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Prescrizione del tributo se l’intimazione arriva oltre i cinque anni

Prescrizione del tributo se l’intimazione arriva oltre i cinque anni

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato.

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alle cartelle esattoriali e nello specifico se l’intimazione di pagamento del tributo dovrà essere pagata nonostante la stessa sia stata notificata oltre i cinque anni.

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla tematica della prescrizione riguardo la cartella esattoriale e precisamente se e quando la stessa interviene e come dovrà comportarsi il contribuente.

Caso giuridico: Un imprenditore riceve una intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) emessa nel 2018 per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2008 richiesti tramite notifica della cartella esattoriale risalente al 2011 e non impugnata tempestivamente dal medesimo imprenditore.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ultimamente, si sono espresse in merito alla applicabilità o meno del termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. riferita all’ipotesi in cui la pretesa creditoria si sia cristallizzata a seguito della mancata impugnazione della cartella esattoriale.

Difatti, con la sentenza n. 23397/16, depositata il 17 novembre, il Supremo Consesso ha formulato i seguenti principi di diritto: 

1) «la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che da 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)»;

2) «è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “ conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo come una sentenza passata in giudicato».

Inoltre, la sentenza in commento, richiama altra sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e precisamente la sentenza n. 25790/09, con la quale viene stabilito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative tributarie si prescrive:

- entro il termine di dieci anni, se la definitività deriva da sentenza passata in giudicato e ciò per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicanti;

- entro il termine di cinque anni, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile e ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 20, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.

Per tali ragioni, in riferimento al caso di specie, l’imprenditore non dovrà alcun pagamento all’INPS per intervenuta prescrizione breve (cinque anni), in quanto non trova applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c., giacché il titolo esecutivo non opposto non equivale a sentenza di condanna passata in giudicato; ciò anche riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 23397/16; depositata il 17 novembre).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                        

Avv. Oberdan Pantana

 

 

 

 

 

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