza di elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, non accertandone per ciò stesso l’esistenza”(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 32114/17; depositata il 4 luglio). Inoltre, per quanto concerne la valutazione della prospettazione da parte del conducente degli effetti lesivi del sinistro per l’incolumità personale dei soggetti coinvolti, con conseguente rappresentazione della necessità di prestare soccorso, “La stessa va condotta ex ante, cioè sulla base della situazione che si era profilata dinanzi al conducente al momento dell’incidente”(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 21873/18; depositata il 17 maggio).
Per tali ragioni, riguardo al caso di specie, l’automobilista è stato riconosciuto responsabile del reato di omissione di soccorso, ex art. 189 comma 6 e 7 C.d.S. , per essersi allontanato dal luogo del sinistro stradale da lui causato e dal quale sono derivate ferite all’altro soggetto coinvolto (Corte di Cassazione sez. IV Penale n. 47269/17).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Avv. Oberdan Pantana                                                    

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