Tutela degli animali, il cane abbandonato ha il microchip: padrone condannato
Torna come ogni domenica la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana.
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e nello specifico il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, orrenda circostanza questa spesso posta in essere proprio a ridosso delle ferie estive. Il caso in parola ci offre la possibilità di esaminare giuridicamente tale deplorevole condotta penalmente rilevante. Di seguito la risposta dell'avvocato.
Caso giuridico: Il proprietario di un cane abbandona l’animale ai bordi di una strada proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria.
L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale.
Il caso di specie ci porta ad analizzare il reato di “Abbandono di Animali”, previsto e disciplinato dall’art. 727 del codice penale, secondo il quale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.
Ma cosa si deve intendere specificatamente per abbandono di animali?
Il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti questi rientranti, di fatto, nel reato di “Maltrattamento di animali” previsto e punito dall’art. 544- ter del codice penale.
L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso.
Pertanto, nel caso che ci occupa, risulta evidente l’applicazione dell’art. 727 c.p. nei confronti del proprietario del cane abbandonato, il quale, pur non essendo stato visto da alcuna persona, non ha tenuto conto della presenza del microchip addosso all’animale; per tali ragioni, è stato agevole per il Servizio Veterinario, poter risalire al proprietario del cane abbandonato poi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali.
Il proprietario dell’animale abbandonato, sia in primo grado, sia in Appello, ha tentato di difendersi adducendo il fatto di aver smarrito il cane durante una battuta di caccia, senza però aver presentato alcuna denuncia o comunque aver posto in essere alcun tentativo effettivo di ritrovamento.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, non ha potuto che rigettare il ricorso, in quanto il comportamento tenuto dal proprietario dell’animale, è rinvenibile nella nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell'art. 727 c.p. , la quale postula una condotta ad ampio faggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale. La S.C., quindi, specifica che la nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale ma anche come il non prendersene più cura, "ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone".
I Giudici di legittimità concludono, avallando ancor di più la decisione del Tribunale, affermando che il "concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando al ricorrente la condanna di 10.000 euro di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18892/11; depositata il 13 maggio).
Nel consigliare a tutti di denunciare prontamente tali spregevoli e pericolosi comportamenti penalmente rilevanti, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Commenti